Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 119 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti delle apparecchiature

    Art. 119 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti delle apparecchiature

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.

  • Art. 118 D.Lgs. 259/2003 – Rinuncia

    Art. 118 D.Lgs. 259/2003 – Rinuncia

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 117 D.Lgs. 259/2003 – Verifiche e controlli

    Art. 117 D.Lgs. 259/2003 – Verifiche e controlli

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.

    2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

    3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 116 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Art. 116 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 115 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi

    Art. 115 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.

    2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

    3. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 114 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti

    Art. 114 D.Lgs. 259/2003 – Requisiti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 113 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni

    Art. 113 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.

    2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 112 D.Lgs. 259/2003 – Validità

    Art. 112 D.Lgs. 259/2003 – Validità

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.

    2. L’interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107.

    3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 111 D.Lgs. 259/2003 – Revoca

    Art. 111 D.Lgs. 259/2003 – Revoca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 110 D.Lgs. 259/2003 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

    Art. 110 D.Lgs. 259/2003 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle apparecchiature.

    2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

    3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l’eventuale rinnovo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 109 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

    Art. 109 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell’articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un’apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) l’uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi; b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza; c) l’esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo; d) l’esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica; e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall’esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione generale o revocarla; f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.

    2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all’estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 108 D.Lgs. 259/2003 – Reciprocità

    Art. 108 D.Lgs. 259/2003 – Reciprocità

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il rilascio di autorizzazione per l’impianto e l’uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

    2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

    3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell’impianto e dell’esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato. articolo precedente articolo successivo

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