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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Trento sull’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e sull’art. 93, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 5 del 2006 in materia di supplenze scolastiche. Le norme impugnate non regolano la conversione dei contratti a termine e, dunque, un’eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe rimosso il problema sollevato.
Di cosa si tratta
Diversi docenti precari avevano agito in giudizio chiedendo la conversione dei loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sostenendo che la normativa italiana sulle supplenze scolastiche violasse la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine. Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le supplenze annuali su posti vacanti, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5 dell’accordo quadro CES/UNICE/CEEP allegato alla direttiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, e l’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni per difetto di rilevanza. Le norme impugnate regolano il conferimento di supplenze annuali, non la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, anche un’ipotetica sentenza di accoglimento non avrebbe consentito ai ricorrenti nel giudizio principale di ottenere la conversione richiesta, rendendo le questioni irrilevanti ai fini della decisione.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la pronuncia della Corte possa effettivamente incidere sull’esito del giudizio a quo. Se le norme impugnate non disciplinano il profilo su cui il giudice rimettente è chiamato a decidere — nel caso, la conversione dei contratti a termine — la questione è priva di rilevanza e deve essere dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cosa disciplina la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE?
La clausola 5 impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Prevede in particolare la fissazione di ragioni obiettive per il rinnovo, di un numero massimo di rinnovi o di una durata massima complessiva.
Perché la Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità della normativa scolastica con la direttiva?
Perché le norme impugnate riguardano il conferimento delle supplenze, non la possibilità di conversione a tempo indeterminato. Senza colpire anche le disposizioni che escludono tale conversione (es. art. 4, comma 14-bis, l. n. 124/1999), nessuna pronuncia avrebbe rimosso l’ostacolo alla domanda dei ricorrenti.
Il problema del precariato scolastico è stato poi affrontato dalla Corte costituzionale?
Sì. La Corte cost. n. 207 del 2013 ha invece avviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE proprio sull’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, avviando il percorso che ha poi portato alla riforma del precariato scolastico.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — limitazioni di sovranità per l’ordinamento internazionale
- Art. 117 della Costituzione — vincolo di conformità al diritto dell’Unione europea
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