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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’art. 2, comma 1, della legge elettorale regionale del Veneto (soglia di sbarramento del 2%), abrogato medio tempore, e manifesta infondatezza della questione sull’art. 27, comma 1 (riduzione del numero dei consiglieri regionali), non incompatibile con i parametri costituzionali invocati.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato la legge regionale veneta n. 5/2012 sull’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. La prima contestazione riguardava la soglia di sbarramento del 2% per le liste che non sono collegate al presidente eletto, che il Governo riteneva in contrasto con i principi sulla riduzione del numero dei consiglieri regionali. La seconda riguardava la riduzione del numero dei consiglieri regionali operata dalla legge veneta, che il ricorrente riteneva in contrasto con il d.l. n. 138/2011.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 1, e 27, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 134 Cost., nonché all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 (che imponeva la riduzione del numero dei consiglieri regionali).

La decisione della Corte

Sull’art. 2, comma 1: cessata la materia del contendere perché la disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione nel corso del giudizio. Sull’art. 27, comma 1: manifesta infondatezza. La Regione Veneto ha ridotto il numero dei consiglieri in misura conforme a quanto richiesto dalla normativa statale, e la disposizione non contrasta con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente.

Il principio

La manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale consente alla Corte di pronunciarsi immediatamente in camera di consiglio, senza udienza pubblica. Quando la Regione ha adempiuto all’obbligo di ridurre il numero dei consiglieri imposto dalla normativa statale, la questione non si pone.

Domande e risposte

Cosa significa «manifesta infondatezza»?

La questione è prima facie infondata, senza necessità di un’istruttoria approfondita. La Corte la respinge in camera di consiglio, con ordinanza motivata in modo più sintetico rispetto a una sentenza.

Il d.l. n. 138/2011 imponeva alle Regioni di ridurre il numero dei consiglieri?

Sì: l’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 ha previsto una riduzione del numero dei consiglieri regionali, come misura di contenimento dei costi della politica. Le Regioni erano tenute ad adeguare le proprie leggi elettorali.

Cosa è successo alla soglia del 2%?

La Regione Veneto ha abrogato la disposizione sulla soglia del 2% nel corso del giudizio davanti alla Corte. Venuto meno l’oggetto dell’impugnazione, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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