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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge finanziaria regionale della Liguria per il 2012 (l.r. n. 37/2011), che limitava il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo proprio ai dipendenti regionali in modo difforme dalla disciplina statale in materia di pubblico impiego privatizzato.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale della Liguria per il 2012 aveva disposto che il rimborso delle spese di utilizzo del mezzo proprio da parte del personale dirigente e dipendente potesse avvenire solo in caso di necessità di raggiungere luoghi non serviti dai mezzi pubblici e in assenza di auto di servizio disponibile. Questa norma derogava alla disciplina del pubblico impiego privatizzato stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, comma 4, della l.r. Liguria n. 37/2011 in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione, sostenendo che la norma derogasse illegittimamente alla disciplina statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disciplina delle spese di trasferta del personale regionale è riconducibile all’ordinamento civile e ai rapporti di lavoro, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono derogarvi con legge.

Il principio

Le norme riguardanti il trattamento economico dei dipendenti regionali, il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.). Le Regioni non possono introdurre in via legislativa deroghe alla contrattazione collettiva o alle norme statali che disciplinano il rapporto di impiego.

Domande e risposte

Perché la norma ligure era considerata un’invasione della competenza statale?

Perché l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla l. n. 122/2010) aveva già disciplinato a livello statale l’utilizzo del mezzo proprio nei trasferimenti del personale pubblico. La norma regionale, intervenendo sullo stesso istituto del rapporto di lavoro privatizzato, aveva derogato a una disciplina inderogabile di competenza statale.

Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è di competenza statale?

Perché con il d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001) il rapporto di impiego pubblico è stato «privatizzato»: è disciplinato dalla contrattazione collettiva come il rapporto di lavoro privato, e la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto questa materia all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

La Regione può comunque stabilire criteri di risparmio sulle trasferte?

Sì, ma nell’esercizio dei propri poteri amministrativi e organizzativi, non con legge che incida sul trattamento economico del rapporto di lavoro. Può ad esempio privilegiare l’uso dei mezzi pubblici nelle circolari interne, senza derogare per legge alle norme statali inderogabili sul trattamento economico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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