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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di sei disposizioni della legge finanziaria regionale della Calabria per il 2012 (l.r. n. 47/2011), tra cui norme sulla dirigenza del Consiglio regionale, sulla spesa sanitaria e su obbligazioni fuori bilancio. Altre questioni sono state dichiarate inammissibili o estinte per cessazione della materia del contendere.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge finanziaria regionale della Calabria per il 2012 (l.r. n. 47/2011), sostenendo che violassero i principi costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica, sulla legislazione esclusiva statale in materia di ordinamento civile e sui poteri del Commissario ad acta per il risanamento sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro gli artt. 10, 14, 15, 16 comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52 comma 4 e 55 comma 1 della l.r. Calabria n. 47/2011, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117 (commi I, II lett. e) e l), e III), 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 comma 3, 26 (nella parte riguardante la dirigenza del Consiglio regionale), 32, 50, 52 comma 4 e 55 comma 1 della l.r. n. 47/2011. Ha dichiarato estinto il processo per gli artt. 10, 14 e 15 (intervenuta rinuncia). Ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’art. 17 (modifiche sopravvenute). Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 43 e 44.
Il principio
Le Regioni non possono legiferare in materia di ordinamento civile degli impiegati (riservato allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) né possono adottare norme che aggravino il disavanzo sanitario in presenza di un piano di rientro e di un Commissario ad acta, in quanto ciò ostacolerebbe l’attuazione del mandato commissariale in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché le norme sulla dirigenza del Consiglio regionale erano incostituzionali?
Perché il rapporto di lavoro dei dirigenti regionali è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale. Le Regioni non possono derogarvi con legge regionale perché la materia è riconducibile all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).
Cosa è un «Commissario ad acta» per il piano di rientro sanitario?
È un commissario governativo nominato quando una Regione non rispetta gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il Commissario si sostituisce agli organi regionali nelle materie del piano e la Regione non può adottare atti che ostacolino il suo mandato, pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.
Quali norme sono sopravvissute al giudizio della Corte?
Le questioni sugli artt. 43 e 44 (in materia di obblighi internazionali) sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione. Le questioni sugli artt. 10, 14 e 15 sono state estinte per rinuncia del ricorrente prima della decisione nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: l’ordinamento civile (comprensivo dei rapporti di lavoro privatizzati) è materia di competenza esclusiva statale
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