Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 47/2012 – Notifica della cartella di pagamento e restituzione degli atti per vizio procedurale

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 47 del 2012, ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Padova, il quale aveva sollevato questione di legittimità sulla notifica della cartella di pagamento mediante deposito in comune e affissione all’albo, senza prima aver notificato l’ordinanza di rimessione a tutte le parti del giudizio principale (omessa notifica a Equitalia Polis).

    Di cosa si tratta

    Una società cooperativa aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali, sostenendo che la notifica della cartella fosse avvenuta mediante il meccanismo del deposito in comune e affissione all’albo (art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 60 d.P.R. n. 600/1973) anche quando era noto l’indirizzo del destinatario. Il giudice del lavoro di Padova aveva sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ma aveva omesso di notificare l’ordinanza di rimessione a Equitalia Polis, parte del giudizio principale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Padova (rimettente) ha censurato il combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, lettera e), d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui individua il momento di perfezionamento della notifica della cartella «nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune» anche quando sia noto il domicilio del destinatario. Parametri: artt. 3 e 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte non esamina il merito: rileva che l’ordinanza di rimessione non era stata notificata a Equitalia Polis, parte del giudizio principale. Ai sensi dell’art. 23, quarto comma, l. n. 87/1953, la notifica alle parti è un adempimento essenziale. La mancata notifica viola il contraddittorio e il diritto di difesa della parte pretermessa. La Corte dispone la restituzione degli atti affinché il giudice provveda alla notifica omessa, come in precedenti analoghe ordinanze.

    Il principio

    Nell’incidente di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve essere notificata a tutte le parti del giudizio principale, anche a quelle non costituite. La mancata notificazione viola il contraddittorio e comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente perché vi provveda.

    Domande e risposte

    Come viene notificata la cartella di pagamento quando il contribuente non viene trovato?

    Ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, si ricorre al meccanismo dell’art. 140 c.p.c. (deposito in comune e affissione all’albo) quando il destinatario è irreperibile nel luogo conosciuto. La questione sollevata riguardava se questa procedura fosse applicabile anche quando l’indirizzo del destinatario era conosciuto.

    Perché il giudice deve notificare l’ordinanza di rimessione alle parti del giudizio principale?

    Perché le parti del giudizio principale hanno diritto di partecipare al giudizio costituzionale incidentale: possono presentare osservazioni, difendersi dalle questioni sollevate e influenzare l’esito. La mancata notifica priva queste parti del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve notificare l’ordinanza di rimessione alla parte pretermessa e poi decidere se sollevare nuovamente la questione davanti alla Corte, questa volta nel rispetto del contraddittorio. Se lo fa, la Corte esaminerà il merito della questione sulla notifica della cartella.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2012 – Soglia di sicurezza negli appalti Marche e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, che introduceva una soglia minima di ammissibilità delle offerte negli appalti pubblici regionali correlata alla sicurezza del lavoro. La norma violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), poiché dettava una disciplina diversa da quella del Codice dei contratti pubblici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva previsto, nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, che i bandi dovessero indicare una soglia minima obbligatoria di ammissibilità delle offerte (non superiore al 20% del punteggio massimo) riferita agli elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e sicurezza nei cantieri. Il Codice dei contratti statale configurava invece tali elementi come criteri di valutazione delle offerte, non come soglie di esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma originaria (e, in via consequenziale, anche il testo novellato dalla legge regionale n. 20 del 2011, sostanzialmente coincidente). La normativa regionale introduceva un criterio di ammissibilità delle offerte diverso da quello statale, che configura gli stessi elementi come criteri di valutazione. Ciò invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza negli appalti pubblici.

    Il principio

    In materia di appalti pubblici, l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. Le Regioni non possono prevedere, in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti o di ammissibilità delle offerte, una disciplina diversa da quella dettata dal Codice dei contratti pubblici, pena l’illegittimità costituzionale per invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra criterio di ammissibilità e criterio di valutazione delle offerte?

    Un criterio di ammissibilità esclude le offerte che non lo rispettano prima ancora che vengano valutate. Un criterio di valutazione invece entra nel punteggio finale dell’offerta. Il Codice dei contratti statale qualifica gli elementi di sicurezza come criteri di valutazione, non di esclusione, per favorire la concorrenza più ampia possibile.

    Perché la modifica regionale successiva è stata dichiarata ugualmente incostituzionale?

    La Regione Marche aveva modificato la norma trasformando l’obbligo in facoltà, ma il testo novellato continuava a individuare gli elementi di sicurezza come soglia di ammissibilità (sia pure facoltativa). La sostanza rimaneva la stessa e la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità anche del nuovo testo, in via consequenziale.

    Le Regioni possono disciplinare la sicurezza sul lavoro negli appalti?

    Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, ma tale competenza non consente di intervenire nella fase di evidenza pubblica degli appalti, dove vige la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. I profili di sicurezza devono essere regolati entro i limiti del Codice dei contratti pubblici.

  • Corte cost. n. 46/2012 – Ammissibile il conflitto del Magistrato di sorveglianza contro il Ministro della giustizia sui canali TV dei detenuti 41-bis

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 46 del 2012, dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia, che aveva disposto la non-esecuzione di un’ordinanza giudiziaria che aveva riconosciuto il diritto di un detenuto in regime 41-bis a ricevere i canali «Rai Sport» e «Rai Storia».

    Di cosa si tratta

    L’Amministrazione penitenziaria aveva oscurato «Rai Sport» e «Rai Storia» per i detenuti in regime di carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) a Rebibbia. Un detenuto aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza, che aveva riconosciuto la lesione del diritto soggettivo all’informazione (art. 21 Cost.) e ordinato il ripristino. Il Ministro della giustizia aveva poi emanato un decreto disponendo la «non esecuzione» di quell’ordinanza giudiziaria. Il Magistrato di sorveglianza aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione, contestando che il Ministro avesse il potere di bloccare l’esecuzione di un suo provvedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Roma (ricorrente nel conflitto tra poteri dello Stato) ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non-esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che riconosce la lesione di un diritto soggettivo del detenuto, in violazione degli artt. 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto in fase di delibazione (art. 37 l. n. 87/1953): sussistono la legittimazione attiva del Magistrato di sorveglianza e quella passiva del Ministro della giustizia (o, in subordine, del Presidente del Consiglio). La Corte dispone la notificazione del ricorso al Ministro perché il giudizio nel merito possa svolgersi. Non è ancora una pronuncia nel merito del conflitto.

    Il principio

    Il Magistrato di sorveglianza è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia quando quest’ultimo disponga la non-esecuzione di un suo provvedimento giurisdizionale definitivo sulla tutela dei diritti dei detenuti. La questione è ammissibile e merita esame nel merito.

    Domande e risposte

    Un detenuto in regime 41-bis ha diritto a guardare la televisione?

    Il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto il diritto all’informazione (art. 21 Cost. e artt. 18 e 18-ter ord. pen.) anche ai detenuti in regime speciale. Le limitazioni sono possibili solo per prevenire contatti con le organizzazioni criminali di riferimento, non in modo indiscriminato.

    Il Ministro della giustizia può bloccare l’esecuzione di un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza?

    La questione è al cuore del conflitto. Secondo il Magistrato ricorrente, il Ministro non ha tale potere senza travalicare la separazione tra potere esecutivo e giurisdizione. La Corte ha ritenuto la questione ammissibile: il merito sarà deciso in un successivo giudizio.

    Cosa significa che il conflitto è dichiarato «ammissibile»?

    La fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953) è una valutazione preliminare: la Corte verifica solo che il ricorso sia proposto da un potere dello Stato legittimato e riguardi una sfera di attribuzioni costituzionalmente protetta. Se ammissibile, il giudizio prosegue nel merito con una sentenza definitiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 51/2012 – Stabilizzazione LSU Molise e pubblico concorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise n. 6 del 2011, che disponeva la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità montane senza procedure selettive. La norma violava l’art. 97 della Costituzione (pubblico concorso) e l’art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica).

    Di cosa si tratta

    A seguito della soppressione delle Comunità montane del Molise, la legge regionale n. 6 del 2011 prevedeva che la Regione e gli enti dipendenti coprissero i posti vacanti in via prioritaria attraverso la mobilità del personale delle soppresse Comunità, inclusi i lavoratori socialmente utili (LSU). Il comma 10 dello stesso articolo destinava risorse finanziarie per promuovere la stabilizzazione di tali lavoratori precari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali statali che vietano stabilizzazioni senza procedure concorsuali. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    Il comma 1 è stato dichiarato incostituzionale perché realizzava una stabilizzazione di personale precario senza alcuna procedura concorsuale o selettiva, in violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego. Il comma 10 è stato dichiarato incostituzionale perché destinava risorse per promuovere stabilizzazioni generalizzate senza limiti selettivi, violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    Il principio

    L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire tramite pubblico concorso, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge statale. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale precario senza procedure selettive — anche nella forma di mobilità riservata — violano l’art. 97 della Costituzione e i principi fondamentali del pubblico impiego stabiliti dallo Stato.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i lavoratori socialmente utili (LSU)?

    I lavoratori socialmente utili sono persone disoccupate o in cassa integrazione che svolgono attività di pubblica utilità per enti pubblici in cambio di una indennità. Il loro rapporto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente utilizzatore, salvo stabilizzazione mediante procedure selettive.

    Quando la mobilità del personale può equivalere a una assunzione riservata?

    La mobilità è lecita se riguarda lavoratori già titolari di un rapporto di impiego a tempo indeterminato. Quando invece — come nel caso di specie — viene utilizzata per trasformare rapporti precari (LSU) in rapporti a tempo indeterminato, costituisce una forma di assunzione riservata senza concorso, incostituzionale ai sensi dell’art. 97 Cost.

    Le Regioni possono derogare all’obbligo del pubblico concorso?

    Solo in casi straordinari e giustificati previsti dalla legge statale. La giurisprudenza costituzionale ammette eccezioni al concorso pubblico esclusivamente quando sussistano peculiari e straordinarie ragioni di servizio, che devono essere specificate nella norma o ricavabili dal contesto normativo.

  • Corte cost. n. 27/2012 – Cessazione della materia del contendere su norma regionale siciliana sulle cooperative

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 6 di una delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana in materia di aiuti alle imprese e cooperative: nelle more del giudizio la norma impugnata era stata modificata o abrogata, eliminando il contrasto con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 729, recante «Norme in materia di aiuti alle imprese e all’inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell’E.A.S.») con ricorso in via principale (reg. ric. n. 69/2011). Nelle more del giudizio la situazione normativa era mutata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 6 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 29 giugno 2011 (d.d.l. n. 729). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (reg. ric. n. 69/2011). Giudice relatore: Luigi Mazzella. Il ricorso è stato promosso in via principale dinanzi alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, conformemente alla propria consolidata giurisprudenza (ex plurimis: ord. nn. 186/2009, 304/2008, 229 e 358/2007, 410/2006). La pronuncia è stata deliberata il 13 febbraio 2012 e depositata il 16 febbraio 2012.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la norma impugnata viene modificata o abrogata nelle more del giudizio in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione prospettato dal ricorrente, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare il merito della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che il conflitto originario è venuto meno — in genere perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non c’è più motivo di decidere nel merito. La Corte chiude il procedimento senza pronunciarsi sulla costituzionalità o meno della norma originaria.

    Chi può impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte?

    In Sicilia, in virtù dello statuto speciale, il Commissario dello Stato può impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invece impugnarle dopo la promulgazione.

    La dichiarazione di cessazione copre anche eventuali effetti già prodotti dalla norma?

    No. La cessazione della materia del contendere non retroagisce: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma per il periodo in cui era in vigore, né incide su eventuali rapporti già definiti.

  • Corte cost. n. 50/2012 – Agevolazione IRAP regionale illegittima e personale sanitario Umbria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Umbria n. 4 del 2011, nella parte riferita agli anni 2011 e 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica. La norma regionale introduceva una deduzione dalla base imponibile IRAP non prevista dalla legislazione statale, configurando un aiuto di Stato. La questione relativa all’art. 30 (personale sanitario) è stata invece dichiarata non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva introdotto, con la legge n. 4 del 2011, due misure: una deduzione dalla base imponibile IRAP per i nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 5) e una proroga delle norme regionali sul reclutamento del personale sanitario (art. 30). Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni sostenendo che invadessero competenze legislative esclusive dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5 e l’art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per violazione degli artt. 3, 117 (primo, secondo lettere e ed l, e terzo comma) della Costituzione. Ricorso governativo in via principale.

    La decisione della Corte

    L’art. 5 è stato dichiarato incostituzionale perché introduceva una deduzione IRAP non prevista dalla legislazione statale, violando la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario. La questione relativa alla parte dell’art. 5 riferita agli anni successivi al 2012 è stata dichiarata cessata per materia del contendere, avendo la Regione modificato la norma. L’art. 30, relativo al personale sanitario, è stato giudicato non fondate le censure, perché l’art. 6 della legge regionale n. 16 del 2005 (norma ritenuta lesiva) era stato già abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre deduzioni o agevolazioni IRAP non previste dalla legislazione statale, perché ciò viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e può configurare un aiuto di Stato vietato dal diritto dell’Unione europea. Il principio di coordinamento della finanza pubblica esige uniformità delle basi imponibili dei tributi erariali.

    Domande e risposte

    Possono le Regioni modificare le aliquote o le basi imponibili IRAP?

    Le Regioni possono variare l’aliquota IRAP entro i limiti fissati dalla legge statale, ma non possono introdurre deduzioni o esenzioni che alterino la base imponibile in modo non consentito dalla normativa statale, pena la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Che cosa è un aiuto di Stato vietato dall’Unione europea?

    Un aiuto di Stato è qualsiasi vantaggio economico concesso selettivamente a determinate imprese o settori mediante risorse pubbliche, che falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato interno. Le agevolazioni fiscali selettive rientrano in questa categoria e devono essere notificate preventivamente alla Commissione europea.

    Perché la censura sull’art. 30 (personale sanitario) non è stata accolta?

    La norma impugnata prorogava la legge regionale n. 16 del 2005, ma il Governo temeva che ciò implicasse anche l’applicazione dell’art. 6 di tale legge (riserva del 50% dei posti). Tuttavia, tale art. 6 era stato abrogato dalla stessa legge n. 4 del 2011 entrata in vigore lo stesso giorno, così venendo meno le ragioni del ricorso.

  • Corte cost. n. 26/2012 – Manifesta inammissibilità sulla difesa tecnica obbligatoria nella fase presidenziale di separazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 c.p.c. sulla difesa tecnica obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione giudiziale. Il rimettente ripresentava una questione già dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum, senza sanare adeguatamente i vizi originari.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come modificati dal d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005), lamentando che la previsione obbligatoria dell’assistenza del difensore nell’udienza presidenziale di separazione — anche nella fase del tentativo di conciliazione — ledesse il diritto di difesa, il giusto processo e l’interesse alla tutela della famiglia. La questione era già stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum con l’ordinanza n. 21/2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lett. e-ter, del d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005). Parametri: artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. Giudice rimettente: Presidente del Tribunale di Lamezia Terme. Giudice relatore: non indicato (camera di consiglio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente, pur avendo formalmente rimosso il vizio di indeterminatezza del petitum rilevato con l’ord. n. 21/2011, presentava altri profili di inammissibilità: in particolare, non aveva adeguatamente motivato l’estensione dell’impugnativa all’intero testo dell’art. 708 e l’ordinanza difettava di sufficiente motivazione su alcuni parametri evocati.

    Il principio

    Un giudice rimettente non può limitarsi a riproporre una questione già dichiarata inammissibile semplicemente riformulando il petitum: l’ordinanza di rimessione deve essere adeguatamente motivata su tutti i parametri evocati e deve chiaramente indicare l’ambito delle norme impugnate. Vizi di motivazione o di indeterminatezza — anche parziali — determinano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    L’assistenza del difensore è obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione?

    Sì, secondo il testo modificato degli artt. 707 e 708 c.p.c. introdotto nel 2005. Il rimettente contestava che tale obbligo si estendesse anche alla prima fase del tentativo di conciliazione, dove in passato era invece vietata.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non esaminata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione presentava difetti di motivazione: il giudice non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per cui impugnava l’intero art. 708 e non aveva sufficientemente argomentato la violazione di alcuni parametri costituzionali.

    Può il giudice riproporre la stessa questione?

    Sì, ma deve rimediare ai vizi che avevano determinato la precedente inammissibilità e deve fornire una motivazione esaustiva e non contraddittoria sull’intero petitum e su tutti i parametri invocati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 25/2012 – Manifesta infondatezza sul reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (reato di omesso versamento IVA), sollevata per asserita violazione del principio di eguaglianza in ragione della diversa finestra temporale a disposizione dei contribuenti per gli anni di imposta 2005 rispetto agli anni successivi. Il fluire del tempo è un elemento di differenziazione giuridicamente valido.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dall’art. 35, comma 7, del d.l. n. 223/2006, conv. dalla l. n. 248/2006), che punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia annua, sostenendo che il contribuente per l’anno 2005 avesse avuto meno tempo rispetto agli anni successivi per adeguarsi alla nuova norma penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), per l’asserita disparità di trattamento tra i contribuenti dell’anno 2005 e quelli degli anni successivi. Giudice rimettente: Tribunale di Torino (r.o. n. 201/2011). Giudice relatore: non indicato. Identica alla questione già decisa con ord. n. 224/2011 della stessa Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, confermando quanto già affermato con l’ordinanza n. 224/2011. La diversa finestra temporale (circa cinque mesi e mezzo invece di dodici) a disposizione del contribuente 2005 per decidere se versare l’imposta è giustificata dall’elemento del tempo, che costituisce un valido elemento di differenziazione giuridica. Il termine residuo non era così breve da risultare intrinsecamente incongruo.

    Il principio

    Non viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) il fatto che, per effetto dell’entrata in vigore di una nuova incriminazione, i contribuenti dell’anno precedente dispongano di un termine inferiore a quello ordinario per adeguarsi: il fluire del tempo costituisce un valido elemento di differenziazione delle situazioni giuridiche, secondo la costante giurisprudenza della Corte.

    Domande e risposte

    Qual è la soglia del reato di omesso versamento IVA?

    Ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, commette reato chi non versa l’IVA dovuta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro annui (soglia vigente al momento della decisione).

    Perché il contribuente del 2005 aveva meno tempo?

    Perché la norma incriminatrice è entrata in vigore il 4 luglio 2006 (d.l. n. 223/2006), ma l’IVA per il 2005 andava versata entro il 27 dicembre 2006: tra entrata in vigore e scadenza intercorrevano solo circa cinque mesi e mezzo invece dei circa dodici ordinari.

    Il termine più breve viola la Costituzione?

    No, secondo la Corte. Cinque mesi e mezzo non sono un termine irragionevole; il contribuente aveva già l’obbligo tributario prima della norma penale e disponeva di tempo sufficiente per adeguarsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2012 – Prescrizione triennale dei reati del giudice di pace: manifestamente infondata la questione

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 45 del 2012, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p. (come modificato dalla l. n. 251/2005), nella parte in cui non estende il termine triennale di prescrizione a tutti i reati di competenza del giudice di pace, ma solo a quelli puniti con pena diversa da quella detentiva e pecuniaria. Il Tribunale di Bergamo aveva lamentato una paradossale inversione nel trattamento prescrittivo in base alla gravità del reato.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 aveva introdotto nell’art. 157, quinto comma, c.p. un termine di prescrizione di tre anni per i reati di competenza del giudice di pace puniti con sanzioni diverse dalla pena detentiva e pecuniaria (c.d. «sanzioni paradetentive»: permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità). Il Tribunale di Bergamo, sezione di Treviglio, aveva rilevato che per i reati più gravi (puniti con le sanzioni paradetentive, termine 3 anni) si prescrivevano prima di quelli meno gravi (puniti con sola pena pecuniaria, termine 4-6 anni), in apparente violazione del principio di ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio (giudice rimettente in 4 ordinanze), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 157, quinto comma, c.p., come sostituito dall’art. 6 l. n. 251/2005, per violazione dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), nella parte in cui non prevede il termine triennale per tutti i reati di competenza del giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la propria sentenza n. 2/2008, già aveva chiarito che il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, c.p. non si applica ai reati punibili con le sanzioni paradetentive: l’apparente inversione deriva da un erroneo presupposto interpretativo del rimettente. La norma, correttamente interpretata, non produce l’irragionevolezza denunciata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma censurata è manifestamente infondata. Il giudice rimettente deve adeguarsi all’interpretazione già fornita dalla Corte costituzionale in precedenti pronunce, anche se non vincolanti formalmente, prima di sollevare una nuova questione.

    Domande e risposte

    Quale è il termine di prescrizione per i reati davanti al giudice di pace?

    In via generale, si applicano i termini ordinari dell’art. 157 c.p. (4 anni per contravvenzioni, 6 anni per delitti). Il quinto comma dell’art. 157, come interpretato dalla Corte con la sentenza n. 2/2008, non attribuisce un termine triennale ai reati puniti con sanzioni paradetentive, ma individua una categoria distinta.

    Cosa sono le sanzioni «paradetentive» del giudice di pace?

    Sono la permanenza domiciliare (obbligo di stare in casa in determinati orari) e il lavoro di pubblica utilità (art. 52 d.lgs. n. 274/2000), sanzioni peculiari del giudice di pace che non costituiscono né pena detentiva né pena pecuniaria in senso stretto.

    Il principio di ragionevolezza impone che reati più gravi abbiano prescrizioni più lunghe?

    Sì, in linea di principio. Ma la Corte ha chiarito che l’apparente inversione denunciata dal rimettente era fondata su una lettura errata della norma: il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, non si applica nella situazione prospettata dal Tribunale di Bergamo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2012 – Abbattimento cinghiali in deroga in Friuli: inammissibile la questione sui soggetti abilitati

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 44 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007, nella parte in cui consentiva l’utilizzo di «cacciatori» per gli abbattimenti di fauna in deroga, in contrasto con la legge statale quadro sulla fauna (l. n. 157/1992).

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 14/2007 aveva disciplinato le deroghe alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici in attuazione delle direttive europee. In applicazione di tale legge, la Regione aveva autorizzato l’abbattimento di ottantacinque cinghiali in deroga, indicando tra i soggetti esecutori anche «cacciatori» titolari di licenza venatoria. La Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (giudice rimettente) ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della l.r. n. 14/2007 per violazione degli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) e terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 dello statuto speciale (l. cost. n. 1/1963). La norma statale (art. 19, comma 2, l. n. 157/1992) individua tassativamente i soggetti abilitati agli abbattimenti di controllo, escludendo i cacciatori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il TAR aveva censurato l’art. 11, commi 1 e 1-bis, ma era l’art. 7, comma 6, della stessa legge regionale a individuare i soggetti abilitati agli abbattimenti (includendo i cacciatori). Le disposizioni censurate non contenevano la norma rilevante nel giudizio, e pertanto la questione era formulata su oggetto errato (c.d. aberratio ictus).

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per erronea individuazione delle disposizioni censurate (aberratio ictus) quando il giudice rimettente impugna una norma diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio principale. Deve essere censurata la disposizione che concretamente produce l’effetto contestato.

    Domande e risposte

    Chi può effettuare gli abbattimenti di fauna selvatica a fini di controllo?

    L’art. 19, comma 2, della l. n. 157/1992 (norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale) individua tassativamente i soggetti abilitati: guardie venatorie provinciali, proprietari o conduttori di fondi (se in possesso di licenza di caccia), guardie forestali o comunali. I cacciatori in quanto tali non rientrano nell’elenco.

    Le Regioni a statuto speciale possono ampliare l’elenco dei soggetti abilitati agli abbattimenti?

    No. La Corte ha già chiarito (sentenza n. 392/2005) che l’art. 19, comma 2, l. n. 157/1992 costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale nel limite della propria potestà legislativa integrativo-attuativa.

    Cosa è l’«aberratio ictus» nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Si parla di aberratio ictus quando il giudice rimettente censura una disposizione diversa da quella che produce nel caso concreto l’effetto ritenuto incostituzionale. In questo caso, il TAR aveva censurato i commi 1 e 1-bis dell’art. 11, mentre era il comma 6 dell’art. 7 a prevedere l’abilitazione dei cacciatori.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2012 – Esdebitazione del fallito e limite temporale della riforma

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007, che limitano l’accesso all’esdebitazione ai fallimenti ancora pendenti al 16 luglio 2006. Il Tribunale di Alessandria aveva denunciato una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione tra soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo, a seconda che la procedura si fosse chiusa o meno prima di quella data.

    Di cosa si tratta

    L’esdebitazione è l’istituto che consente al fallito «meritevole» di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento, incentivando la ripresa dell’attività produttiva. La riforma del diritto fallimentare (d.lgs. n. 5 del 2006) ha introdotto questo istituto, ma con applicazione limitata ai fallimenti pendenti al 16 luglio 2006. Un socio di una società in accomandita semplice, il cui fallimento era stato chiuso nel 2003, non poteva quindi accedervi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando gli artt. 19 e 22, comma 4, del d.lgs. n. 169 del 2007 (correttivo alla riforma fallimentare), nella parte in cui escludono dall’esdebitazione i soggetti la cui procedura si fosse chiusa prima del 16 luglio 2006. Giudice rimettente: Tribunale di Alessandria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria costante giurisprudenza secondo cui il naturale fluire del tempo è un valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La scelta legislativa di fissare un limite temporale per l’accesso all’esdebitazione risponde all’esigenza di compiere riscontri istruttori sulla meritevolezza del fallito, riscontri che sarebbero difficilmente attendibili per procedure chiuse da troppo tempo. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la fissazione di tale limite.

    Il principio

    Il criterio di discrimine basato su dati cronologici non costituisce, di per sé, una fonte di ingiustificata disparità di trattamento, salvo che sia manifestamente arbitrario. Il fluire del tempo è un valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche e il legislatore può legittimamente collegare l’applicazione di nuove discipline a scansioni temporali, senza che ciò leda il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’esdebitazione nel diritto fallimentare?

    L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito persona fisica «meritevole» di essere liberato dai debiti residui insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento, a condizione che abbia collaborato con gli organi della procedura e che i creditori concorsuali siano stati almeno in parte soddisfatti. È stata introdotta in Italia dalla riforma del 2006.

    Perché il Tribunale di Alessandria riteneva ingiusta la limitazione temporale?

    Il Tribunale sosteneva che due soggetti dichiarati falliti nello stesso periodo ricevevano un trattamento diverso a seconda della velocità con cui la procedura si era conclusa: chi aveva avuto una procedura rapida — chiusasi prima del 16 luglio 2006 — era escluso dal beneficio, mentre chi aveva avuto una procedura più lenta vi aveva accesso. Ciò sembrava paradossalmente penalizzare la celerità procedurale.

    Quale socio può accedere all’esdebitazione?

    Il beneficio spetta al socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, a condizione che il fallimento sia stato ancora pendente al 16 luglio 2006. Il socio deve poi soddisfare i requisiti previsti dall’art. 142 della legge fallimentare, tra cui la condotta collaborativa e la meritevolezza.

  • Corte cost. n. 43/2012 – Prescrizione più breve della legge ex-Cirielli e retroattività in appello

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 43 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Messina e manifestamente infondata quella della Cassazione sull’art. 10, comma 3, della legge ex-Cirielli (l. n. 251/2005), nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva dei nuovi termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in appello o in Cassazione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 251/2005 (c.d. «ex-Cirielli») aveva ridotto i termini di prescrizione per molti reati. L’art. 10, comma 3, però, escludeva l’applicazione retroattiva dei nuovi termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Cassazione. La Corte EDU aveva successivamente chiarito (sent. Scoppola c. Italia) che l’art. 7 CEDU incorpora anche il principio della retroattività della lex mitior in materia penale. Più giudici avevano sollevato questioni di legittimità dell’art. 10, comma 3, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Messina (due ordinanze) e la Corte di cassazione, seconda sezione penale. Tutti censurano l’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola, che sancisce il principio della lex mitior in materia penale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni della Corte d’appello di Messina (difetto di descrizione della fattispecie concreta) e manifestamente infondata quella della Cassazione, alla luce della propria sentenza n. 236/2011, con la quale aveva già dichiarato non fondata la medesima questione, chiarendo che l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, si applica alle norme penali sostanziali ma non determina, di per sé, l’illegittimità dell’art. 10, comma 3, l. n. 251/2005.

    Il principio

    La questione dell’applicabilità retroattiva dei termini di prescrizione più brevi introdotti dalla l. n. 251/2005 ai processi in appello e in Cassazione era stata già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 236/2011. La reiterazione di questioni identiche già dichiarate non fondate o infondate è manifestamente infondata.

    Domande e risposte

    La legge ex-Cirielli ha ridotto i termini di prescrizione per tutti i reati?

    No. La l. n. 251/2005 ha modificato i termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p., in alcuni casi riducendoli. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, ha escluso espressamente l’applicazione dei termini più brevi ai processi già pendenti in grado di appello o in Cassazione.

    Il principio della lex mitior si applica alla prescrizione?

    La Corte EDU (sentenza Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU garantisce l’applicazione della legge penale più favorevole. Tuttavia, la Corte costituzionale italiana ha ritenuto, con la sentenza n. 236/2011 richiamata in questa ordinanza, che ciò non renda illegittima la disciplina transitoria della l. n. 251/2005.

    Il condannato in appello con i vecchi termini di prescrizione può chiedere di applicare quelli più brevi?

    In base alla disciplina transitoria della l. n. 251/2005, non per i processi già pendenti in appello al momento di entrata in vigore della legge. La questione costituzionale è stata reiteratamente sollevata ma dichiarata inammissibile o infondata.

    Norme collegate