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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 della legge della Regione Molise n. 19 del 2012, che prevedeva contributi ad associazioni combattentistiche senza un’adeguata copertura finanziaria. La dichiarazione di illegittimità si è estesa in via consequenziale all’intera legge.

Di cosa si tratta

La Regione Molise aveva approvato una legge per erogare contributi annui alle associazioni combattentistiche e d’arma presenti nel territorio regionale. La copertura finanziaria indicata nell’art. 5 della legge era però priva di una quantificazione degli oneri e rinviava a una norma già abrogata. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 5 (copertura finanziaria) della legge della Regione Molise 2 ottobre 2012, n. 19. Parametri: art. 81, comma 4, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca, che richiedeva la copertura finanziaria delle leggi che importano nuove spese). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale dell’art. 5 per violazione dell’art. 81, comma 4, Cost.: mancava la quantificazione degli oneri e la copertura rinviava a una norma abrogata. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato illegittima anche l’intera legge (artt. 1–4 e 6), perché privata del suo presupposto finanziario.

Il principio

Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, comma 4, Cost.). La copertura finanziaria deve essere effettiva, quantificata e riferita a risorse realmente disponibili. Una copertura che rinvia a norme abrogate o che non quantifica gli oneri è inidonea e rende la legge incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria?

L’art. 81 Cost. (nel testo vigente all’epoca, comma 4; oggi comma 3 dopo la riforma del 2012) stabilisce che ogni legge che importa nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. Questo principio vale sia per lo Stato sia per le regioni ed è presidio fondamentale dell’equilibrio di bilancio.

Perché rinviare a una norma abrogata rende la copertura inidonea?

Perché la copertura deve essere effettiva: se la norma a cui si rinvia per reperire le risorse è già stata abrogata, quelle risorse non esistono più nell’ordinamento finanziario. Si tratta di una copertura «fittizia», che non garantisce il rispetto del vincolo di bilancio.

Come mai l’illegittimità si è estesa all’intera legge?

Perché l’art. 5 era la disposizione che forniva il presupposto finanziario a tutta la legge. Dichiarato illegittimo l’art. 5, le disposizioni sostanziali degli artt. 1–4 e 6 (che prevedevano i contributi) rimanevano prive di copertura e quindi non potevano sopravvivere autonomamente. La Corte ha dichiarato la loro illegittimità in via consequenziale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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