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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del rito sommario di cognizione non convertibile per le opposizioni alla stima in procedimenti espropriativi, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, e manifestamente infondata quella relativa all’eccesso di delega.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 150/2011 (sulla riduzione dei riti civili) aveva assoggettato le controversie di opposizione alla stima in materia espropriativa (art. 54 d.P.R. n. 327/2001) al rito sommario di cognizione non convertibile. La Corte d’appello di Napoli, nel corso di un giudizio di opposizione alla stima promosso a seguito di espropriazione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150/2011, ritenendo che tali procedure fossero già caratterizzate da un rito autonomo e non riconducibili al rito sommario.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Parametri: artt. 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Napoli, ordinanza 9 novembre 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 77, primo comma, Cost. (eccesso di delega), perché la riconduzione dei procedimenti espropriativi al rito sommario rientrava nei limiti della delega conferita dall’art. 54 della legge n. 69/2009.
Il principio
L’introduzione del rito sommario di cognizione non convertibile per le controversie di opposizione alla stima espropriativa rientra nell’ambito della delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che riguardava tutti i procedimenti regolati dalla legislazione speciale, inclusi quelli che in precedenza disponevano di un rito parzialmente autonomo.
Domande e risposte
Che cos’è il rito sommario di cognizione non convertibile?
È uno dei riti introdotti dal d.lgs. n. 150/2011 per semplificare alcuni procedimenti civili. È caratterizzato da maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e dalla non convertibilità in quest’ultimo, il che significa che il giudice non può disporre il passaggio al rito pieno anche quando la causa risulti particolarmente complessa.
Perché la Corte d’appello riteneva che la delega fosse stata violata?
Perché sosteneva che la delega riguardasse solo i procedimenti «essenzialmente diversi» dai riti ordinari, allo scopo di ridurre la proliferazione di riti speciali. Il rito dell’opposizione alla stima avrebbe già avuto le caratteristiche per essere assimilato al rito ordinario, non al rito sommario.
Quali sono le conseguenze per chi intende opporsi alla stima in un esproprio?
Dopo il d.lgs. n. 150/2011, l’opposizione alla stima va proposta con il rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.) e non può essere convertita nel rito ordinario. La pronuncia della Corte non ha modificato tale assetto.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Limiti della delega legislativa, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, invocato come parametro
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