Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 130/2013 – Illegittimità della deroga regionale piemontese ai limiti di assunzione del personale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla maggior parte delle censure e ha accolto parzialmente il ricorso del Governo contro la legge della Regione Piemonte n. 7 del 2011, che stabiliva deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) aveva fissato un tetto alle assunzioni delle Regioni: il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La Regione Piemonte, con l’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2011, aveva previsto diverse deroghe a questo limite per specifiche categorie di contratti (fondi europei, uffici di supporto agli organi politici, contratti di collaudo ecc.). Il Governo aveva impugnato questa norma per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha rilevato che la norma regionale era stata successivamente modificata, ma poiché non poteva escludersi una sua applicazione medio tempore, non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi esaminato nel merito le singole lettere dell’art. 14, comma 3, dichiarando alcune non fondate (deroghe per fondi europei) e altre illegittime per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto eccedevano i margini consentiti dalla legislazione statale di coordinamento finanziario.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre deroghe ai limiti statali sulle assunzioni di personale pubblico quando quei limiti costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La modifica in corso di giudizio non esclude automaticamente la cessazione della materia del contendere se la norma ha avuto applicazione nel periodo di vigenza.

    Domande e risposte

    Quali erano le deroghe previste dalla legge piemontese?

    Le principali deroghe riguardavano: assunzioni finanziate con fondi UE, statali o privati (lettera a); contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici regionali (lettere b-e); incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni (lettera f); assunzioni negli enti strumentali regionali per sostituzione di personale in congedo di maternità (lettera g).

    Perché la modifica della legge regionale non ha portato alla cessazione della materia del contendere?

    Perché la Corte non poteva escludere che la norma, prima della modifica, avesse avuto concreta applicazione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in questi casi la pronuncia nel merito è necessaria per eliminare ogni effetto della norma illegittima.

    Cosa si intende per «coordinamento della finanza pubblica» come materia concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce allo Stato il potere di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le Regioni possono legiferare in questa materia solo nel rispetto di quei principi. I limiti alle assunzioni fissati dal d.l. n. 78 del 2010 costituivano tali principi fondamentali vincolanti per le Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative; terzo comma: materie di legislazione concorrente, tra cui il coordinamento della finanza pubblica.
  • Corte cost. n. 129/2013 – Conflitto di attribuzione ammissibile tra Tribunale di Firenze e Camera dei deputati sull’insindacabilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze contro la delibera della Camera dei deputati che aveva affermato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze stava giudicando una causa civile in cui il dott. Enrico Rossi (all’epoca assessore regionale toscano alla Sanità) chiedeva il risarcimento dei danni per le affermazioni dell’on. Lucio Barani, che lo aveva accusato — in televisione e sulla stampa — di aver dolosamente celato un disavanzo dell’ASL 1 e di aver effettuato assunzioni secondo logiche clientelari. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale riteneva invece che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzione giurisdizionale a seguito della delibera di insindacabilità del 9 maggio 2012, adottata in assenza dei presupposti del nesso funzionale richiesti dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare ex art. 37 della legge n. 87 del 1953. Erano soddisfatti i requisiti soggettivo (il Tribunale è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; la Camera dei deputati è legittimata passiva) e oggettivo (il Tribunale lamentava la lesione della propria sfera di attribuzione per un esercizio ritenuto illegittimo del potere parlamentare di dichiarare l’insindacabilità). La Corte ha disposto la notifica del ricorso alla Camera.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando un organo giurisdizionale lamenta che la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. sia stata adottata in assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare tipica. L’ammissibilità in questa fase non pregiudica le questioni di merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e un atto tipico della funzione parlamentare.

    Perché il Tribunale riteneva mancante il nesso funzionale?

    Perché dalla documentazione della Camera risultava che il deputato Barani, pur membro della commissione parlamentare d’inchiesta sui disavanzi sanitari, aveva addirittura elogiato la relazione del dott. Rossi in quella sede, senza sollevare i rilievi critici poi affermati ai media. Le dichiarazioni extra moenia non erano quindi «nesso» con atti parlamentari tipici.

    Cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il giudizio si apre nella fase di merito: il ricorso e l’ordinanza vengono notificati alla Camera dei deputati, che ha la facoltà di costituirsi. La Corte deciderà nel merito se la delibera di insindacabilità lede le attribuzioni del potere giudiziario.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni; parametro del conflitto.
  • Corte cost. n. 128/2013 – Astensione del giudice di pace e sistema retributivo a cottimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sull’art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentirebbe al giudice di pace di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio a causa del proprio sistema retributivo «a cottimo».

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano riteneva di non poter essere imparziale perché il proprio compenso dipende dal numero di cause definite (sistema «a cottimo», art. 11, comma 2, legge n. 374 del 1991: euro 56,81 per ogni processo definito o cancellato dal ruolo). Chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale l’art. 51 c.p.c. nella parte in cui non gli permetteva di astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54 secondo comma e 111 secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace — che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul cottimo — possa astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza dell’8 maggio 2013, la Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La motivazione dell’ordinanza di rimessione era ritenuta illogica: anche se la questione fosse accolta e il rimettente potesse astenersi, la controversia sarebbe stata assegnata a un altro giudice di pace nelle medesime condizioni retributive, senza alcun vantaggio per le parti. Il sistema retributivo a cottimo non integra un pregiudizio all’imparzialità rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando, anche in caso di accoglimento, il risultato pratico sarebbe nullo: se il giudice si astenesse, la causa passerebbe a un collega nella medesima situazione, cosicché la presunta causa di parzialità non verrebbe eliminata. Il trattamento economico dei giudici onorari fondato sul cottimo non costituisce di per sé causa di astensione rilevante ai fini dell’art. 51 c.p.c.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per sistema retributivo «a cottimo» del giudice di pace?

    L’art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 prevede che i giudici di pace ricevano un’indennità di euro 56,81 per ogni processo da loro assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo. Più cause definiscono, più guadagnano: da qui il termine «cottimo».

    Perché il giudice riteneva di non poter essere imparziale?

    Doveva decidere un’eccezione di incompetenza: se l’avesse accolta avrebbe ricevuto il compenso di euro 56,81 (causa definita), se l’avesse rigettata non avrebbe ricevuto nulla nella fase incidentale. Riteneva quindi di avere un interesse personale nel decidere.

    Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?

    Perché anche concedendo al giudice di astenersi, la causa sarebbe andata a un altro giudice di pace nella stessa situazione retributiva. L’accoglimento della questione non avrebbe quindi rimosso la pretesa causa di parzialità, rendendo il ricorso privo di utilità concreta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 127/2013 – Estinzione del giudizio su legge regionale calabrese sui prodotti a chilometri zero

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale promosso contro la legge della Regione Calabria n. 22 del 2012 sui prodotti agricoli «a chilometri zero», dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso in seguito alla modifica della legge impugnata da parte della stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva disciplinato i prodotti agricoli «a chilometri zero» limitandoli a quelli ottenuti e trasformati esclusivamente nel territorio regionale, attribuendo un titolo preferenziale negli appalti pubblici di ristorazione alle imprese che li utilizzassero. Il Governo aveva impugnato questa disciplina ritenendola incompatibile con le norme europee sulla libera circolazione delle merci. Dopo che la Regione ha modificato la legge adeguandola ai rilievi sollevati, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vietano le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente tra gli Stati membri.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza del 3 giugno 2013 (depositata il 5 giugno 2013), la Corte ha dichiarato estinto il processo. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 25 febbraio 2013, poiché la Regione Calabria, con legge 1° ottobre 2012, n. 43, aveva modificato le disposizioni impugnate in modo conforme ai rilievi governativi. In mancanza di costituzione della parte resistente (la Regione non si era costituita), ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative non occorreva l’accettazione della rinuncia.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del Governo, in assenza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La modifica in corso di giudizio della legge impugnata, ove adeguata ai rilievi formulati nel ricorso, può condurre alla rinuncia e quindi all’estinzione del giudizio.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge calabrese sui prodotti a chilometri zero?

    Perché la legge limitava il concetto di «a chilometri zero» ai soli prodotti di origine calabrese, creando una preferenza per i prodotti locali negli appalti pubblici di ristorazione. Ciò era ritenuto incompatibile con gli articoli da 34 a 36 del TFUE, che vietano agli Stati (e alle Regioni) di porre ostacoli alla libera circolazione delle merci comunitarie.

    Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?

    Significa che il giudizio si chiude senza una pronuncia nel merito, a causa della rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo aveva proposto. Quando il resistente non si è costituito, la rinuncia produce automaticamente l’effetto estintivo, senza necessità di accettazione.

    La legge regionale rimase in vigore dopo la sentenza?

    Sì, ma nella versione modificata dalla legge regionale calabrese n. 43 del 2012, che aveva adeguato la disciplina dei prodotti «a chilometri zero» ai rilievi del Governo, eliminando i profili di contrasto con il diritto europeo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni; primo comma: vincolo al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.
  • Corte cost. n. 126/2013 – Reclamo al magistrato di sorveglianza e limiti al potere di annullamento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della L. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di annullare in sede di reclamo i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria adottati in autotutela. La questione difettava dei requisiti processuali necessari.

    Di cosa si tratta

    Un detenuto nella casa circondariale di Lecce aveva ottenuto l’autorizzazione a usare un computer portatile personale in biblioteca per ragioni di studio. L’autorizzazione era stata successivamente revocata dalla direzione dell’istituto per motivi di sicurezza e per prevenire richieste analoghe di altri detenuti. Il detenuto aveva reclamato davanti al magistrato di sorveglianza, il quale si interrogava se avesse il potere di annullare l’atto di revoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha sollevato questione di legittimità dell’art. 69, comma 5, della L. n. 354/1975, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non riconosce al magistrato il potere di annullare in sede di reclamo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria adottato in autotutela. In assenza di tale potere, la tutela del detenuto sarebbe priva di effettività.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza: non risultava chiarito se il diritto vantato dal detenuto avesse natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo, distinzione che era determinante per individuare la natura e i limiti del potere decisorio del magistrato di sorveglianza.

    Il principio

    Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve compiutamente identificare la natura giuridica della posizione del soggetto ricorrente nel giudizio a quo, in quanto la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo incide sulla rilevanza della questione stessa e sul tipo di tutela esigibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 69, comma 5, dell’ordinamento penitenziario?

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di impartire disposizioni all’amministrazione penitenziaria e di accogliere i reclami dei detenuti, ma non contempla espressamente il potere di annullare i provvedimenti dell’amministrazione. La questione era se tale limitazione fosse costituzionalmente compatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale.

    I detenuti possono usare un computer in carcere?

    Sì, ma in modo condizionato. L’art. 40 del d.P.R. n. 230/2000 (regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario) prevede che il direttore dell’istituto possa autorizzare l’uso del personal computer, anche nelle camere di pernottamento, nell’esercizio di un potere discrezionale. Non esiste un diritto soggettivo incondizionato.

    Qual è la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo nel contesto penitenziario?

    Un diritto soggettivo è una posizione giuridica protetta in modo diretto e incondizionato dall’ordinamento, che il titolare può far valere in modo pieno davanti al giudice. Un interesse legittimo è una posizione più debole, che tutela l’interesse del soggetto solo di fronte all’esercizio illegittimo di un potere discrezionale da parte dell’amministrazione. Nel contesto penitenziario, i diritti fondamentali del detenuto sono diritti soggettivi; le pretese che dipendono dal potere discrezionale del direttore sono interessi legittimi.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale, evocato in relazione all’effettività del reclamo penitenziario
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, sotto il profilo del trattamento differenziato tra categorie di detenuti
    • Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione penitenziaria
  • Corte cost. n. 125/2013 – Riduzione stipendi magistrati oltre 90.000 euro e manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, relativo alla riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro per i dipendenti pubblici. La questione era superflua perché la norma era già stata dichiarata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 223/2012.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (manovra finanziaria 2010), prevedeva riduzioni percentuali sui trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi annui. Il TAR per il Veneto era stato investito di ricorsi da magistrati ordinari e aveva sollevato questione di legittimità sulla natura tributaria di tale decurtazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 36, 53, 101 e 104 della Costituzione. Secondo il rimettente, la decurtazione avrebbe natura tributaria (non una riduzione retributiva), colpirebbe selettivamente una categoria senza rispettare i principi di capacità contributiva e progressività, e violerebbe l’indipendenza economica della magistratura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Con la sentenza n. 223/2012, pronunciata successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui disponeva la riduzione del 5% per la parte eccedente 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. La questione era quindi divenuta priva di oggetto attuale.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di una questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata incostituzionale in via definitiva dalla Corte con sentenza successiva all’ordinanza di rimessione, la questione originaria diventa manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza dell’oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale?

    Con la sentenza n. 223/2012 la Corte aveva dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 relativa alla riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 e 150.000 euro annui lordi. Le riduzioni colpivano in modo irragionevole una sola categoria di contribuenti.

    L’indipendenza economica dei magistrati è tutelata dalla Costituzione?

    Sì, in via indiretta. La Corte ha più volte riconosciuto che il trattamento economico dei magistrati non è nella piena disponibilità del legislatore, in quanto l’adeguatezza dello stipendio è strumentale all’indipendenza della magistratura garantita dagli artt. 101, 104 e 107 Cost. Ciò non equivale a una totale immunità da interventi legislativi sul trattamento economico.

    Un ente regionale può sollevare questione di legittimità su norme statali?

    Sì, in via principale (ricorso diretto) se la norma lede le attribuzioni regionali. Ma anche i giudici, in via incidentale nei giudizi in corso, possono sollevare questione di legittimità di norme statali o regionali rilevanti ai fini della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 124/2013 – Aperture festive commercio Lombardia e restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato in relazione alla questione di legittimità delle norme lombarde sulle aperture festive degli esercizi commerciali (art. 103, comma 13, L. reg. Lombardia n. 6/2010). La sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari commerciali (d.l. n. 201/2011) ha reso necessaria una nuova valutazione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lombarda n. 6/2010 (Testo unico commercio) limitava le deroghe alle chiusure domenicali agli esercizi situati in «àmbiti territoriali a forte attrattività», escludendo i Comuni originariamente classificati come a prevalente economia turistica ma non inclusi in tale elenco. Due centri commerciali di Erbusco e Corte Franca avevano impugnato i dinieghi comunali di apertura festiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza). La norma lombarda avrebbe creato una disciplina differenziata irragionevole rispetto alla legislazione statale, penalizzando Comuni storicamente «turistici» esclusi dall’elenco regionale aggiornato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato rimettente, per la stessa ragione che ha determinato la restituzione nel parallelo caso della Regione Marche (ordinanza n. 123/2013): la sopravvenuta liberalizzazione statale degli orari commerciali ad opera dell’art. 31 del d.l. n. 201/2011 ha mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    Il sopravvenuto ius superveniens della liberalizzazione statale degli orari commerciali impone al giudice remittente di rivalutare se la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali sulle aperture domenicali mantenga rilevanza e fondatezza nel nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli «àmbiti territoriali a forte attrattività» della disciplina lombarda?

    Erano le zone individuate dalla Regione Lombardia dove gli esercizi commerciali potevano derogare all’obbligo di chiusura domenicale. L’elenco era tassativo e non coincideva con le tradizionali classificazioni di Comuni a economia prevalentemente turistica, determinando controversie per i Comuni esclusi.

    La liberalizzazione del d.l. 201/2011 ha risolto definitivamente il problema?

    Ha reso superato il quadro previgente, ma non ha automaticamente abrogato tutte le normative regionali. Alcune Regioni hanno successivamente reintrodotto vincoli sugli orari, dando luogo a nuovi contenziosi. Il principio guida rimane la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Le Regioni possono limitare le aperture domenicali dei negozi?

    La giurisprudenza costituzionale è restrittiva: la disciplina degli orari commerciali, in quanto afferente alla tutela della concorrenza, è di competenza statale esclusiva. Le Regioni possono dettare regole organizzative ma non limitare la libertà di apertura in modo generalizzato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2013 – Aperture domenicali commercio Marche e restituzione atti per ius superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR per le Marche in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 6, della L. reg. Marche n. 27/2009, riguardante il regime delle deroghe alle chiusure domenicali degli esercizi commerciali. Sopravvenute modifiche statali hanno mutato il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale marchigiana n. 27/2009 disciplinava le deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, prevedendo deroghe per centri storici, piccoli Comuni di montagna e una fascia costiera. Il TAR per le Marche aveva dubitato della compatibilità di tali deroghe con la disciplina statale in materia di concorrenza (art. 12 d.lgs. n. 114/1998), che riservava deroghe speciali ai Comuni a prevalente economia turistica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Marche ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), censurando la norma regionale per aver modificato il regime differenziato tra Comuni turistici e non-turistici previsto dalla legge statale, ampliando le deroghe in modo difforme da essa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. L’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), convertito dalla L. n. 214/2011, aveva nel frattempo liberalizzato completamente gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Il principio

    Quando sopravviene una modifica normativa rilevante — il c.d. ius superveniens — che potrebbe incidere sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione resti attuale e vada nuovamente sollevata.

    Domande e risposte

    Cosa è il «ius superveniens» nel giudizio costituzionale?

    È il fenomeno per cui, nelle more del giudizio davanti alla Corte costituzionale, sopravviene una modifica normativa che può mutare il quadro di riferimento e rendere necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente circa la rilevanza e la fondatezza della questione sollevata.

    Gli esercizi commerciali possono aprire la domenica?

    A seguito del d.l. n. 201/2011 (decreto liberalizzazioni commercio), sì: la disciplina statale ha liberalizzato gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando l’obbligo generalizzato di chiusura domenicale. Le Regioni possono disciplinare orari ma non imporre chiusure generalizzate.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti al giudice rimettente?

    Il giudice valuta se la norma sopravvenuta abbia reso priva di oggetto la questione (nel qual caso dichiara cessata la materia del contendere) oppure se la questione resti rilevante e debba essere nuovamente rimessa alla Corte con riferimento al nuovo quadro normativo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che limita le normative regionali sugli orari commerciali
    • Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, valorizzata dalla liberalizzazione degli orari commerciali
  • Corte cost. n. 122/2013 – Valdastico Nord e competenza statale sull’inserimento nella Rete europea TEN-T

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    La Corte costituzionale, nel conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia autonoma di Trento sulla autostrada «Valdastico Nord», ha dichiarato inammissibili le censure contro gli atti ministeriali interni e ha invece dichiarato che spettava allo Stato esprimere il parere favorevole sul regolamento UE relativo alla Rete TEN-T, chiarendo però che tale competenza non libera lo Stato dall’obbligo di intesa con la Provincia per la realizzazione concreta dell’opera.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda la realizzazione dell’autostrada «Valdastico Nord» (tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, A31), più volte contestata dalla Provincia autonoma di Trento. Nel 2012, il Ministero delle infrastrutture aveva espresso parere favorevole all’inserimento dell’opera nella rete europea di trasporti TEN-T (proposta di regolamento COM(2011)650), senza preventiva consultazione della Provincia. La Provincia ha proposto conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al principio di leale collaborazione, contestando la nota ministeriale e i relativi atti procedimentali con cui lo Stato aveva espresso parere favorevole senza coinvolgerla.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1-3) inammissibili le censure contro la nota ministeriale e gli atti ad essa collegati, per carenza dei requisiti del conflitto di attribuzioni (atti non idonei a ledere le attribuzioni provinciali); 4) che spettava allo Stato esprimere il definitivo parere favorevole sulla proposta di regolamento COM(2011)650, precisando però che tale competenza non esclude l’obbligo di intesa con la Provincia per la realizzazione materiale dell’opera sul territorio provinciale.

    Il principio

    La fase ascendente della formazione della posizione italiana nelle istituzioni europee è di competenza statale. Tuttavia, l’inserimento di un’opera nella rete europea TEN-T non produce di per sé effetti lesivi delle attribuzioni provinciali: l’obbligo di intesa con la Provincia autonoma di Trento permane per la fase della realizzazione concreta dell’autostrada sul territorio provinciale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra enti?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui uno Stato, una Regione o una Provincia autonoma sostiene che un atto o un comportamento dell’altro soggetto costituzionale abbia invaso la propria sfera di competenze. È distinto dalla questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

    La realizzazione della Valdastico Nord richiede l’intesa con la Provincia di Trento?

    Sì. La Corte ha confermato che l’inserimento dell’opera nel regolamento europeo TEN-T non esime lo Stato dall’obbligo di acquisire l’intesa della Provincia autonoma di Trento per la localizzazione e la realizzazione dell’opera sul territorio provinciale.

    Cosa è la rete TEN-T?

    La Trans-European Transport Network (TEN-T) è la rete europea di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, porti, aeroporti, vie navigabili) individuata dall’Unione europea per garantire la coesione territoriale e la mobilità comunitaria. L’inclusione in essa di un’opera comporta potenziali finanziamenti europei ma non modifica le procedure autorizzative nazionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 121/2013 – Soglia di modesta entità dei crediti tributari (30 euro) e autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 16/2012, che ha elevato a 30 euro la soglia di «modesta entità» al di sotto della quale non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari erariali, regionali e locali. La norma costituisce un principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario.

    Di cosa si tratta

    Il decreto fiscale del marzo 2012 ha alzato da circa 16,53 euro a 30 euro la soglia minima al di sotto della quale le autorità fiscali non procedono ad accertamento né a riscossione dei crediti tributari, compresi quelli regionali e locali. La Regione Veneto ha impugnato la norma, sostenendo che lo Stato non potesse determinare la soglia per i tributi regionali dopo la riforma costituzionale del Titolo V.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 Cost., nonché all’art. 11 del d.lgs. n. 68/2011. Secondo la ricorrente, dopo la riforma del Titolo V, lo Stato non potrebbe fissare una soglia uniforme di modesta entità anche per i tributi regionali, trattandosi di una norma di dettaglio che invade la competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La fissazione di una soglia uniforme al di sotto della quale non si procede ad accertamento e riscossione costituisce un principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario (art. 117, terzo comma, Cost.), non una norma di dettaglio. L’uniformità della soglia è necessaria per ragioni di efficienza amministrativa e di certezza del diritto.

    Il principio

    La determinazione di una soglia minima uniforme al di sotto della quale l’amministrazione finanziaria non procede ad accertamento né a riscossione dei crediti tributari — qualunque sia la loro natura, erariale, regionale o locale — rientra nella competenza statale di fissare i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario.

    Domande e risposte

    Cosa significa soglia di «modesta entità» dei crediti tributari?

    Al di sotto di tale importo (30 euro comprensivi di sanzioni e interessi per ciascun credito e periodo d’imposta), l’amministrazione finanziaria non avvia alcun accertamento, non iscrive a ruolo e non procede alla riscossione. In sostanza, il credito tributario non viene perseguito perché il costo della riscossione supererebbe il beneficio.

    La soglia vale anche per i tributi regionali e comunali?

    Sì, in base alla norma impugnata (art. 3, comma 10, d.l. n. 16/2012). La Corte ha confermato che lo Stato può fissare una soglia uniforme anche per i tributi di competenza regionale e locale, nell’ambito del coordinamento del sistema tributario.

    Le Regioni possono fissare soglie diverse per i propri tributi?

    Entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, sì. Tuttavia, non possono abbassarsi al di sotto della soglia minima statale, che costituisce un principio di coordinamento vincolante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2013 – Incompatibilità tra parlamentare e sindaco di Comune con oltre 20.000 abitanti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 63 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con più di 20.000 abitanti. Chi è parlamentare e sindaco contemporaneamente di un grande Comune versa in una situazione di incompatibilità costituzionalmente imposta.

    Di cosa si tratta

    Il sindaco del Comune di Afragola (oltre 20.000 abitanti) era contemporaneamente senatore della Repubblica. Alcuni cittadini elettori lo avevano citato in giudizio per far dichiarare l’incompatibilità tra le due cariche e la sua decadenza dalla carica di sindaco. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità perché il TUEL non prevedeva esplicitamente tale incompatibilità per i sindaci di grandi Comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 63 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in combinato disposto con l’art. 70, in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 della Costituzione. Il TUEL non contemplava tra le cause di incompatibilità quella tra parlamentare e sindaco di grande Comune, creando un vuoto normativo rispetto a quanto già dichiarato con la sentenza n. 277/2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63 del TUEL nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Il principio era già stato affermato per i parlamentari e le cariche apicali di enti locali di grandi dimensioni con la precedente sentenza n. 277/2011.

    Il principio

    Il cumulo della carica parlamentare con quella di sindaco di un Comune di medie-grandi dimensioni è costituzionalmente incompatibile, in quanto il mandato parlamentare richiede la piena disponibilità del rappresentante e non ammette il contemporaneo esercizio di funzioni di vertice nell’amministrazione locale di un ente significativo.

    Domande e risposte

    Un parlamentare può fare anche il sindaco?

    No, se il Comune ha più di 20.000 abitanti. A seguito di questa sentenza il TUEL è stato interpretato come comprensivo di tale causa di incompatibilità. Per i Comuni più piccoli il quadro normativo è differente.

    Come si risolve l’incompatibilità?

    L’incompatibilità tra le due cariche richiede che il soggetto opti per una delle due. In difetto di opzione, viene dichiarata la decadenza dalla carica elettiva più recente o, in alcuni casi, quella che si assume in seconda battuta.

    L’incompatibilità vale anche per i consiglieri regionali o i presidenti di Regione?

    Sì, la Corte aveva già dichiarato l’incompatibilità in casi analoghi. Il principio generale è che il mandato parlamentare presuppone la piena dedizione del parlamentare e non si concilia con l’esercizio contemporaneo di cariche apicali di enti pubblici territoriali rilevanti.

    Norme collegate

    • Art. 67 della Costituzione — il parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, ma il pieno esercizio del mandato presuppone assenza di incompatibilità
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, che richiede che le cariche apicali siano esercitate con piena disponibilità
    • Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere alle cariche elettive, nel cui bilanciamento si collocano le cause di incompatibilità
  • Corte cost. n. 119/2013 – Ricorso amministrativo e sospensione del termine per l’opposizione a ordinanza-ingiunzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, nella parte in cui prevede la sospensione (anziché l’interruzione) del termine per proporre opposizione a ordinanza-ingiunzione, durante il ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. La sospensione — a differenza dell’interruzione — penalizzava il cittadino.

    Di cosa si tratta

    Quando un lavoratore impugna una sanzione amministrativa (ordinanza-ingiunzione) al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, il termine di trenta giorni per proporre opposizione giudiziale ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 veniva semplicemente sospeso. Ciò significava che, rigettato il ricorso amministrativo, il termine riprendeva da dove si era fermato, e poteva essere già quasi scaduto. Un’interruzione avrebbe invece fatto ripartire il termine da zero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui prevede la sospensione anziché l’interruzione del termine, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost. Il meccanismo della sospensione rendeva difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine. Ha invece dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.

    Il principio

    Il meccanismo di sospensione del termine per l’opposizione giudiziale, nel caso in cui il cittadino abbia preliminarmente esperito un rimedio amministrativo, viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza quando la sospensione (a differenza dell’interruzione) priva di effettività l’accesso alla tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra sospensione e interruzione di un termine processuale?

    Con la sospensione il termine si ferma e poi riprende dal punto in cui era rimasto: se erano già trascorsi 20 giorni su 30, dopo la sospensione il soggetto avrà solo 10 giorni. Con l’interruzione, invece, il termine riparte da zero, garantendo il suo completo decorso.

    Il d.lgs. n. 150/2011 ha modificato la norma dichiarata incostituzionale?

    Sì. La Corte ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità al testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, che ha riformato i procedimenti civili semplificati. La questione riguardava quindi il regime previgente.

    Chi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro?

    È un organo amministrativo previsto dal d.lgs. n. 124/2004 (funzioni ispettive in materia di lavoro) che può essere adito per un ricorso amministrativo avverso le sanzioni irrogate dagli ispettori del lavoro, prima di ricorrere al giudice ordinario.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla disparità tra chi ricorre in via amministrativa e chi va direttamente in giudizio
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, inciso dall’effettiva impossibilità di esercitare l’opposizione giudiziale nei tempi utili
    • Art. 113 della Costituzione — garanzia di tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione