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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate contro la legge della Provincia autonoma di Trento che consentiva la proroga, fino a due volte per periodi non superiori a tre anni, delle autorizzazioni di cava. La Provincia, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di cave, non ha violato i vincoli statali sulla valutazione di impatto ambientale.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la disciplina delle autorizzazioni all’attività di cava, permettendo ai Comuni di prorogare le autorizzazioni in scadenza per un massimo di due volte e per periodi non superiori a tre anni ciascuno. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma sostenendo che permettesse di proseguire l’attività estrattiva senza sottoporla nuovamente alla procedura di VIA, in violazione del d.lgs. n. 152/2006.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge prov. Trento n. 14/2012, in riferimento all’art. 8, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui consentirebbero proroghe di autorizzazioni estrattive senza procedure di verifica ambientale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni non fondate, nei sensi indicati in motivazione. La normativa provinciale non determina una deroga alle procedure di VIA: il sistema provinciale garantisce un monitoraggio continuo della compatibilità ambientale per tutta la durata delle attività estrattive autorizzate, e la proroga riguarda esclusivamente la durata del progetto senza modificarne la sostanza né eludere le verifiche ambientali.
Il principio
La proroga della durata di un’autorizzazione di cava, nell’ambito di un sistema normativo che garantisce il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale, non equivale a un rinnovo dell’autorizzazione che richiederebbe una nuova procedura di VIA. La competenza legislativa primaria provinciale in materia di cave può prevedere regimi autorizzatori più flessibili, nei limiti in cui siano assicurate le tutele ambientali di fondo.
Domande e risposte
La proroga di un’autorizzazione di cava richiede sempre una nuova valutazione di impatto ambientale?
Non necessariamente. Se l’ordinamento vigente garantisce un monitoraggio continuo e aggiornato della compatibilità ambientale del progetto per tutta la sua durata, la mera proroga temporale può essere consentita senza riedizione della procedura di VIA.
In cosa si distingue la proroga dal rinnovo dell’autorizzazione?
La proroga posticipa il termine di un progetto già autorizzato, mantenendo fermi tutti gli altri elementi e le prescrizioni originarie. Il rinnovo comporta invece una nuova valutazione complessiva del progetto, che include le procedure di VIA.
Le Province autonome possono derogare alla normativa statale sulla VIA?
Le Province autonome con competenza legislativa primaria in materia di cave possono adottare regimi distinti da quelli statali, purché assicurino un livello di tutela ambientale equivalente e non eludano gli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze; il secondo comma, lettera s), riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, limite anche per le Province autonome.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.