Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento che attribuiva alla Giunta provinciale il potere di definire i modelli tariffari del ciclo idrico (acquedotto e fognatura). La norma rientra nella competenza legislativa primaria della Provincia in materia di acquedotti e servizi pubblici, non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una norma che consentiva alla propria Giunta di definire, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i modelli tariffari del ciclo idrico (acqua potabile e fognatura), nel rispetto del principio «chi inquina paga». Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che la disciplina tariffaria dei servizi idrici rientrasse nella competenza esclusiva statale (tutela dell’ambiente e della concorrenza).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della legge prov. Trento n. 17/2012 in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, sostenendo che la competenza tariffaria in materia idrica appartenesse allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e servizi pubblici. La definizione dei modelli tariffari del ciclo idrico provinciale rientra in tale competenza e non integra una disciplina dei criteri tariffari nazionali riservata allo Stato. La clausola dell’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e il rispetto del principio «chi inquina paga» confermano la correttezza dell’approccio provinciale.
Il principio
Le Province autonome, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e servizi pubblici, possono disciplinare i modelli tariffari del ciclo idrico provinciale senza invadere la sfera di competenza statale sulla tutela della concorrenza e dell’ambiente, a condizione che non incidano sulla determinazione di criteri tariffari uniformi a livello nazionale.
Domande e risposte
La Provincia autonoma di Trento può davvero stabilire le tariffe dell’acqua autonomamente?
Sì, nei limiti della competenza primaria riconosciutale dallo Statuto speciale. La Provincia può definire modelli tariffari provinciali, purché non contrasti con i principi fondamentali nazionali e con le competenze dell’Autorità di regolazione.
Questa pronuncia vale anche per le Regioni a statuto ordinario?
No. La decisione si fonda sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materie specifiche, comprendenti acquedotti e servizi pubblici. Le Regioni a statuto ordinario non godono di tale autonomia rafforzata.
Cosa è il «ciclo idrico integrato»?
Il ciclo idrico integrato comprende la captazione, il trattamento, la distribuzione dell’acqua potabile (acquedotto) e la raccolta, il convogliamento e il trattamento delle acque reflue (fognatura e depurazione). La tariffa del ciclo idrico finanzia l’intero sistema.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni/Province autonome
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.