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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), dell’ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), che fissa a 72 anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice-procuratori onorari (VPO). Il TAR del Lazio riteneva irragionevole tale limite rispetto ai 75 anni previsti per i giudici di pace: la Corte conferma invece la discrezionalità del legislatore nel trattare diversamente figure diverse.

Di cosa si tratta

I giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice-procuratori onorari (VPO) cessano dall’incarico al compimento dei 72 anni, mentre per i giudici di pace il limite è fissato a 75 anni e per i componenti delle commissioni tributarie anch’esso è 75 anni. Alcuni giudici onorari, giunti al limite dei 72 anni, avevano impugnato il provvedimento di mancato rinnovo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con due ordinanze del 1 agosto 2012 e del 25 ottobre 2012, questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di magistrati onorari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nello stabilire limiti di età differenziati per le varie categorie di magistrati onorari, che svolgono funzioni diverse in uffici diversi. La pluralità di situazioni giustifica trattamenti differenziati, e la norma non eccede i limiti della ragionevolezza.

Il principio

La facoltà del legislatore di istituire magistrati onorari (prevista dall’art. 106, secondo comma, Cost.) comprende anche il potere di stabilire le condizioni e i presupposti del loro incarico, inclusi i limiti di età. Nessun raffronto ai fini dell’uguaglianza può essere fatto tra le varie categorie di magistrati onorari, trattandosi di situazioni differenti per le quali diversi trattamenti sono legittimi.

Domande e risposte

Cosa fa un giudice onorario di tribunale (GOT)?

Il GOT svolge funzioni giudiziarie civili in supporto ai magistrati di carriera nei tribunali ordinari. Non appartiene alla magistratura professionale ma è un giudice «onorario», ossia non di ruolo, nominato per svolgere specifiche funzioni per un periodo determinato.

Perché il limite dei 72 anni è stato ritenuto non irragionevole?

Perché il legislatore può trattare in modo diverso situazioni diverse. I GOT, i giudici di pace e i componenti delle commissioni tributarie svolgono funzioni distinte in contesti diversi; il diverso limite di età riflette una scelta discrezionale del legislatore che non supera la soglia dell’arbitrarietà.

Cosa significa «manifesta infondatezza»?

A differenza della manifesta inammissibilità, la manifesta infondatezza è una decisione nel merito: la Corte accerta che la questione sollevata è chiaramente priva di fondamento costituzionale, senza bisogno di una pronuncia in udienza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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