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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 216 del codice penale militare di pace, che punisce la malversazione militare, per molteplici difetti di rilevanza e motivazione nell’ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Napoli.
Di cosa si tratta
Il Tribunale militare di Napoli, nel corso del procedimento penale a carico di un maresciallo accusato di malversazione militare per essersi appropriato di denaro altrui affidatogli per ragione del suo ufficio, aveva sollevato questione di legittimità; dell’art. 216 del codice penale militare di pace, sostenendo che, dopo l’abrogazione dell’analoga fattispecie civile (art. 315 c.p., peculato per distrazione), si fosse determinata una disparità; sanzionatoria tra militari e pubblici ufficiali non militari in posizione analoga.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale militare di Napoli ha impugnato l’art. 216 del codice penale militare di pace, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sostenendo che il mantenimento della malversazione militare creasse una disparità; di trattamento sanzionatorio rispetto ai pubblici ufficiali non militari, per i quali la condotta di distrazione non era più; punita dopo l’abrogazione dell’art. 315 c.p.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità; della questione per più; aspetti: 1) il giudice rimettente non aveva adeguatamente considerato la consolidata giurisprudenza della Corte sulla specifica posizione dei militari rispetto ai pubblici ufficiali civili (sentenza n. 473/1990); 2) la motivazione sulla rilevanza era carente; 3) il tertium comparationis non era omogeneo. La questione presentava dunque vizi formali e sostanziali che la rendevano inammissibile sotto molteplici profili.
Il principio
Il confronto tra il trattamento sanzionatorio dei militari e quello dei pubblici ufficiali civili non determina automaticamente una violazione del principio di uguaglianza, data la peculiare posizione ordinamentale dei militari. La questione di legittimità che evochi tale comparazione deve motivare adeguatamente la omogeneità delle situazioni poste a confronto.
Domande e risposte
Cos’è la malversazione militare ex art. 216 c.p.m.p.?
La malversazione militare è il reato commesso dal militare che, avendo disponibilità; di denaro o beni altrui per ragione del suo ufficio, se ne appropria o li distrae a proprio profitto. Si distingue dal peculato comune perché si applica esclusivamente ai militari nelle funzioni amministrative o di comando.
Perché l’abrogazione del «peculato per distrazione» ha sollevato questo problema?
Con la riforma del 1990 (l. n. 86/1990), l’art. 315 c.p. (peculato per distrazione) è stato abrogato: la distrazione di denaro pubblico non è più; reato autonomo per i pubblici ufficiali civili (può; integrare il peculato se c’è appropriazione, o l’abuso d’ufficio). Per i militari, invece, la malversazione militare era rimasta in vigore, creando una possibile asimmetria.
I militari hanno un regime penale separato?
Sì: esiste un codice penale militare di pace (r.d. n. 303/1941) e uno di guerra, che disciplinano i reati commessi dai militari nell’esercizio delle funzioni. La Corte ha riconosciuto che la peculiare posizione ordinamentale del militare giustifica alcune differenze di trattamento rispetto ai civili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza evocato come parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.