Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 118/2013 – Illegittimità della sospensione regionale del consigliere condannato per 416-bis

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2 e 3 (limitatamente alla lett. a) della legge della Regione Campania n. 16/2011, che prevedevano la sospensione di diritto del consigliere regionale condannato, anche non definitivamente, per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La materia appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva disciplinato con propria legge la sospensione automatica della carica di consigliere regionale in caso di condanna, anche non definitiva, per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La norma prevedeva la sostituzione temporanea del sospeso e la sospensione della relativa indennità. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge sostenendo che la materia fosse riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la L. reg. Campania n. 16/2011, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza). La norma regionale avrebbe invaso una materia riservata alla competenza esclusiva statale, duplicando e potenzialmente confliggendo con la disciplina statale già contenuta nell’art. 15 della L. n. 55/1990 e successive modificazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 (nella parte relativa alla lett. a del comma 1) della legge regionale. La sospensione dalle cariche elettive regionali in conseguenza di condanna per reati di criminalità organizzata è materia di ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

    Il principio

    Le Regioni non possono disciplinare la sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di condanne penali per reati connessi alla criminalità organizzata: si tratta di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto afferente all’ordine pubblico e alla sicurezza, e al funzionamento del sistema delle cariche rappresentative.

    Domande e risposte

    Chi disciplina la sospensione e la decadenza dei consiglieri regionali condannati?

    Lo Stato, con legge ordinaria. La normativa di riferimento è ora il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. «legge Severino»), che disciplina in modo organico l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza dalle cariche elettive e di governo in caso di condanne penali.

    La condanna non definitiva può comportare la sospensione da una carica regionale?

    Sì, ma solo in base alla legge statale. La legge Severino prevede la sospensione di diritto dei componenti degli organi elettivi regionali in caso di condanna non definitiva per determinati reati gravi, tra cui il 416-bis.

    Cosa significa che la materia è di «ordine pubblico e sicurezza»?

    Significa che appartiene alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) e che le Regioni non possono legiferare in tale ambito. La ratio è garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 117/2013 – Illegittimità del divieto regionale di nuovi titoli minerari per idrocarburi (Basilicata)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 37 della legge della Regione Basilicata n. 16/2012, che vietava il rilascio di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio regionale. La norma invadeva la competenza esclusiva statale in materia di energia e violava il principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata, nel 2012, aveva disposto con legge di assestamento che non avrebbe più rilasciato l’intesa prevista dalla L. n. 239/2004 per nuovi titoli minerari di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (petrolio e gas). Il divieto si applicava anche ai procedimenti in corso. La norma era motivata con la tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 37 della L. reg. Basilicata n. 16/2012, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, commi 1, 2 lett. m) e 3, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione. La norma regionale — negando unilateralmente l’intesa — avrebbe di fatto paralizzato una competenza che la legge statale riserva ad un procedimento concertato tra Stato e Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, ritenendo che la Regione non possa unilateralmente escludere in via legislativa il proprio contributo al procedimento di rilascio dei titoli minerari, giacché l’art. 1, comma 7, lettera n), della L. n. 239/2004 prevede che l’intesa si inserisca in un procedimento collaborativo che non può essere bloccato dalla volontà legislativa di una sola parte.

    Il principio

    La Regione non può sottrarsi unilateralmente, con atto legislativo, all’obbligo di collaborare nel procedimento di rilascio dei titoli minerari per idrocarburi. L’intesa regionale è elemento del procedimento di competenza concorrente: il suo rifiuto in via legislativa viola il principio di leale collaborazione e invade la competenza statale in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia.

    Domande e risposte

    Può una Regione vietare le trivellazioni sul suo territorio?

    No in modo assoluto e unilaterale. Può esprimere il proprio dissenso nell’ambito del procedimento collaborativo previsto dalla legge statale (intesa), ma non può con legge regionale sottrarsi alla procedura o bloccarla in via preventiva e generale.

    Cos’è l’intesa prevista dall’art. 1, co. 7, lett. n), L. 239/2004?

    È un atto di co-decisione tra lo Stato e la Regione interessata, necessario per il conferimento di nuovi titoli minerari per idrocarburi. È distinta dalla semplice autorizzazione: richiede un accordo effettivo tra le parti, non solo un parere consultivo.

    Quali sono le competenze regionali in materia energetica?

    Le Regioni hanno competenza concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). Devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato, tra cui le procedure di localizzazione e autorizzazione degli impianti energetici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2013 – Illegittimità della decurtazione delle pensioni alte (art. 18 co. 22-bis D.L. 98/2011)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98/2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), che imponeva una decurtazione percentuale sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui. La norma violava la tutela del legittimo affidamento e la proporzionalità dell’intervento ablativo.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito delle manovre di stabilizzazione finanziaria del 2011, il legislatore aveva introdotto una riduzione percentuale sui trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro annui lordi. La misura colpiva i pensionati con redditi elevati — tra cui magistrati, dirigenti pubblici e ufficiali generali — ed era stata contestata davanti alla Corte dei conti da diversi soggetti, tra cui un magistrato della Corte dei conti in quiescenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e quella per il Lazio, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, terzo comma, 53 e 97, primo comma, della Costituzione. La decurtazione rappresenterebbe un prelievo tributario mascherato privo di copertura costituzionale, un trattamento irragionevole e una violazione del diritto a una retribuzione proporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011. La norma è stata ritenuta irragionevole in quanto colpiva una sola categoria di prestatori d’opera in modo non proporzionato rispetto all’obiettivo di risanamento finanziario, e ledeva il legittimo affidamento dei pensionati nella stabilità del trattamento già liquidato.

    Il principio

    Un prelievo sulle pensioni già liquidate che colpisca in modo continuativo e stabile una sola categoria di percettori, senza giustificazione proporzionata rispetto alle finalità di risanamento e senza rispettare il legittimo affidamento, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Il legislatore può ridurre i trattamenti pensionistici già liquidati?

    In linea di principio sì, ma solo in modo proporzionato, non discriminatorio e nel rispetto del legittimo affidamento. Misure di carattere continuativo che colpiscano stabilmente una sola categoria di pensionati senza ragionevole giustificazione sono incostituzionali.

    A chi si applicava la decurtazione dichiarata illegittima?

    Ai titolari di trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui, appartenenti ad amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA secondo l’ISTAT. Erano colpiti, tra gli altri, magistrati, dirigenti generali e alti ufficiali militari in quiescenza.

    Cosa succede ai pensionati che avevano subito la decurtazione?

    La dichiarazione di incostituzionalità produce effetti retroattivi, salvo i rapporti definitivamente esauriti (sentenza passata in giudicato, atti definitivi). I pensionati non colpiti da tali preclusioni avevano diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla discriminazione tra categorie di pensionati
    • Art. 36 della Costituzione — proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, estesa analogicamente ai trattamenti previdenziali
    • Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva e progressività fiscale, evocato per la natura para-tributaria della decurtazione
  • Corte cost. n. 115/2013 – Abolizione tariffe professionali e manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1-3, del decreto-legge n. 1/2012 (c.d. «decreto liberalizzazioni») che ha abrogato le tariffe professionali. Il Tribunale di Napoli non aveva sufficientemente motivato la rilevanza, e la norma intertemporale aveva già rimediato alla situazione di «blocco» lamentata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni), convertito dalla L. n. 27/2012, ha abolito le tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico e ha previsto che il compenso del professionista fosse determinato in base a parametri ministeriali. In fase di conversione è stato aggiunto un comma 3, che ha stabilito la prosecuzione delle vecchie tariffe fino all’adozione dei nuovi parametri ministeriali. Due tribunali avevano sollevato questioni durante il periodo di transizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questione di legittimità dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.l. n. 1/2012, per «contrasto con i principi costituzionali» non altrimenti specificati. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha impugnato il comma 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 101, 107, 111 e 117 Cost. Entrambi lamentavano l’impossibilità di liquidare le spese processuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato riuniti i giudizi e ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: quella del Tribunale di Napoli per genericità assoluta dei parametri evocati; quelle del Tribunale di Nocera Inferiore perché la norma intertemporale introdotta dalla L. n. 27/2012 aveva già rimediato alla situazione di blocco lamentata, e i nuovi parametri ministeriali erano stati nel frattempo adottati (d.m. 20 luglio 2012).

    Il principio

    La sopravvenuta adozione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, e la norma intertemporale che aveva mantenuto le vecchie tariffe durante la vacatio, rendono prive di oggetto attuale le questioni di legittimità sollevate sul regime transitorio delle tariffe abolite.

    Domande e risposte

    Le tariffe forensi sono ancora obbligatorie?

    No. L’art. 9 del d.l. n. 1/2012 le ha abrogate. Il compenso dell’avvocato è oggi libero e può essere liquidato dal giudice in base ai parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (e successive modificazioni).

    Cosa è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

    La Corte la pronuncia quando la questione presenta vizi formali o sostanziali talmente evidenti da non richiedere approfondita trattazione: ad esempio per mancata indicazione del parametro costituzionale, per difetto di rilevanza manifesta, o per sopravvenuta perdita dell’oggetto.

    Chi fissa oggi i parametri per la liquidazione delle spese legali?

    Il Ministro della giustizia, con decreto ministeriale sentiti i Consigli dell’ordine forense. Il d.m. 55/2014, più volte aggiornato, è il riferimento per la liquidazione giudiziale degli onorari degli avvocati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, evocato in relazione al trattamento differenziato tra categorie professionali
    • Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice solo alla legge, invocata in relazione all’impossibilità di liquidare le spese
  • Corte cost. n. 114/2013 – Derivazioni idriche idroelettriche in Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Bolzano che condizionano l’ammissibilità delle domande di derivazione idrica a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) alla previa disponibilità delle aree. Le norme non violano i parametri comunitari né l’art. 117 Cost.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva stabilito con la legge n. 2/2010 che le domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media fino a 3 MW fossero dichiarate inammissibili se non corredate del titolo di disponibilità delle aree. Una norma successiva (L. prov. n. 15/2011) aveva qualificato di pubblica utilità le opere con potenza superiore a 3 MW. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva sollevato questioni di legittimità in dieci giudizi collegati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 11 della L. prov. Bolzano n. 2/2010, e dell’art. 24, comma 1, della L. prov. n. 15/2011, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 34, 49 e 56 TFUE e alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE. La questione riguardava la libertà di stabilimento e la promozione delle energie rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la questione sull’art. 11 per difetto di rilevanza; 2) inammissibili le questioni relative a parametri comunitari, per erronea evocazione degli stessi; 3) non fondate le questioni relative agli artt. 10, comma 1, e 24, comma 1, in riferimento ad artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost. La previsione della disponibilità delle aree come requisito di ammissibilità costituisce una ragionevole condizione procedurale rimessa alla competenza provinciale in materia di acque pubbliche.

    Il principio

    Le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di acque pubbliche, possono legittimamente richiedere la previa disponibilità delle aree come presupposto di ammissibilità delle domande di concessione idrica, senza che ciò integri una violazione delle libertà economiche costituzionali o dei principi comunitari sulle energie rinnovabili.

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono disciplinare le derivazioni idriche?

    Sì. Le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono di competenze legislative primarie in materia di acque pubbliche in virtù dei rispettivi Statuti speciali, nei limiti dei principi fondamentali dell’ordinamento e delle norme comunitarie.

    Perché la questione relativa all’art. 11 è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato la rilevanza della norma nei giudizi a quibus: la questione risultava ipotetica rispetto all’oggetto del contendere in ciascun procedimento.

    Cosa cambia per chi vuole realizzare un impianto idroelettrico in Alto Adige?

    Chi presenta domanda di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (fino a 3 MW) deve allegare sin dall’inizio il titolo attestante la disponibilità delle aree necessarie per gli impianti. La mancanza del titolo determina l’inammissibilità della domanda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2013 – Personale consorzi di sviluppo industriale e mobilità regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche n. 22/2012, che imponeva a Comuni e Province di attivare procedure di mobilità per i dipendenti dei Consorzi di sviluppo industriale prima di bandire concorsi pubblici. La cessazione della materia del contendere ha determinato l’estinzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche con la legge n. 22/2012 aveva previsto che i Comuni e le Province facenti parte dei Consorzi di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino, e del Consorzio del Fermano, dovessero prioritariamente procedere all’immissione in ruolo dei dipendenti di tali consorzi — che hanno natura di enti pubblici economici — tramite procedure di mobilità, prima di bandire concorsi pubblici per i posti vacanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale marchigiana n. 22/2012, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. La norma avrebbe violato il principio del concorso pubblico per l’accesso alla pubblica amministrazione, introducendo un canale preferenziale per dipendenti di enti a natura privatistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le sopravvenienze normative intervenute nelle more del giudizio hanno determinato la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo ogni esame nel merito della questione.

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative che rendono priva di oggetto la questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito, lasciando al giudice rimettente la valutazione degli effetti per il giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinzione del processo» davanti alla Corte costituzionale?

    Significa che per sopravvenute ragioni (di solito la modifica o abrogazione della norma impugnata) il giudizio costituzionale perde il suo oggetto e non è più necessario decidere nel merito. Il processo si chiude senza una pronuncia sulla legittimità della norma.

    Il concorso pubblico è sempre obbligatorio per le pubbliche amministrazioni?

    Sì, secondo l’art. 97, terzo comma, Cost. Deroghe sono consentite solo se espressamente previste dalla legge e purcheé ragionevoli. Le procedure di mobilità possono essere consentite ma non possono escludere il concorso quando la provenienza è da enti a natura privatistica.

    Che natura hanno i Consorzi di sviluppo industriale?

    I Consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici (ai sensi della L. 317/1991): i loro dipendenti hanno rapporti di lavoro di diritto privato disciplinati da contratti collettivi, e non sono pubblici dipendenti in senso stretto.

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  • Corte cost. n. 112/2013 – Rimborsi IRPEF/IRPEG e divieto di eccepire la prescrizione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, che vieta all’Agenzia delle entrate di eccepire la prescrizione sui rimborsi IRPEF/IRPEG per dichiarazioni fino al 30 giugno 1997. La Commissione tributaria provinciale di Milano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (art. 2, comma 58, L. 350/2003) stabilisce che l’Agenzia delle entrate deve erogare le eccedenze IRPEF e IRPEG maturate su dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza opporre la prescrizione del diritto del contribuente. Una banca tedesca (Dresdner Bank A.G.) aveva chiesto il rimborso di un credito d’imposta IRPEG del 1983. L’Agenzia delle entrate aveva eccepito la prescrizione, ma la norma la impediva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 6, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Secondo il rimettente la norma violerebbe la parità delle parti nel processo, introdurrebbe una retroattività tributaria vietata e impedirebbe all’amministrazione di esercitare difese processuali ordinarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della L. 212/2000 (non sono parametri costituzionali idonei); 2) la manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., ritenendo che la norma abbia carattere eccezionale e non violi le garanzie costituzionali invocate.

    Il principio

    Una norma che vieta all’amministrazione finanziaria di opporre la prescrizione su rimborsi d’imposta risalenti, avendo carattere eccezionale e portata limitata a situazioni pregresse definite, non viola di per sé i principi di eguaglianza, buon andamento e tutela giurisdizionale della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 2, comma 58, della L. 350/2003?

    Stabilisce che l’Agenzia delle entrate deve procedere all’erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile in parte?

    Perché gli artt. 3 e 6, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) non sono parametri costituzionali diretti: possono essere norme interposte solo se la violazione si riflette in quella di una norma costituzionale, circostanza non adeguatamente dimostrata dal rimettente.

    La norma viola il principio di uguaglianza tra le parti del processo?

    La Corte ha risposto negativamente: la disposizione ha carattere eccezionale e si giustifica nell’ambito di iniziative volte a definire pendenze storiche con i contribuenti, senza determinare un’irragionevole disparità di trattamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2013 – Illegittimo il marchio regionale di qualità agricola del Lazio per contrasto con il diritto UE

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio n. 1/2012 («Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari») che istituiva un «marchio regionale collettivo di qualità». Il marchio è incompatibile con gli artt. 34-35 TFUE (libera circolazione delle merci) e viola l’art. 117, co. 1, Cost.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio aveva istituito un marchio regionale collettivo per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari tipici del Lazio, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica regionale. Il Governo aveva impugnato le disposizioni istitutive del marchio sostenendo che esso, pur formalmente aperto a tutti gli operatori del settore, fosse idoneo a restringere la libera circolazione delle merci nell’UE.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, co. 1 e 2, 2, 3, co. 1, lett. a), b), c), e), 6, 9 e 10, l.r. Lazio 28 marzo 2012, n. 1. Parametri: art. 117, co. 1, Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario); art. 120, co. 1, Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, una «misura di effetto equivalente» alle restrizioni quantitative vietate dagli artt. 34-35 TFUE è «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari» (sentenza Dassonville). Il marchio regionale del Lazio — promovendo i prodotti agricoli «tipici» laziali — è idoneo a indurre i consumatori a preferirli rispetto a prodotti di diversa provenienza, producendo effetti restrittivi sulla libera circolazione. La declaratoria è estesa a tutte le disposizioni della legge per la loro stretta interconnessione.

    Il principio

    Un marchio regionale collettivo di qualità finalizzato alla promozione dei prodotti agricoli «tipici» di una Regione costituisce una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative vietate dagli artt. 34-35 TFUE, perché idonea a orientare le preferenze dei consumatori verso prodotti regionali a scapito di prodotti provenienti da altre Regioni o da altri Stati UE. La Regione non ha titolo competenziale né per la tutela del consumatore (materia civile riservata allo Stato) né per certificare la qualità di prodotti su tutto il territorio nazionale o europeo.

    Domande e risposte

    Cosa vieta il TFUE in materia di libera circolazione delle merci?

    Gli artt. 34-35 TFUE vietano le restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni e «qualsiasi misura di effetto equivalente». La Corte di giustizia ha interpretato questa clausola in modo molto ampio (sentenza Dassonville, 1974): è vietata ogni misura pubblica che possa ostacolare gli scambi intracomunitari, anche solo indirettamente o potenzialmente.

    I marchi regionali di qualità sono sempre vietati?

    Non necessariamente, ma la Corte di giustizia li valuta caso per caso. In linea di principio, un marchio che distingua i prodotti per requisiti oggettivi di qualità (indipendentemente dall’origine geografica) può essere compatibile con il diritto UE. Il problema del marchio laziale era che aveva finalità promozionali della «cultura enogastronomica tipica regionale», il che lo rendeva strutturalmente idoneo a orientare i consumatori verso prodotti regionali.

    Perché la Regione non può tutelare i propri prodotti agricoli tipici?

    La tutela dei consumatori è materia civile di competenza esclusiva statale. I marchi di qualità geografica (DOP, IGP) sono disciplinati dal diritto UE, non dai legislatori regionali. Le Regioni possono promuovere i propri prodotti attraverso campagne pubblicitarie, ma non attraverso marchi istituzionali che di fatto creano barriere all’ingresso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Co. 1: obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nell’esercizio della potestà legislativa
    • Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e concorrenza, fondamento della libera circolazione delle merci nel mercato interno
  • Corte cost. n. 65/2013 – Illegittimi i limiti veneti agli orari del commercio al dettaglio dopo la liberalizzazione

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    La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 3 della legge regionale veneta n. 30/2011 che reintroduceva limiti agli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e l’obbligo di chiusura domenicale, in contrasto con la liberalizzazione disposta dall’art. 31 d.l. n. 201/2011. Non fondata, invece, la questione sull’art. 4 (sospensione temporanea dei procedimenti per grandi strutture di vendita).

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Salva Italia» (d.l. n. 201/2011, conv. l. n. 214/2011, art. 31) aveva eliminato ogni limite e prescrizione agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, liberalizzando completamente il settore. La Regione Veneto, con la l.r. n. 30/2011, aveva però reintrodotto l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e nuovi limiti agli orari, sostenendo di esercitare una propria competenza in materia di commercio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3 e 4, l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30. Parametri: art. 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza come competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    L’art. 3 è illegittimo: la liberalizzazione degli orari commerciali è una misura di tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, lett. e). La Regione non può reintrodurre limiti in una materia che lo Stato ha inteso liberalizzare per ragioni concorrenziali. L’art. 4 (sospensione dei procedimenti per le grandi strutture) è invece non fondato: la sospensione temporanea dei procedimenti autorizzativi è espressione della competenza regionale in materia di commercio e governo del territorio, e non pregiudica il regime concorrenziale che la norma statale intende tutelare.

    Il principio

    La disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, quando è funzionale alla tutela della concorrenza e alla libertà di mercato, appartiene alla competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono reintrodurre restrizioni agli orari che lo Stato ha eliminato per ragioni di liberalizzazione del mercato.

    Domande e risposte

    Cosa ha fatto l’art. 31 del «Salva Italia»?

    Ha liberalizzato completamente gli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio, eliminando ogni limite alla libera determinazione degli orari di apertura e chiusura, incluse domeniche e festività. Era una misura per stimolare la concorrenza nel settore retail, richiesta anche dall’UE nell’ambito delle politiche di liberalizzazione dei mercati.

    La Regione non ha competenza sul commercio?

    Sì, il commercio è una materia di competenza regionale residuale. Tuttavia, quando una disciplina degli orari commerciali ha l’effetto di restringere la concorrenza — perché impedisce ai negozi di aprire quando i concorrenti di altri territori possono farlo — prevale la competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e).

    Perché la sospensione dei procedimenti per le grandi strutture è stata salvata?

    Perché l’art. 4 non incideva sugli orari o sulla libertà di mercato, ma sospendeva temporaneamente i procedimenti autorizzativi per grandi strutture (centri commerciali, parchi commerciali) nelle more di una nuova normativa regionale. Si trattava dell’esercizio della competenza regionale in materia di governo del territorio e di pianificazione commerciale, non di una restrizione concorrenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 64/2013 – Illegittima la deroga regionale all’autorizzazione preventiva per lavori in zone sismiche

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 9/2012 che esentava dall’obbligo di preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale le opere di «modesta complessità strutturale» nelle zone sismiche. La norma viola l’art. 117, co. 3, Cost. perché contrasta con il principio fondamentale dell’art. 94 d.P.R. n. 380/2001.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale veneta n. 9/2012 aveva modificato la l.r. n. 27/2003 (lavori pubblici e costruzioni in zone sismiche) aggiungendo una norma (art. 66, co. 6-ter) che esentava dall’obbligo di autorizzazione preventiva dell’ufficio tecnico regionale i progetti e le opere «di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità», individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione sismica. Il Governo riteneva che ciò violasse il principio fondamentale dell’art. 94 T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, co. 1 e 2, l.r. Veneto 24 febbraio 2012, n. 9. Parametro: art. 117, co. 3, Cost. (governo del territorio e protezione civile come materie concorrenti). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Sergio Mattarella.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. L’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 esprime un principio fondamentale di competenza concorrente (governo del territorio e protezione civile): nelle località sismiche, nessun lavoro può iniziare senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale. Questo principio unificatore — già affermato con la sent. n. 182/2006 — non consente deroghe regionali, neanche per opere di modesta complessità. La norma impugnata consente di iniziare lavori senza autorizzazione in zone sismiche, violando il principio fondamentale statale. Anche il co. 2 (applicazione ai procedimenti in corso) è illegittimo in via conseguenziale.

    Il principio

    Il principio della previa autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale per i lavori nelle zone sismiche (art. 94 d.P.R. n. 380/2001) è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio e protezione civile. Le Regioni non possono derogare a tale principio, nemmeno per le opere di modesta complessità strutturale, perché la valutazione del rischio sismico richiede una vigilanza assidua e uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 94 del Testo unico dell’edilizia?

    L’art. 94 d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». È la norma cardine della disciplina antisismica, che bilancia la tutela dell’incolumità pubblica con la regolazione del territorio.

    Perché la «modesta complessità» non giustifica la deroga?

    Perché il legislatore statale ha scelto un sistema di controllo preventivo generalizzato nelle zone sismiche, senza eccezioni legate alla dimensione dell’intervento. La valutazione del rischio sismico non può essere affidata a criteri generali individuati dalla Giunta regionale, ma richiede la valutazione caso per caso dell’ufficio tecnico competente.

    Come si coordina con le Regioni a bassa sismicità?

    L’art. 94 esclude espressamente le «località a bassa sismicità» dall’obbligo di autorizzazione preventiva. La distinzione tra zone a diversa pericolosità sismica è effettuata dallo Stato (con l’INGV) e non può essere rimessa alla discrezionalità regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 63/2013 – Illegittimo il vincolo di destinare i proventi delle dismissioni demaniali al Fondo ammortamento titoli di Stato

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    La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 66, co. 9, secondo periodo, d.l. n. 1/2012 nella parte in cui obbligava gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eccedente, a destinare i proventi della dismissione dei terreni demaniali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Lecita, invece, la previsione che impone di destinare tali risorse alla riduzione del proprio debito.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 1/2012 (Crescita e concorrenza), all’art. 66, prevedeva la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Per le Regioni e gli altri enti territoriali, la dismissione era facoltativa (art. 66, co. 7). Il co. 9 imponeva però che le risorse ricavate fossero destinate: prima, alla riduzione del proprio debito; poi, in assenza di debito o per la parte eccedente, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La Regione Veneto contestava entrambe le destinazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 66, co. 9, secondo periodo, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. l. n. 27/2012). Parametri: artt. 42, 117, co. 3, 118, 119, co. 6, Cost.; principio di leale collaborazione; artt. 1, co. 1, e 2, co. 2, lett. a), l. n. 42/2009; art. 2, co. 4, d.lgs. n. 85/2010. Ricorrente: Regione Veneto. Giudice relatore: Mario Rosario Morelli.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie solo parzialmente. La destinazione alla riduzione del debito dell’ente è non fondata: è espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, proporzionato all’obiettivo del risanamento finanziario. Non è invasiva dell’autonomia regionale anche perché la dismissione stessa rimane facoltativa. Invece, la destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato è illegittima: non è correlata al risanamento del debito dell’ente stesso e si risolve in un’indebita appropriazione statale di risorse degli enti territoriali, violando l’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost.

    Il principio

    La destinazione obbligatoria dei proventi delle dismissioni alla riduzione del debito dell’ente territoriale è un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica legittimamente imposto dallo Stato in periodi di eccezionale emergenza. Non lo è invece la destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato, che sottrae risorse proprie dell’ente a vantaggio dello Stato, violando il nucleo essenziale dell’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il coordinamento della finanza pubblica?

    È una materia di competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) che consente allo Stato di porre principi fondamentali vincolanti per le Regioni in materia di equilibrio dei bilanci pubblici. Tali principi devono però lasciare alle Regioni spazio sufficiente per le proprie scelte finanziarie e non possono trasformarsi in norme di dettaglio autoapplicative che azzerano l’autonomia regionale.

    Perché la destinazione al Fondo ammortamento è diversa?

    La Corte distingue: destinare le risorse al rimborso del proprio debito è un obiettivo che riguarda l’equilibrio finanziario dell’ente stesso. Destinare le risorse al Fondo statale significa invece che i proventi di beni dell’ente territoriale vanno allo Stato, senza alcun beneficio per l’ente. Questo equivale, di fatto, a una confisca mascherata delle risorse regionali.

    L’obbligo di dismissione dei terreni demaniali era legittimo?

    Sì, perché non c’era un obbligo di dismettere: l’art. 66, co. 7, usa il verbo «possono». La facoltatività della dismissione è uno degli elementi che la Corte ha valorizzato per dichiarare non fondata la questione sulla destinazione al rimborso del debito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 62/2013 – Semplificazione e sviluppo: illegittimo il commissario bieticolo, non fondati gli altri ricorsi del Veneto

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    La Corte accoglie parzialmente il ricorso della Regione Veneto contro il d.l. n. 5/2012 (Semplificazione e sviluppo). Dichiara illegittimo l’art. 29, co. 2 (commissario ad acta nel settore bieticolo-saccarifero senza intesa regionale), inammissibile la questione sull’art. 40, e non fondate le questioni sugli artt. 41, 50, co. 1, 53, co. 7, e 60, co. 1 e 2.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato varie disposizioni del d.l. n. 5/2012 (conv. l. n. 35/2012) in materia di semplificazione e sviluppo. Le censure riguardavano: l’art. 29 (riconversione del settore bieticolo-saccarifero, con nomina di commissario ad acta); l’art. 40 (registro nazionale degli aiuti di Stato); l’art. 41 (uffici postali in zone rurali); l’art. 50 (dimensionamento scolastico); l’art. 53 (appalti pubblici); l’art. 60 (sostegno al reddito in edilizia).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma principale dichiarata illegittima: art. 29, co. 2, d.l. n. 5/2012 (commissario ad acta nel settore bieticolo-saccarifero senza intesa con la Regione). Parametri: artt. 117, co. 3 e 4, 118 e 120 Cost.; principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Veneto. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.

    La decisione della Corte

    L’art. 29, co. 2, è illegittimo: la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione agli accordi di riconversione del settore saccarifero — materia di agricoltura di competenza regionale (art. 117, co. 4, Cost.) — richiedeva la previa intesa con la Regione, non un semplice parere. Le altre questioni sono non fondate o inammissibili: l’art. 40 riguarda materia di competenza statale; gli artt. 41 e 53 non ledono le competenze regionali; l’art. 60, co. 1 (sostegno al reddito in edilizia) rientra nella competenza statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m); l’art. 60, co. 2, è anch’esso non fondato.

    Il principio

    Nelle materie di competenza legislativa regionale residuale (come l’agricoltura), lo Stato può intervenire in situazioni di emergenza solo nel rispetto del principio di leale collaborazione, che richiede un’intesa con la Regione — non un semplice parere — per atti che incidono sulle competenze regionali. La mera consultazione non è forma adeguata di concertazione.

    Domande e risposte

    Perché il commissario ad acta nel settore bieticolo richiedeva l’intesa con la Regione?

    La produzione di barbabietola da zucchero e la riconversione del relativo settore rientrano nell’agricoltura, materia di competenza legislativa residuale regionale (art. 117, co. 4, Cost.). Quando lo Stato interviene in queste materie, deve farlo rispettando le prerogative regionali; la nomina di un commissario ad acta è uno strumento sostitutivo che richiede procedure collaborative più intense del semplice parere.

    Quando il sostegno al reddito è di competenza statale?

    L’art. 60, co. 1, del d.l. n. 5/2012 prevedeva interventi di sostegno al reddito per lavoratori dell’edilizia in stato di crisi. La Corte ha ritenuto che, in una situazione eccezionale di crisi, lo Stato possa disciplinare direttamente l’erogazione delle provvidenze nell’esercizio della competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2, lett. m).

    Cosa è il commissario ad acta?

    È un soggetto nominato dall’autorità statale (normalmente dal Governo) che subentra a un ente territoriale inadempiente per adottare gli atti che quest’ultimo avrebbe dovuto compiere. È uno strumento di potere sostitutivo straordinario previsto dall’art. 120 Cost., da utilizzare secondo modalità che garantiscano la leale collaborazione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Co. 4: competenza legislativa residuale delle Regioni (agricoltura); co. 3: competenza concorrente; co. 2, lett. m): livelli essenziali delle prestazioni
    • Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell’allocazione delle funzioni amministrative
    • Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti