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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 16/2012, nella parte in cui estende alla Regione siciliana la trasformazione dell’imposta sulle assicurazioni RC auto in tributo proprio derivato delle Province: tale imposta resta erariale e spetta alla Regione in base allo statuto speciale. Non è invece incostituzionale il comma 10 dello stesso articolo, che abroga l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.
Di cosa si tratta
Il governo aveva esteso a tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale, la modifica che trasformava l’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RC auto) da tributo erariale a tributo proprio derivato delle Province. La Regione siciliana ha impugnato questa norma sostenendo che lede la propria autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato i commi 2 e 10 dell’art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 27 della l. 5 maggio 2009, n. 42.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 16/2012 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana: l’imposta sulle assicurazioni RC auto è un tributo erariale che, per effetto dello statuto speciale, spetta alla Regione nella misura in cui è riscosso nel suo territorio. Non fondata è invece la questione relativa al comma 10 (abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica): l’operazione è finanziariamente neutra per la Regione, poiché la riduzione di gettito è compensata da una corrispondente diminuzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
Il principio
I «tributi propri derivati», istituiti e disciplinati dalla legge statale ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano la natura di tributi erariali. Per le Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il gettito di tali tributi spetta alla Regione stessa in base allo statuto; l’eventuale attribuzione alle Province deve avvenire tramite normativa regionale, non con legge statale unilaterale.
Domande e risposte
Che cosa si intende per «tributo proprio derivato»?
È un tributo istituito e disciplinato dallo Stato ma il cui gettito viene attribuito a un ente locale (Province, Comuni). Nonostante la denominazione, la Corte ha costantemente affermato che tali tributi conservano la natura di tributi erariali.
Perché la Regione siciliana ha una posizione diversa dalle altre Regioni?
Lo statuto speciale della Regione siciliana prevede che spettino alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo eccezioni tassative. Ciò le conferisce una tutela rinforzata rispetto alle Regioni a statuto ordinario.
Il comma 10 (abrogazione dell’addizionale accise energia) era invece legittimo?
Sì, perché l’accisa sull’energia elettrica e le relative addizionali sono tributi erariali di competenza esclusiva statale. Inoltre, la perdita di gettito per la Regione era compensata da una corrispondente riduzione del suo concorso alla finanza pubblica, rendendo l’operazione neutrale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni in materia tributaria
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.