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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 166 c.p.c., nella parte in cui prevede un termine di venti giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto anche quando l’udienza è stata rinviata. Il Tribunale di Tivoli dubitava della ragionevolezza della norma, ma la Corte ha ritenuto le fattispecie non omogenee.

Di cosa si tratta

Nel processo civile, il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Il Tribunale di Tivoli si chiedeva se questo termine fosse ragionevole anche nei casi in cui l’udienza originaria era stata rinviata d’ufficio, poiché in questi casi il convenuto potrebbe avere meno tempo effettivo per prepararsi rispetto ad altri scenari processuali.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 166 del codice di procedura civile, nel testo vigente. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Tivoli.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. Le ipotesi di rinvio dell’udienza disciplinate dall’art. 168-bis c.p.c. (commi 4 e 5) non sono omogenee tra loro né rispetto alla fattispecie ordinaria: la scelta legislativa di non prevedere termini differenziati non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore processuale.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella modulazione dei termini processuali. Una differenza di disciplina tra fattispecie solo apparentemente simili non integra una violazione del principio di uguaglianza, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La questione di legittimità costituzionale deve evidenziare una vera comparazione tra situazioni omogenee.

Domande e risposte

Qual è il termine per la costituzione del convenuto nel processo civile?

Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione (art. 166 c.p.c.), depositando la comparsa di risposta con le sue eccezioni e difese.

Cosa succede se il convenuto si costituisce dopo quel termine?

La costituzione tardiva comporta la decadenza dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 167 c.p.c.). Il convenuto può comunque partecipare al processo, ma perde alcune facoltà difensive.

Come mai la Corte ha giudicato infondata la questione?

Perché le diverse ipotesi di rinvio dell’udienza non sono situazioni tra loro comparabili. Il legislatore non era tenuto a prevedere un trattamento uniforme per fattispecie che presentano caratteristiche processuali diverse, e la scelta di mantenere un termine unico non è manifestamente irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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