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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, sollevata dal TAR Abruzzo. La questione era inammissibile perché la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza era ancora sub iudice in appello, e il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza.

Di cosa si tratta

Il TAR Abruzzo, nel corso di un giudizio di ottemperanza relativo all’ospedale di Tagliacozzo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma statale che disciplinava la chiusura di piccoli ospedali. Tuttavia, la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era ancora impugnata in appello, il che rendeva incerta la stessa possibilità di procedere nell’esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 17, comma 4, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), in materia di riduzione della rete ospedaliera. Parametri: artt. 3, 24, 72, 73 comma 3, 103, 113, 117 commi 1 e 3, 120 Cost.; art. 6 CEDU. Rimettente: TAR Abruzzo.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. La questione era sollevata in un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza ancora pendente in appello: il rimettente non aveva adeguatamente motivato perché la norma censurata fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto.

Il principio

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale è condizione necessaria di ammissibilità: il giudice rimettente deve dimostrare che la norma censurata è effettivamente applicabile nel giudizio a quo e che la sua eventuale incostituzionalità incide sulla decisione. Un’ordinanza di rimessione con motivazione insufficiente sulla rilevanza è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio di ottemperanza?

Il giudizio di ottemperanza è il procedimento amministrativo con cui il vincitore di una causa chiede al giudice di costringere la pubblica amministrazione a eseguire la sentenza passata in giudicato. Si svolge davanti al TAR o al Consiglio di Stato.

Perché la pendenza dell’appello rendeva inammissibile la questione?

Perché se la sentenza è ancora impugnata in appello, non è passata in giudicato e non è ancora esecutiva in modo definitivo. Il giudice dell’ottemperanza non ha ancora potuto esercitare i suoi poteri, e la norma censurata potrebbe non essere effettivamente applicabile nel giudizio.

Cosa deve fare il giudice rimettente per sollevare correttamente una questione?

Deve motivare adeguatamente sia la rilevanza (la norma è applicabile nel caso concreto e la sua incostituzionalità incide sulla decisione) sia la non manifesta infondatezza (esistono ragioni serie per dubitare della costituzionalità della norma). Entrambi i requisiti sono imprescindibili.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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