Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 107 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale

    Art. 107 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

    2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

    3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

    4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

    5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato n. 17.

    6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente: a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.

    7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell’autorizzazione generale.

    8. Qualora il Ministero ravvisi che l’attività oggetto dell’autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l’interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

    9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.

    10. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

    11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

    12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

    13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell’interessato.

    14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

    15. Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

    16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 106 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi dei rivenditori

    Art. 106 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi dei rivenditori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 105 D.Lgs. 259/2003 – Libero uso

    Art. 105 D.Lgs. 259/2003 – Libero uso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB” o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76.

    2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

    3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 104 D.Lgs. 259/2003 – Attività soggette ad autorizzazione generale

    Art. 104 D.Lgs. 259/2003 – Attività soggette ad autorizzazione generale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; 3) sistemi di ricerca spaziale; 4) sistemi di esplorazione della Terra; 5) sistemi di operazioni spaziali; 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; 7) sistemi di ausilio alla meteorologia; 8) sistemi di radioastronomia. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, lettera a); c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all’articolo 143, comma 1; 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l’autorizzazione generale è richiesta nel caso: 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, lettera a); 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna; 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione; 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l’emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave; 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche; 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone; 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate; 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8). 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. 3) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70.

    2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 103 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione – revoca – decadenza

    Art. 103 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione – revoca – decadenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

    2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

    3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 102 D.Lgs. 259/2003 – Violazione degli obblighi

    Art. 102 D.Lgs. 259/2003 – Violazione degli obblighi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

    2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.

    3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.

    4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.

    5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.

    6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell’autorizzazione.

    7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso.

    8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 101 D.Lgs. 259/2003 – Traffico ammesso

    Art. 101 D.Lgs. 259/2003 – Traffico ammesso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.

    2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell’emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

    3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 100 D.Lgs. 259/2003 – Impianti di amministrazioni dello Stato

    Art. 100 D.Lgs. 259/2003 – Impianti di amministrazioni dello Stato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.

    2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.

    3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 99 D.Lgs. 259/2003 – Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

    Art. 99 D.Lgs. 259/2003 – Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

    2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

    3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

    4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione. Ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d’uso di frequenze.

    5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario possessore o detentore e sempre che non siano destinati all’uso pubblico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 98 D.Lgs. 259/2003 – Controllo delle spese

    Art. 98 D.Lgs. 259/2003 – Controllo delle spese

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

    2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

    3. L’Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

  • CCNL Pesca Marittima: provvedimenti disciplinari e sanzioni a bordo

    CCNL Pesca

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Pesca Marittima

    A bordo di un peschereccio la disciplina non è una formalità: è una condizione di sicurezza. Per questo le sanzioni seguono regole precise e garanzie inderogabili, ma con un occhio particolare alla vita di mare.

    In sintesi

    Il potere disciplinare nella pesca segue la procedura di garanzia dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori: codice disciplinare affisso, contestazione scritta, diritto di difesa, proporzionalità. Si applica anche a bordo, dove la disciplina è essenziale per la sicurezza. Le sanzioni vanno dal richiamo al licenziamento per giusta causa. L’art. 13 del CCNL non contiene un elenco di infrazioni né di sanzioni: prevede provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità dell’infrazione e in base alle disposizioni di legge, annotati sul giornale di bordo e comunicati all’interessato.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
    Riferimento di legge
    Art. 7 legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori); Codice della navigazione
    Fonte
    Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro può sanzionare le mancanze del lavoratore, ma non in modo arbitrario. Il potere disciplinare incontra i limiti dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), che impone una procedura di garanzia inderogabile. Questi limiti valgono anche per il marittimo imbarcato: la specificità del lavoro a bordo non sospende le tutele del lavoratore.

    La scala delle sanzioni

    Le sanzioni disciplinari seguono in genere una scala di gravità crescente, in modo che la risposta sia proporzionata alla mancanza:

    Sanzioni disciplinari in ordine di gravità
    Sanzione Quando si applica Effetti
    Richiamo verbale Mancanze lievi Ammonizione, nessun effetto economico
    Richiamo scritto (ammonizione) Mancanze lievi reiterate Annotazione formale
    Multa Mancanze di media gravità Trattenuta entro i limiti di legge
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Mancanze gravi Sospensione per un periodo limitato
    Licenziamento (giustificato motivo o giusta causa) Mancanze gravissime Cessazione del rapporto

    Nota: il CCNL (art. 13) non fissa un elenco di infrazioni, un importo massimo delle multe o una durata massima della sospensione: rinvia alle disposizioni di legge. I provvedimenti adottati dal Comandante vanno annotati sul giornale di bordo e comunicati all’interessato, che può fare reclamo all’armatore e all’Autorità preposta, anche tramite il sindacato.

    La procedura di garanzia (art. 7)

    Prima di applicare una sanzione più grave del richiamo verbale, il datore deve rispettare alcuni passaggi:

    1. Codice disciplinare: le norme sulle infrazioni e sulle sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori (affissione o equivalente);
    2. Contestazione: l’addebito deve essere contestato per iscritto, in modo specifico e tempestivo;
    3. Difesa: il lavoratore ha diritto a presentare le proprie giustificazioni entro un termine (di norma cinque giorni), anche con l’assistenza del sindacato;
    4. Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto.

    La violazione di questi passaggi rende la sanzione illegittima e impugnabile.

    Disciplina e sicurezza a bordo

    Nel settore della pesca la disciplina assume un rilievo particolare perché è una condizione di sicurezza. Comportamenti come il rifiuto di eseguire ordini essenziali alla sicurezza, l’abbandono del posto durante manovre critiche o l’ubriachezza in servizio possono mettere a rischio l’intero equipaggio e la nave. Per questo tali condotte sono valutate con maggiore severità e possono integrare, nei casi più gravi, la giusta causa di licenziamento. Restano comunque ferme le garanzie procedurali.

    Impugnazione della sanzione

    Il lavoratore può impugnare la sanzione ritenuta illegittima nelle sedi previste: la procedura sindacale, il collegio di conciliazione e arbitrato o il Giudice del Lavoro. Può farlo con l’assistenza del sindacato di categoria. Se la sanzione non è proporzionata o la procedura non è stata rispettata, può essere annullata.

    Casi pratici

    Tizio — Richiamo scritto per ritardo
    Tizio, marinaio, arriva ripetutamente in ritardo alle partenze, ritardando le battute. Il datore gli contesta per iscritto l’addebito; Tizio presenta le sue giustificazioni nel termine. Valutata la lievità del fatto, viene applicato un richiamo scritto, proporzionato alla mancanza.
    Caio — Sospensione per mancanza grave
    Caio commette una mancanza grave nell’esecuzione delle operazioni di bordo. Dopo contestazione e difesa, gli viene applicata una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo stabilito nei limiti di legge: una sanzione intermedia, più grave della multa ma meno del licenziamento.
    Sempronio — Condotta pericolosa per la sicurezza
    Sempronio si rifiuta di eseguire un ordine essenziale alla sicurezza durante una manovra critica, mettendo a rischio l’equipaggio. La condotta, particolarmente grave a bordo, può integrare la giusta causa di licenziamento; il datore deve comunque contestare l’addebito e consentire la difesa.
  • Art. 97 D.Lgs. 259/2003 – Situazione dei servizi universali esistenti

    Art. 97 D.Lgs. 259/2003 – Situazione dei servizi universali esistenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l’Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l’articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall’articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni. articolo precedente articolo successivo

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