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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), prevede la custodia cautelare in carcere come misura obbligatoria senza consentire al giudice di valutare se nel caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Di cosa si tratta
L’art. 275, comma 3, c.p.p. stabilisce che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati di particolare gravità (tra cui l’art. 630 c.p. sul sequestro di persona a scopo di estorsione), si applica obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere, salvo che risulti l’assenza di esigenze cautelari. La norma non lascia spazio alla valutazione se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla carcerazione (es. arresti domiciliari). Il GUP di Bologna aveva sollevato la questione nel procedimento a carico di un imputato condannato in abbreviato a otto anni per un sequestro di breve durata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha impugnato l’art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente di valutare se nel caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui — per il delitto di cui all’art. 630 c.p. — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La presunzione legale di adeguatezza della sola custodia in carcere può essere relativa (superabile da elementi contrari), non assoluta, per non violare gli artt. 3, 13 e 27 Cost.
Il principio
La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di massima gravità è compatibile con la Costituzione solo se relativa, cioè superabile dalla prova che nel caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno restrittive. Una presunzione assoluta che non ammette tale valutazione concreta viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).
Domande e risposte
Quali reati sono soggetti alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere?
L’art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la presunzione per una serie di reati gravi, tra cui: associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, omicidio aggravato, sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Dopo la sentenza, il giudice può applicare gli arresti domiciliari per il sequestro di persona a scopo di estorsione?
Sì, se l’imputato porta elementi specifici e concreti dai quali risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla carcerazione. La decisione resta comunque discrezionale del giudice, che deve motivarla adeguatamente.
Questa sentenza è la prima a colpire la presunzione assoluta del 275 c.p.p.?
No. La Corte aveva già dichiarato l’illegittimità della presunzione assoluta per altri reati (es. violenza sessuale, concorso esterno in associazione mafiosa). La sent. n. 213 del 2013 estende tale orientamento al sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
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