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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale di Tivoli, per difetto di rilevanza: la norma impugnata non era applicabile al giudizio a quo, instaurato prima della sua entrata in vigore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Tivoli, nel giudicare una causa risarcitoria per danni da buche stradali, ha sollevato una questione di legittimità sulla condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) introdotta dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. nel 2009, lamentando che lo Stato — nella veste di anticipatore del gratuito patrocinio — fosse escluso dal riparto delle somme così liquidate. Il nodo era se, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, lo Stato potesse beneficiare pro quota della condanna irrogata ai sensi dell’art. 96, terzo comma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Tivoli ha impugnato gli artt. 96, terzo comma, c.p.c. e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della legge n. 848 del 1955 (CEDU), nella parte in cui escluderebbero lo Stato — anticipatore delle spese di gratuito patrocinio — dal novero dei beneficiari delle somme da condanna per lite temeraria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza. L’art. 96, terzo comma, c.p.c. era stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009 (in vigore dal 4 luglio 2009) e, ai sensi del suo art. 58, comma 1, si applica solo ai giudizi instaurati dopo tale data. Il giudizio a quo era stato introdotto con atto di citazione notificato nel maggio 2009, quindi anteriormente all’entrata in vigore della norma; ciò rendeva la disposizione inapplicabile e la questione priva di rilevanza.
Il principio
Le norme processuali introdotte dalla legge n. 69 del 2009 si applicano solo ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore (4 luglio 2009), per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge. Il giudice rimettente deve verificare l’applicabilità della norma impugnata al giudizio in corso prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa è la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.?
È una sanzione pecuniaria che il giudice può irrogare d’ufficio alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave, indipendentemente dal danno effettivamente subito dalla controparte. È distinta dal risarcimento del danno da lite temeraria dei commi precedenti.
Dal quale data si applica il terzo comma dell’art. 96 c.p.c.?
Si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. Per i giudizi introdotti prima, continuano ad applicarsi le sole disposizioni previgenti.
La questione sul gratuito patrocinio e la condanna ex art. 96, terzo comma, potrebbe essere ri-proposta?
Sì, la pronuncia di inammissibilità non chiude il merito della questione: un giudice potrebbe riproporre la stessa questione in un giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, dove la norma sia effettivamente applicabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza richiamato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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