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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, sollevata dal TAR Abruzzo. La questione era inammissibile perché la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza era ancora sub iudice in appello, e il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza.
Di cosa si tratta
Il TAR Abruzzo, nel corso di un giudizio di ottemperanza relativo all’ospedale di Tagliacozzo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma statale che disciplinava la chiusura di piccoli ospedali. Tuttavia, la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era ancora impugnata in appello, il che rendeva incerta la stessa possibilità di procedere nell’esecuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 17, comma 4, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), in materia di riduzione della rete ospedaliera. Parametri: artt. 3, 24, 72, 73 comma 3, 103, 113, 117 commi 1 e 3, 120 Cost.; art. 6 CEDU. Rimettente: TAR Abruzzo.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. La questione era sollevata in un giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza ancora pendente in appello: il rimettente non aveva adeguatamente motivato perché la norma censurata fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale è condizione necessaria di ammissibilità: il giudice rimettente deve dimostrare che la norma censurata è effettivamente applicabile nel giudizio a quo e che la sua eventuale incostituzionalità incide sulla decisione. Un’ordinanza di rimessione con motivazione insufficiente sulla rilevanza è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio di ottemperanza?
Il giudizio di ottemperanza è il procedimento amministrativo con cui il vincitore di una causa chiede al giudice di costringere la pubblica amministrazione a eseguire la sentenza passata in giudicato. Si svolge davanti al TAR o al Consiglio di Stato.
Perché la pendenza dell’appello rendeva inammissibile la questione?
Perché se la sentenza è ancora impugnata in appello, non è passata in giudicato e non è ancora esecutiva in modo definitivo. Il giudice dell’ottemperanza non ha ancora potuto esercitare i suoi poteri, e la norma censurata potrebbe non essere effettivamente applicabile nel giudizio.
Cosa deve fare il giudice rimettente per sollevare correttamente una questione?
Deve motivare adeguatamente sia la rilevanza (la norma è applicabile nel caso concreto e la sua incostituzionalità incide sulla decisione) sia la non manifesta infondatezza (esistono ragioni serie per dubitare della costituzionalità della norma). Entrambi i requisiti sono imprescindibili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 117 della Costituzione — obblighi internazionali e riparto di competenze
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