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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Regione Sardegna per le modifiche alle convenzioni sui servizi di trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente.
Di cosa si tratta
L’art. 6, comma 19, del d.l. n. 95/2012 riguardava le convenzioni relative al trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente. Il primo periodo stabiliva che tali convenzioni si intendessero approvate e produttive di effetti dalla sottoscrizione (senza coinvolgimento regionale). Il secondo periodo prevedeva che le successive modifiche venissero approvate con decreto ministeriale «sentite le regioni interessate», senza quindi prevedere l’intesa con la Regione Sardegna. La Regione sosteneva di avere diritto all’intesa in ragione della propria insularità e dello statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 6, comma 19, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Parametri: art. 53 della l. cost. n. 3/1948 (Statuto speciale Sardegna), artt. 3, 4 e 6 dello stesso Statuto, principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo dell’art. 6, comma 19, d.l. n. 95/2012, «nella parte in cui non contiene, dopo le parole ‘sentite le regioni interessate’, le parole ‘e d’intesa con la Regione Sardegna’». Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al primo periodo (approvazione originaria delle convenzioni), per difetto di motivazione.
Il principio
L’art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna garantisce alla Regione il diritto di partecipare all’elaborazione delle tariffe e della regolamentazione dei servizi di trasporto marittimo che la interessano. Questa norma statutaria implica un grado di coinvolgimento superiore alla semplice consultazione («sentita») e richiede l’intesa per le modifiche delle convenzioni che disciplinano i collegamenti essenziali con il continente, data la condizione di insularità della Sardegna.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra essere «sentita» e l’intesa?
Essere «sentita» significa che il Governo deve acquisire il parere della Regione, ma può non seguirlo. L’intesa invece richiede un accordo tra Stato e Regione: senza il consenso regionale, il decreto ministeriale non può essere adottato. La Corte ha ritenuto che, per la Sardegna, la semplice consultazione fosse insufficiente.
Perché i collegamenti marittimi sono così importanti per la Sardegna?
La condizione di insularità rende i trasporti marittimi con il continente essenziali per lo sviluppo economico e per il soddisfacimento dei diritti dei residenti. Lo Statuto speciale riconosce esplicitamente questa peculiarità, attribuendo alla Regione un ruolo nel determinare le tariffe e la regolamentazione di tali servizi.
La questione sul primo periodo delle convenzioni è stata risolta?
No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al primo periodo (che stabilisce che le convenzioni si intendono approvate dalla sottoscrizione senza coinvolgimento regionale), per difetto di motivazione. La questione dell’approvazione originaria resta quindi aperta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza statale sui trasporti nazionali e rapporto con autonomie speciali
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e non discriminazione tra regioni
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