Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2013 – Addestramento cani da caccia: illegittimità delle norme di Lombardia e Veneto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme della Regione Lombardia e della Regione Veneto che permettevano l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia in periodi non consentiti dalla legge statale sulla protezione della fauna selvatica.

    Di cosa si tratta

    Sia la Regione Lombardia (l.r. n. 15 del 2012) sia la Regione Veneto (l.r. n. 31 del 2012) avevano adottato norme che consentivano l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia sull’intero territorio regionale a partire dal 1° agosto, ossia durante un periodo in cui la fauna selvatica è ancora in fase riproduttiva. La legge statale n. 157 del 1992 permette tale attività senza limiti di tempo solo nelle apposite “zone di addestramento” e prescrive in ogni caso il rispetto dei periodi di protezione della fauna. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le leggi regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due ricorsi riuniti in un unico giudizio, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), avverso: l’art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia n. 15 del 2012; gli artt. 2, commi 2 e 3, della l.r. Veneto n. 31 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia n. 15 del 2012 (addestramento cani da 1° agosto su tutto il territorio); 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. Veneto n. 31 del 2012, nella parte in cui consentiva il “movimento di giovani cani” anche ai cani destinati all’esercizio venatorio; 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della stessa l.r. Veneto n. 31 del 2012, nella parte in cui consentiva l’identificazione dei cani mediante tatuaggio (anziché microchip, come previsto dalla normativa statale).

    Il principio

    L’addestramento dei cani da caccia è assimilabile all’esercizio venatorio e, pertanto, deve rispettare i limiti temporali e le condizioni fissati dalla legge statale n. 157 del 1992 come standard minimo di protezione della fauna selvatica. Le regioni non possono anticipare l’inizio dell’attività di addestramento a periodi in cui la fauna è ancora in fase riproduttiva.

    Domande e risposte

    Perché agosto è un mese critico per la fauna selvatica?

    Secondo l’ISPRA, agosto rientra nel periodo riproduttivo degli uccelli e dei mammiferi selvatici, che va dalla stagione degli accoppiamenti fino all’indipendenza della prole dalle cure parentali. L’addestramento di cani durante questo periodo causa disturbo e mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche.

    Le “zone di addestramento” seguono regole diverse?

    Sì. La legge n. 157 del 1992 consente l’addestramento senza limiti di tempo solo nelle apposite zone istituite dalle amministrazioni per questo scopo. Al di fuori di tali zone, l’attività deve rispettare i periodi di protezione della fauna.

    Perché l’identificazione con tatuaggio è stata dichiarata incostituzionale?

    La normativa statale prevede l’identificazione dei cani mediante microchip elettronico, che garantisce maggiore certezza e tracciabilità. La norma veneta che rinviava alle disposizioni sulla tutela degli animali d’affezione (l.r. n. 60 del 1993), consentendo il tatuaggio, si poneva in contrasto con lo standard statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s)
  • Corte cost. n. 192/2013 – Attenuante penale tributaria per estinzione del debito a rate: manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’attenuante speciale prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 per l’estinzione del debito tributario, sollevata dal Tribunale di Ferrara in modo insufficientemente motivato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 (disciplina dei reati tributari) prevede una speciale circostanza attenuante per l’imputato che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, estingua integralmente il debito fiscale. Il Tribunale di Ferrara si interrogava se tale attenuante potesse essere applicata anche quando l’imputato non abbia ancora pagato per intero ma stia eseguendo un piano di rateizzazione del debito concordato con l’Agenzia delle Entrate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, avverso l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui non prevederebbe l’applicazione dell’attenuante dell’estinzione del debito anche nell’ipotesi di pagamento rateizzato. Rimettente: Tribunale ordinario di Ferrara (composizione monocratica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per carenza di motivazione. L’ordinanza di rimessione era eccessivamente scarna: la difesa dell’imputato aveva depositato l’istanza di sollevare la questione soltanto dopo che il Tribunale aveva già disposto la sospensione del giudizio, e i contenuti di tale istanza non erano stati in alcun modo fatti propri dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non può essere integrata da atti di parte non recepiti dal giudice.

    Il principio

    L’ordinanza con cui il giudice solleva una questione di legittimità costituzionale deve rispettare il principio di autosufficienza: deve contenere in sé stessa la motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Non è sufficiente che la difesa abbia depositato un’istanza che contenga tali elementi, se il giudice non la fa propria.

    Domande e risposte

    Quando si applica l’attenuante per estinzione del debito tributario?

    L’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede una riduzione della pena quando l’imputato, prima dell’apertura del dibattimento, estingue integralmente tutti i debiti tributari (imposte, interessi e sanzioni) per cui è imputato. La richiesta di pagamento rateizzato all’Agenzia delle Entrate non equivale, di per sé, all’integrale estinzione del debito.

    Cosa significa “autosufficienza” dell’ordinanza di rimessione?

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve motivare nell’ordinanza stessa – senza rinviare ad altri atti del fascicolo – perché la questione è rilevante nel giudizio pendente e perché la norma non è manifestamente infondata. Se la motivazione è carente, la Corte dichiara l’inammissibilità.

    La questione sulla rateizzazione potrà essere sollevata nuovamente?

    Sì, ma con un’ordinanza correttamente motivata. L’inammissibilità dichiarata dalla Corte è di tipo processuale, non di merito: non significa che la questione sia manifestamente infondata, ma solo che non era stata prospettata nei modi dovuti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2013 – Compenso del difensore sostituto occasionale: manifesta infondatezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sul diritto del difensore designato in sostituzione occasionale dell’imputato a ottenere la liquidazione erariale delle competenze professionali, ritenendo la norma censturata non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale può accadere che il difensore di fiducia (o di ufficio) di un imputato sia assente all’udienza. In tal caso, il giudice designa un avvocato sostituto per quell’udienza. La questione riguardava se questo sostituto “occasionale”, che compie un solo atto e non ha alcun rapporto continuativo con l’assistito, avesse diritto alla liquidazione delle proprie competenze a carico dello Stato (al pari del difensore d’ufficio), quando l’imputato sia nullatenente o irreperibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, avverso gli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità, riconoscono al difensore designato in sostituzione ex art. 97 c.p.p. il diritto alla liquidazione erariale. Rimettente: Tribunale ordinario di Lecce (composizione monocratica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. La giurisprudenza consolidata che estende al sostituto occasionale il diritto alla liquidazione erariale non è irragionevole: chi svolge una prestazione professionale in favore di un imputato indigente su designazione del giudice ha titolo a essere remunerato dallo Stato. La disciplina non viola l’art. 81 Cost. perché la previsione di tale spesa rientra nella legge di bilancio. L’eventuale soluzione di addossare il compenso al difensore assente è scelta riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    L’applicazione estensiva al difensore sostituto occasionale del diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali non è irragionevole: l’art. 3 Cost. non impone di trattare diversamente chi svolge un’attività professionale analoga a quella del difensore di ufficio, sia pure per un singolo atto.

    Domande e risposte

    Chi paga il difensore sostituto se l’imputato è povero?

    Lo Stato, attraverso la cassa delle spese di giustizia, liquida le competenze al difensore sostituto negli stessi casi in cui sarebbe tenuto a farlo per il difensore di ufficio: quando l’imputato è nullatenente o irreperibile e non può provvedere al pagamento.

    Il difensore assente deve rimborsare lo Stato?

    Secondo la Corte, questa è una scelta di politica legislativa rimessa al Parlamento, non una questione di legittimità costituzionale. L’idea che il difensore assente debba pagare a titolo sanzionatorio non è di per sé incostituzionale, ma non può essere imposta dalla Corte in assenza di una norma che lo preveda espressamente.

    Cosa si intende per “difensore designato in sostituzione” ex art. 97 c.p.p.?

    L’art. 97, quarto comma, c.p.p. prevede che il giudice, quando il difensore non è presente, designa d’ufficio un avvocato iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio affinché assista l’imputato in quella specifica udienza. La designazione ha carattere occasionale e non instaura un rapporto continuativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2013 – Rito sommario di cognizione per le opposizioni all’espropriazione: manifesta inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli – sul rito sommario non convertibile previsto per le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, e manifestamente infondata l’ulteriore censura per eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha riformato molti riti processuali civili, tra cui quello applicabile alle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione (art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 – testo unico sulle espropriazioni). La riforma ha previsto il rito sommario di cognizione “non convertibile” (cioè senza possibilità di trasformarlo in rito ordinario). La Corte d’appello di Napoli, investita di giudizi di opposizione alla stima, ha dubitato della legittimità di questa scelta legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato, con due ordinanze del 13 luglio 2012, questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. n. 150 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 (primo e secondo comma), 77 (primo comma) e 111 (primo comma) della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza; 2) dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 77, primo comma, Cost. (eccesso di delega), ritenendo che il rito sommario non convertibile rientrasse legittimamente nell’ambito della delega conferita al Governo dall’art. 54 della legge n. 69 del 2009.

    Il principio

    La scelta del legislatore delegato di ricondurre le controversie sull’opposizione alla stima espropriativa al rito sommario di cognizione non convertibile non eccede i limiti della delega legislativa, poiché tali controversie presentano prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione compatibili con il rito sommario.

    Domande e risposte

    Cosa è il rito sommario di cognizione non convertibile?

    Si tratta di un procedimento civile semplificato, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., nel quale il giudice ha poteri istruttori più ampi e i tempi sono accelerati. La variante “non convertibile” significa che il giudice non può trasformare il procedimento nel rito ordinario nemmeno se la causa risulti particolarmente complessa.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile in parte?

    Il rimettente non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui riteneva non manifestamente infondate le censure basate sugli artt. 3, 24 e 111 Cost. Una questione di legittimità costituzionale deve essere motivata con sufficiente precisione sia sulla rilevanza nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza.

    Cosa si intende per “opposizione alla stima” in materia espropriativa?

    Quando un ente pubblico espropria un terreno o un immobile, deve corrispondere al proprietario un’indennità. Se il proprietario ritiene che la stima dell’indennità sia troppo bassa, può proporre opposizione davanti al giudice ordinario per ottenere una rivalutazione del quantum.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2013 – Calendario venatorio della Liguria senza parere ISPRA: non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che consentiva alla Giunta di adottare un nuovo calendario venatorio anche dopo il 15 giugno, interpretando la disposizione in senso conforme alla legge statale sulla caccia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva modificato la propria legge sulla caccia (l.r. n. 29 del 1994) consentendo alla Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno dell’anno in corso, sentita la Commissione consiliare competente, senza prescrivere espressamente il parere tecnico-scientifico dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) previsto dalla legge statale n. 157 del 1992. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendola invasiva delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso ricorso (r. ric. n. 138 del 2012) avverso l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che la norma regionale va interpretata nel senso che il nuovo calendario venatorio debba essere adottato nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni della legge statale n. 157 del 1992, compreso il parere ISPRA ove richiesto. La norma regionale non deroga alla legge statale, ma disciplina il procedimento di adozione del calendario solo per gli aspetti non coperti dalla legge quadro nazionale.

    Il principio

    Una norma regionale in materia venatoria non è incostituzionale se interpretata in modo conforme alla legge statale quadro (l. n. 157 del 1992). Il fatto che la norma regionale non richiami espressamente il parere ISPRA non la rende illegittima, purché tale parere sia comunque necessario in base alla legge statale applicabile nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Perché è necessario il parere ISPRA per il calendario venatorio?

    L’ISPRA è l’ente scientifico che monitora le popolazioni faunistiche selvatiche. La legge n. 157 del 1992 prevede che il prelievo venatorio sia compatibile con la capacità di riproduzione della fauna; il parere ISPRA serve a garantire che il calendario non determini una caccia eccessiva rispetto alla disponibilità degli animali.

    Cosa succede se la sospensione di un calendario venatorio è motivata da vizi procedimentali?

    Secondo la Corte, il nuovo calendario adottato in sostituzione di quello sospeso deve eliminare il vizio che ha causato la sospensione. Se il vizio riguardava aspetti per i quali è necessario il parere ISPRA, questo deve essere nuovamente richiesto; negli altri casi si può fare riferimento al parere già acquisito.

    Possono le regioni approvare calendari venatori più restrittivi di quelli statali?

    Sì. Le regioni possono innalzare il livello di tutela della fauna stabilito dalla legge statale, ma non possono abbassarlo. La legge n. 157 del 1992 fissa standard minimi uniformi su tutto il territorio nazionale che le regioni devono rispettare come soglia minima.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s)
  • Corte cost. n. 261/2013 – Parametri per i compensi professionali: inammissibili le questioni sul d.l. n. 1/2012 e sul d.m. n. 140/2012

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili o manifestamente infondate le questioni sollevate da più giudici sul regime dei compensi professionali dopo la liberalizzazione delle tariffe (art. 9 d.l. n. 1/2012) e sui parametri liquidati dal giudice (d.m. n. 140/2012). Le questioni erano in parte prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, in parte inammissibili per difetti di motivazione.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 1/2012 ha abolito le tariffe professionali obbligatorie, lasciando la determinazione del compenso alla libera pattuizione tra le parti; per la liquidazione giudiziale ha previsto l’emanazione di appositi parametri ministeriali (poi sfociati nel d.m. n. 140/2012). Diverse questioni erano state sollevate da giudici ordinari e amministrativi sull’applicabilità temporale dei nuovi parametri, sulla loro compatibilità con i principi costituzionali e sul meccanismo di liquidazione delle spese giudiziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice di pace di Torre del Greco, Giudice di pace di Sciacca, Tribunale di Cremona) avevano sollevato questioni sull’art. 9 del d.l. n. 1/2012, sul d.m. n. 140/2012 e sull’art. 91, ultimo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e ai Trattati UE).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Nocera Inferiore (che aveva già; ottenuto una declaratoria di incostituzionalità parziale con sentenza n. 170/2014 secondo la Corte la norma era stata già; scrutinata e parzialmente rimossa) e del Giudice di pace di Sciacca (per carenze motivazionali); (2) dichiarato manifestamente inammissibile la questione del Giudice di pace di Torre del Greco sull’art. 91 c.p.c. e sul d.m. n. 140/2012; (3) dichiarato manifestamente infondata la questione del Tribunale di Cremona e (parzialmente) del Giudice di pace di Torre del Greco sull’art. 9 d.l. n. 1/2012 e sul d.m. n. 140/2012.

    Il principio

    La liberalizzazione delle tariffe professionali e la sostituzione con parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale non viola di per sé; la Costituzione: la determinazione del compenso professionale è rimessa all’autonomia contrattuale e la liquidazione giudiziale ai parametri di legge, senza che ciò leda il diritto di difesa o l’indipendenza del giudice.

    Domande e risposte

    I vecchi parametri tariffari si applicano ancora dopo il d.l. n. 1/2012?

    Solo per la liquidazione delle spese giudiziali sino alla data di entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 e, comunque, non oltre 120 giorni dalla legge di conversione del d.l. n. 1/2012. Dopo quella data si applicano i parametri del d.m. n. 140/2012.

    Il d.m. n. 140/2012 vincola il giudice nella liquidazione delle spese?

    Il giudice deve fare riferimento ai parametri ministeriali, ma conserva margini di apprezzamento. La Corte ha ritenuto che ciò non leda l’indipendenza del giudice né il diritto di difesa delle parti.

    Perché le questioni del Giudice di pace di Sciacca erano inammissibili?

    Per carenze motivazionali dell’ordinanza di rimessione: il rimettente aveva invocato parametri eterogenei (tra cui l’art. 1 delle preleggi e norme CEDU) senza adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2013 – Spesa per personale Valle d’Aosta: non fondata la questione sul tetto al 70%

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge finanziaria della Regione autonoma Valle d’Aosta 2011-2013, che fissava al 70% della spesa 2009 il tetto per la spesa del personale a tempo determinato degli enti locali regionali. La norma statale che imponeva il 50% non era applicabile direttamente alla Valle d’Aosta per effetto dell’accordo bilaterale Stato-Regione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 aveva imposto a tutti gli enti pubblici un limite del 50% della spesa 2009 per il personale a tempo determinato. La Valle d’Aosta, con la propria legge finanziaria, aveva stabilito invece il 70%, con deroga per il personale dei servizi sociali agli anziani e per gli enti che avevano rispettato le disposizioni regionali di contenimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Richiamando la propria precedente sentenza n. 173/2012 e l’ordinanza n. 267/2012, ha ribadito che l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non trovava diretta applicazione nei confronti della Valle d’Aosta, i cui rapporti finanziari con lo Stato per gli anni successivi al 2010 erano rimessi alle misure previste dall’accordo bilaterale recepito dalla l. n. 220/2010. La norma statale non poteva quindi vincolare la Regione autonoma.

    Il principio

    Le disposizioni statali di contenimento della spesa pubblica non trovano diretta applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale i cui rapporti finanziari con lo Stato siano disciplinati da accordi bilaterali, quando le stesse disposizioni non siano state espressamente richiamate o recepite in tali accordi.

    Domande e risposte

    Perché la Valle d’Aosta non è vincolata dai tetti statali sulla spesa del personale?

    Perché il suo concorso al risanamento della finanza pubblica è regolato da un accordo bilaterale con lo Stato (recepito con la l. n. 220/2010). Le misure di contenimento previste dal d.l. n. 78/2010 si applicano alla Valle d’Aosta solo nei termini stabiliti dall’accordo.

    La deroga vale anche per le altre Regioni a statuto speciale?

    Dipende dalla specifica disciplina di ciascuna Regione. La Corte ha affermato il principio con riferimento alla Valle d’Aosta; per altre Regioni speciali occorre verificare caso per caso se esistano accordi analoghi e se le norme statali di contenimento vi siano o meno recepite.

    Il personale dei servizi sociali agli anziani è sempre escluso dal tetto?

    Sì, secondo la legge valdostana impugnata. La Corte non ha dichiarato questa deroga illegittima, avendo dichiarato non fondata l’intera questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2013 – Mini-eolico e VIA: la Sardegna non può esentare impianti sotto soglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Sardegna che esonerava gli impianti eolici fino a 60 kW dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma della Sardegna aveva stabilito che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW fossero considerati “minieolici” e non soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La questione è sorta nel corso di un giudizio davanti al TAR Sardegna: un privato aveva chiesto di realizzare un impianto eolico da 50 kW e si era visto negare l’autorizzazione perché l’amministrazione lo aveva ritenuto soggetto a VIA ai sensi della normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), dubitando della legittimità dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, nella parte in cui esentava dalla VIA gli impianti eolici “minieolici” fino a 60 kW. Rimettente: TAR per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui escludeva dalla VIA gli impianti eolici con potenza inferiore o uguale a 60 kW. La normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 6 e Allegato III) assoggetta a VIA qualsiasi impianto eolico a prescindere dalla soglia di potenza, e la regione non può derogare a tale standard uniforme di tutela ambientale.

    Il principio

    La disciplina della VIA costituisce uno standard minimo di tutela ambientale di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le regioni, anche quelle a statuto speciale, non possono stabilire esenzioni o soglie di esonero dalla VIA che abbassino il livello di protezione fissato dalla legge dello Stato.

    Domande e risposte

    Cosa è la VIA e perché è obbligatoria per gli impianti eolici?

    La valutazione di impatto ambientale è una procedura amministrativa che analizza gli effetti di un progetto sull’ambiente prima di autorizzarlo. La normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006) la richiede per tutti gli impianti eolici, senza eccezioni legate alla potenza installata.

    La Regione Sardegna aveva competenza in materia ambientale?

    La Sardegna è regione a statuto speciale con competenze in vari settori, ma la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò significa che le regioni non possono ridurre gli standard di protezione fissati dallo Stato, anche se possono eventualmente innalzarli.

    Quali sono le conseguenze pratiche di questa sentenza?

    Dopo la sentenza, qualsiasi impianto eolico realizzato in Sardegna, anche di piccola potenza, deve essere sottoposto alla procedura di VIA prevista dalla normativa statale. I privati non possono invocare l’esenzione regionale dichiarata incostituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — la tutela dell’ambiente è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (comma 2, lettera s)
  • Corte cost. n. 259/2013 – Regione Umbria e criminalità organizzata: illegittima la corsia preferenziale negli appalti per le vittime

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Umbria n. 16/2012, che consentiva alla Giunta regionale di attribuire posizioni preferenziali nella partecipazione agli appalti regionali alle imprese vittime di criminalità organizzata. La disciplina delle gare pubbliche è materia riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva adottato una legge per contrastare la criminalità organizzata e promuovere la legalità, prevedendo, tra l’altro, che le imprese e associazioni vittime di estorsioni, usura o altri reati mafiosi potessero ottenere posizioni preferenziali sia negli affidamenti di contratti con la Regione sia nelle gare per la concessione di finanziamenti pubblici regionali. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali» — la corsia preferenziale negli appalti lede la concorrenza; (2) dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 2, integralmente — stessa ratio; (3) dichiarato inammissibile la questione sull’art. 10, comma 1, nella parte relativa ai finanziamenti pubblici (bandi per concessione di contributi), per assenza di violazione della normativa sui contratti pubblici.

    Il principio

    La tutela della concorrenza negli appalti pubblici è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.): le Regioni non possono introdurre nei bandi di gara criteri preferenziali, nemmeno a fini socialmente meritevoli, perché ledono il principio di parità di trattamento tra i concorrenti che il codice dei contratti pubblici impone.

    Domande e risposte

    Una Regione può favorire le vittime della criminalità organizzata nei propri appalti?

    No, non può introdurre posizioni preferenziali automatiche nelle gare d’appalto: violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Può; invece prevedere misure di sostegno finanziario o di altro tipo che non distorcano le procedure competitive.

    Perché la parte sui finanziamenti pubblici è stata dichiarata inammissibile e non illegittima?

    Perché l’attribuzione preferenziale di contributi e finanziamenti non rientra nella disciplina dei contratti pubblici (appalti) e non è governata dal codice dei contratti: la Corte ha ritenuto inammissibile la questione sotto il parametro dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. in questo specifico segmento.

    Cosa prevede la legge umbra per le vittime di criminalità organizzata che rimane in vigore?

    La legge n. 16/2012 rimane in vigore per le parti non colpite dalla pronuncia: le misure di sensibilizzazione, formazione e promozione della cultura della legalità, nonché la parte sull’accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici (la cui questione è stata dichiarata inammissibile, non illegittima).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2013 – Appalti pubblici della Provincia di Trento e competenza statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 2012 in materia di lavori pubblici, ritenendo che invadessero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza. In parte il processo è stato dichiarato estinto per sopravvenuta modifica normativa.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici (l.p. n. 26 del 1993) con la legge provinciale n. 18 del 2012. Le nuove disposizioni riguardavano i criteri per il calcolo dei compensi ai professionisti tecnici (architetti, ingegneri) incaricati da enti pubblici e l’adozione di schemi-tipo di bandi di gara da parte della Giunta provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato queste norme davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che sconfinassero nell’ambito riservato al legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 137 del 2012) ha impugnato gli articoli 11, comma 1 lettera c) e comma 3, e 16, comma 1 lettere a) e c), della legge provinciale di Trento n. 18 del 2012, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) e l) (ordinamento civile), della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 18 del 2012 (criterio di determinazione dei compensi professionali per appalti provinciali); 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3-bis dell’art. 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 18 del 2012 (schemi-tipo di bandi adottati dalla Giunta provinciale), come modificato dall’art. 68 della successiva legge provinciale n. 25 del 2012; 3) dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 11, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), e comma 3, della medesima legge; 4) dichiarato estinto il processo relativamente alla questione sull’art. 16, comma 1, lettera c).

    Il principio

    Le province autonome, pur dotate di ampia autonomia normativa, non possono disciplinare i compensi dei professionisti tecnici incaricati da enti pubblici in modo difforme dai parametri stabiliti dalla normativa statale: si tratta di materia afferente all’ordinamento civile e alla tutela della concorrenza, riservate in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Trento non può fissare i compensi dei professionisti per gli appalti pubblici?

    Perché la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali in materia di architettura e ingegneria rientra nell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Provincia può legiferare in materia di lavori pubblici provinciali, ma non stravolgere i parametri tariffari fissati dallo Stato.

    Cosa sono gli “schemi-tipo di bandi” dichiarati incostituzionali?

    Si tratta di modelli standard di bandi di gara, inviti a presentare offerte e altri atti di procedura che la Giunta provinciale avrebbe potuto adottare autonomamente. La Corte ha ritenuto che ciò interferisse con le regole statali sulla concorrenza e sulla scelta del contraente negli appalti pubblici.

    Perché parte del giudizio si è estinto?

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato anche l’art. 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale. Nel corso del giudizio è venuto meno l’interesse a coltivare quella specifica censura (presumibilmente per modifica normativa sopravvenuta), determinando così l’estinzione del processo su quel punto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (ed enti ad autonomia speciale): le materie “ordinamento civile” e “tutela della concorrenza” sono di competenza statale esclusiva
  • Corte cost. n. 258/2013 – Statuto Regione Puglia: processo estinto per rinuncia dopo adeguamento del numero di consiglieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la modifica statutaria della Regione Puglia che riduceva il numero dei consiglieri regionali da settanta a sessanta. Dopo che la Puglia ha ridotto il numero a cinquanta (conformandosi al d.l. n. 138/2011), il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 138/2011 aveva imposto alle Regioni tetti massimi al numero di consiglieri regionali. La Puglia, con 4 milioni di abitanti, avrebbe dovuto avere al massimo 50 consiglieri. Con la delibera statutaria dell’11 maggio 2012, la Puglia li aveva ridotti da 70 a 60 — ancora troppi secondo il Governo, che aveva impugnato la modifica. Successivamente la Puglia ha adottato una nuova delibera portando il numero a 50 e il Governo ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Puglia dell’11 maggio 2012, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011 (convertito dalla l. n. 148/2011).

    La decisione della Corte

    Con atto del 26 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso. La Regione Puglia non si era costituita in giudizio. La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative: in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia determina da sola l’estinzione.

    Il principio

    Quando la parte resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione formale: il processo non può proseguire per l’assenza di contraddittorio.

    Domande e risposte

    Quanti consiglieri regionali può avere la Puglia?

    In base all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138/2011, le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti possono avere al massimo 50 consiglieri (escluso il Presidente della Giunta). La Puglia, con circa 4 milioni di abitanti, rientra in questa fascia.

    La modifica dello Statuto regionale richiede un procedimento speciale?

    Sì. Lo Statuto regionale è una «legge regionale rinforzata»: deve essere approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni adottate ad intervallo non inferiore a due mesi (art. 123 Cost.). In questo caso la delibera era stata approvata in prima lettura il 24 gennaio 2012 e confermata in seconda lettura l’11 maggio 2012.

    Perché il numero dei consiglieri regionali è una materia di competenza statale?

    Perché i tetti fissati dal d.l. n. 138/2011 esprimono principi fondamentali in materia di ordinamento degli enti territoriali, che rientrano nella competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 257/2013 – Blocco delle azioni esecutive contro le ASL: questione inammissibile per sopravvenuta illegittimità dell’oggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da due giudici sulla norma che bloccava le azioni esecutive contro le ASL delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario. La norma impugnata era già; stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 186/2013, privando così; la questione del proprio oggetto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 (l. n. 220/2010, come successivamente modificata) stabiliva che nelle Regioni commissariate per i piani di rientro sanitario non potessero essere intraprese o proseguite azioni esecutive contro le ASL e le aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 2013, con estinzione automatica dei pignoramenti e rimozione dei doveri di custodia dei tesorieri. Due giudici avevano sollevato questioni di legittimità sul punto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria (sez. staccata di Reggio Calabria) e il Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Pozzuoli) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 51, della l. n. 220/2010 (e successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione perché nelle more del giudizio — con la sentenza n. 186/2013 — aveva già; dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata sia nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 98/2011 sia in quello del d.l. n. 158/2012. La questione era quindi divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di questione di legittimità costituzionale viene dichiarata incostituzionale da una sentenza successiva alla proposizione della questione stessa, questa diventa priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    I creditori delle ASL nelle Regioni in piano di rientro possono pignorare?

    Dopo la sentenza n. 186/2013 (che ha dichiarato incostituzionale il blocco generalizzato), la preclusione assoluta alle azioni esecutive non è più; vigente nel testo impugnato. I creditori riacquistano la possibilità; di agire in via esecutiva nei limiti ordinari.

    Cosa sono i piani di rientro dal disavanzo sanitario?

    Sono programmi pluriennali sottoscritti tra Governo e Regioni con forti deficit nel settore sanitario (come Calabria, Campania, Lazio), che prevedono misure di contenimento della spesa e talvolta la nomina di un commissario straordinario.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché decidere sulla legittimità; di una norma già; eliminata dall’ordinamento da una precedente sentenza della stessa Corte non servirebbe ad alcuno scopo: la questione è diventata priva di oggetto.

    Norme collegate