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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004, nella parte in cui prevede la sospensione (anziché l’interruzione) del termine per proporre opposizione a ordinanza-ingiunzione, durante il ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. La sospensione — a differenza dell’interruzione — penalizzava il cittadino.

Di cosa si tratta

Quando un lavoratore impugna una sanzione amministrativa (ordinanza-ingiunzione) al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, il termine di trenta giorni per proporre opposizione giudiziale ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 veniva semplicemente sospeso. Ciò significava che, rigettato il ricorso amministrativo, il termine riprendeva da dove si era fermato, e poteva essere già quasi scaduto. Un’interruzione avrebbe invece fatto ripartire il termine da zero.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui prevede la sospensione anziché l’interruzione del termine, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 113, secondo comma, Cost. Il meccanismo della sospensione rendeva difficile l’accesso alla tutela giurisdizionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine. Ha invece dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.

Il principio

Il meccanismo di sospensione del termine per l’opposizione giudiziale, nel caso in cui il cittadino abbia preliminarmente esperito un rimedio amministrativo, viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza quando la sospensione (a differenza dell’interruzione) priva di effettività l’accesso alla tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra sospensione e interruzione di un termine processuale?

Con la sospensione il termine si ferma e poi riprende dal punto in cui era rimasto: se erano già trascorsi 20 giorni su 30, dopo la sospensione il soggetto avrà solo 10 giorni. Con l’interruzione, invece, il termine riparte da zero, garantendo il suo completo decorso.

Il d.lgs. n. 150/2011 ha modificato la norma dichiarata incostituzionale?

Sì. La Corte ha limitato la dichiarazione di incostituzionalità al testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, che ha riformato i procedimenti civili semplificati. La questione riguardava quindi il regime previgente.

Chi è il Comitato regionale per i rapporti di lavoro?

È un organo amministrativo previsto dal d.lgs. n. 124/2004 (funzioni ispettive in materia di lavoro) che può essere adito per un ricorso amministrativo avverso le sanzioni irrogate dagli ispettori del lavoro, prima di ricorrere al giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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