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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni della Regione autonoma Sardegna sull’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012 (spending review) che fissava a 7 euro il valore massimo dei buoni pasto per i dipendenti pubblici. La norma statale, quale principio di coordinamento della finanza pubblica, prevaleva sulla competenza regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale.
Di cosa si tratta
Il decreto sulla spending review (d.l. n. 95/2012) aveva stabilito che, a decorrere dal 1º ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni non potesse superare 7 euro, con cessazione immediata delle disposizioni più favorevoli. La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato questa norma, sostenendo che incidesse sulla propria competenza legislativa primaria in materia di stato giuridico ed economico del personale, garantita dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Parametri: art. 3, primo comma, lett. a), e art. 7 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale Sardegna), artt. 3, 39, 41, 97, 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost. e al principio dell’affidamento, per carenza di motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 117 e 119 Cost. La norma statale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, era applicabile anche alla Regione Sardegna, e la competenza statutaria sul personale non escludeva il rispetto di tali principi.
Il principio
Anche le regioni a statuto speciale con competenza primaria in materia di stato giuridico ed economico del personale devono rispettare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale. Il tetto al valore dei buoni pasto rientra in tali principi, mirando al contenimento della spesa pubblica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Domande e risposte
Perché la Regione Sardegna riteneva di avere competenza sui buoni pasto?
Lo Statuto speciale per la Sardegna (art. 3, primo comma, lett. a) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di «stato giuridico ed economico del personale». La Regione sosteneva che il trattamento accessorio del personale regionale, inclusi i buoni pasto, rientrasse in tale competenza.
La Corte ha ritenuto applicabile il limite statale di 7 euro alla Regione?
Sì. La norma è stata qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali. Il limite di 7 euro è stato ritenuto coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa e non irragionevole.
Gli altri profili di impugnazione (artt. 39, 41 Cost.) sono stati esaminati?
No. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost. e al principio dell’affidamento, per difetto di specifica motivazione sulla violazione di ciascun parametro.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Coordinamento della finanza pubblica come limite anche per le autonomie speciali
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria regionale, invocato come parametro
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