Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 14/2012 – Illegittimità dell’ampliamento della Riserva Naturale Pineta D’Annunziana (Regione Abruzzo)

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 60/2010, che ampliava di circa 29 ettari la Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta D’Annunziana, procedendo in sostanza alla creazione di una nuova riserva senza rispettare la procedura prevista dalla normativa statale sulle aree protette.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, modificava l’art. 2 della legge regionale n. 96/2000, ampliando di circa 29 ettari (pari a un terzo della superficie totale preesistente) l’area della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta D’Annunziana e istituendo un Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale ritenendo che l’ampliamento, data la sua entità, equivalesse sostanzialmente all’istituzione di una nuova porzione di riserva naturale, senza rispettare i presupposti e le procedure previsti dalla legge quadro n. 394/1991 e dalla legge regionale n. 38/1996.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 24 marzo 2011, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo n. 60/2010, deducendo la violazione della legge-quadro sulle aree protette n. 394/1991, della legge regionale abruzzese n. 38/1996, dell’art. 118 della Costituzione, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e della legge regionale n. 18/1983. Il giudice relatore era Paolo Grossi; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 60/2010. L’ampliamento di un terzo della superficie della riserva equivaleva sostanzialmente all’istituzione di una nuova porzione di riserva naturale. Tale istituzione doveva rispettare i presupposti e le procedure previsti dalla legge statale n. 394/1991, che disciplina la materia in modo organico, e dalla legge regionale abruzzese n. 38/1996, adottata nel rispetto dei relativi principi. La Regione, ampliando la riserva con semplice legge regionale senza seguire tali procedure, aveva violato il principio di legalità procedurale in materia di aree naturali protette.

    Il principio

    L’istituzione o l’ampliamento significativo di un’area naturale protetta deve rispettare le procedure fissate dalla legge statale quadro (n. 394/1991) e dalla normativa regionale di attuazione: una legge regionale ordinaria non può derogare a tali procedure, neppure per ampliamenti di aree già esistenti, quando l’entità dell’ampliamento è tale da costituire, nella sostanza, l’istituzione di una nuova area protetta.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge-quadro n. 394/1991 per l’istituzione di riserve naturali?

    La legge n. 394/1991 disciplina le aree naturali protette a livello nazionale e regionale, fissando le procedure di istituzione, i criteri di classificazione (parchi nazionali, riserve naturali, ecc.) e i meccanismi di gestione. Per le riserve naturali regionali, la legge richiede il rispetto di specifici presupposti ecologici e paesaggistici e l’adozione di un regolamento di gestione.

    L’art. 118 della Costituzione centra con questa vicenda?

    Sì. L’art. 118 Cost. disciplina la distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo (Stato, Regioni, enti locali). Il ricorrente aveva dedotto che la legge regionale avesse esautorato le funzioni degli enti locali nella procedura di istituzione delle riserve, ma la Corte ha basato la declaratoria di illegittimità principalmente sulla violazione delle procedure previste dalla legge statale.

    La Riserva Pineta D’Annunziana esiste ancora?

    La riserva naturale nella sua dimensione originaria (quella antecedente all’ampliamento dichiarato incostituzionale) rimane in vigore. L’ampliamento disposto dalla legge regionale n. 60/2010 è stato annullato dalla sentenza n. 14/2012.

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  • Corte cost. n. 13/2012 – Inammissibilità dei referendum abrogativi sulla legge elettorale n. 270/2005 («Porcellum»)

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le richieste di referendum abrogativo sulla legge n. 270/2005 (la cosiddetta legge «Porcellum»). La normativa elettorale di risulta dall’abrogazione non sarebbe immediatamente applicabile, privando i cittadini del diritto di voto e rendendo il referendum inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Due richieste di referendum popolare abrogativo, dichiarate legittime dall’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione con ordinanza del 2 dicembre 2011, riguardavano la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (nota come «Porcellum»), che aveva introdotto il sistema proporzionale con liste bloccate e premi di maggioranza per l’elezione di Camera e Senato. I quesiti puntavano a una abrogazione che avrebbe dovuto «far rivivere» le precedenti leggi elettorali proporzionali del 1993 («Mattarellum»). La Corte doveva decidere l’ammissibilità prima del 10 febbraio 2012, termine previsto dalla legge n. 352/1970.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di ammissibilità riguardava due quesiti referendari che avevano ad oggetto l’abrogazione totale o parziale della legge n. 270/2005 modificativa del d.P.R. n. 361/1957 (Camera) e del d.lgs. n. 533/1993 (Senato), nonché l’abrogazione dei decreti del 1993 che avevano istituito i collegi uninominali del sistema «Mattarellum» e che erano già stati abrogati dalla stessa legge n. 270/2005. Il giudice relatore era Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le richieste di referendum. Il meccanismo della «reviviscenza» delle norme abrogate invocato dai promotori — cioè il ripristino automatico delle leggi elettorali del 1993 a seguito dell’abrogazione del «Porcellum» — non è ammesso dall’ordinamento: le norme espressamente abrogate dalla legge n. 270/2005 non tornano automaticamente in vigore per effetto del referendum. La normativa risultante dall’eventuale abrogazione non sarebbe immediatamente applicabile, rendendo impossibile svolgere elezioni regolari: questo vizio di ammissibilità comporta l’inammissibilità dei quesiti.

    Il principio

    Un referendum abrogativo di una legge elettorale è inammissibile se, a seguito dell’abrogazione, la normativa di risulta non è direttamente applicabile per l’esercizio del diritto di voto, perché il referendum non può privare i cittadini del diritto costituzionalmente garantito di eleggere il Parlamento. La «reviviscenza» di norme espressamente abrogate non opera automaticamente nell’ordinamento italiano.

    Domande e risposte

    Cos’è la «reviviscenza» normativa?

    La reviviscenza è il (controverso) fenomeno per cui una norma abrogata riacquisterebbe vigore a seguito dell’abrogazione della norma che l’aveva abrogata. La Corte, in questa sentenza, ha escluso che tale meccanismo operi in modo automatico nel caso di abrogazione referendaria di leggi elettorali.

    Perché i promotori volevano abrogare il «Porcellum»?

    La legge n. 270/2005 aveva introdotto un sistema proporzionale con liste bloccate (gli elettori non potevano scegliere i candidati individuali), premi di maggioranza e soglie di sbarramento. Molti la ritenevano lesiva del diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti. La Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionali alcune sue disposizioni con la sentenza n. 1/2014.

    Il divieto di referendum su leggi elettorali è assoluto?

    No. Secondo la Corte costituzionale, i referendum elettorali sono ammissibili a condizione che la normativa di risulta sia immediatamente applicabile, così da garantire il continuo esercizio del diritto di voto. Non esiste un divieto assoluto, ma il quesito deve essere formulato in modo tale che, dopo l’abrogazione, rimanga in vigore una disciplina sufficiente per svolgere le elezioni.

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  • Corte cost. n. 12/2012 – Cessata materia del contendere su attività socialmente utili in Sicilia (DDL n. 729/2011)

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro l’art. 5 del DDL n. 729/2011, che estendeva il finanziamento regionale alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. La norma impugnata è stata omessa in sede di promulgazione della legge regionale n. 16/2011.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011 (DDL n. 729, «Norme in materia di riserva in favore degli enti locali») modificava la legge regionale n. 21/2003 aggiungendo, tra le tipologie di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ammesse al contributo regionale, anche quelle effettuate ai sensi dell’art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 78/2009. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa norma perché prevedeva nuove forme di spesa obbligatoria senza individuare la relativa copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso depositato il 12 luglio 2011, ha impugnato l’art. 5 della delibera legislativa n. 729/2011, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese). Il giudice relatore era Sabino Cassese.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La delibera legislativa era stata promulgata come legge della Regione siciliana n. 16 del 20 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, ma con omissione della disposizione oggetto di censura. Come già affermato dalla Corte nelle analoghe pronunce, l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente la possibilità che la parte omessa possa acquistare efficacia.

    Il principio

    L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) vincola anche il legislatore regionale: le leggi regionali che introducono nuove spese obbligatorie devono indicare i mezzi per farvi fronte. Tuttavia, quando la norma impugnata viene omessa in sede di promulgazione, il giudizio costituzionale si chiude per cessata materia del contendere senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «attività socialmente utili»?

    I lavoratori socialmente utili (LSU) sono soggetti che, non avendo trovato un impiego regolare, vengono impegnati in attività di pubblica utilità mediante specifici rapporti di lavoro atipici, finanziati in parte con fondi pubblici. Negli anni 2000 molte Regioni avevano avviato percorsi di «stabilizzazione» di questi lavoratori, trasformandoli in dipendenti pubblici.

    Perché la Corte ha ritenuto che la norma mancasse di copertura finanziaria?

    Secondo il Commissario dello Stato, l’art. 5 del DDL ampliava le tipologie di stabilizzazione ammesse al contributo regionale pluriennale (cinque annualità), creando così nuove obbligazioni di spesa senza indicare le risorse necessarie a finanziare il contributo aggiuntivo. La Corte, tuttavia, non si è pronunciata nel merito perché la norma è stata omessa in sede di promulgazione.

    L’obbligo di copertura finanziaria vale anche per le Regioni?

    Sì. L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca) stabiliva il principio generale della copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese. La Corte costituzionale aveva già esteso questo vincolo anche al legislatore regionale.

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  • Corte cost. n. 11/2012 – Cessata materia del contendere su appalti pubblici in Sicilia (DDL n. 719/2011)

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    La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso alcune disposizioni del disegno di legge regionale n. 719/2011 in materia di appalti pubblici. La promulgazione parziale, con omissione delle norme impugnate, ha reso impossibile ogni ulteriore efficacia delle stesse.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato alcune disposizioni del disegno di legge regionale approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 21 giugno 2011 (DDL n. 719-515-673, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovvero il recepimento del d.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici). Le norme censurate riguardavano specifiche deroghe regionali alle regole statali sugli appalti e alle competenze professionali, ritenute in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva sollevato, con ricorso depositato il 7 luglio 2011, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14, comma 2, lett. a), punti 4 e 6, e 15 del DDL n. 719/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione, nonché agli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia della Regione siciliana. Il giudice relatore era Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il disegno di legge era stato promulgato come legge regionale siciliana n. 12 del 12 luglio 2011, ma con l’omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la promulgazione parziale dell’Assemblea regionale siciliana «realizza l’esaurimento del potere promulgativo» e preclude definitivamente che le parti omesse possano acquistare efficacia.

    Il principio

    Quando il Presidente della Regione siciliana promulga parzialmente una legge, omettendo le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato, tali disposizioni non possono più acquistare efficacia: il potere promulgativo si esercita in modo unitario e contestuale. Questo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Il Commissario dello Stato è un organo statale con funzioni di raccordo tra Stato e Regione siciliana. Può impugnare le leggi regionali siciliane davanti alla Corte costituzionale in via preventiva (prima della promulgazione), a differenza delle altre Regioni per le quali il Governo impugna solo le leggi già promulgate.

    Cosa significa promulgazione «parziale»?

    La Regione siciliana ha una procedura peculiare: il Commissario dello Stato può proporre ricorso prima della promulgazione. Se il Presidente della Regione promulga la legge omettendo le norme impugnate, queste restano definitivamente escluse dall’ordinamento, perché il potere di promulgare la stessa legge una seconda volta non esiste.

    La materia degli appalti pubblici rientra nella competenza statale?

    Sì. L’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che comprende le regole base degli appalti pubblici. Le Regioni possono intervenire solo entro i limiti fissati dalla normativa statale e dai principi fondamentali nazionali.

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  • Corte cost. n. 10/2012 – Inammissibilità su estradizione e mandato d’arresto europeo per cittadini UE residenti in Italia

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p. e dell’art. 40 della legge n. 69/2005, sollevate per estendere ai cittadini UE residenti in Italia il rifiuto di estradizione già previsto per i soli cittadini MAE. L’intervento richiesto creerebbe un sistema normativo radicalmente diverso, riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Quando uno Stato straniero richiede l’estradizione di una persona, l’art. 705 del codice di procedura penale prevede alcune condizioni perché la Corte di appello possa concederla. Il regime del mandato d’arresto europeo (MAE), disciplinato dalla legge n. 69/2005, prevede invece la possibilità di rifiutare la consegna del condannato se questi è cittadino italiano o risiede in Italia e si impegna a scontare la pena nel paese. Le Corti di appello di Milano e Brescia avevano sollevato la questione per un cittadino rumeno (UE) residente in Italia al quale era stata chiesta l’estradizione da un paese terzo: quel soggetto beneficiava del MAE se il richiedente era un paese UE, ma non del rifiuto di estradizione se il richiedente era un paese non UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Milano (ord. 31 marzo 2011, reg. ord. n. 155/2011) e la Corte di appello di Brescia (ord. 20 maggio 2011, reg. ord. n. 176/2011) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.p. (e la Corte di Brescia anche dell’art. 40 della legge n. 69/2005), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna del condannato cittadino UE residente in Italia. Il giudice relatore era Giuseppe Tesauro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, richiamando la propria sentenza n. 274/2011 che aveva già esaminato e dichiarato inammissibile un’identica questione sollevata dalla Corte di cassazione. L’intervento richiesto ai giudici rimettenti determinerebbe — non una mera correzione additiva — ma la creazione di un sistema normativo radicalmente nuovo sull’estradizione, con molteplici opzioni legislative tutte ugualmente praticabili: scelta che appartiene al legislatore, non alla Corte.

    Il principio

    Quando l’accoglimento di una questione di legittimità costituzionale richiederebbe la creazione di un nuovo regime normativo con scelte che il legislatore avrebbe potuto operare in diversi modi ugualmente razionali, la questione è inammissibile per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra estradizione e mandato d’arresto europeo?

    L’estradizione è l’istituto tradizionale con cui uno Stato consegna un indagato o condannato a un altro Stato. Il MAE è uno strumento di cooperazione giudiziaria tra gli Stati UE, più snello e rapido, che prevede il mutuo riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie. I diritti dell’interessato (compresa la possibilità di scontare la pena in Italia) sono disciplinati diversamente nei due sistemi.

    Perché la disparità tra il cittadino italiano e il cittadino UE residente in Italia?

    Il cittadino italiano, in caso di MAE, può chiedere di scontare la pena in Italia (art. 18 L. 69/2005). Il cittadino di un altro Stato UE che risieda stabilmente in Italia ha un diritto analogo per il MAE (art. 18, comma 2, lett. r), ma non per le estradizioni verso paesi extra-UE. I giudici rimettenti ritenevano che questa asimmetria violasse il diritto UE e il principio di uguaglianza.

    La questione è ancora attuale?

    Il diritto europeo e la giurisprudenza in materia di consegna internazionale si sono evoluti. Le questioni di diritto UE relative al riconoscimento dei diritti dei residenti extracomunitari nell’ambito dell’estradizione continuano a essere oggetto di pronunce della Corte di giustizia UE.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 9/2012 – Proroga contratti a tempo determinato nelle Regioni speciali (art. 14 c. 24-bis DL 78/2010)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige e dichiara cessata la materia del contendere per la Provincia autonoma di Trento, in relazione all’art. 14, comma 24-bis, del DL 78/2010, che consentiva di superare i limiti di spesa per il personale solo in caso di proroga di contratti a tempo determinato stipulati dalle Regioni speciali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78/2010 prevedeva che i limiti di spesa per il personale stabiliti dall’art. 9, comma 28, potessero essere superati «limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse proprie». Sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato questa norma insieme ad altre disposizioni dello stesso decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del DL n. 78/2010, in riferimento agli artt. 4, primo comma, nn. 1 e 3, e 79 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione e all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. Il giudice relatore era Gaetano Silvestri.

    La decisione della Corte

    Per la Regione Trentino-Alto Adige la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Per la Provincia autonoma di Trento, invece, è intervenuta la modifica legislativa dell’art. 14, comma 24-bis, con effetti sostitutivi della norma impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale proposti da enti regionali, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente estingue il giudizio; qualora invece la norma impugnata venga modificata in modo tale da soddisfare le esigenze della parte ricorrente, il giudizio si conclude per cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il limite dell’art. 9, comma 28, del DL 78/2010?

    L’art. 9, comma 28, aveva fissato un tetto alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato, con contratti di collaborazione e convenzioni: le pubbliche amministrazioni non potevano superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

    Perché le Regioni speciali contestavano questa norma?

    Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno un’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto. Esse ritenevano che i vincoli statali alle assunzioni e alla spesa del personale non potessero essere applicati alle loro competenze in materia di personale e organizzazione regionale, salvo un coordinamento con i propri statuti.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    La cessata materia del contendere è una pronuncia processuale della Corte che dichiara la fine del giudizio perché la situazione normativa è mutata: la norma impugnata è stata abrogata o modificata in modo da far venir meno l’interesse della parte a una pronuncia nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2012 – Totalizzazione dei periodi assicurativi per le casse previdenziali privatizzate

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42/2006, che impone alle casse previdenziali privatizzate il calcolo contributivo pro-quota nella totalizzazione dei periodi assicurativi. Le norme non violano né l’art. 3 né l’art. 76 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La totalizzazione dei periodi assicurativi è l’istituto che consente a chi ha versato contributi a diverse gestioni previdenziali — senza aver maturato in nessuna il minimo per la pensione — di sommare tutti i periodi e ottenere una pensione unica, calcolata pro-quota da ciascuna gestione. Il d.lgs. n. 42/2006 aveva esteso questo meccanismo anche agli enti previdenziali privatizzati (casse dei liberi professionisti), ma con una particolarità: per queste casse la quota di pensione doveva essere calcolata con il metodo contributivo (e non retributivo come per gli enti pubblici). Un ragioniere iscritto sia alla Cassa dei ragionieri sia all’INPS, che non aveva maturato i requisiti in nessuna delle due gestioni, aveva contestato questa regola in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 24 febbraio 2011 (reg. ord. n. 142/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42/2006, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Il giudice rimettente riteneva che l’uso del metodo contributivo solo per le casse privatizzate creasse una disparità irragionevole rispetto alle gestioni pubbliche e che, imponendo tale scelta alle casse con autonomia finanziaria, il governo avesse ecceduto i limiti della delega legislativa. Il giudice relatore era Luigi Mazzella; l’udienza pubblica si era tenuta il 13 dicembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Quanto all’art. 76 Cost., la legge delega autorizzava una disciplina organica della totalizzazione che coniugasse tutela dei diritti previdenziali con la sostenibilità delle gestioni: il calcolo contributivo per le casse privatizzate — che operano in regime di integrale autofinanziamento — era coerente con questo obiettivo. Quanto all’art. 3 Cost., i sistemi previdenziali degli enti privatizzati e quelli pubblici non sono direttamente comparabili tra loro, data la differente struttura finanziaria.

    Il principio

    La disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi può legittimamente differenziare il metodo di calcolo della quota di pensione a seconda della natura dell’ente (pubblico o privatizzato) e del relativo regime finanziario, senza violare il principio di uguaglianza; né tale scelta eccede i limiti di una delega legislativa che imponga di contemperare la tutela dei lavoratori con la sostenibilità delle casse.

    Domande e risposte

    Cosa significa calcolo «contributivo» rispetto a quello «retributivo» nella pensione?

    Con il metodo retributivo la pensione si calcola in percentuale dell’ultima retribuzione percepita (sistema favorevole ai lavoratori). Con il metodo contributivo si calcola in base ai contributi effettivamente versati (sistema più vicino all’equivalenza attuariale). Le casse dei professionisti privatizzate usavano il sistema retributivo per i propri iscritti, ma per la quota di pensione in totalizzazione il decreto imponeva il contributivo.

    Le casse previdenziali dei professionisti sono enti pubblici?

    No. Le casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ragionieri, ecc.) sono state «privatizzate» dal d.lgs. n. 509/1994, che le ha trasformate in enti di diritto privato con autonomia gestionale e finanziaria. Rimangono soggette a vigilanza pubblica ma non ricevono finanziamenti statali: devono mantenersi con i soli contributi degli iscritti.

    Questa sentenza incide ancora sui professionisti oggi?

    Sì. Le regole del d.lgs. n. 42/2006 sulla totalizzazione si applicano ancora ai professionisti iscritti alle casse privatizzate che abbiano contributi in più gestioni. La sentenza n. 8/2012 ha confermato la legittimità del calcolo contributivo pro-quota, che resta quindi il metodo applicabile in questi casi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2012 – Inammissibilità sull’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (art. 263 c.c.)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, che consentiva al genitore naturale di impugnare il riconoscimento del figlio senza limiti di tempo. La questione, già esaminata nelle sentenze n. 134/1985 e n. 158/1991, richiederebbe un intervento riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 263 del codice civile disciplinava l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità. A differenza dell’azione di disconoscimento di paternità del figlio legittimo — soggetta a un termine annuale di decadenza (art. 244 c.c.) — l’azione ex art. 263 era imprescrittibile: il padre naturale poteva agire in qualunque momento, anche a distanza di anni dal riconoscimento. Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio in cui un padre chiedeva la dichiarazione di non veridicità del riconoscimento effettuato nel 2003, ben cinque anni prima dell’azione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza del 13 maggio 2011 (reg. ord. n. 177/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non sottopone a un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di impugnare il riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità. Il giudice relatore era Paolo Grossi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La questione era già stata esaminata e decisa nel senso dell’inammissibilità dalla sentenza n. 134/1985 (che aveva escluso la comparabilità tra le due azioni) e dalla sentenza n. 158/1991. In entrambi i precedenti la Corte aveva sottolineato che stabilire la durata di un eventuale termine di decadenza per l’azione ex art. 263 c.c. era scelta riservata al legislatore, non sostituibile da una sentenza additiva della Corte: diversi termini sarebbero ugualmente razionali e la scelta tra essi è di natura politico-legislativa.

    Il principio

    Quando l’eventuale intervento additivo della Corte richiederebbe una scelta discrezionale tra più soluzioni tutte ugualmente ragionevoli — come la durata di un termine di decadenza — la questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. L’intervento spetta al legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è l’azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.?

    Era l’azione con cui il genitore naturale che aveva riconosciuto il figlio poteva, successivamente, chiedere al giudice di dichiarare che il riconoscimento era falso (il figlio non era suo). A differenza del disconoscimento di paternità per i figli legittimi (soggetto a termine annuale), questa azione era imprescrittibile.

    Come mai la questione era già stata affrontata in precedenza?

    La stessa disparità di trattamento tra figlio legittimo e figlio naturale era stata denunciata nel 1985 e nel 1991. In entrambe le occasioni la Corte aveva ritenuto la questione inammissibile, sia perché le situazioni non erano direttamente comparabili, sia perché fissare la durata del termine era compito del Parlamento.

    La norma è ancora vigente?

    Con la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013) la disciplina è stata profondamente modificata. L’art. 263 c.c. ora prevede termini di decadenza per l’impugnazione del riconoscimento, risolvendo legislativamente il problema di disparità che era stato denunciato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2012 – Inammissibilità su ipoteca giudiziale per mantenimento figli naturali (art. 317-bis c.c.)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni che dispone il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Il giudice rimettente non aveva giurisdizione per sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Un genitore di un figlio naturale era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Firenze a versare un contributo economico per il mantenimento del figlio. La Conservatrice dei registri immobiliari di Arezzo aveva iscritto ipoteca giudiziale sul decreto. Il padre aveva presentato reclamo ai sensi degli artt. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att. c.c., sostenendo che il decreto del Tribunale per i minorenni non fosse titolo idoneo a iscrivere ipoteca. Il Tribunale di Arezzo, investito del reclamo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.c. per disparità di trattamento rispetto ai figli legittimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 23 marzo 2011 (reg. ord. n. 172/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto del Tribunale per i minorenni contenente un obbligo di mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il Tribunale di Arezzo era chiamato a decidere sul reclamo contro l’iscrizione con riserva del Conservatore dei registri immobiliari: tale procedura, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, non è un giudizio nel senso tecnico richiesto dall’art. 23 della legge n. 87/1953 per sollevare questioni incidentali. Il giudice rimettente non aveva, quindi, la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di quel procedimento.

    Il principio

    Solo il giudice che esercita una funzione giurisdizionale in senso proprio, nell’ambito di un giudizio in cui la questione è rilevante ai fini della decisione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. I procedimenti di reclamo avverso il rifiuto o l’iscrizione con riserva da parte del Conservatore dei registri immobiliari non hanno tale natura.

    Domande e risposte

    L’art. 317-bis del codice civile riguardava i figli naturali?

    Sì. L’art. 317-bis c.c. (nella versione vigente all’epoca) disciplinava la potestà genitoriale sui figli naturali riconosciuti. La questione sollevata riguardava la possibilità che i decreti emessi in tale ambito dal Tribunale per i minorenni (in materia di mantenimento) valessero come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, analogamente ai titoli esecutivi relativi ai figli legittimi.

    Cosa è l’iscrizione «con riserva» di un’ipoteca giudiziale?

    Il Conservatore dei registri immobiliari può iscrivere un’ipoteca «con riserva» quando ha dubbi sulla validità del titolo presentato, ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. L’interessato può fare reclamo al Tribunale ordinario per ottenere che l’iscrizione sia convertita in definitiva o cancellata.

    La disparità tra figli legittimi e naturali in materia di ipoteca giudiziale esiste ancora?

    Con la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013), i figli nati fuori dal matrimonio hanno acquistato lo stesso status giuridico dei figli nati in costanza di matrimonio, con eliminazione formale delle distinzioni. La questione sollevata nel 2011 rifletteva un quadro normativo ormai superato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2012 – Inammissibilità sul termine minimo per ricorsi in materia di contravvenzioni stradali

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del Codice della strada, nella parte in cui non prevede un termine minimo tra la notifica del ricorso avverso verbale di contravvenzione e l’udienza di comparizione. Il vizio di motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.

    Di cosa si tratta

    L’art. 39 della legge n. 120/2010 aveva modificato l’art. 204-bis del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), disciplinando il ricorso al giudice di pace contro le sanzioni amministrative per infrazioni del codice. La norma censurata prevedeva che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza fossero notificati ai soggetti legittimati passivi, ma non stabiliva un intervallo minimo tra la notifica e l’udienza stessa. Il Giudice di pace di Genova, investito di un ricorso avverso un verbale della Polizia Municipale (sanzione di 74 euro per violazione dell’art. 7 CdS), aveva sollevato la questione ritenendo violato il diritto di difesa del soggetto destinatario della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova, con ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 165/2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine minimo che deve intercorrere tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza, a tutela dei soggetti legittimati passivi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non soddisfaceva l’onere di motivazione sulla rilevanza: il giudice rimettente non aveva chiarito perché la questione fosse rilevante nel procedimento a quo, in particolare in relazione alla posizione processuale del soggetto legittimato passivo nell’udienza già fissata. La carenza motivazionale impedisce l’esame nel merito.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale deve contenere un’adeguata motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale: la mancanza o insufficienza di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità, indipendentemente dal merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    In cosa consiste il vizio di «mancanza di motivazione sulla rilevanza»?

    La rilevanza è uno dei requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale: il giudice rimettente deve spiegare perché la risposta alla questione costituzionale inciderebbe concretamente sull’esito del giudizio in corso. Se tale spiegazione manca o è insufficiente, la Corte non può esaminare la questione nel merito.

    La norma del Codice della strada sul termine per comparire è incostituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell’inammissibilità. Il problema del termine minimo per la costituzione in giudizio resta dunque non risolto dalla giurisprudenza costituzionale in questo caso.

    Come funziona il ricorso al giudice di pace contro le contravvenzioni stradali?

    Ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della strada, avverso i verbali di contravvenzione è possibile proporre ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica o contestazione del verbale; il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2012 – Estinzione giudizio su blocco retributivo PA (Provincia autonoma di Trento)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010 (blocco dei trattamenti economici del personale PA per il triennio 2011-2013), a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita.

    Di cosa si tratta

    Parallelamente al ricorso della Regione Trentino-Alto Adige (ord. n. 3/2012), anche la Provincia autonoma di Trento aveva impugnato le disposizioni dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 che bloccavano gli incrementi retributivi del personale delle pubbliche amministrazioni e riducevano le risorse per il trattamento accessorio. La Provincia lamentava la violazione delle proprie prerogative finanziarie e organizzative garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva promosso, con ricorso n. 105/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4, 28 e 29, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, agli artt. 8 n. 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 e all’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Provincia autonoma di Trento aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri; ciò ha determinato, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, l’estinzione del processo senza esame del merito. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale, anche quando le questioni coinvolgono autonomie speciali con ampia competenza legislativa e finanziaria.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il ricorso della Regione (ord. 3/2012) e quello della Provincia (ord. 4/2012)?

    Entrambi riguardavano l’art. 9 del DL 78/2010, ma erano stati proposti separatamente: la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia di Trento sono enti distinti con propri statuti e competenze. Il ricorso n. 105/2010 della Provincia contestava anche il comma 29 (non incluso nel ricorso regionale) e fondava le censure anche sull’art. 17 del d.lgs. n. 268/1992 in materia di finanza provinciale.

    Cosa accade alle norme impugnate dopo l’estinzione del giudizio?

    Le norme restano in vigore (salvo eventuali modifiche legislative successive). L’estinzione non equivale a una pronuncia di conformità alla Costituzione: significa semplicemente che, per accordo tra le parti, quel giudizio non proseguirà.

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno un regime diverso rispetto alle altre Regioni?

    Sì. Lo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alle Province autonome competenze legislative primarie in numerose materie e un sistema finanziario autonomo, che le differenzia dalle Regioni ordinarie e anche dalle altre Regioni a statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2012 – Estinzione giudizio su blocco retributivo PA (Regione Trentino-Alto Adige)

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol contro l’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, che aveva congelato i trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2011-2013, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva introdotto, all’art. 9, una serie di misure di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni: il blocco del trattamento economico al livello del 2010 per il triennio 2011-2013, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio, il divieto di rinnovi contrattuali e il tetto ai trattenimenti in servizio. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva impugnato tali disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze legislative e finanziarie garantite dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva promosso, con ricorso n. 104/2010, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 3, 4 e 28, del decreto-legge n. 78/2010, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 4, nn. 1, 3 e 8, 79 e al Titolo VI del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992. Il giudice relatore era Luigi Mazzella; l’udienza pubblica si era tenuta il 22 novembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Regione aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dalla controparte (Presidente del Consiglio dei ministri), circostanza che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina la cessazione del processo. La decisione è stata depositata in cancelleria il 12 gennaio 2012.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Trentino-Alto Adige aveva impugnato il blocco dei contratti della PA?

    La Regione riteneva che le norme statali sui trattamenti economici del personale pubblico invadessero le proprie competenze legislative e finanziarie previste dallo Statuto speciale, che garantisce alla Regione un’autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie in materia di organizzazione degli uffici e di finanza regionale.

    Cosa significa «estinzione del giudizio» davanti alla Corte costituzionale?

    L’estinzione è una pronuncia processuale: il processo si chiude senza una decisione nel merito perché una parte (la ricorrente) ha rinunciato ad andare avanti e l’altra ha accettato. Non equivale a una dichiarazione di incostituzionalità né di conformità della norma.

    Il blocco dei trattamenti economici del DL 78/2010 era valido?

    La Corte non si è pronunciata sul merito in questo giudizio. Le disposizioni dell’art. 9 del DL 78/2010 sono state oggetto di numerosi altri ricorsi, decisi con pronunce separate anche in relazione alle diverse Regioni a statuto speciale.

    Norme collegate