Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012 che incentivavano il consumo di prodotti agricoli locali «a chilometri zero», prevedendo titoli preferenziali negli appalti pubblici e quote riservate nei mercati rionali per i produttori regionali. Le norme violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La legge regionale della Basilicata n. 12 del 2012 perseguiva la valorizzazione dei prodotti agricoli locali, prevedendo: una preferenza per i prodotti di origine regionale negli appalti pubblici di ristorazione collettiva; una riserva del 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio per gli imprenditori agricoli lucani; l’assegnazione di un contrassegno regionale alle imprese di ristorazione che si approvvigionassero per almeno il 30% da produttori regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge per contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, della legge regionale Basilicata n. 12 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione. La censura era che le norme, favorendo i produttori regionali, alterassero la libera concorrenza e il mercato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, nonché in via consequenziale del comma 3 dell’art. 4 (norma strumentale al comma 2). Le norme, pur perseguendo l’obiettivo di valorizzare le produzioni regionali, ricadono nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in quanto orientano la preferenza del mercato verso prodotti qualificati dal solo territorio di provenienza.
Il principio
Le norme regionali che attribuiscono preferenze o vantaggi di mercato ai produttori locali sulla base della mera provenienza territoriale del prodotto rientrano nella materia della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., riservata allo Stato. Non spetta alle Regioni, nemmeno attraverso la normativa sugli appalti, orientare le scelte del mercato a favore di determinate categorie di operatori in ragione della loro origine regionale.
Domande e risposte
Cosa si intende per prodotti «a chilometri zero» nel contesto della legge regionale?
La legge della Basilicata definiva come tali i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale. La logica era di accorciare la filiera e valorizzare le produzioni locali, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ambientale.
Le Regioni possono promuovere i prodotti locali con altri strumenti?
Sì, ma non attraverso meccanismi che alterino la concorrenza, come preferenze obbligatorie negli appalti o quote riservate. Strumenti promozionali non vincolanti (campagne informative, etichettatura volontaria, marchi di qualità) possono essere adottati nel rispetto della normativa europea.
La sentenza si applica anche ad altre Regioni con leggi simili?
Sì, il principio ha portata generale. Qualsiasi norma regionale che introduca preferenze territoriali negli appalti o riserve nei mercati basate sulla sola origine regionale del prodotto è da considerarsi costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.