Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 214/2013 – Riparazione ingiusta detenzione: udienza pubblica non richiesta nel caso concreto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 315, comma 3, e 646, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione sul procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. La questione era inammissibile per difetto di rilevanza: l’interessato non aveva mai richiesto l’udienza pubblica e non aveva dimostrato un interesse concreto a ottenerla.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione ex art. 315 c.p.p. si svolge davanti alla corte d’appello in camera di consiglio (udienza non pubblica). Le Sezioni unite della Cassazione avevano sollevato la questione se tale regime fosse incompatibile con il diritto a un’udienza pubblica garantito dall’art. 6 CEDU, soprattutto alla luce della sentenza Corte EDU «Lorenzetti c. Italia» del 10 aprile 2012. Il ricorrente aveva subito una detenzione cautelare poi rivelatasi ingiusta e si era visto rigettare la domanda di riparazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno impugnato gli artt. 315, comma 3, e 646, comma 1, c.p.p., in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell’udienza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente non aveva mai formulato alcuna richiesta di udienza pubblica, nemmeno dopo che il giudizio era stato rimesso alle Sezioni unite per valutare l’incidenza della sentenza Lorenzetti. L’interessato aveva dimostrato di non avere alcun concreto interesse allo svolgimento del giudizio in forma pubblica, rendendo meramente ipotetica la lesione lamentata.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale richiede che il rimettente dimostri un interesse concreto e attuale all’applicazione della norma impugnata nel giudizio a quo. Se l’interessato non ha mai richiesto il beneficio che la norma escluderebbe (nel caso, l’udienza pubblica) e non ha dimostrato un interesse concreto ad ottenerla, la questione è priva di rilevanza e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa è la riparazione per ingiusta detenzione?

    È il rimedio previsto dagli artt. 314-315 c.p.p. che consente a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto (o comunque risultato non colpevole) di ottenere dallo Stato un indennizzo per il periodo di privazione della libertà, a meno che abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave.

    Cosa stabilisce la sentenza CEDU «Lorenzetti c. Italia»?

    Con sentenza del 10 aprile 2012, la Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, ritenendo che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debba svolgersi, quando richiesto dalle parti, in udienza pubblica. La sentenza Corte cost. n. 214/2013 non ha però potuto esaminare il merito per mancanza di rilevanza nel caso concreto.

    Ci sono state pronunce successive sulla pubblicità del procedimento di riparazione?

    Sì. La Corte costituzionale è tornata sulla questione con la sentenza n. 109 del 2015, dichiarando l’illegittimità dell’art. 646 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione possa svolgersi in udienza pubblica su richiesta degli interessati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2013 – Custodia cautelare in carcere e sequestro di persona: illegittima la presunzione assoluta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), prevede la custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria senza consentire al giudice di valutare se nel caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati di particolare gravità (tra cui l’art. 630 c.p. sul sequestro di persona a scopo di estorsione), si applica obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere, salvo che risulti l’assenza di esigenze cautelari. La norma non lascia spazio alla valutazione se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla carcerazione (es. arresti domiciliari). Il GUP di Bologna aveva sollevato la questione nel procedimento a carico di un imputato condannato in abbreviato a otto anni per un sequestro di breve durata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha impugnato l’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente di valutare se nel caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui — per il delitto di cui all’art. 630 c.p. — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere può essere relativa (superabile da elementi contrari), non assoluta, per non violare gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

    Il principio

    La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di massima gravità è compatibile con la Costituzione solo se relativa, cioè superabile dalla prova che nel caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno restrittive. Una presunzione assoluta che non ammette tale valutazione concreta viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

    Domande e risposte

    Quali reati sono soggetti alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere?

    L’art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la presunzione per una serie di reati gravi, tra cui: associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, omicidio aggravato, sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

    Dopo la sentenza, il giudice può applicare gli arresti domiciliari per il sequestro di persona a scopo di estorsione?

    Sì, se l’imputato porta elementi specifici e concreti dai quali risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla carcerazione. La decisione resta comunque discrezionale del giudice, che deve motivarla adeguatamente.

    Questa sentenza è la prima a colpire la presunzione assoluta del 275 c.p.p.?

    No. La Corte aveva già dichiarato l’illegittimità della presunzione assoluta per altri reati (es. violenza sessuale, concorso esterno in associazione mafiosa). La sent. n. 213 del 2013 estende tale orientamento al sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.

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  • Corte cost. n. 212/2013 – Sperimentazione animale (Abruzzo): illegittimo il finanziamento a carico dell’istituto zooprofilattico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 2012 sulle metodologie alternative alla sperimentazione animale, nella parte in cui poneva a carico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise la spesa per i corsi di formazione coordinati dall’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale, senza indicare la misura né la copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Abruzzo n. 44 del 2012 aveva istituito l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) con funzioni di coordinamento e programmazione dei corsi di formazione professionale per il personale degli stabilimenti che utilizzano animali a scopo sperimentale. Il comma 5 dell’art. 3 prevedeva che i costi di tali corsi fossero sostenuti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, senza tuttavia quantificare la spesa né indicare la relativa copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale Abruzzo n. 44 del 2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma 5 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.: la norma impone una spesa senza indicarne la misura né la copertura, in contrasto con il requisito fondamentale che tutte le leggi di spesa indichino «la misura e la copertura dell’impegno finanziario richiesto». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sul comma 4, lettere a), b) e c).

    Il principio

    Ogni legge regionale che preveda spese pubbliche a carico di enti pubblici deve indicare la misura precisa dell’impegno finanziario e la sua copertura. L’obbligo di copertura finanziaria ex art. 81, quarto comma, Cost. vale sia per le leggi statali sia per quelle regionali e la sua violazione determina l’illegittimità costituzionale della norma di spesa.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise?

    È un ente pubblico di ricerca con sede a Teramo, sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute e delle Regioni Abruzzo e Molise. Svolge attività di ricerca, diagnosi e controllo nel settore della sanità animale e della sicurezza alimentare.

    Perché l’assenza di copertura finanziaria rende una norma incostituzionale?

    L’art. 81, quarto comma, Cost. (oggi art. 81, terzo comma, dopo la riforma del 2012) impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. La mancanza di tale indicazione rende la norma inattuabile e pregiudica gli equilibri di bilancio.

    La dichiarazione di illegittimità travolge anche gli altri commi dell’art. 3 della legge regionale?

    No. La Corte ha dichiarato l’illegittimità solo del comma 5 e ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 4, lettere a), b) e c). Le disposizioni non impugnate o non dichiarate illegittime rimangono in vigore.

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  • Corte cost. n. 211/2013 – Pianificazione paesaggistica Abruzzo: illegittima l’esclusione degli organi ministeriali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 2012, che disciplinava il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico senza prevedere alcuna partecipazione degli organi ministeriali statali, in violazione dell’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) prevede che la pianificazione paesaggistica sia elaborata congiuntamente da Stato e Regioni e che, nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici locali al piano paesaggistico, sia assicurata la partecipazione degli organi ministeriali. La legge abruzzese aveva invece disciplinato il procedimento di conformazione e variazione degli strumenti urbanistici escludendo totalmente il coinvolgimento ministeriale, attribuendo il potere deliberativo al solo Comitato regionale per i Beni Ambientali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La norma censurata escludeva qualsiasi forma di partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, che impone alla Regione di adottare la propria disciplina «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni devono disciplinare il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico assicurando la partecipazione degli organi ministeriali statali, conformemente all’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali. L’esclusione totale del coinvolgimento ministeriale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato?

    L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. La Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la tutela del paesaggio a questa competenza, distinguendola dall’urbanistica (competenza concorrente) e dalla valorizzazione dei beni culturali e ambientali (competenza concorrente).

    Cosa prevede l’art. 145 del Codice dei beni culturali in materia di pianificazione paesaggistica?

    L’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che le disposizioni dei piani paesaggistici «sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore» e impone che la Regione assicuri la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici.

    La sentenza blocca le varianti urbanistiche già approvate senza il coinvolgimento ministeriale?

    La dichiarazione di illegittimità opera ex nunc sulle procedure future. Per le varianti già approvate sulla base della norma dichiarata incostituzionale, l’efficacia dipende dal grado di consolidamento del provvedimento e dall’eventuale impugnazione pendente.

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  • Corte cost. n. 210/2013 – Ergastolo e lex mitior: illegittimo l’art. 7 d.l. n. 341/2000 dopo la sentenza Scoppola

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, che aveva reintrodotto l’ergastolo come pena applicabile nel giudizio abbreviato in caso di omicidio aggravato. La norma violava il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior) sancito dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea nel caso Scoppola c. Italia.

    Di cosa si tratta

    Nel 2000 il legislatore aveva introdotto con la legge n. 479 del 1999 un regime speciale per il giudizio abbreviato: chi sceglieva tale rito otteneva la sostituzione dell’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione. Pochi giorni dopo, il d.l. n. 341 del 2000 aveva reintrodotto l’ergastolo anche nel rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo «con isolamento diurno». La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia nel caso Scoppola (Grande Camera, 17 settembre 2009) ritenendo che tale retroattività in malam partem violasse l’art. 7 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Il rimettente chiedeva di estendere i benefici della sentenza Scoppola a tutti i condannati all’ergastolo in giudizio abbreviato che si trovassero in analoga situazione, anche senza aver presentato ricorso alla Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del medesimo decreto e la questione sull’art. 7 riferita all’art. 3 Cost. La Corte ha affermato che la violazione dell’art. 7 CEDU, accertata dalla Grande Camera nel caso Scoppola, impone l’eliminazione della norma interna incompatibile.

    Il principio

    Il principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior), garantito dall’art. 7 CEDU e integrato nel parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., impone che la norma che reintroduce retroattivamente l’ergastolo per fatti già commessi in vigenza di una legge più favorevole sia dichiarata incostituzionale. Il giudicato penale non è di ostacolo alla revisione della pena imposta in violazione di tale principio.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la sentenza Scoppola della Corte EDU?

    La sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU, oltre a vietare la retroattività della legge penale più sfavorevole, garantisce anche la retroattività della legge più favorevole (lex mitior). L’Italia aveva violato tale principio applicando retroattivamente il d.l. n. 341 del 2000 al caso Scoppola.

    A chi si applica la sentenza della Corte costituzionale?

    La dichiarazione di illegittimità si applica a tutti i procedimenti in corso in cui sia ancora possibile rideterminare la pena, nonché — in virtù dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953 — ai giudicati formatisi sull’applicazione della norma incostituzionale, attraverso il giudice dell’esecuzione.

    Qual è la conseguenza pratica per chi era stato condannato all’ergastolo in rito abbreviato?

    Il giudice dell’esecuzione può procedere alla rideterminazione della pena, sostituendo l’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione, come previsto dalla legge n. 479 del 1999 che era in vigore al momento della scelta del rito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 209/2013 – Prodotti agricoli a km zero (Basilicata): illegittima la preferenza regionale negli appalti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012 che incentivavano il consumo di prodotti agricoli locali «a chilometri zero», prevedendo titoli preferenziali negli appalti pubblici e quote riservate nei mercati rionali per i produttori regionali. Le norme violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Basilicata n. 12 del 2012 perseguiva la valorizzazione dei prodotti agricoli locali, prevedendo: una preferenza per i prodotti di origine regionale negli appalti pubblici di ristorazione collettiva; una riserva del 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio per gli imprenditori agricoli lucani; l’assegnazione di un contrassegno regionale alle imprese di ristorazione che si approvvigionassero per almeno il 30% da produttori regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge per contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, della legge regionale Basilicata n. 12 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione. La censura era che le norme, favorendo i produttori regionali, alterassero la libera concorrenza e il mercato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, nonché in via consequenziale del comma 3 dell’art. 4 (norma strumentale al comma 2). Le norme, pur perseguendo l’obiettivo di valorizzare le produzioni regionali, ricadono nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in quanto orientano la preferenza del mercato verso prodotti qualificati dal solo territorio di provenienza.

    Il principio

    Le norme regionali che attribuiscono preferenze o vantaggi di mercato ai produttori locali sulla base della mera provenienza territoriale del prodotto rientrano nella materia della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., riservata allo Stato. Non spetta alle Regioni, nemmeno attraverso la normativa sugli appalti, orientare le scelte del mercato a favore di determinate categorie di operatori in ragione della loro origine regionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per prodotti «a chilometri zero» nel contesto della legge regionale?

    La legge della Basilicata definiva come tali i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale. La logica era di accorciare la filiera e valorizzare le produzioni locali, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ambientale.

    Le Regioni possono promuovere i prodotti locali con altri strumenti?

    Sì, ma non attraverso meccanismi che alterino la concorrenza, come preferenze obbligatorie negli appalti o quote riservate. Strumenti promozionali non vincolanti (campagne informative, etichettatura volontaria, marchi di qualità) possono essere adottati nel rispetto della normativa europea.

    La sentenza si applica anche ad altre Regioni con leggi simili?

    Sì, il principio ha portata generale. Qualsiasi norma regionale che introduca preferenze territoriali negli appalti o riserve nei mercati basate sulla sola origine regionale del prodotto è da considerarsi costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 208/2013 – Collaudo statico in zone sismiche (Valle d’Aosta): giudizio estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 23 del 2012, relativa al collaudo statico nelle zone sismiche, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della stessa amministrazione statale, dopo che la Regione aveva abrogato la disposizione censurata.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Valle d’Aosta n. 23 del 2012 prevedeva che il deposito del certificato di collaudo statico tenesse luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni (ex art. 62 d.P.R. n. 380 del 2001). Lo Stato aveva impugnato la norma ritenendo che essa violasse la competenza statale in materia di protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) e il principio fondamentale sull’obbligo di certificazione regionale per le costruzioni in cemento armato nelle zone sismiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 12, comma 5, della legge della Regione Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 23, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio fondamentale fissato dall’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) sulla certificazione di rispondenza degli edifici alle norme antisismiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Con legge regionale n. 6 del 2013, la Regione Valle d’Aosta aveva abrogato la disposizione impugnata. La parte ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia senza costituzione della controparte determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata in via principale è abrogata prima della decisione della Corte e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue. L’estinzione preclude qualsiasi pronuncia nel merito, inclusa quella sulla legittimità della norma abrogata. L’interesse a una pronuncia può residuare solo se la norma abrogata ha avuto applicazione o se gli effetti persistono.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia sismica?

    Richiede che per gli edifici costruiti in cemento armato in zone sismiche sia rilasciato dall’ufficio tecnico della Regione un certificato attestante la rispondenza dell’opera alle norme tecniche di costruzione. Si tratta di un adempimento distinto dal collaudo statico e rivolto specificamente alla sicurezza antisismica.

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Valle d’Aosta aveva già abrogato la disposizione impugnata con la legge n. 6 del 2013, eliminando il contrasto con la normativa statale. Venuto meno l’oggetto del contendere, lo Stato ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

    L’estinzione implica che la norma regionale fosse legittima?

    No. La pronuncia di estinzione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma abrogata. Significa soltanto che il giudizio non può più procedere per mancanza di interesse processuale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 246/2013 – Proroga autorizzazioni estrattive e valutazione d’impatto ambientale

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117 Cost., in relazione alla legge regionale dell’Umbria che consentiva la proroga delle autorizzazioni all’attività estrattiva senza sottoporre i progetti a nuova valutazione d’impatto ambientale (VIA). La Corte ha ritenuto che le norme regionali, correttamente interpretate, non eludano l’obbligo di VIA imposto dalla normativa statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva approvato una norma che consentiva di prorogare, per un ulteriore periodo di due anni, le autorizzazioni all’attività di cava già scadute o in scadenza, senza richiedere una nuova procedura di valutazione d’impatto ambientale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che le cave soggette a proroga avrebbero dovuto comunque essere sottoposte a VIA, in base alla direttiva CEE n. 85/337 e al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Umbria n. 7/2012 in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che la proroga automatica delle autorizzazioni estrattive senza VIA violasse la normativa statale e comunitaria in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. (la tutela del paesaggio come parametro diretto non era stata sufficientemente argomentata) e non fondate le questioni riferite all’art. 117 Cost. La Corte ha ritenuto che le norme regionali consentano la proroga solo per attività già soggette a VIA o verifica di assoggettabilità, e che la proroga non equivalga a un rinnovo che richiederebbe una nuova procedura VIA, a condizione che l’attività si svolga nei limiti dell’autorizzazione originaria.

    Il principio

    La proroga di un’autorizzazione estrattiva per cava, che si svolga entro i limiti qualitativi e quantitativi dell’autorizzazione originaria già sottoposta a VIA, non configura un nuovo progetto soggetto a nuova valutazione di impatto ambientale. La disciplina regionale è compatibile con la normativa statale e comunitaria se interpretata in modo da non consentire l’elusione della procedura VIA nei casi in cui l’autorizzazione originaria non sia mai stata sottoposta a tale valutazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la valutazione d’impatto ambientale (VIA)?

    La VIA è una procedura amministrativa che valuta preventivamente gli effetti di un progetto sull’ambiente. Per le cave e le attività estrattive è obbligatoria oltre certe soglie dimensionali. Lo scopo è garantire che i progetti vengano realizzati nel rispetto dell’ambiente e con le misure di mitigazione necessarie.

    Quando la proroga di un’autorizzazione estrattiva richiede una nuova VIA?

    Richiede una nuova VIA quando: il progetto originario non era mai stato sottoposto a VIA; le caratteristiche dell’attività cambiano rispetto a quelle autorizzate; o si supera il termine quinquennale di decadenza previsto dal d.lgs. n. 152/2006 per le autorizzazioni VIA.

    Le cave umbre potevano quindi continuare senza nuova VIA?

    Sì, nei limiti fissati dalla Corte: solo le cave già autorizzate con procedura VIA o verifica di assoggettabilità, entro i limiti dell’autorizzazione originaria e per non più di due anni ulteriori. Per le cave autorizzate senza VIA (perché l’obbligo non esisteva all’epoca), la proroga sarebbe stata preclusa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 207/2013 – Primo rinvio pregiudiziale della Consulta alla Corte di giustizia UE sul precariato scolastico

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    Con l’ordinanza n. 207 del 2013, la Corte costituzionale ha effettuato per la prima volta nella sua storia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale, chiedendo se la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche che non prevede la conversione dei contratti né il diritto al risarcimento del danno.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Roma e Lamezia Terme avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, che disciplina le supplenze annuali al personale scolastico su posti vacanti, senza fissare tempi certi per i concorsi e senza prevedere il risarcimento del danno da uso abusivo del termine. La Corte ha ritenuto di dover investire previamente la Corte di giustizia UE della questione interpretativa sulla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Roma e Lamezia Terme hanno impugnato l’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, della direttiva del Consiglio 1999/70/CE. La norma consentirebbe supplenze annuali a tempo indeterminato senza indicare tempi certi per i concorsi e senza riconoscere il diritto al risarcimento in caso di abuso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha sospeso il giudizio e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, chiedendo: 1) se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche priva di termini certi per i concorsi e del diritto al risarcimento; 2) se le esigenze organizzative del sistema scolastico italiano costituiscano «ragioni obiettive» idonee a giustificare tale sistema. La Corte ha affermato di essere «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 267 TFUE anche nei giudizi incidentali.

    Il principio

    La Corte costituzionale italiana, pur non essendo un giudice ordinario, è un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE e può sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE anche nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale. Il primato del diritto dell’Unione europea opera anche nel sindacato di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    È lo strumento previsto dall’art. 267 TFUE che consente ai giudici nazionali di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di giustizia UE di interpretare una norma del diritto dell’Unione prima di applicarla. La risposta della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale nel caso concreto.

    Perché il primo rinvio pregiudiziale della Consulta è storicamente significativo?

    Fino al 2013 la Corte costituzionale aveva sempre rifiutato di effettuare rinvii pregiudiziali nell’ambito dei giudizi incidentali, ritenendo di non essere una «giurisdizione» ai sensi del Trattato. Con l’ord. n. 207 ha cambiato orientamento, riconoscendo la propria natura giurisdizionale e aprendo un dialogo diretto con la Corte di giustizia.

    Come è andata a finire la vicenda del precariato scolastico?

    La Corte di giustizia UE ha risposto con la sentenza 26 novembre 2014 (causa C-22/13 e riunite, Mascolo), ritenendo la normativa italiana non conforme alla direttiva. Ciò ha poi contribuito all’adozione della legge 13 luglio 2015, n. 107 («Buona Scuola»), che ha previsto il piano straordinario di immissione in ruolo dei precari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 206/2013 – Supplenze scolastiche a tempo determinato: questioni manifestamente inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Trento sull’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e sull’art. 93, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 5 del 2006 in materia di supplenze scolastiche. Le norme impugnate non regolano la conversione dei contratti a termine e, dunque, un’eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe rimosso il problema sollevato.

    Di cosa si tratta

    Diversi docenti precari avevano agito in giudizio chiedendo la conversione dei loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sostenendo che la normativa italiana sulle supplenze scolastiche violasse la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine. Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le supplenze annuali su posti vacanti, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5 dell’accordo quadro CES/UNICE/CEEP allegato alla direttiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, e l’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni per difetto di rilevanza. Le norme impugnate regolano il conferimento di supplenze annuali, non la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, anche un’ipotetica sentenza di accoglimento non avrebbe consentito ai ricorrenti nel giudizio principale di ottenere la conversione richiesta, rendendo le questioni irrilevanti ai fini della decisione.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la pronuncia della Corte possa effettivamente incidere sull’esito del giudizio a quo. Se le norme impugnate non disciplinano il profilo su cui il giudice rimettente è chiamato a decidere — nel caso, la conversione dei contratti a termine — la questione è priva di rilevanza e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE?

    La clausola 5 impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Prevede in particolare la fissazione di ragioni obiettive per il rinnovo, di un numero massimo di rinnovi o di una durata massima complessiva.

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità della normativa scolastica con la direttiva?

    Perché le norme impugnate riguardano il conferimento delle supplenze, non la possibilità di conversione a tempo indeterminato. Senza colpire anche le disposizioni che escludono tale conversione (es. art. 4, comma 14-bis, l. n. 124/1999), nessuna pronuncia avrebbe rimosso l’ostacolo alla domanda dei ricorrenti.

    Il problema del precariato scolastico è stato poi affrontato dalla Corte costituzionale?

    Sì. La Corte cost. n. 207 del 2013 ha invece avviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE proprio sull’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, avviando il percorso che ha poi portato alla riforma del precariato scolastico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2013 – Criteri previgenti per posteggi su aree pubbliche e direttiva servizi UE

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 nella parte in cui consentiva di continuare ad applicare i criteri regionali previgenti per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche (mercati), criteri che privilegiavano i venditori storicamente presenti in violazione della direttiva UE sui servizi (2006/123/CE) e della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, in attesa di adottare i nuovi criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati pubblici (in conformità alla direttiva UE Bolkestein), aveva prorogato l’applicazione dei criteri previgenti, che accordavano un vantaggio ai commercianti già presenti nel mercato in base alla loro anzianità di presenze. Il Governo aveva impugnato la norma perché tali criteri violavano la libertà di concorrenza e il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni ai prestatori uscenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 51, comma 1, della legge reg. Liguria n. 23/2011 in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), in relazione alla direttiva 2006/123/CE (Servizi nel mercato interno) e al d.lgs. n. 59/2010 di recepimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma. I criteri previgenti — anzianità di presenze e anzianità come impresa — accordavano vantaggi ai prestatori uscenti in violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che vieta espressamente di accordare tali vantaggi nella selezione tra candidati per autorizzazioni su risorse limitate. La norma ligure ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    Le Regioni non possono prorogare l’applicazione di criteri di selezione per le concessioni di posteggi nei mercati pubblici che accordino vantaggi ai prestatori uscenti in base alla loro presenza storica: ciò viola la direttiva UE 2006/123/CE e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è la direttiva Bolkestein e perché riguarda i mercati?

    La direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) impone agli Stati UE di liberalizzare le attività di servizi, compreso il commercio ambulante. Quando il numero di posteggi disponibili è limitato, la selezione tra i candidati deve avvenire con procedure trasparenti e non discriminatorie, senza privilegiare chi già occupa il posteggio.

    I commercianti ambulanti storici perdono il loro posto in mercato?

    In linea di principio, le concessioni devono essere rimesse a gara al termine della loro durata, senza rinnovare automaticamente il prestatore uscente. Questa è la regola imposta dalla direttiva UE per garantire la concorrenza nell’accesso al mercato.

    La Corte ha esaminato anche le altre questioni del medesimo ricorso?

    No. Le altre questioni del ricorso del Presidente del Consiglio erano già state riservate a separata pronuncia con ordinanza n. 197/2012. La sentenza n. 245/2013 riguarda solo la norma sull’applicazione transitoria dei criteri previgenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2013 – Spending review e patrimonio immobiliare regionale: vincolo di destinazione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), che impone alle Regioni di destinare le risorse derivanti dalla valorizzazione e alienazione dei propri immobili prioritariamente alla riduzione del debito. La norma è un legittimo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto contestava la norma della spending review che le imponeva di destinare i proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare in primo luogo alla riduzione del debito e solo, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento. La Regione riteneva di dover mantenere libertà nella gestione del proprio patrimonio, considerato oggetto di competenza legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge n. 135 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La censura principale era che il vincolo di destinazione delle risorse patrimoniali ledesse l’autonomia finanziaria e amministrativa della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), e non fondata quella relativa agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Il vincolo di destinazione costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella competenza concorrente statale ex art. 117, terzo comma, Cost. La Regione, peraltro, conserva la facoltà di scegliere se procedere alla dismissione; il vincolo scatta solo ove scelga di farlo.

    Il principio

    Un vincolo normativo statale sulla destinazione delle risorse patrimoniali regionali è compatibile con l’autonomia regionale quando costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica adottato per far fronte a esigenze finanziarie contingenti. Non è necessario che la norma fissi in modo esaustivo modalità e strumenti per il conseguimento dell’obiettivo.

    Domande e risposte

    Le Regioni sono obbligate a vendere il proprio patrimonio immobiliare?

    No. Il vincolo di destinazione stabilito dalla norma è condizionato alla scelta della Regione di procedere alla valorizzazione e dismissione. Solo se la Regione sceglie di farlo, le risorse ricavate devono essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito.

    In cosa consiste il principio di coordinamento della finanza pubblica?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, una norma statale rientra nel coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost. quando persegue una finalità di politica economica nazionale in risposta a emergenze finanziarie e non fissa in modo esaustivo strumenti e modalità di conseguimento dell’obiettivo.

    Le Regioni a Statuto speciale sono vincolate allo stesso modo?

    La sentenza riguarda la Regione Veneto, a statuto ordinario. Per le Regioni a statuto speciale operano clausole di salvaguardia apposite, come l’art. 24-bis del medesimo d.l. n. 95 del 2012.

    Norme collegate