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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8, comma 4, della l.r. Sardegna n. 31/1998 e non fondata quella sull’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, che prevedeva modalità semplificate per le procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) regionali.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione seconda, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale di due disposizioni della legislazione regionale sarda: l’art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9/2006 (Conferimento di funzioni agli enti locali), che prevedeva modalità procedurali per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 31/1998 (Disciplina del personale regionale), che riguardava l’organizzazione degli uffici e la delega di attribuzioni dirigenziali. Entrambe le disposizioni erano censurate per violazione dell’art. 97 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sardegna ha sollevato, con la stessa ordinanza del 12 ottobre 2011, questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, per violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della p.a.), contestando che le procedure VIA si concludessero sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Regione anziché con un provvedimento formale dell’ente locale; b) dell’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998, per violazione dello stesso art. 97 Cost., in relazione alla disciplina delle deleghe dirigenziali.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza nel giudizio a quo; 2) dichiara non fondata la questione relativa all’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006, ritenendo che la disciplina procedurale della VIA regionale sarda non violi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione né altri parametri costituzionali.
Il principio
Le modalità procedurali delle VIA regionali rientrano nella competenza organizzativa delle Regioni, purché rispettino i principi fondamentali statali in materia ambientale. Una disciplina che prevede l’utilizzo dell’istruttoria regionale per l’adozione del provvedimento locale non viola necessariamente il principio di buon andamento se garantisce efficienza e correttezza nel procedimento.
Domande e risposte
Cos’è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)?
La VIA è un procedimento amministrativo che valuta gli effetti sull’ambiente di progetti pubblici o privati. In Italia è disciplinata dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); le Regioni hanno competenza sulle VIA per le opere di interesse regionale, nel rispetto dei principi statali.
Perché la questione sull’art. 8, comma 4, della l.r. n. 31/1998 è stata dichiarata manifestamente inammissibile?
Il TAR Sardegna non ha motivato adeguatamente né la rilevanza della disposizione nel giudizio a quo né la non manifesta infondatezza della questione. La Corte non può supplire all’inerzia argomentativa del giudice rimettente: l’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente su entrambi i requisiti.
Cosa cambia nella prassi amministrativa sarda dopo questa sentenza?
La dichiarazione di non fondatezza della questione sull’art. 48, comma 3, della l.r. n. 9/2006 consolida la legittimità della procedura VIA sarda che utilizza l’istruttoria regionale come base per i provvedimenti locali. La norma rimane in vigore e applicabile.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; principio del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali
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