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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, che aveva reintrodotto l’ergastolo come pena applicabile nel giudizio abbreviato in caso di omicidio aggravato. La norma violava il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior) sancito dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea nel caso Scoppola c. Italia.
Di cosa si tratta
Nel 2000 il legislatore aveva introdotto con la legge n. 479 del 1999 un regime speciale per il giudizio abbreviato: chi sceglieva tale rito otteneva la sostituzione dell’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione. Pochi giorni dopo, il d.l. n. 341 del 2000 aveva reintrodotto l’ergastolo anche nel rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo «con isolamento diurno». La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia nel caso Scoppola (Grande Camera, 17 settembre 2009) ritenendo che tale retroattività in malam partem violasse l’art. 7 CEDU.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Il rimettente chiedeva di estendere i benefici della sentenza Scoppola a tutti i condannati all’ergastolo in giudizio abbreviato che si trovassero in analoga situazione, anche senza aver presentato ricorso alla Corte EDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del medesimo decreto e la questione sull’art. 7 riferita all’art. 3 Cost. La Corte ha affermato che la violazione dell’art. 7 CEDU, accertata dalla Grande Camera nel caso Scoppola, impone l’eliminazione della norma interna incompatibile.
Il principio
Il principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior), garantito dall’art. 7 CEDU e integrato nel parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., impone che la norma che reintroduce retroattivamente l’ergastolo per fatti già commessi in vigenza di una legge più favorevole sia dichiarata incostituzionale. Il giudicato penale non è di ostacolo alla revisione della pena imposta in violazione di tale principio.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la sentenza Scoppola della Corte EDU?
La sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU, oltre a vietare la retroattività della legge penale più sfavorevole, garantisce anche la retroattività della legge più favorevole (lex mitior). L’Italia aveva violato tale principio applicando retroattivamente il d.l. n. 341 del 2000 al caso Scoppola.
A chi si applica la sentenza della Corte costituzionale?
La dichiarazione di illegittimità si applica a tutti i procedimenti in corso in cui sia ancora possibile rideterminare la pena, nonché — in virtù dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953 — ai giudicati formatisi sull’applicazione della norma incostituzionale, attraverso il giudice dell’esecuzione.
Qual è la conseguenza pratica per chi era stato condannato all’ergastolo in rito abbreviato?
Il giudice dell’esecuzione può procedere alla rideterminazione della pena, sostituendo l’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione, come previsto dalla legge n. 479 del 1999 che era in vigore al momento della scelta del rito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di conformità agli obblighi internazionali, tramite cui opera l’art. 7 CEDU
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e personalità della responsabilità penale
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