Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 232/2013 – Custodia cautelare obbligatoria e violenza sessuale di gruppo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui imponeva la custodia cautelare in carcere obbligatoria per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) senza consentire al giudice di valutare misure meno afflittive quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti. La presunzione assoluta è stata eliminata, restando solo quella relativa.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura penale prevedeva che per il reato di violenza sessuale di gruppo il giudice dovesse sempre applicare la custodia in carcere, senza poter scegliere misure diverse (come gli arresti domiciliari) anche quando le circostanze concrete lo avrebbero permesso. Il Tribunale del riesame di Salerno aveva sollevato la questione in un caso in cui alcuni indagati avevano svolto un ruolo marginale (istigatori o spettatori) e il giudice riteneva già adeguati gli arresti domiciliari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, ha impugnato l’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 11/2009 (conv. l. n. 38/2009), nella parte in cui imponeva la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 609-octies c.p. senza salvaguardare l’ipotesi in cui elementi specifici del caso concreto dimostrassero che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno restrittive. Parametri invocati: artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui, in relazione al delitto di violenza sessuale di gruppo, non faceva salva l’ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure. La decisione segue la linea già tracciata dalle sentenze nn. 265/2010, 164/2011 e 231/2011 con le quali la Corte aveva progressivamente eroso le presunzioni assolute di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.

    Il principio

    La presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto di violenza sessuale di gruppo contrasta con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), con l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.). Il giudice deve sempre poter valutare se, nel caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive della detenzione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    Il giudice non è più obbligato ad applicare la custodia in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo: deve valutare caso per caso se esistono esigenze cautelari e se queste possano essere soddisfatte con misure alternative, come gli arresti domiciliari.

    La presunzione di pericolosità per questo reato è stata eliminata del tutto?

    No. La Corte ha trasformato la presunzione da assoluta a relativa: rimane il punto di partenza che il reato è grave, ma il giudice può superare tale presunzione se acquisisce elementi concreti che dimostrano l’adeguatezza di misure meno restrittive.

    Questa pronuncia riguarda anche altri reati sessuali?

    No, la sentenza n. 232/2013 riguarda specificamente l’art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo). Per altri delitti a sfondo sessuale analoghe declaratorie erano già intervenute con la sentenza n. 265/2010.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2013 – RSA FIOM e art. 19 Statuto dei lavoratori: illegittimità parziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett. b), della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui non consentiva alla FIOM di costituire RSA nelle aziende del Gruppo FIAT, pur avendo partecipato alla negoziazione del contratto applicato, ma senza averlo sottoscritto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori condizionava il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) alla sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. La FIOM (sindacato metalmeccanici della CGIL) aveva partecipato attivamente alla negoziazione del contratto applicato nelle aziende del Gruppo FIAT, ma non lo aveva firmato. Le aziende (Case New Holland, Maserati, Ferrari, Fiat Group Automobiles, Abarth) avevano quindi negato alla FIOM il diritto a costituire RSA e le relative prerogative sindacali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 19, primo comma, lett. b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Parametri: artt. 2, 3 e 39 della Costituzione (libertà sindacale). Giudici rimettenti: Tribunale di Modena (4 giugno 2012), Tribunale di Vercelli (25 settembre 2012), Tribunale di Torino (12 dicembre 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett. b), nella parte in cui non prevede che la RSA possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti applicati, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. La sentenza è stata pronunciata il 3 luglio 2013.

    Il principio

    La libertà sindacale (art. 39 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) non consentono di negare il diritto a costituire RSA a un sindacato che abbia effettivamente partecipato alla negoziazione del contratto collettivo applicato, solo perché ha scelto di non firmarlo. Il criterio della «sottoscrizione» del contratto, in questo contesto, funziona come uno strumento di esclusione di un sindacato rappresentativo, in violazione della libertà sindacale.

    Domande e risposte

    Che cos’è una RSA e a che cosa serve?

    La rappresentanza sindacale aziendale (RSA) è l’organismo sindacale che opera all’interno dell’unità produttiva. Consente al sindacato di esercitare le prerogative del Titolo III dello Statuto dei lavoratori (assemblea, permessi, affissioni, locali). Senza RSA, il sindacato non può operare concretamente in azienda.

    Perché la FIOM non aveva firmato il contratto del Gruppo FIAT?

    La FIOM aveva partecipato alla negoziazione del Contratto collettivo di primo livello con il Gruppo FIAT, ma non lo aveva sottoscritto per ragioni di merito, ritenendo le condizioni non accettabili per i lavoratori che rappresentava. Il Gruppo FIAT aveva quindi escluso la FIOM dalla rappresentanza aziendale.

    Questa sentenza ha cambiato la disciplina delle RSA?

    Sì. Dopo la sentenza, l’art. 19 va interpretato nel senso che hanno diritto a costituire RSA anche le associazioni sindacali che abbiano partecipato alla negoziazione del contratto applicato, pur non avendolo firmato. Questo ha riaperto la questione della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, con successivi interventi legislativi e accordi interconfederali.

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  • Corte cost. n. 230/2013 – Convenzioni trasporto marittimo Sardegna: intesa regionale obbligatoria

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Regione Sardegna per le modifiche alle convenzioni sui servizi di trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 19, del d.l. n. 95/2012 riguardava le convenzioni relative al trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente. Il primo periodo stabiliva che tali convenzioni si intendessero approvate e produttive di effetti dalla sottoscrizione (senza coinvolgimento regionale). Il secondo periodo prevedeva che le successive modifiche venissero approvate con decreto ministeriale «sentite le regioni interessate», senza quindi prevedere l’intesa con la Regione Sardegna. La Regione sosteneva di avere diritto all’intesa in ragione della propria insularità e dello statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 6, comma 19, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Parametri: art. 53 della l. cost. n. 3/1948 (Statuto speciale Sardegna), artt. 3, 4 e 6 dello stesso Statuto, principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo dell’art. 6, comma 19, d.l. n. 95/2012, «nella parte in cui non contiene, dopo le parole ‘sentite le regioni interessate’, le parole ‘e d’intesa con la Regione Sardegna’». Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa al primo periodo (approvazione originaria delle convenzioni), per difetto di motivazione.

    Il principio

    L’art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna garantisce alla Regione il diritto di partecipare all’elaborazione delle tariffe e della regolamentazione dei servizi di trasporto marittimo che la interessano. Questa norma statutaria implica un grado di coinvolgimento superiore alla semplice consultazione («sentita») e richiede l’intesa per le modifiche delle convenzioni che disciplinano i collegamenti essenziali con il continente, data la condizione di insularità della Sardegna.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra essere «sentita» e l’intesa?

    Essere «sentita» significa che il Governo deve acquisire il parere della Regione, ma può non seguirlo. L’intesa invece richiede un accordo tra Stato e Regione: senza il consenso regionale, il decreto ministeriale non può essere adottato. La Corte ha ritenuto che, per la Sardegna, la semplice consultazione fosse insufficiente.

    Perché i collegamenti marittimi sono così importanti per la Sardegna?

    La condizione di insularità rende i trasporti marittimi con il continente essenziali per lo sviluppo economico e per il soddisfacimento dei diritti dei residenti. Lo Statuto speciale riconosce esplicitamente questa peculiarità, attribuendo alla Regione un ruolo nel determinare le tariffe e la regolamentazione di tali servizi.

    La questione sul primo periodo delle convenzioni è stata risolta?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al primo periodo (che stabilisce che le convenzioni si intendono approvate dalla sottoscrizione senza coinvolgimento regionale), per difetto di motivazione. La questione dell’approvazione originaria resta quindi aperta.

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  • Corte cost. n. 229/2013 – Scioglimento società pubbliche regionali: illegittimo per Regioni ordinarie

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies e 8, del d.l. n. 95/2012 (spending review), nella parte in cui imponeva alle Regioni ordinarie lo scioglimento o la privatizzazione delle società controllate con fatturato superiore al 90% proveniente da pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto sulla spending review (d.l. n. 95/2012, art. 4) aveva introdotto per le società pubbliche regionali con fatturato prevalentemente rivolto alla PA l’obbligo di scioglimento o privatizzazione, con predisposizione di piani di ristrutturazione soggetti al parere favorevole del Commissario per la spending review, e limitazioni agli affidamenti diretti. Diverse Regioni avevano impugnato questa disciplina per violazione della propria autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 4, commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies, 4, 5, 6, 7, 8, 8-bis, 9-14, del d.l. n. 95/2012. Parametri: artt. 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, e 123, primo comma, Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Lazio, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies e 8 dell’art. 4 nella parte in cui si applicavano alle Regioni ad autonomia ordinaria, per violazione dell’autonomia organizzativa e delle competenze legislative regionali. Ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalle Regioni a statuto speciale (FVG, Sardegna, Sicilia) sui medesimi commi, in riferimento ai rispettivi Statuti speciali.

    Il principio

    Le norme statali che impongono alle Regioni forme organizzative specifiche (scioglimento o privatizzazione di società partecipate) e assoggettano le scelte regionali al parere vincolante di un commissario governativo violano l’autonomia organizzativa regionale garantita dagli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost. Lo Stato può dettare principi di contenimento della spesa, ma non può determinare direttamente le scelte organizzative delle Regioni.

    Domande e risposte

    Perché l’obbligo di scioglimento delle società pubbliche regionali era incostituzionale?

    Perché incideva direttamente sull’autonomia organizzativa delle Regioni, imponendo una specifica modalità di organizzazione dei servizi (scioglimento o privatizzazione) anzi che lasciare alle Regioni la scelta dei mezzi per raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa.

    Perché le Regioni a statuto speciale non hanno ottenuto lo stesso risultato?

    Perché hanno invocato i propri Statuti speciali, ma la Corte ha ritenuto che le disposizioni impugnate rientrassero nei principi di contenimento della spesa applicabili anche alle autonomie speciali, nei limiti in cui le loro competenze statutarie non conferissero una protezione maggiore rispetto a quella costituzionale ordinaria.

    L’art. 4 della spending review è stato quindi totalmente abbattuto?

    No, solo parzialmente. I commi 1, 2, 3 (secondo periodo), 3-sexies e 8 sono stati dichiarati illegittimi nella parte applicabile alle Regioni ordinarie. Le altre disposizioni e quelle applicabili alle amministrazioni statali sono rimaste in vigore.

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  • Corte cost. n. 228/2013 – Legge finanziaria Molise 2012: illegittimità parziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge finanziaria regionale del Molise 2012: rimborso chilometrico ai dirigenti, gestione diretta del servizio idrico integrato, norme di bilancio che interferivano con il commissario ad acta per la sanità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge finanziaria della Regione Molise del 2012 (l. reg. n. 2/2012) e della successiva modifica (l. reg. n. 16/2012). Le norme contestate riguardavano: il rimborso del mezzo proprio ai dirigenti (art. 18); l’affidamento diretto del servizio idrico integrato a Molise Acque (art. 79); alcune norme di bilancio che rischiavano di interferire con le funzioni del commissario ad acta nominato per il piano di rientro dalla spesa sanitaria (artt. 3, 67, 68 e 69).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 3, commi 1-2, 18, commi 1-2, 67, commi 1-2, 68, comma 1, lett. a), 69 e 79 della l. reg. Molise n. 2/2012 e art. 6 della l. reg. n. 16/2012. Parametri: art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost. e art. 120 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di: art. 18, commi 1 e 2 (rimborso mezzo proprio ai dirigenti, contrario ai principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010); art. 79 (affidamento diretto del servizio idrico a Molise Acque, in violazione della tutela della concorrenza di competenza statale); artt. 3, 67, 68, lett. a), 69 nella parte in cui non escludevano dall’ambito di applicabilità le funzioni del commissario ad acta sanitario; art. 6 della l. reg. n. 16/2012.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che contraddicono i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica o che interferiscono con le funzioni di un commissario ad acta governativo (nominato per attuare un piano di rientro dal disavanzo sanitario) violano rispettivamente l’art. 117, terzo comma, e l’art. 120, secondo comma, della Costituzione. L’affidamento diretto del servizio idrico a un ente strumentale regionale viola invece la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Perché il rimborso del mezzo proprio ai dirigenti era incostituzionale?

    Il d.l. n. 78/2010 aveva vietato al personale contrattualizzato pubblico l’utilizzo del mezzo proprio in missione (salvo casi eccezionali). La norma regionale, consentendo tale rimborso ai dirigenti regionali, violava questo principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che vincola anche le regioni.

    Perché l’affidamento diretto del servizio idrico era incostituzionale?

    La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). L’affidamento diretto del servizio idrico a Molise Acque senza gara sottraeva al soggetto subentrato all’Autorità d’ambito la possibilità di scegliere le modalità di gestione nel rispetto della concorrenza.

    Cosa significa che le norme di bilancio interferivano con il commissario ad acta?

    Il Molise era sottoposto a un piano di rientro dal disavanzo sanitario con commissario ad acta governativo. Le norme di bilancio regionale, nella misura in cui potevano limitare le risorse o i poteri del commissario, violavano l’art. 120 Cost., che garantisce il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti.

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  • Corte cost. n. 227/2013 – Inquadramento personale FVG senza concorso: illegittimo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16/2012, che prevedeva il trasferimento diretto del personale della società Gestione Immobili FVG ai ruoli regionali senza concorso pubblico, violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale n. 16/2012 (Friuli-Venezia Giulia) aveva previsto, all’art. 54, che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. con contratto a tempo indeterminato fosse trasferito ai ruoli dell’Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale prova selettiva. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per violazione del principio del concorso pubblico (artt. 3 e 97 Cost.) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16. Parametri: artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e art. 4 della l. cost. n. 1/1963 (Statuto speciale FVG). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 nella sua integralità. La norma, prevedendo l’inquadramento diretto del personale societario nei ruoli regionali sulla base della sola verifica dei requisiti e di una eventuale — e dunque non obbligatoria — prova selettiva, realizzava un accesso riservato agli impieghi pubblici in contrasto con il principio costituzionale del concorso pubblico, che costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento nella pubblica amministrazione.

    Il principio

    Il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.) è un presidio dell’efficienza e dell’imparzialità dell’amministrazione. Le deroghe sono ammissibili solo in via eccezionale e con adeguata giustificazione. Un trasferimento diretto di personale da una società privata ai ruoli pubblici regionali, senza procedura concorsuale aperta, viola tale principio anche quando sia prevista una «eventuale» prova selettiva.

    Domande e risposte

    Perché la «eventuale prova selettiva» non era sufficiente?

    Perché era appunto «eventuale», cioè non obbligatoria. La norma consentiva dunque l’inquadramento diretto senza alcuna selezione concorsuale, che è invece il meccanismo ordinario e costituzionalmente imposto per l’accesso alla pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

    Esistono eccezioni al principio del concorso pubblico?

    Sì, ma sono tassative e richiedono una giustificazione adeguata (es. stabilizzazione di personale precario già alle dipendenze della PA, situazioni eccezionali). Il trasferimento di personale da una società privata partecipata ai ruoli regionali non rientra in tali eccezioni quando non vi sia stata alcuna selezione meritocratica.

    La Regione FVG aveva competenza speciale in materia di personale?

    Sì, lo Statuto speciale riconosce alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza in materia di personale regionale, ma questa non esclude il rispetto dei principi costituzionali fondamentali come quello del concorso pubblico e del buon andamento dell’amministrazione.

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  • Corte cost. n. 226/2013 – Rito sommario opposizione stima espropri: manifesta inammissibilità

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del rito sommario di cognizione non convertibile per le opposizioni alla stima in procedimenti espropriativi, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, e manifestamente infondata quella relativa all’eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150/2011 (sulla riduzione dei riti civili) aveva assoggettato le controversie di opposizione alla stima in materia espropriativa (art. 54 d.P.R. n. 327/2001) al rito sommario di cognizione non convertibile. La Corte d’appello di Napoli, nel corso di un giudizio di opposizione alla stima promosso a seguito di espropriazione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150/2011, ritenendo che tali procedure fossero già caratterizzate da un rito autonomo e non riconducibili al rito sommario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Parametri: artt. 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Napoli, ordinanza 9 novembre 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 77, primo comma, Cost. (eccesso di delega), perché la riconduzione dei procedimenti espropriativi al rito sommario rientrava nei limiti della delega conferita dall’art. 54 della legge n. 69/2009.

    Il principio

    L’introduzione del rito sommario di cognizione non convertibile per le controversie di opposizione alla stima espropriativa rientra nell’ambito della delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che riguardava tutti i procedimenti regolati dalla legislazione speciale, inclusi quelli che in precedenza disponevano di un rito parzialmente autonomo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito sommario di cognizione non convertibile?

    È uno dei riti introdotti dal d.lgs. n. 150/2011 per semplificare alcuni procedimenti civili. È caratterizzato da maggiore speditezza rispetto al rito ordinario e dalla non convertibilità in quest’ultimo, il che significa che il giudice non può disporre il passaggio al rito pieno anche quando la causa risulti particolarmente complessa.

    Perché la Corte d’appello riteneva che la delega fosse stata violata?

    Perché sosteneva che la delega riguardasse solo i procedimenti «essenzialmente diversi» dai riti ordinari, allo scopo di ridurre la proliferazione di riti speciali. Il rito dell’opposizione alla stima avrebbe già avuto le caratteristiche per essere assimilato al rito ordinario, non al rito sommario.

    Quali sono le conseguenze per chi intende opporsi alla stima in un esproprio?

    Dopo il d.lgs. n. 150/2011, l’opposizione alla stima va proposta con il rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.) e non può essere convertita nel rito ordinario. La pronuncia della Corte non ha modificato tale assetto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 225/2013 – Buoni pasto regionali Sardegna: non fondata

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni della Regione autonoma Sardegna sull’art. 5, comma 7, del d.l. n. 95/2012 (spending review) che fissava a 7 euro il valore massimo dei buoni pasto per i dipendenti pubblici. La norma statale, quale principio di coordinamento della finanza pubblica, prevaleva sulla competenza regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto sulla spending review (d.l. n. 95/2012) aveva stabilito che, a decorrere dal 1º ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni non potesse superare 7 euro, con cessazione immediata delle disposizioni più favorevoli. La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato questa norma, sostenendo che incidesse sulla propria competenza legislativa primaria in materia di stato giuridico ed economico del personale, garantita dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Parametri: art. 3, primo comma, lett. a), e art. 7 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale Sardegna), artt. 3, 39, 41, 97, 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione autonoma Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost. e al principio dell’affidamento, per carenza di motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 117 e 119 Cost. La norma statale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, era applicabile anche alla Regione Sardegna, e la competenza statutaria sul personale non escludeva il rispetto di tali principi.

    Il principio

    Anche le regioni a statuto speciale con competenza primaria in materia di stato giuridico ed economico del personale devono rispettare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale. Il tetto al valore dei buoni pasto rientra in tali principi, mirando al contenimento della spesa pubblica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Perché la Regione Sardegna riteneva di avere competenza sui buoni pasto?

    Lo Statuto speciale per la Sardegna (art. 3, primo comma, lett. a) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di «stato giuridico ed economico del personale». La Regione sosteneva che il trattamento accessorio del personale regionale, inclusi i buoni pasto, rientrasse in tale competenza.

    La Corte ha ritenuto applicabile il limite statale di 7 euro alla Regione?

    Sì. La norma è stata qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le autonomie speciali. Il limite di 7 euro è stato ritenuto coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa e non irragionevole.

    Gli altri profili di impugnazione (artt. 39, 41 Cost.) sono stati esaminati?

    No. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 Cost. e al principio dell’affidamento, per difetto di specifica motivazione sulla violazione di ciascun parametro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 224/2013 – Rivalutazione part-time pubblico: non fondata

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), che consentiva alle pubbliche amministrazioni di rivalutare i provvedimenti di concessione del part-time adottati prima del decreto-legge n. 112/2008. La norma non violava né il diritto comunitario né la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 16 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) permetteva alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, entro centottanta giorni, i provvedimenti con cui avevano concesso la trasformazione del rapporto a tempo parziale ai dipendenti prima del d.l. n. 112/2008. In alcuni casi l’amministrazione aveva ripristinato il tempo pieno; in altri aveva modificato la percentuale. Cinque dipendenti del Comune di Forlì e del Ministero della giustizia avevano contestato le comunicazioni ricevute. Il Tribunale di Forlì aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 10, 35 e 117, primo comma, Cost. e alla direttiva comunitaria sul part-time.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Parametri: artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché art. 5, comma 2, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale. Giudice rimettente: Tribunale di Forlì, ordinanza 27 giugno 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma non violava la direttiva 97/81/CE (che vieta il regresso rispetto a un livello generale di protezione già acquisito nel settore del part-time) perché il rinvio al diritto comunitario operato dall’art. 117, primo comma, Cost. non può irrigidire situazioni negoziali ancora modificabili e perché i lavoratori disponevano di strumenti di tutela anche in sede giudiziaria. Non vi era neppure violazione degli artt. 10 e 35, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La possibilità per le pubbliche amministrazioni di rivalutare i rapporti di part-time concessi in un periodo di normativa più favorevole non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non regresso previsto dalla direttiva comunitaria, purché la rivalutazione avvenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e i lavoratori dispongano di effettiva tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Il Collegato lavoro poteva costringere un dipendente pubblico a tornare al tempo pieno?

    L’art. 16 della l. n. 183/2010 consentiva all’amministrazione di «rivalutare» i provvedimenti di concessione del part-time, nel rispetto della correttezza e buona fede. La Corte ha ritenuto la norma non incostituzionale, ma i dipendenti potevano contestare singolarmente le scelte dell’amministrazione davanti al giudice del lavoro.

    Cosa prevedeva la direttiva 97/81/CE sul part-time?

    La direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, attuata dal d.lgs. n. 61/2000, vieta agli Stati membri di ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori part-time in sede di attuazione dell’accordo quadro. La Corte ha ritenuto che la norma impugnata non realizzasse tale regresso a livello sistemico.

    Qual era la situazione concreta dei ricorrenti?

    Cinque dipendenti del Ministero della giustizia e del Comune di Forlì avevano ricevuto comunicazioni di modifica del proprio rapporto part-time: in alcuni casi il tempo pieno era stato ripristinato, in un altro caso la percentuale era stata aumentata dal 50% al 66,67%. Tutti contestavano la legittimità del riesame.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2013 – Arbitrato e decadenza: applicabilità dell’art. 50 c.p.c.

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. (translatio iudicii). Il vuoto normativo determinava la perdita del termine di decadenza per chi era stato rinviato dal giudice ordinario all’arbitro.

    Di cosa si tratta

    Quando il giudice ordinario dichiara la propria incompetenza in favore dell’arbitrato (o viceversa), l’art. 50 c.p.c. normalmente fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, a condizione che la causa venga riassunta tempestivamente. L’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. escludeva espressamente tale meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario, con la conseguenza che il termine di decadenza (nel caso concreto, novanta giorni per impugnare una delibera assembleare ex art. 2479-ter c.c.) riprendeva a decorrere dal momento della nuova domanda davanti all’arbitro, potendo nel frattempo scadere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudici rimettenti: arbitro di Bologna (ord. 13 novembre 2012) e Tribunale di Catania (ord. 26 giugno 2012).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. nella parte indicata. Il meccanismo di salvaguardia degli effetti della domanda originaria («translatio iudicii») deve applicarsi anche nel passaggio da giudice ordinario ad arbitro e viceversa, al fine di tutelare il diritto di difesa e il giusto processo.

    Il principio

    L’esclusione della «translatio iudicii» nei rapporti tra arbitrato e processo ordinario crea una disparità di trattamento irragionevole rispetto ai rapporti tra giudici ordinari e speciali (dove l’art. 50 c.p.c. si applica) e comprime ingiustificatamente il diritto di difesa (art. 24 Cost.) di chi, in buona fede, ha proposto la domanda davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente. Il giusto processo (art. 111 Cost.) impone che l’errore nella scelta del giudice non si traduca in una perdita del diritto.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva l’art. 50 c.p.c. e perché era escluso nell’arbitrato?

    L’art. 50 c.p.c. prevede che, quando il processo è riassunto tempestivamente davanti al giudice dichiarato competente, gli effetti della domanda originaria rimangono fermi. L’art. 819-ter, secondo comma, escludeva espressamente questo meccanismo nei rapporti tra arbitrato e processo, lasciando la parte decadere dai termini nonostante avesse agito tempestivamente.

    Quali conseguenze pratiche ha questa sentenza?

    Dopo la sentenza, chi propone domanda davanti al giudice ordinario che poi si dichiara incompetente in favore dell’arbitrato (o viceversa) può fare salvi gli effetti della domanda originaria, purché riassuma tempestivamente il giudizio. I termini di decadenza non riprendono a decorrere dall’inizio.

    Chi erano le parti nel giudizio a quo?

    Nel caso del Tribunale di Bologna, F.F. aveva impugnato davanti al giudice ordinario una delibera assembleare della società E.C. s.r.l.; il Tribunale si era dichiarato incompetente a favore dell’arbitro per la clausola compromissoria statutaria. La E.C. aveva poi eccepito la decadenza dall’impugnazione.

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  • Corte cost. n. 222/2013 – Residenza ventiquattromesi per prestazioni sociali FVG: illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che subordinavano contributi economici straordinari e assegni per la natalità al requisito di residenza regionale da almeno ventiquattro mesi, in violazione del principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale n. 16/2011 della Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto, per l’accesso a diverse prestazioni sociali (contributi economici straordinari per situazioni di emergenza, assegni per la natalità, altri interventi a favore delle famiglie), il requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato queste norme in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011. Parametri: artt. 3 e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità di: artt. 2 e 8, comma 2, nella parte in cui subordinano l’accesso alle prestazioni al requisito dei ventiquattro mesi di residenza anziché al solo requisito della residenza; art. 9, nella parte relativa agli stranieri ex art. 41 d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che imponeva sia il requisito della residenza regionale da ventiquattro mesi sia quello della residenza nazionale da cinque anni. Ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7 della legge regionale e inammissibili quelle prospettate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m).

    Il principio

    Il requisito di residenza protratta nel territorio regionale come condizione di accesso alle prestazioni sociali viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una discriminazione irragionevole tra persone che si trovano nella medesima condizione di bisogno. La residenza è un criterio legittimo per individuare i destinatari delle prestazioni regionali, ma la durata minima aggiuntiva introduce una distinzione priva di adeguata giustificazione costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il requisito dei ventiquattro mesi era incostituzionale?

    Perché aggiungeva alla residenza (criterio legittimo) un requisito temporale che discriminava i nuovi residenti rispetto a quelli di più lunga data, senza che tale distinzione fosse giustificata da finalità ragionevoli: la condizione di bisogno economico è indipendente dalla durata della residenza.

    Il requisito dei cinque anni di residenza nazionale per gli stranieri era anch’esso incostituzionale?

    Sì. La Corte ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 9 che imponeva agli stranieri, già titolari di permesso di lungo soggiorno o status di rifugiato, anche il requisito della residenza nazionale da non meno di cinque anni, in aggiunta a quello della residenza regionale.

    Le Regioni possono limitare territorialmente le proprie prestazioni sociali?

    Sì, possono richiedere la residenza nel proprio territorio come condizione di accesso. Non possono invece imporre requisiti temporali aggiuntivi che creino distinzioni irragionevoli tra residenti in base alla durata del loro radicamento territoriale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 221/2013 – Limiti di spesa Provincia Bolzano: più favorevoli dello Stato, incostituzionali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), della legge finanziaria 2011 della Provincia autonoma di Bolzano, che fissava limiti di spesa più favorevoli (80%) rispetto a quelli statali (20-50%) per consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano, con la propria legge finanziaria 2011, aveva fissato per le voci di spesa più sensibili (consulenze, collaborazioni, pubblicità e formazione) un limite dell’80% rispetto alla spesa 2009. La legislazione statale (d.l. n. 78/2010) aveva invece imposto soglie molto più stringenti: 20% per consulenze e pubblicità, 50% per le collaborazioni e la formazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma provinciale per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15. Parametri: art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento finanza pubblica) e artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, lett. a)-d), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Fissando limiti più elevati rispetto a quelli statali, la Provincia aveva di fatto allentato i vincoli di finanza pubblica che il legislatore statale aveva imposto come principi fondamentali. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale, per difetto di motivazione.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. Una disposizione provinciale che fissa soglie di spesa meno restrittive di quelle statali non può essere giustificata come esercizio dell’autonomia speciale, perché finisce per violare quei principi fondamentali di riduzione della spesa pubblica che sono vincolanti anche per le autonomie speciali.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano aveva fissato un limite dell’80% invece del 20-50% statale?

    La legge provinciale si limitava a riprodurre i vincoli di spesa generali applicabili alle proprie competenze, ritenendo sufficiente il limite dell’80% come misura di contenimento. Tuttavia, per le voci di spesa specificamente disciplinate dal d.l. n. 78/2010, il legislatore statale aveva imposto soglie molto più basse come principi fondamentali di coordinamento.

    Le Province autonome possono derogare ai vincoli statali di spesa?

    No, quando si tratta di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Lo Statuto speciale attribuisce competenza alla Provincia in materia di bilancio e organizzazione, ma non la esime dal rispetto dei principi fondamentali che il legislatore statale pone a tutela dell’equilibrio complessivo della finanza pubblica.

    Quali voci di spesa erano coinvolte?

    Consulenze, studio e ricerca (lett. a); collaborazioni coordinate e continuative (lett. b); pubblicazioni e campagne pubblicitarie (lett. c); formazione, concorsi e premi (lett. d). Per ciascuna di queste voci il limite statale era più restrittivo di quello provinciale.

    Norme collegate