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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Liguria n. 32 del 2012 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA). La regione aveva ristretto l’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di derivazione europea.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva modificato la propria normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS) e sulla valutazione di impatto ambientale (VIA). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della nuova legge regionale, ritenendo che restringessero le tutele ambientali al di sotto degli standard fissati dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), che recepisce direttive europee.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 3, comma 2, 18, commi 2 e 4, e allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32. Parametri: artt. 117, commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: (1) la norma regionale che restringeva l’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS rispetto al d.lgs. 152/2006 viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente; (2) la mancata previsione della pubblicazione all’albo pretorio per i procedimenti VIA e dell’integrale provvedimento di assoggettabilità violano gli standard di pubblicitaà e trasparenza imposti dalla normativa statale.
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.). Le regioni possono intervenire in materia ambientale solo per innalzare gli standard di tutela, mai per abbassarli. Una norma regionale che riduce il perimetro della valutazione ambientale rispetto ai livelli minimi fissati dalla legge statale è incostituzionale.
Domande e risposte
Cos’è la VAS e cos’è la VIA?
La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è una procedura che valuta l’impatto ambientale di piani e programmi prima che vengano adottati. La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) valuta invece l’impatto di specifici progetti prima che vengano autorizzati. Entrambe sono obbligatorie per le categorie indicate dalle direttive europee e recepite dal d.lgs. 152/2006.
Perché la Regione non può ridurre l’ambito della VAS?
Perché la tutela dell’ambiente è di competenza esclusiva dello Stato. Il d.lgs. 152/2006 fissa gli standard minimi obbligatori per tutti. Le regioni possono andare oltre (più tutela), ma non al di sotto (meno tutela). Restringere l’ambito della verifica di assoggettabilità significa sottrarre taluni piani o programmi al controllo ambientale, in contrasto con la normativa statale e le direttive europee.
Cosa devono pubblicare le regioni per i procedimenti VIA?
La normativa statale impone che il provvedimento di assoggettabilità a VIA sia pubblicato integralmente e che gli atti del procedimento siano resi accessibili. L’avviso all’albo pretorio è uno strumento di pubblicazione imposto dalla legge. Omettere queste forme di pubblicazione riduce la trasparenza e viola il diritto di accesso e partecipazione del pubblico al procedimento.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente
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