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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12/2012, che consentiva l’inquadramento automatico, senza concorso pubblico, del personale della società privata «Cestec s.p.a.» nei ruoli dell’ARPA Lombardia. La norma violava gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nell’ambito di una razionalizzazione delle società partecipate regionali lombarde, la legge regionale n. 12/2012 prevedeva il trasferimento di funzioni da alcune società private («Lombardia informatica s.p.a.» e «Cestec s.p.a.») ad agenzie regionali pubbliche. Il personale delle società veniva automaticamente inquadrato nei ruoli delle nuove agenzie, senza previo concorso pubblico. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato le norme per violazione del principio del concorso pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, commi 2 e 4, della legge della Regione Lombardia n. 12/2012, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per inquadramento di personale di società private nei ruoli di enti pubblici senza concorso.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 (personale di Cestec s.p.a. inquadrato in ARPA), nel testo risultante dopo la sostituzione operata dalla legge regionale n. 21/2012. Il comma 2 (personale di Lombardia informatica) non era stato oggetto di adeguata censura nel ricorso.

Il principio

Il principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. si applica anche quando dipendenti di società private partecipate da enti pubblici vengono inquadrati nei ruoli di enti pubblici: il fatto che le società fossero soggette a vincoli in materia di assunzioni non rende automaticamente equivalente il loro personale a quello selezionato mediante concorso.

Domande e risposte

Perché il principio del concorso si applica anche al trasferimento da società private a enti pubblici?

Perché il personale delle società private, anche se partecipate da enti pubblici, non è stato selezionato con le garanzie proprie del concorso pubblico: imparzialità, parità di accesso, valutazione comparativa. L’inquadramento automatico nei ruoli pubblici aggira queste garanzie.

Sono possibili deroghe al principio del concorso pubblico?

Sì, ma solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» espressamente indicate dal legislatore. La mera razionalizzazione delle società partecipate non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente a giustificare la deroga.

Cosa succede al personale di Cestec s.p.a. dopo la pronuncia?

L’inquadramento automatico in ARPA è incostituzionale. La Regione dovrà trovare soluzioni alternative conformi al principio del concorso pubblico per il personale che intende stabilizzare nei ruoli dell’ente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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