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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla norma che riserva parte dei posti del concorso interno per marescialli della Guardia di finanza al personale del ruolo appuntati e finanzieri, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 199 del 1995 disciplina l’accesso al ruolo “ispettori” della Guardia di finanza. Prevede che il 30% dei posti sia riservato a concorso interno, suddiviso per un terzo ciascuno tra brigadieri capo, brigadieri/vicebrigadieri e personale del ruolo appuntati e finanzieri. Sedici brigadieri e vicebrigadieri – risultati idonei non vincitori in un concorso – hanno impugnato il bando ritenendo che la riserva a favore del ruolo “appuntati e finanzieri” violasse la legge delega (l. n. 216 del 1992) che non avrebbe previsto tale possibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, avverso l’art. 35 del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui riserva un terzo dei posti del concorso interno al ruolo appuntati e finanzieri. Rimettente: TAR per il Lazio, sezione seconda.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni: 1) il rimettente non ha adeguatamente spiegato in cosa consistesse l’eccesso di delega (art. 76 Cost.); 2) soprattutto, il giudice non ha chiarito in che modo la dichiarazione di incostituzionalità, ridistribuendo i posti del concorso, avrebbe portato a soddisfare la pretesa dei ricorrenti (brigadieri e vicebrigadieri), risultati idonei non vincitori.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere concreta e specifica: il rimettente deve spiegare perché l’eventuale pronuncia di incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio a quo. Non è sufficiente affermare che la norma è costituzionalmente dubbia senza collegare il dubbio alla posizione delle parti del processo principale.
Domande e risposte
Cosa si intende per “riserva di concorso interno” nella Guardia di finanza?
L’accesso al ruolo dei marescialli (ispettori) avviene per il 70% tramite concorso pubblico aperto a tutti i cittadini e per il 30% tramite concorso interno riservato al personale già in servizio nel Corpo, suddiviso tra diversi ruoli. La riserva è uno strumento di valorizzazione del personale interno.
Perché i brigadieri ricorrenti ritenevano illegittima la riserva per gli appuntati?
Sostenevano che la legge delega n. 216 del 1992 non consentisse al Governo di prevedere una riserva a favore del ruolo “appuntati e finanzieri” nel concorso interno, e che tale scelta eccedesse pertanto i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.).
Cosa significa “idoneo non vincitore” in un concorso pubblico?
Chi supera tutte le prove di un concorso pubblico ma non si posiziona nei posti messi a bando ottiene l’idoneità senza l’assunzione. In alcuni casi la legge prevede che gli idonei possano essere chiamati successivamente se si liberano posti; ma ciò dipende dalla normativa specifica.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa: il Governo può legiferare solo nei limiti fissati dalla legge di delega
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; concorsi pubblici per accedere agli impieghi
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