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La Corte dichiara incostituzionali numerose disposizioni della legge campana che istituiva sette registri tumori provinciali e subprovinciali, per violazione delle competenze statali in materia di tutela della salute e dei principi di coordinamento sanitario nazionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012 aveva istituito un sistema di «registro tumori di popolazione» articolato su sette registri (quattro provinciali e tre subprovinciali), attribuendo loro compiti di raccolta e analisi dei dati oncologici, determinazione delle dotazioni organiche e gestione dei flussi informativi sanitari. Il Presidente del Consiglio ha impugnato varie disposizioni sostenendo che invadessero competenze statali in materia di tutela della salute e di coordinamento delle funzioni sanitarie.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 5; 4, commi 6, 7 e 8; 5, comma 11; 6, comma 2, lettere c) e d); e 15, commi 6 e 13, della legge campana n. 19/2012, in riferimento agli artt. 120, secondo comma, 117, terzo comma, e 97 Cost. Le censure riguardavano in particolare il mancato rispetto dei principi fondamentali statali sulla raccolta dati sanitari e l’organizzazione dei flussi informativi del SSN.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4 e 5; 4, commi 6, 7 e 8; 5, comma 11; 6, comma 2, lettere c) e d); 15, commi 6 e 13; 2) dichiara, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della stessa legge campana n. 19/2012. Le disposizioni annullate attribuivano ai registri tumori regionali funzioni e poteri che interferivano con il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica oncologica, violando i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
Il principio
L’organizzazione dei registri tumori e dei flussi informativi epidemiologici è retta da principi fondamentali fissati dalla normativa statale: le Regioni, nella loro competenza concorrente in materia di tutela della salute, devono rispettarli. Disposizioni regionali che istituiscono organi dotati di competenze proprie sull’organico e sulla raccolta dati — in deroga ai modelli statali — violano l’art. 117, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché i registri tumori regionali non possono essere organizzati liberamente dalle Regioni?
I registri tumori fanno parte del sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica: i dati devono essere comparabili e raccolti con metodologie uniformi. I principi fondamentali statali in materia di tutela della salute impongono standard che le Regioni devono rispettare; deroghe unilaterali frammentano il sistema e violano l’art. 117, terzo comma, Cost.
Che cos’è la dichiarazione di illegittimità «in via consequenziale»?
È un meccanismo previsto dall’art. 27 della legge n. 87/1953 che consente alla Corte di annullare anche disposizioni non impugnate, ma strettamente connesse a quelle dichiarate incostituzionali, per evitare vuoti normativi o incoerenze nell’ordinamento. Nella specie, l’art. 16 della legge n. 19/2012 è stato annullato perché disciplinava aspetti inscindibili dalle norme già colpite.
La Regione Campania può ancora avere un registro tumori?
Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle linee guida del sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica. Le disposizioni annullate riguardavano specifiche modalità organizzative ritenute incompatibili con la normativa statale; non è stato vietato alla Campania di istituire registri tumori conformi al quadro nazionale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione; principio di leale collaborazione
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute; i principi fondamentali restano di competenza statale
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni inadempienti
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