Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 40/2013 – Indennità di accompagnamento e pensione di invalidità agli stranieri: illegittimo il requisito della carta di soggiorno

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    Con la sentenza n. 40 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordinava la concessione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità agli stranieri extra-UE al possesso della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Il requisito di anzianità di soggiorno viola i principi di uguaglianza e di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata condizionava l’accesso alle provvidenze per invalidi civili (indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 e pensione di invalidità ex legge n. 118 del 1971) al possesso della carta di soggiorno, documento che richiede cinque anni di soggiorno legale in Italia. Due Tribunali (Urbino e Cuneo) avevano sollevato la questione in procedimenti riguardanti cittadini extracomunitari, tra cui un minore, che si erano visti negare le prestazioni pur essendo legalmente presenti nel territorio italiano e portatori di handicap gravissimi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Parametri: artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU). Rimettenti: Tribunale di Urbino (ord. 31 maggio 2011) e Tribunale di Cuneo (ord. 27 settembre 2011).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno — e quindi al requisito implicito di durata del soggiorno — la concessione dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti. La riunione dei due giudizi ha consentito alla Corte di emettere un’unica pronuncia. Analogamente alla sentenza n. 329 del 2011, la Corte ha ritenuto che il discrimine fondato sulla sola anzianità di soggiorno sia irragionevole rispetto alla gravità della condizione di salute dei beneficiari.

    Il principio

    Quando vengono in rilievo condizioni di grave invalidità e handicap fortemente invalidanti, la solidarietà sociale impone di non discriminare lo straniero legalmente soggiornante rispetto al cittadino. Il requisito dell’anzianità di soggiorno (carta di soggiorno) non costituisce un criterio ragionevole per negare prestazioni assistenziali correlate a bisogni fondamentali della persona, violando gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e l’art. 14 CEDU.

    Domande e risposte

    Uno straniero senza carta di soggiorno ha diritto all’indennità di accompagnamento?

    Sì, a seguito di questa sentenza: lo straniero legalmente soggiornante, anche senza permesso di soggiorno CE di lungo periodo, ha diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di invalidità se ricorrono i presupposti sanitari, indipendentemente dall’anzianità di soggiorno.

    Quali prestazioni erano in discussione?

    L’indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980), riconosciuta agli invalidi totali non deambulanti o non autosufficienti, e la pensione di invalidità (art. 12 della legge n. 118 del 1971), riconosciuta ai mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore all’80%.

    Questa sentenza vale anche per i minori stranieri?

    Sì, anzi il caso di uno dei ricorrenti riguardava proprio un minore. La Corte ha ritenuto che l’esigenza di tutela sia ancora più forte quando il disabile è un minore, coinvolgendo direttamente il diritto alla salute e i doveri di assistenza familiare tutelati dalla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2013 – Semplificazione amministrativa e leale collaborazione: illegittima la decisione unilaterale dello Stato

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    Con la sentenza n. 39 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 61, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 (semplificazione e sviluppo), nella parte in cui consentiva allo Stato di agire unilateralmente anche nelle materie che richiedono la collaborazione con le Regioni. Le Regioni Veneto, Puglia e Toscana avevano sollevato la questione in riferimento all’art. 117 e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012 (convertito dalla legge n. 35 del 2012) prevedeva che, in caso di inerzia regionale, lo Stato potesse intervenire unilateralmente, senza ricorrere alle sedi di cooperazione con le Regioni, anche nelle ipotesi in cui le materie trattate richiedessero necessariamente un’intesa o un accordo tra Stato e Regioni. Tre Regioni — Veneto, Puglia e Toscana — hanno impugnato la norma sostenendo che violasse l’art. 120 della Costituzione e il principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 8 della legge n. 131 del 2003.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Parametri: art. 117 della Costituzione e principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (ex art. 120 Cost. e art. 8 della legge n. 131 del 2003). Rimettenti: Regioni Veneto, Puglia e Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117 e del principio di leale collaborazione. Il testo della disposizione non consentiva di ricavare in via interpretativa un’esclusione del potere di decisione unilaterale dello Stato nelle variegate ipotesi di collaborazione necessaria Stato-Regioni. Rimanevano margini di incertezza incompatibili con il riparto delle competenze e con il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Nelle materie che coinvolgono intreccio di competenze statali e regionali, lo Stato non può agire unilateralmente, bypassando le sedi di cooperazione istituzionale. Il principio di leale collaborazione impone che, ogni volta che le funzioni statali e regionali siano inestricabilmente intrecciate, l’accordo tra i livelli di governo sia la modalità elettiva di composizione degli interessi costituzionalmente tutelati.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di leale collaborazione?

    È un principio costituzionale non scritto, ricavato dalla giurisprudenza della Corte, che impone a Stato e Regioni di cooperare in buona fede, specialmente quando le rispettive competenze si intrecciano. Si manifesta attraverso intese, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni e pareri obbligatori.

    Quando lo Stato può intervenire in sostituzione di una Regione inerte?

    L’art. 120 della Costituzione consente il potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni inadempienti, ma solo nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e dei criteri stabiliti dalla legge. L’intervento unilaterale è ammesso solo in presenza di presupposti stringenti e con il rispetto delle procedure di coinvolgimento regionale.

    Quali Regioni hanno impugnato la norma?

    Le Regioni Veneto, Puglia e Toscana, con ricorsi separati depositati nel giugno 2012. La Corte ha riunito i giudizi e si è pronunciata con un’unica decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2013 – Liberalizzazione del commercio e competenza statale: illegittimi i limiti provinciali agli orari

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    Con la sentenza n. 38 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 5 (commi 1, 2, 3, 4 e 7) e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 2012, che reintroducevano vincoli agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali, in contrasto con il principio di liberalizzazione del commercio sancito dallo Stato in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva adottato la legge n. 7 del 2012 in materia di «Liberalizzazione dell’attività commerciale», ma alcune disposizioni (artt. 5 e 6) reimponevano de facto vincoli sugli orari e sui giorni di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché sull’obbligo di chiusura infrasettimanale. Il Presidente del Consiglio ha impugnato tali norme sostenendo che contraddicessero la normativa statale di liberalizzazione (d.l. n. 201 del 2011 e d.l. n. 1 del 2012), che rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza – competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. L’art. 5 reintroduceva limitazioni agli orari di apertura e alla chiusura domenicale e infrasettimanale, in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione. L’art. 6, conferendo alla Giunta provinciale il potere di emanare «appositi indirizzi» in materia di orari di apertura al pubblico, si prestava a reintrodurre vincoli incompatibili con la disciplina statale della concorrenza. La competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza spetta esclusivamente allo Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il principio

    Le disposizioni regionali o provinciali che reintroducono vincoli sugli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. La liberalizzazione commerciale, perseguita dallo Stato per garantire pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, non può essere compressa da normative territoriali di livello sub-statale.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano non può limitare gli orari dei negozi?

    Perché la disciplina degli orari commerciali è inscritta nella materia «tutela della concorrenza», riservata in via esclusiva alla legge statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le Province autonome, pur dotate di larga autonomia, non possono legiferare in senso restrittivo su materie di competenza esclusiva statale.

    Cosa prevede la normativa statale di liberalizzazione del commercio?

    Il d.l. n. 201 del 2011 (Salva-Italia) e il d.l. n. 1 del 2012 (Cresci-Italia) hanno rimosso i vincoli sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, eliminando anche l’obbligo di chiusura domenicale e infrasettimanale, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e l’accesso dei consumatori al mercato.

    Una Provincia autonoma può avere una disciplina commerciale più restrittiva di quella statale?

    No, non nelle materie di competenza esclusiva statale come la tutela della concorrenza. Anche le Province autonome di Trento e Bolzano, nonostante i loro ampi poteri, non possono derogare in peius rispetto alle norme nazionali che garantiscono un livello uniforme di libertà economica su tutto il territorio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; tutela della concorrenza come materia esclusiva statale (comma secondo, lett. e)
  • Corte cost. n. 37/2013 – Caccia e fauna selvatica: estinzione del processo per rinuncia al ricorso

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    Con l’ordinanza n. 37 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro due disposizioni della legge della Regione Marche n. 7 del 2012 in materia venatoria. Le norme impugnate erano state nel frattempo abrogate dalla stessa Regione, il che ha indotto il Governo a rinunciare al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge regionale marchigiana n. 7 del 2012, accusandole di violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione). La prima norma consentiva ai cacciatori da appostamento fisso di praticare anche altre forme di caccia per un massimo di dieci giornate; la seconda derogava al divieto di caccia su terreno nevoso per la caccia di selezione agli ungulati. Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, la Regione Marche abrogò entrambe le disposizioni con la legge regionale n. 27 del 2012, rendendo privo di oggetto il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7. Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La Regione Marche non si era costituita in giudizio; il Governo, a seguito dell’abrogazione delle norme impugnate, ha rinunciato al ricorso e, in assenza di costituzione della controparte, tale rinuncia ha determinato automaticamente l’estinzione.

    Il principio

    Quando il ricorrente rinuncia al ricorso in via principale e la Regione resistente non si è costituita in giudizio, il processo si estingue di diritto ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

    Perché le disposizioni impugnate erano state abrogate dalla stessa Regione Marche con la legge n. 27 del 2012, venendo meno l’oggetto del giudizio.

    Cosa succede se la Regione non si costituisce e il Governo rinuncia?

    In assenza di costituzione del resistente, la rinuncia del ricorrente produce l’estinzione automatica del processo, senza necessità di accettazione da parte della controparte.

    Quali norme disciplinano la caccia come materia ambientale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legge statale n. 157 del 1992 fissa i principi generali in materia venatoria, ai quali le Regioni devono conformarsi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale
  • Corte cost. n. 21/2013 – Competenza per territorio nella connessione teleologica tra reati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lecce sulla competenza per territorio nei casi di connessione teleologica tra reati (artt. 12, comma 1, lett. c, e 16 c.p.p.). Il giudice rimettente adottava un’interpretazione minoritaria della norma, laddove l’orientamento giurisprudenziale prevalente già offre una lettura conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    In caso di connessione teleologica (un reato commesso per commettere un altro reato), gli artt. 12 e 16 c.p.p. stabiliscono che la competenza per tutti i reati connessi spetti al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave. Il Tribunale di Lecce sosteneva che questa regola si applicasse anche agli imputati del reato meno grave che non rispondevano del reato più grave, costringendoli ad essere giudicati in un foro diverso da quello naturale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce, monocratico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della combinazione degli artt. 12, comma 1, lett. c), e 16 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione (principio di uguaglianza e giudice naturale precostituito per legge), nel corso di un processo per falso ideologico e truffa aggravata con nesso teleologico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice rimettente muoveva da un’interpretazione minoritaria della norma. L’orientamento giurisprudenziale prevalente interpretava già la disposizione in modo tale da non determinare gli effetti ritenuti incostituzionali. Sollevare la questione in questo contesto equivaleva a chiedere alla Corte di avallare una scelta interpretativa contro un’altra, non a risolvere un reale dubbio di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente fonda il dubbio su un’interpretazione minoritaria della norma, laddove l’orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce già una lettura della norma stessa conforme a Costituzione. Non spetta alla Corte costituzionale scegliere tra interpretazioni contrastanti: il suo compito è esclusivamente quello di verificare la conformità delle norme alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «connessione teleologica» tra reati?

    La connessione teleologica ricorre quando un reato è commesso per eseguirne un altro: ad esempio il falso ideologico commesso per poi commettere una truffa. L’art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede che in questi casi i procedimenti si riuniscano davanti al giudice del reato più grave.

    Qual era il problema concreto del Tribunale di Lecce?

    Nel processo davanti al Tribunale di Lecce, alcuni imputati rispondevano solo del reato di truffa (considerato meno grave), consumato a Milano. In base alle regole sulla connessione teleologica, il processo si sarebbe svolto a Lecce (luogo del falso ideologico, ritenuto più grave), privando quegli imputati del loro «giudice naturale» milanese.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

    Perché l’orientamento maggioritario della giurisprudenza interpretava la norma in modo da non produrre quell’effetto: il rimettente non era vincolato all’interpretazione minoritaria e avrebbe potuto risolvere il problema applicando la lettura conforme a Costituzione già prevalente. La questione era quindi prematura e mal fondata.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — principio del giudice naturale precostituito per legge, parametro principale del dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Lecce
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra imputati dello stesso processo secondo le regole di competenza
  • Corte cost. n. 20/2013 – Poteri dell’AGCM sugli atti regionali e ricorso Regione Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia»), che attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) il potere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti delle pubbliche amministrazioni ritenuti lesivi della concorrenza. La Regione Veneto non ha adeguatamente motivato la lesione delle proprie attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto «Monti» o «Salva Italia») ha conferito all’AGCM il potere di emettere un parere motivato sugli atti di qualsiasi pubblica amministrazione (statale, regionale o locale) che ritenga emanati in violazione delle norme a tutela della concorrenza e, in caso di mancata conformazione, di proporre ricorso giurisdizionale tramite l’Avvocatura dello Stato. La Regione Veneto ha contestato tale attribuzione di poteri come lesiva dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato in via principale l’art. 35 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. Parametri: artt. 3, 97 comma 1, 113 comma 1, 117 comma 6 e 118 commi 1 e 2 Cost., nonché l.cost. n. 3/2001 e principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni per difetto di motivazione. La Regione non ha adeguatamente spiegato in che modo l’attribuzione all’AGCM del potere di impugnare atti regionali lederebbe le proprie attribuzioni costituzionali. I parametri evocati (artt. 3, 97, 113 Cost.) esulano dal Titolo V della Costituzione e non è stato dimostrato un loro collegamento con le competenze regionali.

    Il principio

    Il ricorso in via principale di una Regione contro una legge statale è inammissibile quando la Regione non motiva adeguatamente la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Non è sufficiente evocare parametri costituzionali generali (come gli artt. 3, 97, 113 Cost.) senza dimostrare uno specifico collegamento con le competenze regionali garantite dal Titolo V della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 35 del d.l. n. 201/2011 contestato dalla Regione Veneto?

    Prevede che l’AGCM possa emettere un parere motivato su qualsiasi atto amministrativo ritenuto anticoncorrenziale e, se l’amministrazione non si adegua entro sessanta giorni, possa ricorrere al giudice amministrativo entro i successivi trenta giorni. In questo modo l’AGCM diventa un soggetto legittimato ad impugnare anche gli atti di Regioni ed enti locali.

    Perché la Regione riteneva la norma lesiva della propria autonomia?

    Sosteneva che il potere di impugnazione dell’AGCM nei confronti degli atti regionali creasse una forma di controllo statale sugli atti amministrativi regionali non prevista dalla Costituzione e che le modalità applicative della norma fossero incerte e potenzialmente lesive della stabilità degli atti regionali.

    Cosa si intende per «difetto di motivazione» nell’inammissibilità del ricorso regionale?

    La Regione deve spiegare in modo specifico e non generico in che misura la legge statale impugnata incide sulle proprie competenze costituzionalmente garantite. Non basta affermare in astratto che la norma viola certi principi costituzionali: occorre dimostrare il concreto nesso tra la norma statale e la lesione delle attribuzioni regionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, evocato ma ritenuto insufficientemente motivato nel ricorso del Veneto
  • Corte cost. n. 19/2013 – Illegittimità del rimborso spese mezzo proprio dipendenti regionali Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge finanziaria regionale della Liguria per il 2012 (l.r. n. 37/2011), che limitava il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo proprio ai dipendenti regionali in modo difforme dalla disciplina statale in materia di pubblico impiego privatizzato.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale della Liguria per il 2012 aveva disposto che il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo proprio da parte del personale dirigente e dipendente potesse avvenire solo in caso di necessità di raggiungere luoghi non serviti dai mezzi pubblici e in assenza di auto di servizio disponibile. Questa norma derogava alla disciplina del pubblico impiego privatizzato stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 4, della l.r. Liguria n. 37/2011 in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione, sostenendo che la norma derogasse illegittimamente alla disciplina statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disciplina delle spese di trasferta del personale regionale è riconducibile all’ordinamento civile e ai rapporti di lavoro, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono derogarvi con legge.

    Il principio

    Le norme riguardanti il trattamento economico dei dipendenti regionali, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.). Le Regioni non possono introdurre in via legislativa deroghe alla contrattazione collettiva o alle norme statali che disciplinano il rapporto di impiego.

    Domande e risposte

    Perché la norma ligure era considerata un’invasione della competenza statale?

    Perché l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010) aveva già disciplinato a livello statale l’utilizzo del mezzo proprio nei trasferimenti del personale pubblico. La norma regionale, intervenendo sullo stesso istituto del rapporto di lavoro privatizzato, aveva derogato a una disciplina inderogabile di competenza statale.

    Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è di competenza statale?

    Perché con il d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001) il rapporto di impiego pubblico è stato «privatizzato»: è disciplinato dalla contrattazione collettiva come il rapporto di lavoro privato, e la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto questa materia all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

    La Regione può comunque stabilire criteri di risparmio sulle trasferte?

    Sì, ma nell’esercizio dei propri poteri amministrativi e organizzativi, non con legge che incida sul trattamento economico del rapporto di lavoro. Può ad esempio privilegiare l’uso dei mezzi pubblici nelle circolari interne, senza derogare per legge alle norme statali inderogabili sul trattamento economico.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — l’ordinamento civile e i rapporti di lavoro sono materia di competenza esclusiva statale; su questa base è stata dichiarata l’illegittimità della norma ligure
  • Corte cost. n. 18/2013 – Illegittimità di più norme della legge finanziaria regionale Calabria 2012

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni della legge finanziaria regionale della Calabria per il 2012 (l.r. n. 47/2011), tra cui norme sulla dirigenza del Consiglio regionale, sulla spesa sanitaria e su obbligazioni fuori bilancio. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili o estinte per cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge finanziaria regionale della Calabria per il 2012 (l.r. n. 47/2011), sostenendo che violassero i principi costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica, sulla legislazione esclusiva statale in materia di ordinamento civile e sui poteri del Commissario ad acta per il risanamento sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro gli artt. 10, 14, 15, 16 comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52 comma 4 e 55 comma 1 della l.r. Calabria n. 47/2011, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117 (commi I, II lett. e) e l), e III), 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 comma 3, 26 (nella parte riguardante la dirigenza del Consiglio regionale), 32, 50, 52 comma 4 e 55 comma 1 della l.r. n. 47/2011. Ha dichiarato estinto il processo per gli artt. 10, 14 e 15 (intervenuta rinuncia). Ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 17 (modifiche sopravvenute). Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 43 e 44.

    Il principio

    Le Regioni non possono legiferare in materia di ordinamento civile degli impiegati (riservato allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) né possono adottare norme che aggravino il disavanzo sanitario in presenza di un piano di rientro e di un Commissario ad acta, in quanto ciò ostacolerebbe l’attuazione del mandato commissariale in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché le norme sulla dirigenza del Consiglio regionale erano incostituzionali?

    Perché il rapporto di lavoro dei dirigenti regionali è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale. Le Regioni non possono derogarvi con legge regionale perché la materia è riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    Cosa è un «Commissario ad acta» per il piano di rientro sanitario?

    È un commissario governativo nominato quando una Regione non rispetta gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il Commissario si sostituisce agli organi regionali nelle materie del piano e la Regione non può adottare atti che ostacolino il suo mandato, pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.

    Quali norme sono sopravvissute al giudizio della Corte?

    Le questioni sugli artt. 43 e 44 (in materia di obblighi internazionali) sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione. Le questioni sugli artt. 10, 14 e 15 sono state estinte per rinuncia del ricorrente prima della decisione nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: l’ordinamento civile (comprensivo dei rapporti di lavoro privatizzati) è materia di competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 81/2013 – VIA regionale sarda e organizzazione degli uffici: non fondatezza e inammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8, comma 4, della l.r. Sardegna n. 31/1998 e non fondata quella sull’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, che prevedeva modalità semplificate per le procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di due disposizioni della legislazione regionale sarda: l’art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9/2006 (Conferimento di funzioni agli enti locali), che prevedeva modalità procedurali per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 31/1998 (Disciplina del personale regionale), che riguardava l’organizzazione degli uffici e la delega di attribuzioni dirigenziali. Entrambe le disposizioni erano censurate per violazione dell’art. 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sardegna ha sollevato, con la stessa ordinanza del 12 ottobre 2011, questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, per violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della p.a.), contestando che le procedure VIA si concludessero sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Regione anziché con un provvedimento formale dell’ente locale; b) dell’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998, per violazione dello stesso art. 97 Cost., in relazione alla disciplina delle deleghe dirigenziali.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza nel giudizio a quo; 2) dichiara non fondata la questione relativa all’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, ritenendo che la disciplina procedurale della VIA regionale sarda non violi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione né altri parametri costituzionali.

    Il principio

    Le modalità procedurali delle VIA regionali rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni, purché rispettino i principi fondamentali statali in materia ambientale. Una disciplina che prevede l’utilizzo dell’istruttoria regionale per l’adozione del provvedimento locale non viola necessariamente il principio di buon andamento se garantisce efficienza e correttezza nel procedimento.

    Domande e risposte

    Cos’è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?

    La VIA è un procedimento amministrativo che valuta gli effetti sull’ambiente di progetti pubblici o privati. In Italia è disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); le Regioni hanno competenza sulle VIA per le opere di interesse regionale, nel rispetto dei principi statali.

    Perché la questione sull’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998 è stata dichiarata manifestamente inammissibile?

    Il TAR Sardegna non ha motivato adeguatamente né la rilevanza della disposizione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza della questione. La Corte non può supplire all’inerzia argomentativa del giudice rimettente: l’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente su entrambi i requisiti.

    Cosa cambia nella prassi amministrativa sarda dopo questa sentenza?

    La dichiarazione di non fondatezza della questione sull’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006 consolida la legittimità della procedura VIA sarda che utilizza l’istruttoria regionale come base per i provvedimenti locali. La norma rimane in vigore e applicabile.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; principio del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali
  • Corte cost. n. 80/2013 – Piano energetico siciliano (PEARS) e inammissibilità per difetto di rilevanza

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    La Corte dichiara inammissibili, per carenza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliano e dal TAR Sicilia sull’art. 105 della legge regionale siciliana n. 11/2010, che aveva «legificato» le Linee Guida del Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS).

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010 conteneva, all’art. 105, una disposizione che recepiva nella legislazione regionale le Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione (PEARS), approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (con quattro ordinanze) e il TAR Sicilia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale, contestando tale «legificazione» come potenzialmente lesiva della libertà di iniziativa economica nel settore delle energie rinnovabili e del riparto di competenze in materia energetica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano state sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (r.o. nn. 66, 67, 68 e 83 del 2012) e dal TAR Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo e terzo comma, e 120 Cost., nonché all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana. I rimettenti contestavano che l’art. 105 della l.r. n. 11/2010 imponesse alle domande di autorizzazione presentate prima dell’approvazione del PEARS l’osservanza delle nuove prescrizioni pianificatorie.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibili tutte le questioni per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente dimostrato che le specifiche previsioni del PEARS contestate nelle controversie pendenti fossero state effettivamente «legificate» dall’art. 105 impugnato, ovvero che tale disposizione fosse determinante per la decisione dei giudizi principali. In assenza di tale dimostrazione, le questioni non soddisfacevano il requisito della rilevanza.

    Il principio

    Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, il requisito della rilevanza impone al giudice rimettente di dimostrare che la norma impugnata sia direttamente applicabile nel giudizio a quo e che la sua incostituzionalità influisca sull’esito della controversia. Un’ordinanza di rimessione che non chiarisca questo nesso è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il PEARS siciliano?

    Il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS) è lo strumento di pianificazione regionale in materia energetica e ambientale. Le sue Linee Guida definivano, tra l’altro, criteri e vincoli per la localizzazione degli impianti di energie rinnovabili nel territorio siciliano.

    Perché la «legificazione» del PEARS era contestata?

    Perché trasformando in legge le Linee Guida, la Regione rendeva obbligatori i vincoli del PEARS anche per le domande di autorizzazione presentate prima della sua approvazione, con effetti retroattivi che i ricorrenti ritenevano lesivi della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e del riparto di competenze in materia energetica (art. 117 Cost.).

    La Corte ha esaminato il merito della legge regionale siciliana?

    No: la dichiarazione di inammissibilità per difetto di rilevanza preclude l’esame nel merito. Le questioni potrebbero essere riproposte in futuro con una diversa motivazione sulla rilevanza, qualora un giudice dimostri adeguatamente che la norma impugnata è determinante per la decisione del caso pendente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2013 – Inammissibilità del conflitto ILVA contro il Parlamento per la legge di conversione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del Parlamento, in relazione alla legge n. 231/2012 di conversione del d.l. n. 207/2012 sull’ILVA. Il conflitto contro un atto legislativo del Parlamento è inammissibile per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 16/2013.

    Di cosa si tratta

    La Procura di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione, questa volta nei confronti del Parlamento, contestando la legge n. 231/2012 che aveva convertito con modificazioni il d.l. n. 207/2012 sull’ILVA. La situazione era la medesima del conflitto contro il Governo (ord. n. 16/2013): la Procura riteneva che la legge svuotasse l’efficacia del sequestro penale degli impianti ILVA.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura della Repubblica di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento (nelle persone del Presidente del Senato e del Presidente della Camera), lamentando la violazione degli artt. 107, comma 4, e 112 Cost. per effetto della legge di conversione n. 231/2012. Il conflitto è gemello di quello deciso con l’ord. n. 16/2013.

    La decisione della Corte

    Anche questo conflitto è stato dichiarato inammissibile nella fase di ammissibilità. Le leggi del Parlamento, come i decreti-legge del Governo, non possono essere contestate attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma solo attraverso il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale o in via principale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non può avere ad oggetto atti legislativi (leggi ordinarie o di conversione), i quali sono sindacabili dalla Corte costituzionale unicamente nei modi previsti dalla Costituzione: ricorso in via incidentale (art. 23 l. n. 87/1953) o in via principale (art. 127 Cost.).

    Domande e risposte

    Perché la Procura ha proposto due conflitti distinti, uno contro il Governo e uno contro il Parlamento?

    Perché il d.l. n. 207/2012 è stato successivamente convertito in legge dal Parlamento con la l. n. 231/2012. La Procura ha ritenuto di dover contestare separatamente sia l’atto governativo (decreto-legge) sia l’atto parlamentare (legge di conversione), anche se la Corte ha dichiarato entrambi inammissibili per le stesse ragioni.

    Quale sarebbe stato il rimedio processuale corretto?

    La Procura avrebbe potuto segnalare la questione di legittimità costituzionale al giudice del procedimento penale (il GIP di Taranto), che avrebbe avuto il potere di sollevarla in via incidentale dinanzi alla Corte. Questo percorso è stato effettivamente seguito e ha portato alla sentenza n. 85/2013.

    Cosa ha deciso la Corte nel merito con la sentenza n. 85/2013?

    Con la sentenza n. 85/2013 la Corte ha giudicato parzialmente fondato il ricorso in via incidentale, dichiarando l’illegittimità di alcune disposizioni del d.l. n. 207/2012 nella parte in cui sottraevano al giudice penale il potere di valutare la compatibilità con la legge penale dell’azione amministrativa autorizzata. Ha comunque ribadito la priorità del lavoro e della salute nella valutazione degli interessi in conflitto.

    Norme collegate

    • Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro invocato dalla Procura in entrambi i conflitti sull’ILVA
  • Corte cost. n. 79/2013 – Registro tumori campano e principi statali sulla tutela della salute

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    La Corte dichiara incostituzionali numerose disposizioni della legge campana che istituiva sette registri tumori provinciali e subprovinciali, per violazione delle competenze statali in materia di tutela della salute e dei principi di coordinamento sanitario nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012 aveva istituito un sistema di «registro tumori di popolazione» articolato su sette registri (quattro provinciali e tre subprovinciali), attribuendo loro compiti di raccolta e analisi dei dati oncologici, determinazione delle dotazioni organiche e gestione dei flussi informativi sanitari. Il Presidente del Consiglio ha impugnato varie disposizioni sostenendo che invadessero competenze statali in materia di tutela della salute e di coordinamento delle funzioni sanitarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 5; 4, commi 6, 7 e 8; 5, comma 11; 6, comma 2, lettere c) e d); e 15, commi 6 e 13, della legge campana n. 19/2012, in riferimento agli artt. 120, secondo comma, 117, terzo comma, e 97 Cost. Le censure riguardavano in particolare il mancato rispetto dei principi fondamentali statali sulla raccolta dati sanitari e l’organizzazione dei flussi informativi del SSN.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 5; 4, commi 6, 7 e 8; 5, comma 11; 6, comma 2, lettere c) e d); 15, commi 6 e 13; 2) dichiara, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della stessa legge campana n. 19/2012. Le disposizioni annullate attribuivano ai registri tumori regionali funzioni e poteri che interferivano con il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica oncologica, violando i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    Il principio

    L’organizzazione dei registri tumori e dei flussi informativi epidemiologici è retta da principi fondamentali fissati dalla normativa statale: le Regioni, nella loro competenza concorrente in materia di tutela della salute, devono rispettarli. Disposizioni regionali che istituiscono organi dotati di competenze proprie sull’organico e sulla raccolta dati — in deroga ai modelli statali — violano l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché i registri tumori regionali non possono essere organizzati liberamente dalle Regioni?

    I registri tumori fanno parte del sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica: i dati devono essere comparabili e raccolti con metodologie uniformi. I principi fondamentali statali in materia di tutela della salute impongono standard che le Regioni devono rispettare; deroghe unilaterali frammentano il sistema e violano l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Che cos’è la dichiarazione di illegittimità «in via consequenziale»?

    È un meccanismo previsto dall’art. 27 della legge n. 87/1953 che consente alla Corte di annullare anche disposizioni non impugnate, ma strettamente connesse a quelle dichiarate incostituzionali, per evitare vuoti normativi o incoerenze nell’ordinamento. Nella specie, l’art. 16 della legge n. 19/2012 è stato annullato perché disciplinava aspetti inscindibili dalle norme già colpite.

    La Regione Campania può ancora avere un registro tumori?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle linee guida del sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica. Le disposizioni annullate riguardavano specifiche modalità organizzative ritenute incompatibili con la normativa statale; non è stato vietato alla Campania di istituire registri tumori conformi al quadro nazionale.

    Norme collegate