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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del Parlamento, in relazione alla legge n. 231/2012 di conversione del d.l. n. 207/2012 sull’ILVA. Il conflitto contro un atto legislativo del Parlamento è inammissibile per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 16/2013.
Di cosa si tratta
La Procura di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione, questa volta nei confronti del Parlamento, contestando la legge n. 231/2012 che aveva convertito con modificazioni il d.l. n. 207/2012 sull’ILVA. La situazione era la medesima del conflitto contro il Governo (ord. n. 16/2013): la Procura riteneva che la legge svuotasse l’efficacia del sequestro penale degli impianti ILVA.
La questione di legittimità costituzionale
La Procura della Repubblica di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento (nelle persone del Presidente del Senato e del Presidente della Camera), lamentando la violazione degli artt. 107, comma 4, e 112 Cost. per effetto della legge di conversione n. 231/2012. Il conflitto è gemello di quello deciso con l’ord. n. 16/2013.
La decisione della Corte
Anche questo conflitto è stato dichiarato inammissibile nella fase di ammissibilità. Le leggi del Parlamento, come i decreti-legge del Governo, non possono essere contestate attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma solo attraverso il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale o in via principale.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non può avere ad oggetto atti legislativi (leggi ordinarie o di conversione), i quali sono sindacabili dalla Corte costituzionale unicamente nei modi previsti dalla Costituzione: ricorso in via incidentale (art. 23 l. n. 87/1953) o in via principale (art. 127 Cost.).
Domande e risposte
Perché la Procura ha proposto due conflitti distinti, uno contro il Governo e uno contro il Parlamento?
Perché il d.l. n. 207/2012 è stato successivamente convertito in legge dal Parlamento con la l. n. 231/2012. La Procura ha ritenuto di dover contestare separatamente sia l’atto governativo (decreto-legge) sia l’atto parlamentare (legge di conversione), anche se la Corte ha dichiarato entrambi inammissibili per le stesse ragioni.
Quale sarebbe stato il rimedio processuale corretto?
La Procura avrebbe potuto segnalare la questione di legittimità costituzionale al giudice del procedimento penale (il GIP di Taranto), che avrebbe avuto il potere di sollevarla in via incidentale dinanzi alla Corte. Questo percorso è stato effettivamente seguito e ha portato alla sentenza n. 85/2013.
Cosa ha deciso la Corte nel merito con la sentenza n. 85/2013?
Con la sentenza n. 85/2013 la Corte ha giudicato parzialmente fondato il ricorso in via incidentale, dichiarando l’illegittimità di alcune disposizioni del d.l. n. 207/2012 nella parte in cui sottraevano al giudice penale il potere di valutare la compatibilità con la legge penale dell’azione amministrativa autorizzata. Ha comunque ribadito la priorità del lavoro e della salute nella valutazione degli interessi in conflitto.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro invocato dalla Procura in entrambi i conflitti sull’ILVA
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.