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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che consentiva alla Giunta di adottare un nuovo calendario venatorio anche dopo il 15 giugno, interpretando la disposizione in senso conforme alla legge statale sulla caccia.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva modificato la propria legge sulla caccia (l.r. n. 29 del 1994) consentendo alla Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell’anno in corso, sentita la Commissione consiliare competente, senza prescrivere espressamente il parere tecnico-scientifico dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) previsto dalla legge statale n. 157 del 1992. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendola invasiva delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso (r. ric. n. 138 del 2012) avverso l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che la norma regionale va interpretata nel senso che il nuovo calendario venatorio debba essere adottato nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni della legge statale n. 157 del 1992, compreso il parere ISPRA ove richiesto. La norma regionale non deroga alla legge statale, ma disciplina il procedimento di adozione del calendario solo per gli aspetti non coperti dalla legge quadro nazionale.
Il principio
Una norma regionale in materia venatoria non è incostituzionale se interpretata in modo conforme alla legge statale quadro (l. n. 157 del 1992). Il fatto che la norma regionale non richiami espressamente il parere ISPRA non la rende illegittima, purché tale parere sia comunque necessario in base alla legge statale applicabile nel caso concreto.
Domande e risposte
Perché è necessario il parere ISPRA per il calendario venatorio?
L’ISPRA è l’ente scientifico che monitora le popolazioni faunistiche selvatiche. La legge n. 157 del 1992 prevede che il prelievo venatorio sia compatibile con la capacità di riproduzione della fauna; il parere ISPRA serve a garantire che il calendario non determini una caccia eccessiva rispetto alla disponibilità degli animali.
Cosa succede se la sospensione di un calendario venatorio è motivata da vizi procedimentali?
Secondo la Corte, il nuovo calendario adottato in sostituzione di quello sospeso deve eliminare il vizio che ha causato la sospensione. Se il vizio riguardava aspetti per i quali è necessario il parere ISPRA, questo deve essere nuovamente richiesto; negli altri casi si può fare riferimento al parere già acquisito.
Possono le regioni approvare calendari venatori più restrittivi di quelli statali?
Sì. Le regioni possono innalzare il livello di tutela della fauna stabilito dalla legge statale, ma non possono abbassarlo. La legge n. 157 del 1992 fissa standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale che le regioni devono rispettare come soglia minima.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.