Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 34/2013 – Decreti-legge e materia tributaria: manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. n. 203/2005 in materia tributaria, sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. (divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti). La norma censurata non viola il divieto costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, conteneva misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria. L’art. 11-quater, comma 4, disciplinava un aspetto specifico di questa materia. La Corte di cassazione dubitava che la norma fosse il risultato di una reiterazione illegittima di un decreto-legge decaduto, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., che vieta di reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 11-quater, comma 4, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata. La Corte, senza necessità di udienza pubblica, respinge la questione perché non risulta dimostrata la derivazione della norma da un decreto-legge decaduto non convertito. Il presupposto del dubbio di legittimità — la reiterazione — non è presente nella fattispecie.

    Il principio

    Il divieto di reiterazione dei decreti-legge decaduti (art. 77, secondo comma, Cost.) si applica quando il Governo ripropone mediante un nuovo decreto-legge le stesse disposizioni di un decreto precedente non convertito dal Parlamento. La sola circostanza che una norma sia contenuta in un decreto-legge non basta a sollevare tale censura in assenza di prova della reiterazione.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 77, secondo comma, Cost. in materia di decreti-legge?

    Stabilisce che il Governo, «in casi straordinari di necessità e d’urgenza», può emanare provvedimenti provvisori con forza di legge (decreti-legge). Se il Parlamento non li converte entro 60 giorni, perdono efficacia. Il Governo non può reiterare le medesime norme in un nuovo decreto-legge per aggirare il voto parlamentare.

    Cosa si intende per «reiterazione» di un decreto-legge?

    Si ha reiterazione quando il Governo, dopo la decadenza o il diniego di conversione di un decreto-legge, ripresenta le stesse norme in un nuovo decreto senza modifiche sostanziali, di fatto eludendo la volontà parlamentare. La Corte ha già dichiarato incostituzionale questo meccanismo (sentenza n. 360/1996).

    Perché la questione è «manifestamente infondata» e non semplicemente «infondata»?

    La «manifesta infondatezza» indica che il vizio denunciato è prima facie insussistente, senza richiedere una trattazione approfondita. Permette alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, riservando la sentenza alle questioni che richiedono un più articolato esame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2013 – Età pensionabile dei dirigenti medici del SSN e principio di uguaglianza

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    La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 nel testo vigente prima della riforma del 2010: i dirigenti medici del SSN potevano rimanere in servizio al massimo fino a 67 anni (solo un biennio oltre i 65), mentre i dipendenti pubblici del comparto non sanitario potevano restare fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con limite a 70 anni. Tale disparità è irragionevole e viola l’art. 38, secondo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale raggiungevano il limite massimo di età per il pensionamento a 65 anni, con la sola possibilità di permanere in servizio per un biennio aggiuntivo (fino a 67 anni) ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992. I dipendenti pubblici non medici potevano invece richiedere di rimanere in servizio fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, con un limite di età di 70 anni. La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione su questa disparità, applicabile ratione temporis alla causa pendente.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’art. 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo antecedente alla riforma del 2010, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La Corte dichiara l’illegittimità del combinato disposto delle due norme nel testo vigente prima dell’art. 22 della legge n. 183/2010. I dirigenti medici del SSN erano irragionevolmente privati della facoltà — riconosciuta agli altri dipendenti pubblici — di permanere in servizio fino al quarantesimo anno di servizio effettivo con il limite dei 70 anni di età. Non vi era ragione sufficiente per questa disparità di trattamento previdenziale.

    Il principio

    Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto alla previdenza adeguata (art. 38, secondo comma, Cost.) impongono che categorie di lavoratori in posizione analoga — i dipendenti del SSN con quelli del pubblico impiego non sanitario — non siano trattati in modo irragionevolmente diverso quanto ai limiti di permanenza in servizio.

    Domande e risposte

    La sentenza riguarda ancora i dirigenti medici in servizio oggi?

    No: la norma dichiarata incostituzionale era quella vigente prima della riforma del 2010 (legge n. 183/2010, art. 22). La normativa attuale, modificata nel 2010 per adeguarsi proprio a questo tipo di rilievo, ha previsto la facoltà di permanenza in servizio anche per i dirigenti medici. La sentenza è rilevante per le vicende processuali sorte ratione temporis sotto il vecchio testo.

    Cosa cambia per la pensione?

    Rimanere in servizio più a lungo consente di maturare più anni di contributi e quindi una pensione più elevata. La disparità consisteva nel fatto che i medici erano «costretti» ad andare in pensione prima, con un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi di altri settori pubblici.

    Che effetto ha una dichiarazione di illegittimità su una norma già modificata?

    La pronuncia si applica al testo vigente al momento dei fatti controversi. Nei giudizi pendenti in cui si applica la norma nella versione dichiarata incostituzionale, il giudice deve disapplicarla e applicare la norma costituzionalmente corretta.

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  • Corte cost. n. 32/2013 – Tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici: manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità dell’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, che fissa un limite massimo retributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Non viola né l’uguaglianza, né il diritto di difesa, né le norme convenzionali europee.

    Di cosa si tratta

    L’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto un tetto massimo agli emolumenti dei dirigenti e dipendenti pubblici, parametrato al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità di questa norma, ritenendo che potesse violare il principio di uguaglianza, il diritto di difesa e le garanzie del giusto processo previste dall’art. 6 CEDU, in quanto la norma si applicava retroattivamente a rapporti già in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 12, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 24, comma 1, 102, 117, comma 1, Cost. e all’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono manifestamente infondate. Il tetto retributivo è una misura di contenimento della spesa pubblica che risponde a finalità di coordinamento della finanza pubblica, non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa. La Corte ha già affrontato questioni analoghe e le ha ritenute infondate; il rimettente non porta argomentazioni nuove che giustifichino un diverso esito.

    Il principio

    La fissazione per legge di un tetto massimo alla retribuzione dei dipendenti pubblici è una scelta di politica economica e di contenimento della spesa rientrante nella discrezionalità del legislatore, non irragionevole né arbitraria. Non viola né il principio di uguaglianza né le garanzie processuali della CEDU.

    Domande e risposte

    A quanto ammontava il tetto retributivo del d.l. n. 78/2010?

    Il tetto era fissato per riferimento al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, all’epoca circa 240.000-250.000 euro lordi annui. La norma si applicava al totale degli emolumenti comunque denominati, compresi quelli di natura accessoria.

    Perché il rimettente invocava l’art. 6 CEDU?

    Riteneva che l’applicazione retroattiva del tetto ai rapporti in corso costituisse un’ingerenza del legislatore nei processi pendenti, in violazione del diritto a un equo processo garantito dalla Convenzione europea. La Corte ha escluso questa violazione.

    Il tetto retributivo si applica anche ai dirigenti degli enti pubblici non statali?

    La norma ha una portata molto ampia, ma l’ambito esatto di applicazione è stato oggetto di successivi interventi normativi e di chiarimenti interpretativi. L’ordinanza n. 32/2013 non affronta questo aspetto nel merito.

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  • Corte cost. n. 31/2013 – Elezioni regionali in Veneto: cessata materia e manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 2, comma 1, della legge elettorale regionale del Veneto (soglia di sbarramento del 2%), abrogato medio tempore, e manifesta infondatezza della questione sull’art. 27, comma 1 (riduzione del numero dei consiglieri regionali), non incompatibile con i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato la legge regionale veneta n. 5/2012 sull’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. La prima contestazione riguardava la soglia di sbarramento del 2% per le liste che non sono collegate al presidente eletto, che il Governo riteneva in contrasto con i principi sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali. La seconda riguardava la riduzione del numero dei consiglieri regionali operata dalla legge veneta, che il ricorrente riteneva in contrasto con il d.l. n. 138/2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, e 27, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 134 Cost., nonché all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 (che imponeva la riduzione del numero dei consiglieri regionali).

    La decisione della Corte

    Sull’art. 2, comma 1: cessata la materia del contendere perché la disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione nel corso del giudizio. Sull’art. 27, comma 1: manifesta infondatezza. La Regione Veneto ha ridotto il numero dei consiglieri in misura conforme a quanto richiesto dalla normativa statale, e la disposizione non contrasta con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente.

    Il principio

    La manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale consente alla Corte di pronunciarsi immediatamente in camera di consiglio, senza udienza pubblica. Quando la Regione ha adempiuto all’obbligo di ridurre il numero dei consiglieri imposto dalla normativa statale, la questione non si pone.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    La questione è prima facie infondata, senza necessità di un’istruttoria approfondita. La Corte la respinge in camera di consiglio, con ordinanza motivata in modo più sintetico rispetto a una sentenza.

    Il d.l. n. 138/2011 imponeva alle Regioni di ridurre il numero dei consiglieri?

    Sì: l’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 ha previsto una riduzione del numero dei consiglieri regionali, come misura di contenimento dei costi della politica. Le Regioni erano tenute ad adeguare le proprie leggi elettorali.

    Cosa è successo alla soglia del 2%?

    La Regione Veneto ha abrogato la disposizione sulla soglia del 2% nel corso del giudizio davanti alla Corte. Venuto meno l’oggetto dell’impugnazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 51/2013 – Disegno di legge siciliano sulla ricerca sanitaria: illegittimo per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria

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    Con la sentenza n. 51 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 dell’Assemblea regionale siciliana (Promozione della ricerca sanitaria). La legge prevedeva interventi in materia sanitaria non compresi nel piano di rientro dal disavanzo e non indicava risorse adeguate a coprire le spese, violando l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il disegno di legge n. 483, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012, mirava a promuovere la ricerca sanitaria nella Regione Siciliana, prevedendo interventi che comportavano spese non comprese nel piano di rientro dal disavanzo sanitario. L’art. 8 del d.d.l., che avrebbe dovuto indicare la copertura finanziaria, non individuava risorse aggiuntive effettivamente disponibili. Il Commissario regionale per il piano di rientro ha impugnato l’intera delibera legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012. Parametri: art. 81, quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria). Ricorrente: Commissario regionale (nell’ambito del piano di rientro dal disavanzo sanitario).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera delibera legislativa. I vizi riscontrati erano due: (1) gli interventi previsti non erano compresi nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, vincolante per la Regione; (2) l’art. 8 non identificava risorse aggiuntive «utilizzabili» e la copertura indicata era priva di concreta efficacia. Il vizio di copertura finanziaria, investendo la componente finanziaria essenziale della legge di spesa, si estende al complesso delle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, Cost.) si applica anche alle leggi regionali. Ogni volta che una legge di spesa prevede attività che richiedono risorse quantificabili, queste devono essere indicate in modo credibile già nella legge stessa. Un’indicazione di copertura priva di concreta efficacia è equivalente all’assenza di copertura e determina l’illegittimità dell’intera legge, poiché il vizio si estende alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione sull’obbligo di copertura?

    L’art. 81, quarto comma (nel testo vigente al 2013), stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte. Si tratta di un obbligo applicabile sia al legislatore statale sia a quello regionale, che impone di identificare concretamente e credibilmente le risorse finanziarie disponibili.

    Perché il piano di rientro dal disavanzo sanitario era rilevante?

    Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario (come la Sicilia) non possono adottare nuove spese sanitarie non previste nel piano stesso, pena la violazione degli obblighi finanziari assunti con il Ministero dell’economia. Il d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina il sistema di verifica degli equilibri finanziari sanitari regionali.

    Chi è il Commissario regionale e perché poteva impugnare la legge?

    Il Commissario è un soggetto nominato per sovrintendere all’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione. È legittimato a impugnare atti legislativi regionali che ostacolino il conseguimento degli obiettivi del piano, tra cui il rispetto dell’equilibrio finanziario della sanità regionale.

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  • Corte cost. n. 50/2013 – Servizio idrico integrato in Abruzzo: illegittimi i pareri vincolanti delle assemblee dei sindaci

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    Con la sentenza n. 50 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 sul servizio idrico integrato. I pareri «obbligatori e vincolanti» delle assemblee dei sindaci (ASSI) all’ente regionale di servizio idrico (ERSI) sono stati dichiarati illegittimi per contrasto con il diritto UE e la disciplina statale sull’affidamento in house. È stata dichiarata non fondata la questione relativa all’istituzione delle assemblee di sindaci.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale abruzzese n. 9 del 2011 aveva istituito un sistema di governance del servizio idrico integrato articolato su due livelli: le assemblee dei sindaci (ASSI) a scala provinciale e l’ente regionale di servizio idrico (ERSI). Alcuni commi dell’art. 1 prevedevano che le ASSI esprimessero pareri «obbligatori e vincolanti» sugli atti fondamentali dell’ERSI e sulla gestione in house, con ciò introducendo un sistema incompatibile con la giurisprudenza comunitaria sul controllo analogo (sentenza Parking Brixen).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 1, commi 10, 11 (primo periodo), 14 e 16 della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9. Parametri: art. 117, primo comma (rispetto obblighi internazionali/comunitari) e secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato l’illegittimità del comma 11, primo periodo, limitatamente alle parole «e vincolanti»; (2) dichiarato l’illegittimità del comma 14, limitatamente alle parole «e vincolante»; (3) dichiarato in via consequenziale l’illegittimità del comma 15, limitatamente alle parole «e vincolante»; (4) dichiarato l’illegittimità dell’intero secondo periodo del comma 16 (nel testo prima della sua abrogazione); (5) dichiarato non fondata la questione relativa al comma 10 (istituzione ASSI).

    Il principio

    Nell’affidamento in house di servizi pubblici locali, il soggetto affidante deve esercitare un controllo «analogo» sul gestore, vale a dire una «possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (Corte di giustizia UE, sent. Parking Brixen, C-458/03). Tale controllo è incompatibile sia con il rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto in house, sia con pareri obbligatori ma non vincolanti. La partecipazione di soggetti terzi (come le assemblee dei sindaci) non può limitare il controllo analogo richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.

    Domande e risposte

    Cos’è il «controllo analogo» nell’affidamento in house?

    È il requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE per giustificare l’affidamento diretto di un servizio pubblico senza gara. L’ente pubblico deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo paragonabile a quello che esercita sui propri uffici interni, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti.

    Perché i pareri vincolanti delle assemblee dei sindaci erano illegittimi?

    Perché introducevano un soggetto terzo (le ASSI, assemblee di sindaci a scala provinciale) nella catena del controllo sull’ERSI, compromettendo la capacità dell’ente regionale di esercitare un controllo analogo sul gestore. Pareri vincolanti di un terzo interferiscono con la possibilità di influenza determinante richiesta dal diritto UE.

    L’istituzione delle assemblee dei sindaci era costituzionalmente legittima?

    Sì: il comma 10 (che istituisce le ASSI e ne definisce le competenze in materia di organizzazione del servizio idrico) è stato dichiarato non fondato, in quanto la partecipazione dei Comuni attraverso assemblee dei sindaci non è di per sé incompatibile con il diritto UE o con la tutela ambientale, purché i pareri non abbiano carattere vincolante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2013 – Quoziente familiare in Sicilia: cessata materia del contendere

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato l’art. 2, comma 4, del disegno di legge sull’introduzione del quoziente familiare in Sicilia, ma la disposizione contestata è stata omessa integralmente in sede di promulgazione, privando così il giudizio di ogni oggetto.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato nel luglio 2012 un disegno di legge sul quoziente familiare. L’art. 2, comma 4, del testo approvato attribuiva a un singolo Assessore regionale il potere di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare, per quanto riguarda le prestazioni degli enti pubblici nelle politiche sociali. Il Commissario dello Stato aveva impugnato questa disposizione, ritenendo che la funzione regolamentare spettasse al Governo regionale nel suo complesso (e non a un singolo assessore), in violazione dello statuto speciale siciliano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l’art. 2, comma 4, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 608), per violazione dell’art. 12, quarto comma, e dell’art. 13 dello statuto speciale siciliano, che attribuiscono la funzione regolamentare al Presidente della Regione su deliberazione del Governo regionale.

    La decisione della Corte

    Cessata materia del contendere. Quando la delibera legislativa è stata promulgata come legge regionale n. 50/2012, il comma 4 dell’art. 2 è stato integralmente omesso. L’esercizio del potere promulgativo è unitario e contestuale: il Presidente della Regione ha promulgato la legge senza quella disposizione. L’omissione ha definitivamente precluso qualsiasi efficacia alla norma impugnata, privando il giudizio del suo oggetto.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene eliminata dal testo promulgato — o abrogata o modificata in modo da eliminare il vizio denunciato — prima che la Corte si pronunci nel merito, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere. Il potere promulgativo è esercitato unitariamente: non è possibile promulgare parzialmente solo alcune disposizioni, con la conseguenza che l’omissione in sede di promulgazione ha effetto definitivo.

    Domande e risposte

    Cos’è il quoziente familiare?

    È un criterio di calcolo dell’imposta (o delle prestazioni sociali) che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare, dividendo il reddito complessivo per un «quoziente» che aumenta all’aumentare dei figli. Riduce il prelievo (o aumenta le prestazioni) per le famiglie numerose.

    Perché la Regione siciliana ha una competenza speciale in questa materia?

    La Sicilia è una Regione a statuto speciale con competenza legislativa primaria in alcune materie e un proprio organo di controllo (il Commissario dello Stato) che verifica la legittimità delle leggi regionali prima della promulgazione.

    Cosa sarebbe successo se la Corte avesse dovuto decidere nel merito?

    Avrebbe dovuto valutare se delegare a un singolo assessore la definizione delle modalità attuative di una legge regionale violi le norme statutarie che riservano la funzione regolamentare al Governo regionale collegialmente.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per la disciplina del quoziente familiare nei confronti dei diversi nuclei familiari
  • Corte cost. n. 29/2013 – Reati sessuali attenuati e sospensione dell’esecuzione: restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna. La questione di legittimità sull’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e sull’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. — nella parte in cui vietano la sospensione dell’esecuzione per i condannati per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. nella forma attenuata — deve essere riesaminata alla luce di sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato questione di legittimità del divieto di sospensione dell’esecuzione per i condannati ai sensi dell’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) nella forma attenuata dal quarto comma. Il caso riguardava una condanna per fatti sessuali avvenuti nell’ambito di una relazione consensuale tra giovani coetanei, poi sfociata in convivenza: il rimettente riteneva irragionevole trattare questo caso come i delitti sessuali violenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (ord. pen.), nella parte in cui si riferiscono anche ai condannati per il reato di cui all’art. 609-quater c.p. nella forma attenuata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Sopravvenienze normative intervenute dopo l’ordinanza di rimessione (modifiche alla normativa penitenziaria) impongono al giudice di riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando dopo l’ordinanza di rimessione intervengono modifiche normative che incidono sull’oggetto della questione o sulla sua rilevanza, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata nel nuovo contesto legislativo.

    Domande e risposte

    Cos’è il divieto di sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p.?

    Per determinate categorie di reati gravi (inclusi alcuni reati sessuali), il condannato non può beneficiare della sospensione dell’ordine di carcerazione in attesa dell’applicazione di misure alternative. L’esecuzione della pena deve iniziare immediatamente in carcere, e solo dopo un anno di osservazione intramuraria si può chiedere una misura alternativa.

    Qual è la differenza tra il 609-bis e il 609-quater c.p.?

    L’art. 609-bis punisce la violenza sessuale (con o senza uso di violenza o minaccia); l’art. 609-quater punisce gli atti sessuali con minorenni anche senza violenza (basandosi sull’età della vittima). Il rimettente riteneva irragionevole che la forma attenuata del 609-quater, assimilabile per gravità alla forma attenuata del 609-bis, avesse un trattamento esecutivo più severo.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente deve rivalutare se la questione è ancora rilevante nel suo processo e se rimane non manifestamente infondata. Può risollevare la stessa questione, modificarla, o non risollevarla se ritiene che il problema sia venuto meno.

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  • Corte cost. n. 49/2013 – Esonero da sanzioni previdenziali: manifestamente infondata la disparità tra enti locali e ASL

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    Con l’ordinanza n. 49 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Alessandria sull’art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996, che esonerava le amministrazioni dello Stato e gli enti locali — ma non le Aziende Sanitarie Locali (ASL) — dal pagamento di sanzioni e interessi per omissioni contributive. Enti locali e ASL non sono soggettivamente omogenei.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) prevedeva che le amministrazioni dello Stato e gli enti locali fossero esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive, maggiorazioni e interessi in caso di omissioni contributive, in deroga al regime generale del comma 217. La ASL di Alessandria, colpita da cartelle esattoriali dell’INAIL per irregolarità dichiarative risalenti al 2001, aveva sostenuto che l’esclusione delle ASL da tale esonero fosse incostituzionale, per la presunta omogeneità soggettiva tra ASL ed enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Gli enti locali territoriali e le ASL non sono soggettivamente omogenei: i primi sono enti esponenziali di una comunità radicata su un territorio, dotati di poteri autoritativi generali; le ASL sono enti pubblici a finalità settoriale (sanità) che operano prevalentemente iure privatorum. Il trattamento differenziato non è irragionevole, e l’esonero — avendo natura di deroga eccezionale — non è suscettibile di interpretazione estensiva. L’art. 97 Cost. non è violato perché il buon andamento non può essere invocato contro il rispetto di una norma di legge di per sé legittima.

    Il principio

    La somiglianza tra due categorie di enti pubblici in determinati contesti (es. regime di pignorabilità) non implica la loro omogeneità soggettiva generale. Una norma di carattere eccezionale ed esonerativo non può essere estesa per analogia a soggetti non contemplati dal legislatore. Il principio di eguaglianza non impone l’estensione automatica di regimi di favore.

    Domande e risposte

    Perché le ASL non sono considerate omogenee agli enti locali?

    Perché gli enti locali territoriali (Comuni, Province) sono enti a finalità generali con poteri autoritativi, rappresentativi della collettività su un territorio; le ASL sono enti a finalità sectoriale (erogazione di servizi sanitari), che operano prevalentemente secondo schemi privatistici, senza poteri autoritativi generali e senza rappresentare una comunità territoriale.

    L’esonero era ancora applicabile al momento del giudizio?

    La Corte ha ritenuto che la rilevanza della questione non fosse venuta meno: l’art. 116, comma 11, della legge n. 388 del 2000 aveva eliminato l’esonero per i periodi successivi al 1° gennaio 2001, ma i crediti oggetto delle cartelle erano anteriori a tale data, per cui il regime esonerativo sarebbe stato ancora in astratto applicabile allo Stato e agli enti locali, ma non alle ASL.

    Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) può essere usato per ottenere un trattamento più favorevole?

    No. L’art. 97 Cost. non può essere invocato per sostenere che una pubblica amministrazione debba essere esentata da obblighi di legge al fine di allocare meglio le proprie risorse istituzionali, quando l’obbligo deriva da una norma di per sé legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 28/2013 – Legge finanziaria Campania 2012: concorsi pubblici e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara l’illegittimità di numerose disposizioni della legge finanziaria regionale Campania 2012: violano la copertura finanziaria (art. 81 Cost.), il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), la competenza statale in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego. In particolare è colpita la disciplina dei concorsi riservati e dell’utilizzo di graduatorie esistenti, che viola il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.).

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria della Regione Campania per il 2012 conteneva numerose disposizioni eterogenee: una commissione antifrode con esclusione dal patto di stabilità delle spese correlate, istituzione di società regionali con oneri privi di copertura, riduzione di posizioni dirigenziali, stabilizzazione di personale precario, disciplina dei mutui, utilizzo di graduatorie per l’assunzione di dirigenti. Il Governo ha impugnato molte di queste norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 4; 22; 23, commi 6, 7 e 10; 24, commi 2 e 3; 27, comma 1, lett. b); 32, comma 2; 37; 45, commi 1 e 3; e 50 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, in riferimento agli artt. 81, quarto comma; 97; 117, secondo comma, lett. l); 117, terzo comma; 119, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità di numerose disposizioni: l’art. 11, comma 4 (esclusione dal patto di stabilità), gli artt. 22, 37 e 50 (spese prive di copertura), gli artt. 24, commi 2 e 3 (disciplina dei dirigenti), l’art. 27, comma 1, lett. b) (utilizzo di graduatorie per assunzione dirigenti senza concorso). Alcune questioni sono invece dichiarate infondate. La violazione del principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) ricorre quando si prevede l’assunzione di dirigenti attingendo a graduatorie esistenti, senza concorso aperto, al di fuori delle eccezionali deroghe costituzionalmente ammesse.

    Il principio

    Il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) ammette deroghe solo per ragioni di pubblico interesse specificamente individuate dal legislatore. Le Regioni non possono disporre assunzioni attingendo a graduatorie di personale non dirigenziale per coprire posizioni dirigenziali, né prevedere spese senza indicare la relativa copertura finanziaria nel rispetto dell’art. 81 Cost.

    Domande e risposte

    Quando è ammessa una deroga al concorso pubblico?

    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deroghe al principio del concorso sono possibili solo in via eccezionale e per ragioni di pubblico interesse particolarmente qualificate, che devono essere esplicitate dal legislatore. Il mero interesse alla stabilizzazione del precariato non è sufficiente.

    Cosa sono le graduatorie esistenti e perché non si possono usare per i dirigenti?

    Le graduatorie di concorso rimangono valide per un certo periodo e possono essere utilizzate per ulteriori assunzioni nella stessa qualifica. Ma attingere a graduatorie di personale non dirigenziale per coprire posizioni di livello dirigenziale costituisce una forma surrettizia di nomina senza concorso, contraria all’art. 97 Cost.

    Cosa significa «coordinamento della finanza pubblica»?

    È una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali — tra cui le regole del patto di stabilità interno — e le Regioni non possono discostarsi da esse introducendo deroghe non previste dalla normativa statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 48/2013 – Subappalto nei lavori pubblici provinciali di Bolzano: estinzione del processo per rinuncia al ricorso

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    Con l’ordinanza n. 48 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio contro l’art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 5 del 2012, che disciplinava i prezzi del subappalto nei lavori pubblici. La norma è stata abrogata dalla stessa Provincia e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 5, della legge provinciale di Bolzano n. 5 del 2012 aveva sostituito il precedente art. 54, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 1998 (appalti pubblici), stabilendo che l’impresa aggiudicataria non potesse accordare all’impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle concordate con la stazione appaltante. Secondo il Governo, ciò imponeva un’identità assoluta di prezzi in contrasto con l’art. 118, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), che consente un ribasso non superiore al 20%, violando l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) e lo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5. Parametri: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile) e art. 8, punto 17), dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Provincia di Bolzano, con la legge n. 14 del 2012, aveva già abrogato la disposizione impugnata e ripristinato la norma precedente (che consentiva un ribasso non superiore al 20%). Il Governo ha rinunciato al ricorso il 25 settembre 2012. In assenza di costituzione della Provincia, tale rinuncia ha determinato l’estinzione automatica del giudizio.

    Il principio

    La disciplina del subappalto — incluse le regole sui prezzi praticabili dall’aggiudicatario all’impresa subappaltatrice — rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale. Le Province autonome non possono legiferare in senso più restrittivo rispetto alla normativa statale sugli appalti, anche nell’esercizio delle competenze primarie sui lavori pubblici di interesse provinciale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la normativa statale sui prezzi del subappalto?

    L’art. 118, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’affidatario pratichi all’impresa subappaltatrice gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%. Ciò significa che i prezzi possono differire in aumento senza limiti, ma possono diminuire al massimo del 20%.

    Perché la norma provinciale era problematica?

    La norma provinciale imponeva l’identità assoluta dei prezzi tra contratto principale e contratto di subappalto (né ribassi, né aumenti), comprimendo l’autonomia negoziale dell’affidatario più di quanto consentito dalla disciplina statale, e intervenendo così in una materia (ordinamento civile) di esclusiva competenza statale.

    Le Province autonome possono avere una propria disciplina sugli appalti?

    Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, punto 17, dello Statuto speciale). Tuttavia, tale competenza deve rispettare i principi dell’ordinamento statale, in particolare le norme in materia di ordinamento civile (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma secondo, lett. l, Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 47/2013 – Limite di età dei giudici onorari di tribunale: manifestamente infondata la questione

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    Con l’ordinanza n. 47 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Veneto sull’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), che fissa a settantadue anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei giudici onorari di tribunale (GOT). Il legislatore ha ampia discrezionalità nel differenziare i limiti d’età tra le varie categorie di magistratura onoraria.

    Di cosa si tratta

    Un giudice onorario di tribunale (GOT) del Tribunale di Verona aveva impugnato il rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico fino al 31 dicembre 2012 (come previsto dall’art. 15 del d.l. n. 212 del 2011), fondata sull’art. 42-sexies r.d. n. 12 del 1941, che prevede la cessazione a settantadue anni. Il GOT riteneva ingiusta la differenza rispetto ai giudici di pace e ai componenti delle commissioni tributarie, per i quali il limite è settantacinque anni. Il TAR Veneto ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza su entrambi i profili. Quanto all’art. 3: le varie categorie di magistratura onoraria non sono omogenee tra loro, e il legislatore può legittimamente differenziare i limiti d’età nell’esercizio non irragionevole della propria discrezionalità. Quanto all’art. 97: il principio di buon andamento non è violato dalla mera scelta del limite d’età, poiché l’avvicendarsi del personale per raggiungimento dei limiti è un evento fisiologico nell’organizzazione della pubblica amministrazione.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei limiti di età per la cessazione dall’incarico delle diverse categorie di magistrati onorari, non essendo queste omogenee né assimilabili. La differenza nel trattamento non è fonte di illegittimità costituzionale, a meno che non trascenda nella manifesta arbitrarietà.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra giudici onorari di tribunale (GOT) e giudici di pace?

    I GOT sono magistrati onorari inseriti negli uffici dei Tribunali ordinari per il trattamento del contenzioso civile pendente; i giudici di pace sono magistrati onorari con giurisdizione propria (art. 106, secondo comma, Cost. e legge n. 374 del 1991). Le due categorie hanno ratio, funzioni e disciplina differenti, il che giustifica trattamenti diversi in materia di età pensionabile.

    Qual è l’attuale limite di età per le varie figure di magistratura onoraria?

    Al momento della sentenza: GOT e GOA → 72 anni; giudici di pace → 75 anni; commissioni tributarie → 75 anni; vice procuratori onorari → 72 anni; esperti di tribunale per i minorenni e sorveglianza → nessun limite specifico.

    Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) può imporre un unico limite di età per tutti i magistrati onorari?

    No. La Corte ha ribadito che il principio di buon andamento non è violato dalla sola differenziazione dei limiti d’età, che è espressione di scelte organizzative rimesse alla discrezionalità del legislatore. L’avvicendarsi del personale al raggiungimento del limite d’età è una dinamica fisiologica e non lede il buon funzionamento degli uffici.

    Norme collegate