Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 38/2012 – Estinzione dei giudizi dei collaboratori esperti linguistici universitari e giusto processo

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 38 del 2012, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 240/2010, che disponeva l’estinzione dei giudizi pendenti dei collaboratori esperti linguistici universitari in materia di equiparazione retributiva ai ricercatori. La questione non era stata adeguatamente motivata sulla possibilità di un’interpretazione alternativa.

    Di cosa si tratta

    I collaboratori esperti linguistici (ex lettori di madrelingua straniera) delle università italiane avevano promosso numerosi giudizi per ottenere il trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori confermati, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia europea del 2001. La legge n. 240/2010 (riforma universitaria Gelmini) aveva introdotto un’interpretazione autentica e, nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26, aveva dichiarato «estinti» tutti i giudizi in materia pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’ultimo periodo dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU (giusto processo). La norma, nell’estinguere i giudizi in corso, lederebbe il diritto di difesa e il principio del giusto processo, nonché l’uguaglianza tra chi aveva ottenuto sentenza favorevole prima della legge e chi aveva il giudizio ancora pendente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Il Tribunale rimettente non aveva sufficientemente verificato se la norma potesse essere interpretata nel senso che l’estinzione si riferisse solo ai giudizi relativi alle pretese già regolate dall’interpretazione autentica, escludendo le domande che andavano oltre tale perimetro. L’insufficiente esplorazione delle possibilità interpretative rende inammissibile la questione.

    Il principio

    Una norma di legge che dispone l’estinzione di giudizi pendenti deve essere interpretata restrittivamente e in modo costituzionalmente orientato prima di poterne dedurre l’illegittimità. Solo dopo avere esaurito le possibilità ermeneutiche il giudice può sollevare questione alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Il Parlamento può estinguere con una legge i giudizi in corso contro lo Stato?

    L’estinzione legislativa dei processi pendenti è istituto eccezionale e soggetto a severo scrutinio costituzionale: viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) se non è adeguatamente giustificata. La questione non è stata esaminata nel merito per ragioni di ammissibilità.

    Cosa si intende per «interpretazione autentica» nella legge universitaria?

    L’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 ha fornito l’interpretazione autentica di una precedente norma (d.l. n. 2/2004), chiarendo le modalità di calcolo del trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici e fissando la decorrenza degli effetti dalla data di prima assunzione.

    I collaboratori esperti linguistici hanno ottenuto alla fine l’equiparazione retributiva?

    La vicenda ha avuto un lungo decorso giudiziario. La Corte di giustizia europea aveva già condannato l’Italia nel 2001 per la discriminazione nei confronti dei lettori di madrelingua. Le successive norme interne hanno tentato di dare attuazione a quella sentenza, ma la questione ha generato ulteriore contenzioso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2012 – Assegnazione allo Stato dell’immobile dopo terzo incanto deserto e prezzo di assegnazione

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    La Corte costituzionale, con ordinanza n. 37 del 2012, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, che prevede l’assegnazione allo Stato di un immobile — dopo tre incanti deserti nell’espropriazione esattoriale — per il minore tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede.

    Di cosa si tratta

    Nell’esecuzione esattoriale immobiliare, se il terzo incanto va deserto, l’agente della riscossione può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione del bene allo Stato per il prezzo pari al minore tra la base d’asta del terzo incanto e l’ammontare del debito tributario per cui si procede. Nel caso concreto, la base d’asta era di 72.275 euro e il debito tributario di soli 479,60 euro: Equitalia aveva chiesto l’assegnazione allo Stato per quest’ultima cifra.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 85, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede l’assegnazione allo Stato «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» anziché per il solo prezzo base del terzo incanto. Parametri: artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni, poiché il giudice rimettente non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma e non ha fornito elementi sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. Il giudice avrebbe dovuto prima esplorare se la norma potesse essere interpretata diversamente prima di investire la Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non ha esaurito le possibilità ermeneutiche offerte dall’ordinamento. Il giudice deve tentare un’interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione alla Corte.

    Domande e risposte

    Come funziona l’assegnazione allo Stato nell’esecuzione esattoriale?

    Se i tre incanti dell’immobile pignorato vanno deserti, l’agente della riscossione può chiedere l’assegnazione del bene allo Stato. Ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 602/1973, il prezzo corrisponde al minore tra la base d’asta del terzo incanto e il debito tributario per cui si procede.

    Può lo Stato acquisire un immobile da 72.000 euro pagando solo 479 euro?

    Letteralmente la norma lo consentirebbe nel caso in cui il debito tributario sia molto inferiore al valore di mercato del bene. Questa è la situazione che ha indotto il giudice rimettente a sollevare dubbi di costituzionalità, non esaminati nel merito per inammissibilità della questione.

    Il debitore può contestare il prezzo di assegnazione?

    Il sistema dell’espropriazione esattoriale non prevede meccanismi di conguaglio a favore del debitore. Tuttavia, il giudice dell’esecuzione può valutare la legittimità della procedura nel suo complesso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2012 – Contributi previdenziali per il lavoro part-time e accredito settimanale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 2012, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983, sollevata dalla Cassazione in materia di accredito dei contributi settimanali per i lavoratori a tempo parziale. La Corte rileva che la questione non era stata adeguatamente motivata sulla rilevanza nel giudizio principale.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice part-time (9 ore settimanali) si era vista respingere la domanda di indennità di disoccupazione dall’INPS, perché il metodo di calcolo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 463/1983 non riparametrava su base oraria la soglia minima di retribuzione per l’accredito dei contributi settimanali, a differenza di quanto già previsto per il calcolo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro. La Corte di cassazione, investita della questione, aveva sollevato la q.l.c. per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione controversie di lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 7, primo comma, primo periodo, del d.l. n. 463/1983 (convertito dalla l. n. 638/1983), nella parte in cui non prevede che la soglia minima di retribuzione utile per l’accredito del singolo contributo settimanale venga rapportata al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale. Parametri invocati: artt. 3 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Pur riconoscendo il problema sostanziale sollevato dalla rimettente, la Corte ritiene che la Cassazione non abbia adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto, non avendo sufficientemente illustrato perché la riparametrazione oraria già prevista per i minimali imponibili non potesse trovare applicazione anche in via interpretativa per il calcolo dei contributi accreditabili.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia esaurito le possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Prima di investire la Corte, il giudice deve verificare se la norma si presti a letture che consentano di superare il sospettato contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Un lavoratore part-time può maturare l’anzianità contributiva per la pensione come un lavoratore a tempo pieno?

    La normativa previdenziale prevede meccanismi di riparametrazione della contribuzione per i lavoratori part-time, ma l’applicazione al sistema di accredito settimanale dei contributi richiede una base legale specifica. La questione, dichiarata inammissibile in questo caso, tocca il diritto alla previdenza sociale garantito dall’art. 38 Cost.

    Cosa significa che la Corte dichiara «inammissibile» una questione?

    L’inammissibilità significa che la Corte non può o non deve esaminare il merito della questione, ad esempio perché il giudice rimettente non ha verificato tutte le possibilità interpretative o non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

    Il problema della disparità di trattamento tra lavoratori full-time e part-time è stato risolto?

    Con questa pronuncia la Corte non si è pronunciata nel merito. Il legislatore ha successivamente introdotto specifiche disposizioni di riparametrazione per il lavoro a tempo parziale nel sistema previdenziale.

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  • Corte cost. n. 35/2012 – Tracciabilità dei finanziamenti regionali in Calabria e competenza esclusiva statale

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 2012, dichiara illegittima la legge della Regione Calabria n. 4/2011, che imponeva ai beneficiari di finanziamenti regionali l’utilizzo di un conto corrente dedicato per gli importi pari o superiori a 10.000 euro. La misura, pensata contro l’infiltrazione ’ndranghetista, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, nel quadro di una strategia di contrasto all’illegalità e alle infiltrazioni ’ndranghetiste, aveva imposto con legge che tutti i beneficiari di finanziamenti regionali (pubblici e privati) per importi pari o superiori a 10.000 euro utilizzassero un conto corrente unico dedicato, seguendo le procedure previste dalla legge nazionale n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale n. 4/2011 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e h) della Costituzione: la tracciabilità dei flussi finanziari, quale misura di prevenzione della criminalità organizzata, rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di moneta e tutela del risparmio. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 4/2011, ritenendo fondata la censura relativa all’art. 117, secondo comma, lettera h). La tracciabilità dei flussi finanziari è una tecnica elaborata dalla legislazione statale (art. 3, l. n. 136/2010) per prevenire reati legati all’infiltrazione criminale e al riciclaggio: la Regione non può intervenire in questo ambito, anche se la finalità perseguita è meritoria. Inoltre, la norma regionale creava un potenziale contrasto con la disciplina statale, imponendo la soglia di 10.000 euro diversa da quella nazionale.

    Il principio

    La prevenzione dell’infiltrazione criminale e del riciclaggio attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari è materia di ordine pubblico e sicurezza riservata alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono adottare misure analoghe a quelle già previste dalla legge nazionale, nemmeno perseguendo finalità di contrasto alla criminalità organizzata, perché ciò determinerebbe una sovrapposizione normativa costituzionalmente vietata.

    Domande e risposte

    Perché una Regione non può imporre la tracciabilità dei propri finanziamenti per combattere la mafia?

    Perché la materia «ordine pubblico e sicurezza» appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Le misure di prevenzione dei reati, inclusa la tracciabilità finanziaria, devono essere disciplinate dal legislatore nazionale.

    La legge statale n. 136/2010 si applica già ai finanziamenti regionali?

    Sì. La legge n. 136/2010 prevede già l’obbligo di utilizzo di conti correnti dedicati per le commesse pubbliche, incluse quelle finanziate con risorse regionali. La norma regionale si sovrapponeva inutilmente alla disciplina statale, creando peraltro possibili contrasti sulla soglia applicabile.

    Le Regioni non possono fare nulla per contrastare le mafie?

    Le Regioni possono adottare misure amministrative e organizzative nei propri ambiti di competenza (ad es. trasparenza negli appalti regionali), ma non possono legiferare in materia di prevenzione dei reati o ordine pubblico, che restano riservate allo Stato.

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  • Corte cost. n. 34/2012 – Incostituzionale l’Agenzia regionale calabrese per i beni confiscati alla criminalità

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 2012, dichiara costituzionalmente illegittima nella sua interezza la legge della Regione Calabria n. 7/2011, che istituiva un’Agenzia regionale per l’amministrazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. La Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva creato con legge n. 7/2011 una propria Agenzia per gestire, riutilizzare e vigilare sui beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio regionale. L’Agenzia regionale era abilitata, tra l’altro, a richiedere l’assegnazione dei beni, ad amministrarli e a collaborare con le istituzioni per prevenire il deterioramento tra sequestro e confisca. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere g), h) e l) della Costituzione: la legge regionale invadeva le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e ordinamento penale. In particolare, l’art. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) della legge regionale si poneva in contrasto con la legge statale n. 575/1965 e con il d.l. n. 4/2010 istitutivo dell’Agenzia nazionale. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale. Le disposizioni censurate, attribuendo all’Agenzia regionale compiti di richiedere l’assegnazione dei beni confiscati, amministrarli, vigilare sul loro utilizzo e collaborare alla gestione tra sequestro e confisca, invadono la competenza esclusiva statale. La legislazione statale (l. n. 575/1965 e d.l. n. 4/2010) riserva tali funzioni all’Agenzia nazionale e agli enti territoriali nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

    Il principio

    L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e ordine pubblico. Le Regioni non possono istituire agenzie o strutture parallele che si sovrappongano alle funzioni riservate agli organi statali e all’Agenzia nazionale.

    Domande e risposte

    Una Regione può creare una propria agenzia per i beni confiscati alla mafia?

    No. La disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata è materia di competenza esclusiva statale (ordinamento penale e ordine pubblico ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.). Una legge regionale che istituisca un’agenzia parallela è costituzionalmente illegittima.

    Qual è l’ente competente a gestire i beni confiscati?

    L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (istituita con d.l. n. 4/2010) è il soggetto deputato dalla legge statale a svolgere tali funzioni, in coordinamento con l’autorità giudiziaria.

    La Calabria poteva almeno partecipare alla gestione dei beni sul proprio territorio?

    La Regione può ricevere beni in assegnazione nei termini previsti dalla legge statale (art. 2-undecies, l. n. 575/1965), ma non può creare proprie strutture di amministrazione e controllo che eccedano i limiti tassativamente fissati dal legislatore nazionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale
  • Corte cost. n. 33/2012 – Spesa farmaceutica regionale e contributo di solidarietà tartufi in Molise

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    La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2012, dichiara illegittime due disposizioni della legge finanziaria regionale del Molise del 2011: quella che consentiva di reclutare personale sanitario per l’informazione scientifica indipendente (art. 1, comma 13, lett. c) e quella che imponeva un contributo annuo di 3.000 euro per il tesserino raccoglitori di tartufi (art. 1, comma 41, lett. o). La questione sull’art. 1, comma 13, lett. a) viene invece dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva approvato una legge finanziaria per il 2011 che, tra l’altro, disciplinava l’attività di informazione scientifica sui farmaci attraverso profili professionali regionali e istituiva un contributo annuo di 3.000 euro denominato «contributo di solidarietà ambientale regionale», dovuto da chiunque chiedesse il rilascio o la convalida annuale del tesserino per raccogliere tartufi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente ha censurato l’art. 1, comma 13, lettera c) della legge regionale Molise n. 2/2011 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, professioni, tutela della salute), rilevando che consentiva il reclutamento di personale sanitario in contrasto con i vincoli del piano di rientro commissariale. Ha inoltre impugnato l’art. 1, comma 41, lettera o) per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che il contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi era sproporzionato e si configurava come una prestazione patrimoniale imposta priva di adeguata base legale. Il giudice rimettente è il Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, lettera c) per violazione della competenza concorrente statale in materia di professioni: l’individuazione dei profili professionali sanitari spetta allo Stato. Dichiara altresì l’illegittimità del contributo di 3.000 euro per i raccoglitori di tartufi, in quanto prestazione patrimoniale imposta di ammontare manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa di concessione di 100 euro, in violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost. La questione sull’art. 1, comma 13, lettera a) viene dichiarata inammissibile.

    Il principio

    La determinazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato e non può essere derogata dalla legislazione regionale concorrente. Inoltre, un tributo regionale accessorio manifestamente sproporzionato rispetto alla tassa base si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono creare nuovi profili professionali sanitari?

    No. La Corte ribadisce che l’individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli abilitanti è riservata esclusivamente al legislatore statale, anche nelle materie di competenza concorrente come le professioni.

    Quanto può costare un’autorizzazione regionale per la raccolta di prodotti naturali?

    L’importo deve essere ragionevolmente proporzionato. Nel caso dei tartufi molisani, la Corte ha ritenuto che un contributo di 3.000 euro aggiuntivo rispetto a 100 euro di tassa di concessione fosse manifestamente eccessivo e privo di giustificazione costituzionale.

    Cosa accade quando una Regione sottoposta a piano di rientro sanitario introduce nuove spese?

    Le disposizioni che pregiudicano la piena attuazione del piano di rientro e compromettono gli obiettivi di finanza pubblica programmati sono incostituzionali per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

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  • Corte cost. n. 77/2012 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 15/2012

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    La Corte ha disposto la correzione di due errori materiali presenti nella sentenza n. 15 del 2012: l’omissione di virgolette di chiusura e di apertura nel punto 3.3 del Considerato in diritto. Si tratta di un provvedimento di natura meramente redazionale, privo di contenuto sostanziale autonomo.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza n. 77/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012, nel punto 3.3 del Considerato in diritto, erano stati omessi le virgolette di chiusura di una citazione e le virgolette di apertura di un periodo successivo. La Corte ha provveduto alla correzione formale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto: l’ordinanza è adottata d’ufficio dalla Corte per correggere errori materiali nella propria sentenza n. 15/2012, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative. Non vi è giudice rimettente né norma impugnata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nella sentenza n. 15/2012, al punto 3.3 del Considerato in diritto: dopo la parola «controparte» e prima del punto siano inserite le virgolette di chiusura della citazione; prima della parola «Diversamente» al settimo capoverso dello stesso punto siano inserite le virgolette di apertura del periodo che si conclude con la parola «concreto». La correzione è di natura meramente formale e non modifica la ratio decidendi della sentenza.

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie pronunce con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza che ciò implichi una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto sostanziale della decisione corretta.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale in una sentenza?

    È un errore di natura meramente formale o redazionale — come l’omissione di segni di punteggiatura, errori tipografici o trascrizioni inesatte — che non tocca la sostanza della decisione e che può essere corretto con un procedimento semplificato.

    Come si corregge un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

    Con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, previo esame nella camera di consiglio. La correzione non costituisce una nuova decisione ma un atto integrativo della pronuncia originaria.

    La correzione modifica la sentenza n. 15/2012?

    No nella sostanza: la correzione riguarda solo l’inserimento di virgolette omesse, che ripristinano la corretta delimitazione grafica di una citazione nel testo motivazionale, senza alterare la ratio decidendi né il dispositivo della sentenza originaria.

  • Corte cost. n. 76/2012 – Indennizzo vittime vaccinazioni e rivalutazione monetaria

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pistoia sull’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, che esclude la rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale corrisposta ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. L’ordinanza difettava di sufficiente motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L’art. 2, comma 2, della legge prevede un’indennità integrativa speciale. L’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010 ha chiarito in via interpretativa che tale indennità integrativa non è rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale che riconosceva tale rivalutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 Cost. (tutela previdenziale). La norma impugnata era una norma di interpretazione autentica che aveva chiarito in senso restrittivo il significato dell’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur riconoscendo che il rimettente aveva correttamente descritto la fattispecie concreta e le eccezioni sollevate dalla difesa del Ministero, ha rilevato carenze motivazionali nell’ordinanza circa la rilevanza della questione nel giudizio principale, in particolare in relazione alle eccezioni preliminari (improponibilità per difetto di domanda amministrativa, prescrizione, difetto di legittimazione passiva) non adeguatamente confutate.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile quando il giudice a quo non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, omettendo di confutare in modo sufficiente le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente che potrebbero determinare una definizione del giudizio indipendentemente dalla questione costituzionale.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo ex l. n. 210/1992?

    I soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati (come nel caso di soggetti che abbiano contratto l’HIV o l’epatite C a seguito di trasfusioni).

    Cosa prevede l’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010?

    Stabilisce in via di interpretazione autentica che l’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992 non deve essere rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in senso sfavorevole ai danneggiati.

    La Corte ha ritenuto legittima la norma?

    Non nel merito: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto motivazionale dell’ordinanza di rimessione. Il merito della compatibilità di tale norma interpretativa con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. non è stato esaminato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2012 – Limite risarcitorio nei pacchetti turistici e danno alla persona

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 nella parte in cui poneva un limite al risarcimento del danno alla persona derivante dall’inadempimento dei contratti di pacchetto turistico tutto compreso. Il limite, mutuato dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, violava la delega legislativa che imponeva di tutelare maggiormente il consumatore.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 111/1995, attuando la direttiva europea sui pacchetti turistici (dir. 90/314/CEE), aveva previsto all’art. 15 che la responsabilità dell’organizzatore per danni alla persona fosse limitata a 50.000 franchi-oro (circa 313.500 euro), ricalcando il massimale della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970. Il caso che ha dato origine alla questione riguardava turisti rimasti gravemente feriti durante un’escursione in Egitto (amputazione di un braccio), con danni stimati in circa 808.000 euro, ben superiori al limite legale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La legge delega (art. 24 della l. n. 146/1994) aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona dovesse essere limitato ai massimali della Convenzione di Bruxelles: il legislatore delegato avrebbe dunque ecceduto dalla delega estendendo il limite anche ai danni alla persona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995, nella parte in cui — limitatamente alla responsabilità per danni alla persona — poneva come limite all’obbligo di ristoro quello indicato dalla Convenzione di Bruxelles. Ha ritenuto fondato il vizio di eccesso di delega: la legge delega aveva espressamente limitato il rinvio alla Convenzione di Bruxelles ai soli danni non personali, mentre il decreto delegato aveva esteso il limite anche ai danni alla persona.

    Il principio

    Il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio non può essere applicato ai danni alla persona subiti nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso: la legge delega aveva espressamente escluso tale limitazione per i danni personali, e il decreto delegato che vi aveva incluso tali danni è in eccesso di delega, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per pacchetto turistico tutto compreso?

    Un pacchetto che combina almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, venduto a prezzo forfettario per una durata superiore a ventiquattro ore. L’organizzatore è responsabile verso il turista per l’inadempimento di tutte le prestazioni incluse nel pacchetto.

    Qual era il limite risarcitorio previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 111/1995?

    Il limite era di 50.000 DSP (diritti speciali di prelievo) o franchi-oro, come previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, corrispondente a circa 313.500 euro. Il danno dei turisti infortunati in Egitto ammontava invece a circa 808.000 euro.

    La sentenza ha eliminato qualsiasi limite al risarcimento nel turismo organizzato?

    Ha eliminato il limite solo per i danni alla persona. Per i danni diversi da quelli personali (danni a cose, danni economici) il sistema dei massimali può continuare ad applicarsi nella misura in cui sia compatibile con la normativa sopravvenuta (il d.lgs. n. 111/1995 è stato poi sostituito dal d.lgs. n. 79/2011, Codice del turismo).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 74/2012 – Appalti pubblici e competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 17, comma 1, della legge provinciale di Trento n. 7/2011 sugli appalti pubblici, per contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ha invece dichiarato estinto il processo per le questioni relative agli artt. 13 e 47 — oggetto di rinuncia — e cessata la materia del contendere per l’art. 30.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, aveva modificato la legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. n. 26/1993) in vari punti. In particolare l’art. 17, comma 1, modificava i criteri per la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, elevando la soglia di importo applicabile oltre quella prevista dalla normativa statale (Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006), con conseguente invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4 e 47 della l.p. Trento n. 7/2011, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma (lettere e ed l), Cost. e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale Trentino-Alto Adige). La Provincia autonoma ha successivamente modificato le disposizioni di cui agli artt. 13, 30 e 47, determinando la rinuncia parziale al ricorso da parte del Governo e la cessazione della materia del contendere per l’art. 30.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (collaudo di lavori pubblici); 2) dichiarato l’estinzione del processo per le questioni relative agli artt. 13, comma 1, e 47, a seguito della rinuncia concordata tra le parti; 3) dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’art. 30, comma 4, oggetto di modifica normativa sopravvenuta.

    Il principio

    La Provincia autonoma di Trento, pur dotata di competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, deve rispettare i limiti posti dall’ordinamento civile statale: le disposizioni provinciali che disciplinano il collaudo degli appalti in modo difforme dalla normativa nazionale non sono ammissibili nella misura in cui incidono su profili riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 17, comma 1, della l.p. Trento n. 7/2011 che la Corte ha dichiarato incostituzionale?

    Consentiva alle stazioni appaltanti provinciali di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori per importi fino alla soglia comunitaria (circa 4,8 milioni di euro), mentre la normativa statale prevede tale possibilità solo per lavori sotto i 500.000 euro (o, a discrezione, fino a un milione di euro).

    Perché il Governo ha rinunciato alle questioni sugli artt. 13 e 47?

    Perché la Provincia autonoma di Trento, con la legge finanziaria provinciale 2012 (l.p. n. 18/2011), ha modificato le disposizioni impugnate, rimuovendo i profili di contrasto con la normativa statale. Il Governo ha ritenuto soddisfatta la propria pretesa e ha rinunciato parzialmente al ricorso.

    La Provincia autonoma di Trento ha competenza sugli appalti pubblici?

    Sì, in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, in virtù dell’art. 8, primo comma, n. 17, dello statuto speciale. Tuttavia tale competenza è limitata dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento civile statale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2012 – Fondo di garanzia vittime della strada e richiesta risarcitoria cumulativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, che impone di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP. Il Tribunale di Macerata riteneva la norma lesiva del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) prevede che, quando i danni da sinistro stradale debbano essere risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, il danneggiato deve inviare la richiesta risarcitoria — da cui decorre il termine di sessanta giorni per agire in giudizio — sia all’impresa designata sia alla CONSAP. La previgente disciplina consentiva di inviare la richiesta alternativamente all’una o all’altra. Il Tribunale di Macerata riteneva che l’obbligo cumulativo aggravasse la posizione del danneggiato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Macerata (sezione distaccata di Civitanova Marche) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 Cost. Sosteneva che la norma fosse in contrasto con la delega di cui all’art. 4 della l. n. 229/2003 — che imponeva di semplificare e agevolare la posizione del contraente debole — e che limitasse il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ritenuto che l’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria anche alla CONSAP non precluda l’accesso alla tutela giurisdizionale né violasse i principi della delega. La norma ha una finalità di raccordo e coordinamento tra i soggetti obbligati al risarcimento, che non aggrava irragionevolmente la posizione del danneggiato, il quale deve semplicemente inviare una copia della richiesta in più.

    Il principio

    L’obbligo di inviare la richiesta risarcitoria cumulativamente all’impresa designata e alla CONSAP nel procedimento di risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.) né eccede i limiti della delega legislativa (artt. 76-77 Cost.), trattandosi di un adempimento formale non idoneo a precludere o ostacolare gravemente l’accesso alla giustizia.

    Domande e risposte

    Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

    È un fondo gestito dalla CONSAP che risarcisce i danni causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta, garantendo alla vittima la possibilità di ottenere il risarcimento anche in assenza di assicurazione valida.

    Perché il Tribunale di Macerata riteneva la norma incostituzionale?

    Sosteneva che l’obbligo di inviare la richiesta anche alla CONSAP (anziçhé alternativamente all’impresa designata o alla CONSAP, come nella vecchia disciplina) costituisse un onere aggiuntivo a carico del danneggiato, in contrasto con la finalità della delega di semplificare e agevolare la tutela del contraente debole.

    Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?

    Perché l’invio di una copia della richiesta in più non costituisce un ostacolo concreto all’esercizio del diritto di difesa e la norma persegue una finalità di raccordo amministrativo ragionevole, compatibile con i principi della delega e con il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2012 – Conflitto di attribuzioni su controllo Corte dei conti e Regione Trentino-Alto Adige

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige contro la decisione della Corte dei conti sul rendiconto regionale 2010. La Regione contestava il potere della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i propri regolamenti, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezioni riunite, aveva approvato il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il 2010, escludendo però dalla dichiarazione di regolarità i capitoli relativi a spese effettuate in base a regolamenti regionali che non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimità. La Regione ha sollevato conflitto di attribuzioni, sostenendo che tale potere di controllo non spettasse alla Corte dei conti in virtù delle norme di autonomia più ampie introdotte dalla riforma costituzionale del 2001.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti (n. 10/2011) contro la decisione n. 36/CONTR/2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, deducendo la violazione dell’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, degli artt. 10, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 305/1988 e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Ha ritenuto che il conflitto non fosse ammissibile nei confronti di una decisione della Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di controllo, rientrando tale attività nell’ambito della giurisdizione contabile e non in quello delle attribuzioni costituzionali suscettibili di dar luogo a un conflitto di attribuzioni tra enti.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti non è ammissibile quando è diretto a contestare l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti: le decisioni della Corte dei conti nel controllo dei rendiconti regionali non costituiscono atti dello Stato suscettibili di determinare una menomazione delle attribuzioni costituzionali regionali ai sensi dell’art. 134 Cost.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    È un procedimento davanti alla Corte costituzionale con cui Stato, Regioni e Province autonome possono contestare atti dell’altro ente che, rivendicando una competenza non spettante, menomino le proprie attribuzioni costituzionali. È distinto dal giudizio di legittimità costituzionale delle leggi.

    Perché la Regione contestava il controllo della Corte dei conti?

    Sosteneva che dopo la riforma del Titolo V (l. cost. n. 3/2001), le disposizioni sulle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di controllo preventivo di legittimità dei regolamenti regionali fossero diventate inapplicabili, in quanto superate da forme di autonomia più ampie garantite dalla riforma.

    La pronuncia ha chiarito i limiti del controllo della Corte dei conti sulle Regioni speciali?

    Non nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte non ha esaminato se il potere di controllo preventivo della Corte dei conti sui regolamenti regionali fosse o meno compatibile con il nuovo assetto autonomistico post-riforma 2001.

    Norme collegate