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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che subordinavano contributi economici straordinari e assegni per la natalità al requisito di residenza regionale da almeno ventiquattro mesi, in violazione del principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La legge regionale n. 16/2011 della Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, per l’accesso a diverse prestazioni sociali (contributi economici straordinari per situazioni di emergenza, assegni per la natalità, altri interventi a favore delle famiglie), il requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011. Parametri: artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità di: artt. 2 e 8, comma 2, nella parte in cui subordinano l’accesso alle prestazioni al requisito dei ventiquattro mesi di residenza anziché al solo requisito della residenza; art. 9, nella parte relativa agli stranieri ex art. 41 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che imponeva sia il requisito della residenza regionale da ventiquattro mesi sia quello della residenza nazionale da cinque anni. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7 della legge regionale e inammissibili quelle prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m).
Il principio
Il requisito di residenza protratta nel territorio regionale come condizione di accesso alle prestazioni sociali viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una discriminazione irragionevole tra persone che si trovano nella medesima condizione di bisogno. La residenza è un criterio legittimo per individuare i destinatari delle prestazioni regionali, ma la durata minima aggiuntiva introduce una distinzione priva di adeguata giustificazione costituzionale.
Domande e risposte
Perché il requisito dei ventiquattro mesi era incostituzionale?
Perché aggiungeva alla residenza (criterio legittimo) un requisito temporale che discriminava i nuovi residenti rispetto a quelli di più lunga data, senza che tale distinzione fosse giustificata da finalità ragionevoli: la condizione di bisogno economico è indipendente dalla durata della residenza.
Il requisito dei cinque anni di residenza nazionale per gli stranieri era anch’esso incostituzionale?
Sì. La Corte ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 9 che imponeva agli stranieri, già titolari di permesso di lungo soggiorno o status di rifugiato, anche il requisito della residenza nazionale da non meno di cinque anni, in aggiunta a quello della residenza regionale.
Le Regioni possono limitare territorialmente le proprie prestazioni sociali?
Sì, possono richiedere la residenza nel proprio territorio come condizione di accesso. Non possono invece imporre requisiti temporali aggiuntivi che creino distinzioni irragionevoli tra residenti in base alla durata del loro radicamento territoriale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro fondamentale del giudizio
- Art. 117 della Costituzione — Livelli essenziali delle prestazioni, competenza legislativa statale esclusiva
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