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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Veneto n. 40/2012 sulle unioni montane. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato la norma impugnata in senso satisfattivo, e la Regione ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

La legge veneta n. 40/2012 sulle unioni montane era stata impugnata perché sembrava individuare nell’unione montana l’unico soggetto ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni montani, in contrasto con la normativa statale che prevede anche le convenzioni tra comuni. La Regione Veneto, con la legge n. 49/2012, ha modificato la norma rendendola compatibile con il quadro statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per pretesa violazione dei principi fondamentali statali in materia di ordinamento degli enti locali.

La decisione della Corte

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Governo il 30 aprile 2013, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013, e dell’accettazione della rinuncia da parte della Regione Veneto del 28 maggio 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo.

Il principio

Quando il legislatore regionale modifica la norma impugnata in senso satisfattivo delle pretese statali e il Governo rinuncia al ricorso, il contraddittorio viene meno e la Corte dichiara l’estinzione del processo: nessuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

Domande e risposte

Cosa significa che la Corte dichiara estinto il processo?

Significa che non c’è una pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene né accolta né respinta: il giudizio si chiude per il venir meno dell’interesse a proseguirlo.

Le unioni montane venete possono ora gestire da sole le funzioni fondamentali dei comuni?

Dopo le modifiche operate con la l.r. n. 49/2012, la norma regionale riconosce all’unione montana il ruolo di forma prioritaria (non esclusiva) per l’esercizio associato, in linea con il d.l. n. 78/2010 che ammette anche le convenzioni.

Chi è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso?

La controparte nel giudizio costituzionale: nel caso di ricorso statale contro una legge regionale, la Regione stessa, che nella specie ha accettato tramite delibera del Presidente della Giunta del 3 maggio 2013.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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