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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana n. 4/2012, che consentivano la sanatoria edilizia in zone sismiche verificando la conformità alle norme antisismiche solo al momento della costruzione e non anche al momento della domanda (doppia conformità). La norma contraddice il principio fondamentale statale che impone la vigilanza assidua sulle costruzioni in zona sismica.

Di cosa si tratta

La legge toscana aveva introdotto la possibilità di sanare in via amministrativa le costruzioni realizzate in zone sismiche che, pur non rispettando la normativa antisismica vigente al momento della domanda, fossero conformi alla normativa in vigore all’epoca della loro realizzazione. Ciò derogava al principio della «doppia conformità» (conformità sia alla data di costruzione sia alla data della domanda) richiesto dalla normativa statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale statale sull’accertamento di conformità in sanatoria (art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) che richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate. Il principio della doppia conformità, in materia di rischio sismico, costituisce un principio fondamentale che lo Stato può imporre alle Regioni. La vigilanza assidua sulle costruzioni in zona sismica tutela l’incolumità pubblica, valore che trascende la disciplina del territorio per attingere alla protezione civile.

Il principio

In materia di costruzioni in zone sismiche, il legislatore regionale non può prevedere regimi di sanatoria che abbassino la soglia di protezione imposta dai principi fondamentali statali. La conformità alla normativa antisismica deve essere verificata sia al momento della costruzione sia al momento della domanda di sanatoria (doppia conformità), poiché la sicurezza sismica tutela l’incolumità pubblica.

Domande e risposte

Cosa si intende per «doppia conformità»?

Per ottenere il permesso in sanatoria, l’art. 36 del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) richiede che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. La legge toscana aveva eliminato questo secondo requisito per la conformità sismica.

Perché la disciplina antisismica è materia di competenza concorrente?

La tutela del territorio (comprensiva della sicurezza sismica) rientra nella competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. La sicurezza sismica, in quanto tutela dell’incolumità pubblica, ha anche una componente di protezione civile di competenza statale.

Un proprietario di un immobile non conforme alle norme antisismiche non ha quindi alcuna possibilità di sanatoria?

Può ottenere la sanatoria edilizia se l’immobile è conforme alla normativa urbanistico-edilizia in entrambi i momenti indicati. La conformità antisismica va valutata separatamente e può dar luogo a sanzioni penali specifiche, indipendenti dalla sanatoria edilizia.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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