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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili o manifestamente infondate le questioni sollevate da più giudici sul regime dei compensi professionali dopo la liberalizzazione delle tariffe (art. 9 d.l. n. 1/2012) e sui parametri liquidati dal giudice (d.m. n. 140/2012). Le questioni erano in parte prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, in parte inammissibili per difetti di motivazione.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 1/2012 ha abolito le tariffe professionali obbligatorie, lasciando la determinazione del compenso alla libera pattuizione tra le parti; per la liquidazione giudiziale ha previsto l’emanazione di appositi parametri ministeriali (poi sfociati nel d.m. n. 140/2012). Diverse questioni erano state sollevate da giudici ordinari e amministrativi sull’applicabilità temporale dei nuovi parametri, sulla loro compatibilità con i principi costituzionali e sul meccanismo di liquidazione delle spese giudiziali.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti (Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice di pace di Torre del Greco, Giudice di pace di Sciacca, Tribunale di Cremona) avevano sollevato questioni sull’art. 9 del d.l. n. 1/2012, sul d.m. n. 140/2012 e sull’art. 91, ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e ai Trattati UE).
La decisione della Corte
La Corte ha: (1) dichiarato manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Nocera Inferiore (che aveva già; ottenuto una declaratoria di incostituzionalità parziale con sentenza n. 170/2014 secondo la Corte la norma era stata già; scrutinata e parzialmente rimossa) e del Giudice di pace di Sciacca (per carenze motivazionali); (2) dichiarato manifestamente inammissibile la questione del Giudice di pace di Torre del Greco sull’art. 91 c.p.c. e sul d.m. n. 140/2012; (3) dichiarato manifestamente infondata la questione del Tribunale di Cremona e (parzialmente) del Giudice di pace di Torre del Greco sull’art. 9 d.l. n. 1/2012 e sul d.m. n. 140/2012.
Il principio
La liberalizzazione delle tariffe professionali e la sostituzione con parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale non viola di per sé; la Costituzione: la determinazione del compenso professionale è rimessa all’autonomia contrattuale e la liquidazione giudiziale ai parametri di legge, senza che ciò leda il diritto di difesa o l’indipendenza del giudice.
Domande e risposte
I vecchi parametri tariffari si applicano ancora dopo il d.l. n. 1/2012?
Solo per la liquidazione delle spese giudiziali sino alla data di entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 e, comunque, non oltre 120 giorni dalla legge di conversione del d.l. n. 1/2012. Dopo quella data si applicano i parametri del d.m. n. 140/2012.
Il d.m. n. 140/2012 vincola il giudice nella liquidazione delle spese?
Il giudice deve fare riferimento ai parametri ministeriali, ma conserva margini di apprezzamento. La Corte ha ritenuto che ciò non leda l’indipendenza del giudice né il diritto di difesa delle parti.
Perché le questioni del Giudice di pace di Sciacca erano inammissibili?
Per carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione: il rimettente aveva invocato parametri eterogenei (tra cui l’art. 1 delle preleggi e norme CEDU) senza adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio, tra i parametri invocati
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, tra i parametri invocati
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.