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Con la sentenza n. 50 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 sul servizio idrico integrato. I pareri «obbligatori e vincolanti» delle assemblee dei sindaci (ASSI) all’ente regionale di servizio idrico (ERSI) sono stati dichiarati illegittimi per contrasto con il diritto UE e la disciplina statale sull’affidamento in house. È stata dichiarata non fondata la questione relativa all’istituzione delle assemblee di sindaci.
Di cosa si tratta
La legge regionale abruzzese n. 9 del 2011 aveva istituito un sistema di governance del servizio idrico integrato articolato su due livelli: le assemblee dei sindaci (ASSI) a scala provinciale e l’ente regionale di servizio idrico (ERSI). Alcuni commi dell’art. 1 prevedevano che le ASSI esprimessero pareri «obbligatori e vincolanti» sugli atti fondamentali dell’ERSI e sulla gestione in house, con ciò introducendo un sistema incompatibile con la giurisprudenza comunitaria sul controllo analogo (sentenza Parking Brixen).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 1, commi 10, 11 (primo periodo), 14 e 16 della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9. Parametri: art. 117, primo comma (rispetto obblighi internazionali/comunitari) e secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha: (1) dichiarato l’illegittimità del comma 11, primo periodo, limitatamente alle parole «e vincolanti»; (2) dichiarato l’illegittimità del comma 14, limitatamente alle parole «e vincolante»; (3) dichiarato in via consequenziale l’illegittimità del comma 15, limitatamente alle parole «e vincolante»; (4) dichiarato l’illegittimità dell’intero secondo periodo del comma 16 (nel testo prima della sua abrogazione); (5) dichiarato non fondata la questione relativa al comma 10 (istituzione ASSI).
Il principio
Nell’affidamento in house di servizi pubblici locali, il soggetto affidante deve esercitare un controllo «analogo» sul gestore, vale a dire una «possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti» (Corte di giustizia UE, sent. Parking Brixen, C-458/03). Tale controllo è incompatibile sia con il rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto in house, sia con pareri obbligatori ma non vincolanti. La partecipazione di soggetti terzi (come le assemblee dei sindaci) non può limitare il controllo analogo richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
Domande e risposte
Cos’è il «controllo analogo» nell’affidamento in house?
È il requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE per giustificare l’affidamento diretto di un servizio pubblico senza gara. L’ente pubblico deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo paragonabile a quello che esercita sui propri uffici interni, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti.
Perché i pareri vincolanti delle assemblee dei sindaci erano illegittimi?
Perché introducevano un soggetto terzo (le ASSI, assemblee di sindaci a scala provinciale) nella catena del controllo sull’ERSI, compromettendo la capacità dell’ente regionale di esercitare un controllo analogo sul gestore. Pareri vincolanti di un terzo interferiscono con la possibilità di influenza determinante richiesta dal diritto UE.
L’istituzione delle assemblee dei sindaci era costituzionalmente legittima?
Sì: il comma 10 (che istituisce le ASSI e ne definisce le competenze in materia di organizzazione del servizio idrico) è stato dichiarato non fondato, in quanto la partecipazione dei Comuni attraverso assemblee dei sindaci non è di per sé incompatibile con il diritto UE o con la tutela ambientale, purché i pareri non abbiano carattere vincolante.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispetto del diritto UE (comma primo) e tutela della concorrenza e ambiente (comma secondo, lett. e e s)
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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