Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 16/2012, nella parte in cui estende alla Regione siciliana la trasformazione dell’imposta sulle assicurazioni RC auto in tributo proprio derivato delle Province: tale imposta resta erariale e spetta alla Regione in base allo statuto speciale. Non è invece incostituzionale il comma 10 dello stesso articolo, che abroga l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Di cosa si tratta

Il governo aveva esteso a tutto il territorio nazionale, incluse le Regioni a statuto speciale, la modifica che trasformava l’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RC auto) da tributo erariale a tributo proprio derivato delle Province. La Regione siciliana ha impugnato questa norma sostenendo che lede la propria autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato i commi 2 e 10 dell’art. 4 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 27 della l. 5 maggio 2009, n. 42.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4 del d.l. n. 16/2012 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana: l’imposta sulle assicurazioni RC auto è un tributo erariale che, per effetto dello statuto speciale, spetta alla Regione nella misura in cui è riscosso nel suo territorio. Non fondata è invece la questione relativa al comma 10 (abrogazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica): l’operazione è finanziariamente neutra per la Regione, poiché la riduzione di gettito è compensata da una corrispondente diminuzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Il principio

I «tributi propri derivati», istituiti e disciplinati dalla legge statale ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano la natura di tributi erariali. Per le Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il gettito di tali tributi spetta alla Regione stessa in base allo statuto; l’eventuale attribuzione alle Province deve avvenire tramite normativa regionale, non con legge statale unilaterale.

Domande e risposte

Che cosa si intende per «tributo proprio derivato»?

È un tributo istituito e disciplinato dallo Stato ma il cui gettito viene attribuito a un ente locale (Province, Comuni). Nonostante la denominazione, la Corte ha costantemente affermato che tali tributi conservano la natura di tributi erariali.

Perché la Regione siciliana ha una posizione diversa dalle altre Regioni?

Lo statuto speciale della Regione siciliana prevede che spettino alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, salvo eccezioni tassative. Ciò le conferisce una tutela rinforzata rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 10 (abrogazione dell’addizionale accise energia) era invece legittimo?

Sì, perché l’accisa sull’energia elettrica e le relative addizionali sono tributi erariali di competenza esclusiva statale. Inoltre, la perdita di gettito per la Regione era compensata da una corrispondente riduzione del suo concorso alla finanza pubblica, rendendo l’operazione neutrale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.