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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che attribuiscono alla gestione commissariale di Roma le obbligazioni sorte prima del 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze successive. Il regime eccezionale è ragionevole e non viola i diritti dei creditori né le autonomie locali.
Di cosa si tratta
Roma Capitale è stata interessata da una gestione commissariale straordinaria per far fronte all’indebitamento pregresso. Le norme impugnate prevedevano che tutte le obbligazioni sorte da fatti o atti anteriori al 28 aprile 2008, anche se accertate con sentenze successive, rientrassero nella gestione commissariale, con la conseguenza che i creditori non potevano agire esecutivamente nei confronti di Roma Capitale ma solo nei confronti della gestione commissariale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato e il TAR Lazio hanno sollevato questioni sull’art. 78, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 112/2008 e sull’art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 2/2010, in riferimento a numerosi parametri costituzionali (artt. 2, 3, 24, 41, 42, 97, 101, 102, 104, 108, 114, 117, 118, 119 Cost. e art. 6 CEDU), sostanzialmente contestando la retroattività e l’effetto preclusivo delle norme sui diritti dei creditori già; accertati in giudizio.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate tutte le questioni. Il regime commissariale risponde a un’esigenza straordinaria di risanamento finanziario di Roma Capitale, è fondato su criteri temporali precisi e oggettivi (fatti o atti anteriori al 28 aprile 2008), e non priva i creditori della tutela giurisdizionale, ma la indirizza verso la sede appropriata (la gestione commissariale). Le deroghe all’autonomia locale sono giustificate dall’eccezionalità della situazione finanziaria.
Il principio
Il legislatore può istituire un regime commissariale straordinario per un ente locale in grave dissesto, attribuendo alla gestione commissariale le obbligazioni anteriori a una data determinata, anche se accertate successivamente in giudizio: tale scelta non viola i diritti dei creditori finché questi conservano la possibilità di far valere le proprie pretese nella sede appropriata (la gestione commissariale stessa).
Domande e risposte
Un creditore di Roma Capitale per debiti ante 28 aprile 2008 può agire esecutivamente contro il Comune?
No, ai sensi della normativa impugnata: deve insinuare il credito nella gestione commissariale, che è separata dalla gestione ordinaria di Roma Capitale.
Le norme dichiarate non fondate violano l’art. 24 Cost. sul diritto di difesa?
No, secondo la Corte. I creditori non perdono la tutela giurisdizionale: la vedono semplicemente indirizzata verso la gestione commissariale, che è il soggetto debitore per le obbligazioni pregresse.
L’autonomia di Roma Capitale è stata compressa in modo incostituzionale?
No, perché la compressione è giustificata dalla situazione eccezionale di indebitamento pregresso e è transitoria, connessa alla durata della gestione commissariale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, invocato quale parametro.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela giurisdizionale, invocato quale parametro.
- Art. 117 della Costituzione — Rapporti con la CEDU (art. 6 CEDU sul giusto processo), invocato quale parametro.
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