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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012 in materia di lavori pubblici, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza. In parte il processo è stato dichiarato estinto per sopravvenuta modifica normativa.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici (l.p. n. 26 del 1993) con la legge provinciale n. 18 del 2012. Le nuove disposizioni riguardavano i criteri per il calcolo dei compensi ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri) incaricati da enti pubblici e l’adozione di schemi-tipo di bandi di gara da parte della Giunta provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che sconfinassero nell’ambito riservato al legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 137 del 2012) ha impugnato gli articoli 11, comma 1 lettera c) e comma 3, e 16, comma 1 lettere a) e c), della legge provinciale di Trento n. 18 del 2012, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) e l) (ordinamento civile), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 18 del 2012 (criterio di determinazione dei compensi professionali per appalti provinciali); 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell’art. 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 18 del 2012 (schemi-tipo di bandi adottati dalla Giunta provinciale), come modificato dall’art. 68 della successiva legge provinciale n. 25 del 2012; 3) dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della medesima legge; 4) dichiarato estinto il processo relativamente alla questione sull’art. 16, comma 1, lettera c).
Il principio
Le province autonome, pur dotate di ampia autonomia normativa, non possono disciplinare i compensi dei professionisti tecnici incaricati da enti pubblici in modo difforme dai parametri stabiliti dalla normativa statale: si tratta di materia afferente all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, riservate in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Trento non può fissare i compensi dei professionisti per gli appalti pubblici?
Perché la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali in materia di architettura e ingegneria rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Provincia può legiferare in materia di lavori pubblici provinciali, ma non stravolgere i parametri tariffari fissati dallo Stato.
Cosa sono gli “schemi-tipo di bandi” dichiarati incostituzionali?
Si tratta di modelli standard di bandi di gara, inviti a presentare offerte e altri atti di procedura che la Giunta provinciale avrebbe potuto adottare autonomamente. La Corte ha ritenuto che ciò interferisse con le regole statali sulla concorrenza e sulla scelta del contraente negli appalti pubblici.
Perché parte del giudizio si è estinto?
Il Presidente del Consiglio aveva impugnato anche l’art. 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale. Nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse a coltivare quella specifica censura (presumibilmente per modifica normativa sopravvenuta), determinando così l’estinzione del processo su quel punto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ed enti ad autonomia speciale): le materie “ordinamento civile” e “tutela della concorrenza” sono di competenza statale esclusiva
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