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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme della Regione Lombardia e della Regione Veneto che permettevano l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia in periodi non consentiti dalla legge statale sulla protezione della fauna selvatica.
Di cosa si tratta
Sia la Regione Lombardia (l.r. n. 15 del 2012) sia la Regione Veneto (l.r. n. 31 del 2012) avevano adottato norme che consentivano l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia sull’intero territorio regionale a partire dal 1° agosto, ossia durante un periodo in cui la fauna selvatica è ancora in fase riproduttiva. La legge statale n. 157 del 1992 permette tale attività senza limiti di tempo solo nelle apposite “zone di addestramento” e prescrive in ogni caso il rispetto dei periodi di protezione della fauna. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le leggi regionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due ricorsi riuniti in un unico giudizio, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), avverso: l’art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia n. 15 del 2012; gli artt. 2, commi 2 e 3, della l.r. Veneto n. 31 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia n. 15 del 2012 (addestramento cani da 1° agosto su tutto il territorio); 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. Veneto n. 31 del 2012, nella parte in cui consentiva il “movimento di giovani cani” anche ai cani destinati all’esercizio venatorio; 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della stessa l.r. Veneto n. 31 del 2012, nella parte in cui consentiva l’identificazione dei cani mediante tatuaggio (anziché microchip, come previsto dalla normativa statale).
Il principio
L’addestramento dei cani da caccia è assimilabile all’esercizio venatorio e, pertanto, deve rispettare i limiti temporali e le condizioni fissati dalla legge statale n. 157 del 1992 come standard minimo di protezione della fauna selvatica. Le regioni non possono anticipare l’inizio dell’attività di addestramento a periodi in cui la fauna è ancora in fase riproduttiva.
Domande e risposte
Perché agosto è un mese critico per la fauna selvatica?
Secondo l’ISPRA, agosto rientra nel periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici, che va dalla stagione degli accoppiamenti fino all’indipendenza della prole dalle cure parentali. L’addestramento di cani durante questo periodo causa disturbo e mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche.
Le “zone di addestramento” seguono regole diverse?
Sì. La legge n. 157 del 1992 consente l’addestramento senza limiti di tempo solo nelle apposite zone istituite dalle amministrazioni per questo scopo. Al di fuori di tali zone, l’attività deve rispettare i periodi di protezione della fauna.
Perché l’identificazione con tatuaggio è stata dichiarata incostituzionale?
La normativa statale prevede l’identificazione dei cani mediante microchip elettronico, che garantisce maggiore certezza e tracciabilità. La norma veneta che rinviava alle disposizioni sulla tutela degli animali d’affezione (l.r. n. 60 del 1993), consentendo il tatuaggio, si poneva in contrasto con lo standard statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.