Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 211/2013 – Pianificazione paesaggistica Abruzzo: illegittima l’esclusione degli organi ministeriali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 2012, che disciplinava il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico senza prevedere alcuna partecipazione degli organi ministeriali statali, in violazione dell’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) prevede che la pianificazione paesaggistica sia elaborata congiuntamente da Stato e Regioni e che, nel procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici locali al piano paesaggistico, sia assicurata la partecipazione degli organi ministeriali. La legge abruzzese aveva invece disciplinato il procedimento di conformazione e variazione degli strumenti urbanistici escludendo totalmente il coinvolgimento ministeriale, attribuendo il potere deliberativo al solo Comitato regionale per i Beni Ambientali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, e alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale. La norma censurata escludeva qualsiasi forma di partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano Regionale Paesistico, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, che impone alla Regione di adottare la propria disciplina «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Le Regioni devono disciplinare il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico assicurando la partecipazione degli organi ministeriali statali, conformemente all’art. 145, comma 5, del Codice dei beni culturali. L’esclusione totale del coinvolgimento ministeriale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Perché la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato?

    L’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. La Corte costituzionale ha costantemente ricondotto la tutela del paesaggio a questa competenza, distinguendola dall’urbanistica (competenza concorrente) e dalla valorizzazione dei beni culturali e ambientali (competenza concorrente).

    Cosa prevede l’art. 145 del Codice dei beni culturali in materia di pianificazione paesaggistica?

    L’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che le disposizioni dei piani paesaggistici «sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore» e impone che la Regione assicuri la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici.

    La sentenza blocca le varianti urbanistiche già approvate senza il coinvolgimento ministeriale?

    La dichiarazione di illegittimità opera ex nunc sulle procedure future. Per le varianti già approvate sulla base della norma dichiarata incostituzionale, l’efficacia dipende dal grado di consolidamento del provvedimento e dall’eventuale impugnazione pendente.

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  • Corte cost. n. 210/2013 – Ergastolo e lex mitior: illegittimo l’art. 7 d.l. n. 341/2000 dopo la sentenza Scoppola

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, che aveva reintrodotto l’ergastolo come pena applicabile nel giudizio abbreviato in caso di omicidio aggravato. La norma violava il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior) sancito dall’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea nel caso Scoppola c. Italia.

    Di cosa si tratta

    Nel 2000 il legislatore aveva introdotto con la legge n. 479 del 1999 un regime speciale per il giudizio abbreviato: chi sceglieva tale rito otteneva la sostituzione dell’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione. Pochi giorni dopo, il d.l. n. 341 del 2000 aveva reintrodotto l’ergastolo anche nel rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo «con isolamento diurno». La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già condannato l’Italia nel caso Scoppola (Grande Camera, 17 settembre 2009) ritenendo che tale retroattività in malam partem violasse l’art. 7 CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite penali, ha impugnato gli artt. 7, comma 1, e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Il rimettente chiedeva di estendere i benefici della sentenza Scoppola a tutti i condannati all’ergastolo in giudizio abbreviato che si trovassero in analoga situazione, anche senza aver presentato ricorso alla Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 8 del medesimo decreto e la questione sull’art. 7 riferita all’art. 3 Cost. La Corte ha affermato che la violazione dell’art. 7 CEDU, accertata dalla Grande Camera nel caso Scoppola, impone l’eliminazione della norma interna incompatibile.

    Il principio

    Il principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior), garantito dall’art. 7 CEDU e integrato nel parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., impone che la norma che reintroduce retroattivamente l’ergastolo per fatti già commessi in vigenza di una legge più favorevole sia dichiarata incostituzionale. Il giudicato penale non è di ostacolo alla revisione della pena imposta in violazione di tale principio.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la sentenza Scoppola della Corte EDU?

    La sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia) ha affermato che l’art. 7 CEDU, oltre a vietare la retroattività della legge penale più sfavorevole, garantisce anche la retroattività della legge più favorevole (lex mitior). L’Italia aveva violato tale principio applicando retroattivamente il d.l. n. 341 del 2000 al caso Scoppola.

    A chi si applica la sentenza della Corte costituzionale?

    La dichiarazione di illegittimità si applica a tutti i procedimenti in corso in cui sia ancora possibile rideterminare la pena, nonché — in virtù dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953 — ai giudicati formatisi sull’applicazione della norma incostituzionale, attraverso il giudice dell’esecuzione.

    Qual è la conseguenza pratica per chi era stato condannato all’ergastolo in rito abbreviato?

    Il giudice dell’esecuzione può procedere alla rideterminazione della pena, sostituendo l’ergastolo con la pena di trent’anni di reclusione, come previsto dalla legge n. 479 del 1999 che era in vigore al momento della scelta del rito.

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  • Corte cost. n. 209/2013 – Prodotti agricoli a km zero (Basilicata): illegittima la preferenza regionale negli appalti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2012 che incentivavano il consumo di prodotti agricoli locali «a chilometri zero», prevedendo titoli preferenziali negli appalti pubblici e quote riservate nei mercati rionali per i produttori regionali. Le norme violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Basilicata n. 12 del 2012 perseguiva la valorizzazione dei prodotti agricoli locali, prevedendo: una preferenza per i prodotti di origine regionale negli appalti pubblici di ristorazione collettiva; una riserva del 20% dei posteggi nei mercati al dettaglio per gli imprenditori agricoli lucani; l’assegnazione di un contrassegno regionale alle imprese di ristorazione che si approvvigionassero per almeno il 30% da produttori regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge per contrasto con la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, della legge regionale Basilicata n. 12 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione. La censura era che le norme, favorendo i produttori regionali, alterassero la libera concorrenza e il mercato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 4, commi 2 e 4, nonché in via consequenziale del comma 3 dell’art. 4 (norma strumentale al comma 2). Le norme, pur perseguendo l’obiettivo di valorizzare le produzioni regionali, ricadono nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in quanto orientano la preferenza del mercato verso prodotti qualificati dal solo territorio di provenienza.

    Il principio

    Le norme regionali che attribuiscono preferenze o vantaggi di mercato ai produttori locali sulla base della mera provenienza territoriale del prodotto rientrano nella materia della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., riservata allo Stato. Non spetta alle Regioni, nemmeno attraverso la normativa sugli appalti, orientare le scelte del mercato a favore di determinate categorie di operatori in ragione della loro origine regionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per prodotti «a chilometri zero» nel contesto della legge regionale?

    La legge della Basilicata definiva come tali i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale. La logica era di accorciare la filiera e valorizzare le produzioni locali, riducendo i costi di trasporto e l’impatto ambientale.

    Le Regioni possono promuovere i prodotti locali con altri strumenti?

    Sì, ma non attraverso meccanismi che alterino la concorrenza, come preferenze obbligatorie negli appalti o quote riservate. Strumenti promozionali non vincolanti (campagne informative, etichettatura volontaria, marchi di qualità) possono essere adottati nel rispetto della normativa europea.

    La sentenza si applica anche ad altre Regioni con leggi simili?

    Sì, il principio ha portata generale. Qualsiasi norma regionale che introduca preferenze territoriali negli appalti o riserve nei mercati basate sulla sola origine regionale del prodotto è da considerarsi costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

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  • Corte cost. n. 208/2013 – Collaudo statico in zone sismiche (Valle d’Aosta): giudizio estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Valle d’Aosta n. 23 del 2012, relativa al collaudo statico nelle zone sismiche, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della stessa amministrazione statale, dopo che la Regione aveva abrogato la disposizione censurata.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Valle d’Aosta n. 23 del 2012 prevedeva che il deposito del certificato di collaudo statico tenesse luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni (ex art. 62 d.P.R. n. 380 del 2001). Lo Stato aveva impugnato la norma ritenendo che essa violasse la competenza statale in materia di protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) e il principio fondamentale sull’obbligo di certificazione regionale per le costruzioni in cemento armato nelle zone sismiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 12, comma 5, della legge della Regione Valle d’Aosta 31 luglio 2012, n. 23, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio fondamentale fissato dall’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) sulla certificazione di rispondenza degli edifici alle norme antisismiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Con legge regionale n. 6 del 2013, la Regione Valle d’Aosta aveva abrogato la disposizione impugnata. La parte ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia senza costituzione della controparte determina l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata in via principale è abrogata prima della decisione della Corte e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio si estingue. L’estinzione preclude qualsiasi pronuncia nel merito, inclusa quella sulla legittimità della norma abrogata. L’interesse a una pronuncia può residuare solo se la norma abrogata ha avuto applicazione o se gli effetti persistono.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia sismica?

    Richiede che per gli edifici costruiti in cemento armato in zone sismiche sia rilasciato dall’ufficio tecnico della Regione un certificato attestante la rispondenza dell’opera alle norme tecniche di costruzione. Si tratta di un adempimento distinto dal collaudo statico e rivolto specificamente alla sicurezza antisismica.

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Valle d’Aosta aveva già abrogato la disposizione impugnata con la legge n. 6 del 2013, eliminando il contrasto con la normativa statale. Venuto meno l’oggetto del contendere, lo Stato ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

    L’estinzione implica che la norma regionale fosse legittima?

    No. La pronuncia di estinzione non entra nel merito della legittimità costituzionale della norma abrogata. Significa soltanto che il giudizio non può più procedere per mancanza di interesse processuale.

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  • Corte cost. n. 246/2013 – Proroga autorizzazioni estrattive e valutazione d’impatto ambientale

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. e non fondate quelle riferite all’art. 117 Cost., in relazione alla legge regionale dell’Umbria che consentiva la proroga delle autorizzazioni all’attività estrattiva senza sottoporre i progetti a nuova valutazione d’impatto ambientale (VIA). La Corte ha ritenuto che le norme regionali, correttamente interpretate, non eludano l’obbligo di VIA imposto dalla normativa statale e comunitaria.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva approvato una norma che consentiva di prorogare, per un ulteriore periodo di due anni, le autorizzazioni all’attività di cava già scadute o in scadenza, senza richiedere una nuova procedura di valutazione d’impatto ambientale. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che le cave soggette a proroga avrebbero dovuto comunque essere sottoposte a VIA, in base alla direttiva CEE n. 85/337 e al d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Umbria n. 7/2012 in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che la proroga automatica delle autorizzazioni estrattive senza VIA violasse la normativa statale e comunitaria in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 9 Cost. (la tutela del paesaggio come parametro diretto non era stata sufficientemente argomentata) e non fondate le questioni riferite all’art. 117 Cost. La Corte ha ritenuto che le norme regionali consentano la proroga solo per attività già soggette a VIA o verifica di assoggettabilità, e che la proroga non equivalga a un rinnovo che richiederebbe una nuova procedura VIA, a condizione che l’attività si svolga nei limiti dell’autorizzazione originaria.

    Il principio

    La proroga di un’autorizzazione estrattiva per cava, che si svolga entro i limiti qualitativi e quantitativi dell’autorizzazione originaria già sottoposta a VIA, non configura un nuovo progetto soggetto a nuova valutazione di impatto ambientale. La disciplina regionale è compatibile con la normativa statale e comunitaria se interpretata in modo da non consentire l’elusione della procedura VIA nei casi in cui l’autorizzazione originaria non sia mai stata sottoposta a tale valutazione.

    Domande e risposte

    Cos’è la valutazione d’impatto ambientale (VIA)?

    La VIA è una procedura amministrativa che valuta preventivamente gli effetti di un progetto sull’ambiente. Per le cave e le attività estrattive è obbligatoria oltre certe soglie dimensionali. Lo scopo è garantire che i progetti vengano realizzati nel rispetto dell’ambiente e con le misure di mitigazione necessarie.

    Quando la proroga di un’autorizzazione estrattiva richiede una nuova VIA?

    Richiede una nuova VIA quando: il progetto originario non era mai stato sottoposto a VIA; le caratteristiche dell’attività cambiano rispetto a quelle autorizzate; o si supera il termine quinquennale di decadenza previsto dal d.lgs. n. 152/2006 per le autorizzazioni VIA.

    Le cave umbre potevano quindi continuare senza nuova VIA?

    Sì, nei limiti fissati dalla Corte: solo le cave già autorizzate con procedura VIA o verifica di assoggettabilità, entro i limiti dell’autorizzazione originaria e per non più di due anni ulteriori. Per le cave autorizzate senza VIA (perché l’obbligo non esisteva all’epoca), la proroga sarebbe stata preclusa.

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  • Corte cost. n. 207/2013 – Primo rinvio pregiudiziale della Consulta alla Corte di giustizia UE sul precariato scolastico

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    Con l’ordinanza n. 207 del 2013, la Corte costituzionale ha effettuato per la prima volta nella sua storia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito di un giudizio di legittimità in via incidentale, chiedendo se la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche che non prevede la conversione dei contratti né il diritto al risarcimento del danno.

    Di cosa si tratta

    I Tribunali di Roma e Lamezia Terme avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, che disciplina le supplenze annuali al personale scolastico su posti vacanti, senza fissare tempi certi per i concorsi e senza prevedere il risarcimento del danno da uso abusivo del termine. La Corte ha ritenuto di dover investire previamente la Corte di giustizia UE della questione interpretativa sulla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Roma e Lamezia Terme hanno impugnato l’art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5, punto 1, della direttiva del Consiglio 1999/70/CE. La norma consentirebbe supplenze annuali a tempo indeterminato senza indicare tempi certi per i concorsi e senza riconoscere il diritto al risarcimento in caso di abuso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha sospeso il giudizio e disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, chiedendo: 1) se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti alla normativa italiana sulle supplenze scolastiche priva di termini certi per i concorsi e del diritto al risarcimento; 2) se le esigenze organizzative del sistema scolastico italiano costituiscano «ragioni obiettive» idonee a giustificare tale sistema. La Corte ha affermato di essere «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 267 TFUE anche nei giudizi incidentali.

    Il principio

    La Corte costituzionale italiana, pur non essendo un giudice ordinario, è un organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE e può sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE anche nell’ambito dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale. Il primato del diritto dell’Unione europea opera anche nel sindacato di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE?

    È lo strumento previsto dall’art. 267 TFUE che consente ai giudici nazionali di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di giustizia UE di interpretare una norma del diritto dell’Unione prima di applicarla. La risposta della Corte di giustizia vincola il giudice nazionale nel caso concreto.

    Perché il primo rinvio pregiudiziale della Consulta è storicamente significativo?

    Fino al 2013 la Corte costituzionale aveva sempre rifiutato di effettuare rinvii pregiudiziali nell’ambito dei giudizi incidentali, ritenendo di non essere una «giurisdizione» ai sensi del Trattato. Con l’ord. n. 207 ha cambiato orientamento, riconoscendo la propria natura giurisdizionale e aprendo un dialogo diretto con la Corte di giustizia.

    Come è andata a finire la vicenda del precariato scolastico?

    La Corte di giustizia UE ha risposto con la sentenza 26 novembre 2014 (causa C-22/13 e riunite, Mascolo), ritenendo la normativa italiana non conforme alla direttiva. Ciò ha poi contribuito all’adozione della legge 13 luglio 2015, n. 107 («Buona Scuola»), che ha previsto il piano straordinario di immissione in ruolo dei precari.

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  • Corte cost. n. 206/2013 – Supplenze scolastiche a tempo determinato: questioni manifestamente inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Trento sull’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e sull’art. 93, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 5 del 2006 in materia di supplenze scolastiche. Le norme impugnate non regolano la conversione dei contratti a termine e, dunque, un’eventuale pronuncia di accoglimento non avrebbe rimosso il problema sollevato.

    Di cosa si tratta

    Diversi docenti precari avevano agito in giudizio chiedendo la conversione dei loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sostenendo che la normativa italiana sulle supplenze scolastiche violasse la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine. Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano le supplenze annuali su posti vacanti, in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. e alla clausola 5 dell’accordo quadro CES/UNICE/CEEP allegato alla direttiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento ha impugnato l’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, e l’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione e alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni per difetto di rilevanza. Le norme impugnate regolano il conferimento di supplenze annuali, non la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, anche un’ipotetica sentenza di accoglimento non avrebbe consentito ai ricorrenti nel giudizio principale di ottenere la conversione richiesta, rendendo le questioni irrilevanti ai fini della decisione.

    Il principio

    La rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che la pronuncia della Corte possa effettivamente incidere sull’esito del giudizio a quo. Se le norme impugnate non disciplinano il profilo su cui il giudice rimettente è chiamato a decidere — nel caso, la conversione dei contratti a termine — la questione è priva di rilevanza e deve essere dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE?

    La clausola 5 impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire gli abusi derivanti dal ricorso a successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Prevede in particolare la fissazione di ragioni obiettive per il rinnovo, di un numero massimo di rinnovi o di una durata massima complessiva.

    Perché la Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità della normativa scolastica con la direttiva?

    Perché le norme impugnate riguardano il conferimento delle supplenze, non la possibilità di conversione a tempo indeterminato. Senza colpire anche le disposizioni che escludono tale conversione (es. art. 4, comma 14-bis, l. n. 124/1999), nessuna pronuncia avrebbe rimosso l’ostacolo alla domanda dei ricorrenti.

    Il problema del precariato scolastico è stato poi affrontato dalla Corte costituzionale?

    Sì. La Corte cost. n. 207 del 2013 ha invece avviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE proprio sull’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, avviando il percorso che ha poi portato alla riforma del precariato scolastico.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 245/2013 – Criteri previgenti per posteggi su aree pubbliche e direttiva servizi UE

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 1, della legge regionale Liguria n. 23/2011 nella parte in cui consentiva di continuare ad applicare i criteri regionali previgenti per l’assegnazione dei posteggi su aree pubbliche (mercati), criteri che privilegiavano i venditori storicamente presenti in violazione della direttiva UE sui servizi (2006/123/CE) e della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, in attesa di adottare i nuovi criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati pubblici (in conformità alla direttiva UE Bolkestein), aveva prorogato l’applicazione dei criteri previgenti, che accordavano un vantaggio ai commercianti già presenti nel mercato in base alla loro anzianità di presenze. Il Governo aveva impugnato la norma perché tali criteri violavano la libertà di concorrenza e il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni ai prestatori uscenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 51, comma 1, della legge reg. Liguria n. 23/2011 in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza), in relazione alla direttiva 2006/123/CE (Servizi nel mercato interno) e al d.lgs. n. 59/2010 di recepimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma. I criteri previgenti — anzianità di presenze e anzianità come impresa — accordavano vantaggi ai prestatori uscenti in violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che vieta espressamente di accordare tali vantaggi nella selezione tra candidati per autorizzazioni su risorse limitate. La norma ligure ledeva la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    Le Regioni non possono prorogare l’applicazione di criteri di selezione per le concessioni di posteggi nei mercati pubblici che accordino vantaggi ai prestatori uscenti in base alla loro presenza storica: ciò viola la direttiva UE 2006/123/CE e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è la direttiva Bolkestein e perché riguarda i mercati?

    La direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) impone agli Stati UE di liberalizzare le attività di servizi, compreso il commercio ambulante. Quando il numero di posteggi disponibili è limitato, la selezione tra i candidati deve avvenire con procedure trasparenti e non discriminatorie, senza privilegiare chi già occupa il posteggio.

    I commercianti ambulanti storici perdono il loro posto in mercato?

    In linea di principio, le concessioni devono essere rimesse a gara al termine della loro durata, senza rinnovare automaticamente il prestatore uscente. Questa è la regola imposta dalla direttiva UE per garantire la concorrenza nell’accesso al mercato.

    La Corte ha esaminato anche le altre questioni del medesimo ricorso?

    No. Le altre questioni del ricorso del Presidente del Consiglio erano già state riservate a separata pronuncia con ordinanza n. 197/2012. La sentenza n. 245/2013 riguarda solo la norma sull’applicazione transitoria dei criteri previgenti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 205/2013 – Spending review e patrimonio immobiliare regionale: vincolo di destinazione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. n. 95 del 2012 (spending review), che impone alle Regioni di destinare le risorse derivanti dalla valorizzazione e alienazione dei propri immobili prioritariamente alla riduzione del debito. La norma è un legittimo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto contestava la norma della spending review che le imponeva di destinare i proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare in primo luogo alla riduzione del debito e solo, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento. La Regione riteneva di dover mantenere libertà nella gestione del proprio patrimonio, considerato oggetto di competenza legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 23-ter, comma 1, lettera g), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge n. 135 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La censura principale era che il vincolo di destinazione delle risorse patrimoniali ledesse l’autonomia finanziaria e amministrativa della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento), e non fondata quella relativa agli artt. 117, 118 e 119 Cost. Il vincolo di destinazione costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella competenza concorrente statale ex art. 117, terzo comma, Cost. La Regione, peraltro, conserva la facoltà di scegliere se procedere alla dismissione; il vincolo scatta solo ove scelga di farlo.

    Il principio

    Un vincolo normativo statale sulla destinazione delle risorse patrimoniali regionali è compatibile con l’autonomia regionale quando costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica adottato per far fronte a esigenze finanziarie contingenti. Non è necessario che la norma fissi in modo esaustivo modalità e strumenti per il conseguimento dell’obiettivo.

    Domande e risposte

    Le Regioni sono obbligate a vendere il proprio patrimonio immobiliare?

    No. Il vincolo di destinazione stabilito dalla norma è condizionato alla scelta della Regione di procedere alla valorizzazione e dismissione. Solo se la Regione sceglie di farlo, le risorse ricavate devono essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito.

    In cosa consiste il principio di coordinamento della finanza pubblica?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, una norma statale rientra nel coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, terzo comma, Cost. quando persegue una finalità di politica economica nazionale in risposta a emergenze finanziarie e non fissa in modo esaustivo strumenti e modalità di conseguimento dell’obiettivo.

    Le Regioni a Statuto speciale sono vincolate allo stesso modo?

    La sentenza riguarda la Regione Veneto, a statuto ordinario. Per le Regioni a statuto speciale operano clausole di salvaguardia apposite, come l’art. 24-bis del medesimo d.l. n. 95 del 2012.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2013 – Conflitto di attribuzioni Abu Omar e segreto di Stato

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d’appello di Milano, in relazione alla sentenza che aveva condannato funzionari dei servizi di sicurezza per il sequestro di Abu Omar, in asserita violazione del segreto di Stato. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del conflitto, non il merito.

    Di cosa si tratta

    Nel noto processo per il sequestro di Abu Omar (cittadino egiziano prelevato a Milano nel 2003 nell’ambito di una operazione di rendition della CIA con la collaborazione del SISMI), la Corte d’appello di Milano aveva condannato alcuni funzionari dei servizi segreti italiani. Il Presidente del Consiglio aveva già sollevato un precedente conflitto di attribuzioni (ordinanza n. 69/2013), sostenendo che la Corte d’appello avesse violato il segreto di Stato. La nuova sentenza della Corte d’appello aveva confermato la condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ex art. 37 l. n. 87/1953 nei confronti della Corte d’appello di Milano, sostenendo che la sentenza n. 985/2013 della Corte d’appello avesse violato le attribuzioni presidenziali in materia di segreto di Stato (artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost. in relazione alla l. n. 124/2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 l. n. 87/1953. Ha altresì disposto la notifica del ricorso e dell’ordinanza alla Corte d’appello di Milano entro trenta giorni, fissando contestualmente termini accelerati per lo svolgimento del giudizio. La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità; il merito del conflitto è rimasto da decidere.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere dello Stato (nella specie, la magistratura) adotta atti che il ricorrente ritiene lesivi delle attribuzioni di altro potere (nella specie, il Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato). La dichiarazione di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il segreto di Stato e chi può opporlo?

    Il segreto di Stato è un istituto che consente di sottrarre al processo penale informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare grave danno alla sicurezza nazionale. Ai sensi della l. n. 124/2007, è il Presidente del Consiglio dei ministri l’unico soggetto competente ad apporre, confermare e revocare il segreto di Stato.

    Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzioni è uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato di adire la Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso la sua sfera di competenza o ne abbia menomato le attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Qual è stato l’esito definitivo del caso Abu Omar?

    Le vicende giudiziarie del caso Abu Omar si sono protratte per oltre un decennio. La Corte costituzionale ha reso diverse pronunce in materia di segreto di Stato. I funzionari del SISMI sono stati definitivamente condannati, mentre le questioni relative al segreto di Stato hanno dato luogo a complesse decisioni sui limiti del sindacato giurisdizionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2013 – Condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.): questione inammissibile per irrilevanza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile e dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata dal Tribunale di Tivoli, per difetto di rilevanza: la norma impugnata non era applicabile al giudizio a quo, instaurato prima della sua entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Tivoli, nel giudicare una causa risarcitoria per danni da buche stradali, ha sollevato una questione di legittimità sulla condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria) introdotta dall’art. 96, terzo comma, c.p.c. nel 2009, lamentando che lo Stato — nella veste di anticipatore del gratuito patrocinio — fosse escluso dal riparto delle somme così liquidate. Il nodo era se, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, lo Stato potesse beneficiare pro quota della condanna irrogata ai sensi dell’art. 96, terzo comma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Tivoli ha impugnato gli artt. 96, terzo comma, c.p.c. e 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della legge n. 848 del 1955 (CEDU), nella parte in cui escluderebbero lo Stato — anticipatore delle spese di gratuito patrocinio — dal novero dei beneficiari delle somme da condanna per lite temeraria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per irrilevanza. L’art. 96, terzo comma, c.p.c. era stato introdotto dalla legge n. 69 del 2009 (in vigore dal 4 luglio 2009) e, ai sensi del suo art. 58, comma 1, si applica solo ai giudizi instaurati dopo tale data. Il giudizio a quo era stato introdotto con atto di citazione notificato nel maggio 2009, quindi anteriormente all’entrata in vigore della norma; ciò rendeva la disposizione inapplicabile e la questione priva di rilevanza.

    Il principio

    Le norme processuali introdotte dalla legge n. 69 del 2009 si applicano solo ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore (4 luglio 2009), per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge. Il giudice rimettente deve verificare l’applicabilità della norma impugnata al giudizio in corso prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, pena l’inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa è la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.?

    È una sanzione pecuniaria che il giudice può irrogare d’ufficio alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave, indipendentemente dal danno effettivamente subito dalla controparte. È distinta dal risarcimento del danno da lite temeraria dei commi precedenti.

    Dal quale data si applica il terzo comma dell’art. 96 c.p.c.?

    Si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. Per i giudizi introdotti prima, continuano ad applicarsi le sole disposizioni previgenti.

    La questione sul gratuito patrocinio e la condanna ex art. 96, terzo comma, potrebbe essere ri-proposta?

    Sì, la pronuncia di inammissibilità non chiude il merito della questione: un giudice potrebbe riproporre la stessa questione in un giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, dove la norma sia effettivamente applicabile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2013 – Sospensione del processo penale per impedimento fisico dell’imputato

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Terni sugli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. nella parte in cui non estendono la disciplina della sospensione del processo per incapacità dell’imputato anche ai casi di infermità fisica grave che renda l’imputato assolutamente impossibilitato a comparire. La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina tra infermità psichica e fisica sia ragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Terni stava celebrando un processo a carico di un imputato 87enne con gravi problemi cardiaci che lo rendevano impossibilitato a comparire in udienza (necessitava di trasporto in ambulanza e presenza costante di un medico). Il giudice aveva dovuto rinviare più volte l’udienza e riteneva ragionevole applicare la sospensione del processo prevista dagli artt. 70-71 cod. proc. pen. per l’incapacità mentale dell’imputato, anche per i casi di grave infermità fisica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Terni ha sollevato questione di legittimità degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentono la sospensione del procedimento per incapacità di comparire dovuta a infermità fisica (e non solo psichica) dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La disciplina della sospensione per incapacità psichica risponde a una logica distinta dall’impedimento fisico: nel primo caso l’imputato non è in grado di partecipare consapevolmente al processo; nel secondo, l’impedimento fisico consente comunque il rinvio dell’udienza (o la celebrazione in luoghi accessibili) senza necessità di un apposito regime sospensivo. La Corte aveva già esaminato questione analoga con sent. n. 354/1996.

    Il principio

    La sospensione del processo per incapacità dell’imputato ex artt. 70-71 cod. proc. pen. è istituto specificamente riservato all’infermità psichica, che impedisce la partecipazione consapevole al processo. L’impedimento fisico è già gestito dall’ordinamento processuale attraverso gli istituti del rinvio dell’udienza e del legittimo impedimento a comparire; non è irragionevole non estendere la disciplina sospensiva a tali casi.

    Domande e risposte

    Cosa succede quando un imputato anziano e malato non può presentarsi in udienza?

    Il processo viene rinviato. Se l’impedimento è grave e prolungato, il giudice può valutare l’opportunità di celebrare l’udienza in luogo accessibile o, nei casi estremi, dichiarare il legittimo impedimento a comparire e continuare nelle forme consentite dalla legge. Non è però possibile applicare la sospensione formale prevista per l’incapacità psichica.

    Perché l’incapacità psichica giustifica la sospensione del processo?

    Perché l’ordinamento ritiene che un imputato che non è in grado di capire l’accusa e di partecipare consapevolmente alla propria difesa non possa essere processato: la sospensione serve a tutelare il diritto di difesa e garantisce che il processo sia celebrato solo quando l’imputato è in grado di parteciparvi.

    Esiste un limite di tempo ai rinvii per impedimento fisico?

    Non esiste un limite legale specifico, ma i rinvii ripetuti possono determinare problemi di ragionevole durata del processo. In casi estremi, il giudice può valutare se procedere comunque, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

    Norme collegate