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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies e 8, del d.l. n. 95/2012 (spending review), nella parte in cui imponeva alle Regioni ordinarie lo scioglimento o la privatizzazione delle società controllate con fatturato superiore al 90% proveniente da pubbliche amministrazioni.

Di cosa si tratta

Il decreto sulla spending review (d.l. n. 95/2012, art. 4) aveva introdotto per le società pubbliche regionali con fatturato prevalentemente rivolto alla PA l’obbligo di scioglimento o privatizzazione, con predisposizione di piani di ristrutturazione soggetti al parere favorevole del Commissario per la spending review, e limitazioni agli affidamenti diretti. Diverse Regioni avevano impugnato questa disciplina per violazione della propria autonomia organizzativa.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4, commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9-14, del d.l. n. 95/2012. Parametri: artt. 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, e 123, primo comma, Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Lazio, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies e 8 dell’art. 4 nella parte in cui si applicavano alle Regioni ad autonomia ordinaria, per violazione dell’autonomia organizzativa e delle competenze legislative regionali. Ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalle Regioni a statuto speciale (FVG, Sardegna, Sicilia) sui medesimi commi, in riferimento ai rispettivi Statuti speciali.

Il principio

Le norme statali che impongono alle Regioni forme organizzative specifiche (scioglimento o privatizzazione di società partecipate) e assoggettano le scelte regionali al parere vincolante di un commissario governativo violano l’autonomia organizzativa regionale garantita dagli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost. Lo Stato può dettare principi di contenimento della spesa, ma non può determinare direttamente le scelte organizzative delle Regioni.

Domande e risposte

Perché l’obbligo di scioglimento delle società pubbliche regionali era incostituzionale?

Perché incideva direttamente sull’autonomia organizzativa delle Regioni, imponendo una specifica modalità di organizzazione dei servizi (scioglimento o privatizzazione) anzi che lasciare alle Regioni la scelta dei mezzi per raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa.

Perché le Regioni a statuto speciale non hanno ottenuto lo stesso risultato?

Perché hanno invocato i propri Statuti speciali, ma la Corte ha ritenuto che le disposizioni impugnate rientrassero nei principi di contenimento della spesa applicabili anche alle autonomie speciali, nei limiti in cui le loro competenze statutarie non conferissero una protezione maggiore rispetto a quella costituzionale ordinaria.

L’art. 4 della spending review è stato quindi totalmente abbattuto?

No, solo parzialmente. I commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies e 8 sono stati dichiarati illegittimi nella parte applicabile alle Regioni ordinarie. Le altre disposizioni e quelle applicabili alle amministrazioni statali sono rimaste in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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