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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui imponeva la custodia cautelare in carcere obbligatoria per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) senza consentire al giudice di valutare misure meno afflittive quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti. La presunzione assoluta è stata eliminata, restando solo quella relativa.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura penale prevedeva che per il reato di violenza sessuale di gruppo il giudice dovesse sempre applicare la custodia in carcere, senza poter scegliere misure diverse (come gli arresti domiciliari) anche quando le circostanze concrete lo avrebbero permesso. Il Tribunale del riesame di Salerno aveva sollevato la questione in un caso in cui alcuni indagati avevano svolto un ruolo marginale (istigatori o spettatori) e il giudice riteneva già adeguati gli arresti domiciliari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha impugnato l’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 11/2009 (conv. l. n. 38/2009), nella parte in cui imponeva la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 609-octies c.p. senza salvaguardare l’ipotesi in cui elementi specifici del caso concreto dimostrassero che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno restrittive. Parametri invocati: artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui, in relazione al delitto di violenza sessuale di gruppo, non faceva salva l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure. La decisione segue la linea già tracciata dalle sentenze nn. 265/2010, 164/2011 e 231/2011 con le quali la Corte aveva progressivamente eroso le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Il principio
La presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale di gruppo contrasta con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), con l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.). Il giudice deve sempre poter valutare se, nel caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive della detenzione.
Domande e risposte
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?
Il giudice non è più obbligato ad applicare la custodia in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo: deve valutare caso per caso se esistono esigenze cautelari e se queste possano essere soddisfatte con misure alternative, come gli arresti domiciliari.
La presunzione di pericolosità per questo reato è stata eliminata del tutto?
No. La Corte ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: rimane il punto di partenza che il reato è grave, ma il giudice può superare tale presunzione se acquisisce elementi concreti che dimostrano l’adeguatezza di misure meno restrittive.
Questa pronuncia riguarda anche altri reati sessuali?
No, la sentenza n. 232/2013 riguarda specificamente l’art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). Per altri delitti a sfondo sessuale analoghe declaratorie erano già intervenute con la sentenza n. 265/2010.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza
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