Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 256/2013 – Tesoreria unica Valle d’Aosta: illegittima l’esenzione degli enti locali

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 30/2012, nella parte in cui sottraeva gli enti locali regionali al sistema di tesoreria unica imposto dalla normativa statale. La Valle d’Aosta non poteva derogare a un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012 aveva sospeso, fino al 31 gennaio 2014, il regime di tesoreria mista per tutti gli enti pubblici, imponendo la tesoreria unica (che obbliga a tenere le disponibilità liquide sui conti della Banca d’Italia). La legge valdostana n. 30/2012 aveva stabilito che questa sospensione non si applicasse «agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato illegittima la disposizione limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»: la Valle d’Aosta non poteva sottrarre i propri enti locali alla tesoreria unica statale; (2) dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa alle istituzioni scolastiche, per mancanza di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il sistema di tesoreria unica esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del contenimento del fabbisogno dello Stato e dell’unità economica nazionale. Le Regioni autonome — inclusa la Valle d’Aosta, i cui rapporti finanziari con lo Stato sono regolati da accordi — non possono derogare a tale principio per gli enti locali del proprio territorio.

    Domande e risposte

    Cosa impone il sistema di tesoreria unica agli enti locali?

    Obbliga a depositare le disponibilità; liquide sui conti aperti presso la Banca d’Italia invece di lasciarle giacenti presso banche private (tesoreria mista). Serve a contenere il fabbisogno complessivo dello Stato e a garantire un controllo centralizzato dei flussi di cassa.

    La Valle d’Aosta ha un regime finanziario speciale nei confronti dello Stato?

    Sì: i suoi rapporti finanziari sono regolati da accordi bilaterali (come quello recepito dalla l. n. 220/2010). Tuttavia, la Corte ha confermato che questo non consente di sottrarre gli enti locali regionali a principi fondamentali di coordinamento che valgono erga omnes.

    La pronuncia riguardava anche le istituzioni scolastiche valdostane?

    No: la Corte ha dichiarato inammissibile quella parte della questione per carenza di motivazione nel ricorso statale sulla sua rilevanza concreta.

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  • Corte cost. n. 255/2013 – Farmacie nelle province autonome: parziale illegittimità delle leggi di Trento e Bolzano

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime le leggi della Provincia autonoma di Trento (n. 21/2012) e della Provincia autonoma di Bolzano (n. 16/2012) in materia di assistenza farmaceutica, nella parte in cui disciplinavano la localizzazione delle nuove farmacie e i requisiti per i concorsi in modo difforme dai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    Le due province autonome avevano disciplinato autonomamente alcuni aspetti del servizio farmaceutico — numero e localizzazione delle farmacie, requisiti per i concorsi, vendita di specialità medicinali. Il Governo aveva impugnato le disposizioni ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di ordinamento farmaceutico, rientrante nella tutela della salute (materia concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 4, 8, 10 e 13 della l.p. Trento n. 21/2012 e gli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittime: (1) l’art. 3 della l.p. Trento n. 21/2012 (zonizzazione delle farmacie) nel testo applicabile; (2) l’art. 2, comma 1 (parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie») e comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012; (3) l’art. 4, comma 1, della l.p. Bolzano n. 16/2012 nella parte sui requisiti per i concorsi; (4) l’art. 13, comma 2, della l.p. Bolzano n. 16/2012 (parole «di specialità medicinali e»). Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 8, 10 e 13 della l.p. Trento e manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 1, della l.p. Bolzano.

    Il principio

    L’ordinamento farmaceutico — quanto alla determinazione del numero di farmacie, alla loro localizzazione e ai requisiti di accesso alla professione — è materia in cui la legislazione statale fissa i principi fondamentali che le province autonome devono rispettare, ancorché esse dispongano di una competenza primaria in materia sanitaria; la deroga ai principi statali richiede un’espressa previsione dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Le province autonome possono legiferare in materia di farmacie?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale (l. 362/1991 e normativa successiva). Possono adattare la disciplina alle proprie specificità, ma non derogare ai criteri statali per la localizzazione e per l’accesso ai concorsi.

    Perché la disposizione sui requisiti per i concorsi è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 4 della l.p. Bolzano non rinviava ai requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, della l. 362/1991, consentendo di fatto l’accesso ai concorsi con requisiti diversi da quelli statali. La Corte ha dichiarato l’illegittimità; nella parte in cui ometteva tale rinvio.

    Le questioni sugli artt. 8 e 10 della l.p. Trento perché sono inammissibili?

    La Corte ha ritenuto inammissibili quelle censure perché le disposizioni erano state già; modificate prima della decisione e le questioni erano state formulate in modo non adeguatamente specifico rispetto al testo sopravvissuto alla modifica.

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  • Corte cost. n. 254/2013 – Servizi pubblici locali: illegittima la reintroduzione della disciplina abrogata da referendum

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. n. 83/2012 («decreto crescita»), che aveva reintrodotto una disciplina sugli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali sostanzialmente analoga a quella abrogata dal referendum del 2011. La questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), è risultata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il decreto crescita del 2012 conteneva una disposizione (art. 64) che, secondo la Regione Veneto ricorrente, reintroduceva sostanzialmente la disciplina dei servizi pubblici locali già abrogata dal referendum del giugno 2011. La Corte aveva già dichiarato incostituzionale un precedente tentativo analogo con la sentenza n. 199/2012. La Regione aveva anche contestato l’art. 53 relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato gli artt. 53, comma 1, lettera b), e 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in riferimento agli artt. 75 e 136 della Costituzione (divieto di reintrodurre norme abrogate da referendum e divieto di ripristinare norme dichiarate incostituzionali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato: (1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 83/2012, perché ripristinava normativa abrogata referendariamente e già dichiarata illegittima; (2) inammissibile la questione sull’art. 53, comma 1, lett. b), per assenza di reale riscontro testuale delle censure prospettate.

    Il principio

    L’art. 75 Cost. vieta al legislatore di reintrodurre, immediatamente o in breve tempo, norme sostanzialmente riproduttive di quelle abrogate mediante referendum, quando non ricorrano situazioni di fatto nuove e diverse che giustifichino una differente valutazione. Analoga preclusione opera nei confronti di norme coincidenti con quelle già dichiarate incostituzionali (art. 136 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa aveva abrogato il referendum del 2011 sui servizi pubblici locali?

    Il referendum del giugno 2011 aveva abrogato l’art. 23-bis del d.l. 112/2008, che disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, favorendo la privatizzazione della gestione.

    Perché l’art. 64 del decreto crescita è stato dichiarato illegittimo?

    Perché il suo contenuto normativo non trovava nella realtà «alcun effettivo riscontro» di specificità territoriale o di categorie svantaggiate che potessero giustificarne la diversità rispetto alla norma abrogata: era sostanzialmente la stessa regola con veste diversa.

    Cosa succede ai contratti di affidamento già; stipulati in base all’art. 64?

    La pronuncia non riguarda direttamente i contratti già; eseguiti. La Corte ha riservato a separata pronuncia le questioni sulle altre disposizioni del d.l. 83/2012 non ancora decise.

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  • Corte cost. n. 253/2013 – Piano socio-sanitario Veneto: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro alcune disposizioni della legge della Regione Veneto n. 23/2012 sul Piano socio-sanitario regionale 2012-2016. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta sul Piano socio-sanitario 2012-2016 prevedeva, tra l’altro, che il direttore generale alla sanità e al sociale fosse nominato dal Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta, e che le schede di dotazione ospedaliera e territoriale richiedessero un parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare. Il Governo aveva impugnato queste disposizioni per violazione degli artt. 97, 121 e 123 Cost. e delle norme dello Statuto regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge della Regione Veneto 29 giugno 2012, n. 23, in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 della Costituzione e agli artt. 46 e 58 dello Statuto regionale.

    La decisione della Corte

    Con la legge regionale n. 3 del 2013 la Regione Veneto ha modificato le disposizioni impugnate, sostituendo il parere obbligatorio e vincolante con il solo parere obbligatorio. Il Governo ha rinunciato al ricorso il 3 giugno 2013; la Regione ha accettato il 23 luglio 2013. La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, estingue il processo costituzionale senza pronuncia nel merito: la Corte ne prende atto e dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Domande e risposte

    Il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare sulle schede di dotazione è incostituzionale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La Regione ha scelto di eliminarlo in via legislativa prima che la questione fosse decisa, rendendo il ricorso privo di oggetto.

    Chi nomina il direttore generale alla sanità e al sociale della Regione Veneto?

    Dopo le modifiche del 2013, la questione non è più quella contestata nel ricorso. La disposizione originaria che attribuiva la nomina al Consiglio regionale è stata superata dalla nuova disciplina regionale.

    Cosa distingue l’estinzione dalla cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione si ha quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta: il processo si chiude per atto delle parti. La cessazione della materia del contendere avviene invece quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da far venire meno l’interesse a una pronuncia.

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  • Corte cost. n. 252/2013 – Conflitto di attribuzioni Provincia di Bolzano: inammissibile il ricorso contro la Corte dei conti

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto di sequestro e una richiesta di documentazione della Procura regionale della Corte dei conti. Le procure contabili possono svolgere attività istruttoria sulle province autonome purché in presenza di una specifica e concreta notizia di danno.

    Di cosa si tratta

    La Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, aveva disposto il sequestro di documentazione relativa a spese riservate della Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa. La Provincia aveva sollevato conflitto di attribuzione sostenendo che tale attività istruttoria ledesse la propria autonomia speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto di sequestro del 17 ottobre 2012 e alla richiesta di documentazione del 21 febbraio 2013 della Procura regionale della Corte dei conti. Parametri invocati: artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 Cost. e artt. 4, 8, 16, 52 e segg. dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili i conflitti. Ha rilevato che la legge n. 20/1994 (art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009 nel testo vigente) aveva già fissato i presupposti dell’attività istruttoria delle procure contabili — iniziabile solo a fronte di specifica e concreta notizia di danno — e previsto la nullità degli atti istruttori compiuti in sua assenza, azionabile dalla stessa amministrazione interessata davanti alla Corte dei conti. Poiché la Provincia disponeva di tale rimedio, il conflitto di attribuzioni era inammissibile.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale è inammissibile quando l’ente ricorrente dispone di altri strumenti di tutela nell’ordinamento (nella specie: l’actio nullitatis davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti) per far valere l’eventuale illegittimità dell’atto istruttorio della procura contabile.

    Domande e risposte

    Le procure della Corte dei conti possono indagare sulle province autonome?

    Sì, ma solo se ricorre una «specifica e concreta notizia di danno». In mancanza, gli atti istruttori sono nulli e la nullità può essere eccepita in qualunque momento davanti alla sezione giurisdizionale competente.

    Cosa sono le spese riservate di una provincia autonoma?

    Sono spese per finalità istituzionali che non vengono rese pubbliche nei dettagli per ragioni di riservatezza o sicurezza. Anche su di esse può esercitarsi il controllo contabile statale in presenza di notizia qualificata di danno.

    Perché la Corte ha assorbito le istanze di sospensione degli atti impugnati?

    Dichiarata l’inammissibilità dei conflitti, viene meno ogni ragione per esaminare le misure cautelari accessorie richieste dalla Provincia.

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  • Corte cost. n. 251/2013 – Commercio al dettaglio Veneto: VAS obbligatoria per medie strutture di vendita

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Veneto n. 50/2012 sul commercio, nella parte in cui non prevedeva la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) per i centri commerciali di medie dimensioni. Le restanti disposizioni impugnate sono risultate non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva disciplinato il commercio al dettaglio su area privata prevedendo che alcune varianti ai piani paesaggistici derivanti da accordi di programma relativi a strutture di vendita non dovessero essere sottoposte a VAS. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge ritenendo che esonerassero da valutazioni ambientali che il diritto statale e europeo impongono.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha: (1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 nella parte in cui non prevedeva la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni; (2) dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 17, 18 e 19; (3) dichiarato non fondata la questione sull’art. 26, interpretato in senso conforme alla normativa paesaggistica statale.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, inclusa la disciplina della VAS, è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. Le Regioni non possono introdurre esenzioni dalla verifica di assoggettabilità ambientale per strutture commerciali di dimensioni medie, nemmeno qualificandole come procedure semplificate.

    Domande e risposte

    Cosa è la VAS e quando si applica alle strutture commerciali?

    La valutazione ambientale strategica è una procedura preventiva che valuta gli effetti ambientali di piani e programmi. Si applica obbligatoriamente, o previo verifica di assoggettabilità, quando i piani incidono su aree sensibili o comportano varianti agli strumenti urbanistici.

    Le medie strutture di vendita devono sempre sottoporsi a VAS?

    Devono almeno sottoporsi alla verifica di assoggettabilità (screening), che valuta caso per caso se la VAS completa sia necessaria. La legge veneta era illegittima perché escludeva questa verifica preliminare.

    Cosa ha salvato gli artt. 17, 18 e 19 dalla censura?

    La Corte ha ritenuto che quelle disposizioni, riguardanti l’apertura e i trasferimenti di strutture di vicinato e medie strutture, non esonerino dalla VAS ma disciplinino solo le procedure autorizzative (SCIA), che non escludono le valutazioni ambientali previste da altra normativa.

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  • Corte cost. n. 250/2013 – Bilancio Regione Abruzzo: illegittimo l’uso di avanzo non ancora accertato

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio della Regione Abruzzo per il 2013, che coprivano spese utilizzando un avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 non ancora certificato dall’approvazione del rendiconto. La copertura finanziaria con risorse ancora ipotetiche viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo, nella propria legge di bilancio 2013, aveva stanziato spese (riassegnazione di residui passivi perenti) coprendole con un saldo finanziario positivo presunto dell’esercizio 2012 di 9 milioni di euro, in attesa che il rendiconto 2012 fosse approvato. Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che l’uso di un avanzo non ancora accertato violasse l’obbligo costituzionale di copertura effettiva delle spese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 (nella parte relativa ai capitoli 323500 e 321920) e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 l. 87/1953, anche degli artt. 1, 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui contabilizzavano il saldo presunto dell’esercizio 2012 nella misura di 9 milioni di euro.

    Il principio

    L’obbligo di copertura delle spese ex art. 81, quarto comma, Cost. impone la previa verifica della disponibilità effettiva delle risorse: un avanzo di amministrazione utilizzabile a copertura deve essere certificato dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, non meramente presunto. Fino a quella certificazione, le risorse rimangono ipotetiche e il loro impiego per spese non vincolate viola il principio di equilibrio del bilancio.

    Domande e risposte

    Quando una Regione può usare l’avanzo di amministrazione a copertura delle spese?

    Solo dopo l’approvazione del rendiconto che certifica l’effettiva disponibilità dell’avanzo. Utilizzarlo prima, in via presuntiva, viola l’art. 81, quarto comma, Cost.

    Cosa sono i residui passivi perenti?

    Sono impegni di spesa assunti in esercizi precedenti che non si sono tradotti in pagamenti e che, trascorso un certo periodo, sono stati eliminati dal bilancio. La loro eventuale riattivazione richiede coperture reali.

    La pronuncia riguarda solo l’Abruzzo o vale per tutte le Regioni?

    La pronuncia riguarda direttamente la legge abruzzese, ma il principio è di portata generale: la Corte richiama una consolidata giurisprudenza (sentt. nn. 70/2012, 106/2011, 68/2011, 141/2010, 100/2010, 213/2008, 384/1991) applicabile a tutte le Regioni.

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  • Corte cost. n. 249/2013 – Unioni montane Veneto: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Veneto n. 40/2012 sulle unioni montane. Il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione ha modificato la norma impugnata in senso satisfattivo, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La legge veneta n. 40/2012 sulle unioni montane era stata impugnata perché sembrava individuare nell’unione montana l’unico soggetto ammesso per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra comuni montani, in contrasto con la normativa statale che prevede anche le convenzioni tra comuni. La Regione Veneto, con la legge n. 49/2012, ha modificato la norma rendendola compatibile con il quadro statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 5, commi 1 e 3, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40 (Norme in materia di unioni montane), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per pretesa violazione dei principi fondamentali statali in materia di ordinamento degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Governo il 30 aprile 2013, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013, e dell’accettazione della rinuncia da parte della Regione Veneto del 28 maggio 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando il legislatore regionale modifica la norma impugnata in senso satisfattivo delle pretese statali e il Governo rinuncia al ricorso, il contraddittorio viene meno e la Corte dichiara l’estinzione del processo: nessuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale della norma originaria.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte dichiara estinto il processo?

    Significa che non c’è una pronuncia nel merito. La questione di legittimità costituzionale non viene né accolta né respinta: il giudizio si chiude per il venir meno dell’interesse a proseguirlo.

    Le unioni montane venete possono ora gestire da sole le funzioni fondamentali dei comuni?

    Dopo le modifiche operate con la l.r. n. 49/2012, la norma regionale riconosce all’unione montana il ruolo di forma prioritaria (non esclusiva) per l’esercizio associato, in linea con il d.l. n. 78/2010 che ammette anche le convenzioni.

    Chi è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso?

    La controparte nel giudizio costituzionale: nel caso di ricorso statale contro una legge regionale, la Regione stessa, che nella specie ha accettato tramite delibera del Presidente della Giunta del 3 maggio 2013.

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  • Corte cost. n. 248/2013 – Caparra confirmatoria: inammissibile la questione sulla riduzione giudiziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1385, secondo comma, del codice civile, che disciplina la caparra confirmatoria. Il Tribunale di Tivoli chiedeva che il giudice potesse ridurre la caparra in caso di inadempimento, ma l’ordinanza di rimessione presentava lacune che ne inficiavano l’ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La caparra confirmatoria è una somma versata al momento della stipula di un contratto (spesso una compravendita immobiliare): se chi l’ha data non adempie, la perde; se non adempie chi l’ha ricevuta, deve restituirla doppia. Il Tribunale di Tivoli riteneva irragionevole che il giudice non potesse ridurre tale importo quando risultasse sproporzionato rispetto all’inadempimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 1385, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre equamente la caparra in caso di manifesta sproporzione. Parametro invocato: art. 3, secondo comma, della Costituzione (ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato la reale portata dei patti tra le parti né considerato i margini di intervento già disponibili al giudice (nullità parziale per contrasto con l’art. 2 Cost. e canone della buona fede), che avrebbero potuto risolvere il caso senza necessità di una pronuncia costituzionale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non ha prima esplorato le interpretazioni conformi a Costituzione già disponibili nell’ordinamento — nel caso della caparra, la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola gravemente sbilanciata per contrasto con i doveri di solidarietà ex art. 2 Cost.

    Domande e risposte

    Il giudice può ridurre una caparra confirmatoria eccessiva?

    La Corte non ha risposto nel merito. Ha però indicato che esistono strumenti già; nell’ordinamento (nullità ex art. 1418 c.c., buona fede) che il giudice deve prima valutare prima di sollevare una questione di incostituzionalità.

    Cosa succede se chi ha versato la caparra non riesce a ottenere un mutuo?

    Se l’inadempimento è colposo ma non voluto, la giurisprudenza ordinaria considera comunque inadempimento grave ai sensi degli artt. 1218 e 1456 c.c. La perdita della caparra è la regola; la riduzione giudiziale automatica non è prevista dall’art. 1385 c.c.

    Perché il Presidente del Consiglio aveva chiesto l’inammissibilità?

    L’Avvocatura generale dello Stato aveva rilevato che il rimettente non aveva indicato espressamente i parametri costituzionali violati. La Corte ha accolto l’eccezione sotto un profilo diverso ma ugualmente riguardante le carenze dell’ordinanza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 247/2013 – Guida in stato di ebbrezza con incidente: il divieto di lavoro di pubblica utilità è legittimo

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Prato sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada. Il divieto di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità quando il conducente ubriaco ha causato un incidente stradale non viola né il principio di uguaglianza né il finalismo rieducativo della pena.

    Di cosa si tratta

    Chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e causa un incidente non può beneficiare della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (art. 54 d.lgs. 274/2000). Un tribunale penale aveva dubitato che questa preclusione automatica fosse incostituzionale, sostenendo che non lasciasse margine al giudice per valutare la gravità del singolo incidente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Prato ha impugnato l’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui esclude la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Parametri invocati: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. Ha osservato che la previsione di limiti all’applicazione di sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità del legislatore e che il trattamento sanzionatorio del reato, già aggravato per l’incidente, consente al giudice una modulazione tra minimo e massimo proporzionata alle peculiarità del caso. La scelta di non graduare la preclusione in funzione della gravità del sinistro corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole.

    Il principio

    Il legislatore può escludere sanzioni sostitutive per condotte che, per la loro strutturale pericolosità, giustificano una risposta punitiva più severa; tale scelta non diventa irragionevole o lesiva del finalismo rieducativo solo perché non lascia al giudice un margine di apprezzamento sull’entità del danno causato dall’incidente.

    Domande e risposte

    Chi ha causato un incidente in stato di ebbrezza può chiedere il lavoro di pubblica utilità?

    No. L’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada esclude esplicitamente questa possibilità per chi versa nei casi previsti dal comma 2-bis (tasso > 1,5 g/l con incidente). La Corte ha confermato la legittimità di tale preclusione.

    Il giudice penale può valutare la gravità dell’incidente per attenuare la pena?

    Sì, ma solo nell’ambito dell’ordinaria modulazione tra il minimo e il massimo edittale, non per concedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, che rimane preclusa.

    Perché la Corte non ha ritenuto violato l’art. 27 Cost. sul finalismo rieducativo?

    La censura era formulata in modo estremamente succinto e collegata all’argomento di irragionevolezza già respinto. La Corte ha quindi dichiarato manifestamente infondata anche questa doglianza per gli stessi motivi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2013 – Manifesta inammissibilità sulla legge veneta sugli orari dei negozi

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto n. 30/2011, che reintroduceva l’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio, dopo che il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011) aveva liberalizzato gli orari. La questione era già stata superata da una modifica normativa sopravvenuta che il TAR non aveva considerato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011) aveva liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi commerciali, eliminando l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. La Regione Veneto aveva però adottato la l.r. n. 30/2011, che reintroduceva tale obbligo (con alcune deroghe). La società Pam Panorama aveva impugnato davanti al TAR del Veneto l’ordinanza sindacale del Comune di Treviso che dava attuazione alla legge regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. Veneto 27 dicembre 2011, n. 30, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. La norma regionale avrebbe compresso la tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) e i livelli essenziali delle prestazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma regionale era già stata modificata — sostituita da una disciplina più liberalizzante — nelle more del giudizio costituzionale, rendendo irrilevante la questione originariamente sollevata. Il TAR non aveva considerato questa sopravvenienza e non aveva verificato se la questione mantenesse la sua rilevanza nel giudizio principale.

    Il principio

    Se nel corso del giudizio costituzionale la norma impugnata viene modificata o abrogata, la questione può diventare irrilevante e deve essere dichiarata inammissibile. Il giudice rimettente è tenuto a valutare l’effetto delle modifiche sopravvenute sulla rilevanza della questione nel giudizio principale prima di portarla all’esame della Corte.

    Domande e risposte

    Oggi i negozi sono liberi di aprire la domenica e nei giorni festivi?

    La liberalizzazione degli orari introdotta dal d.l. n. 201/2011 (Monti) è rimasta in vigore a livello statale, ma il d.l. n. 50/2022 (Aiuti) e successive riforme hanno riaperto il dibattito. La questione degli orari festivi è tuttora oggetto di discussione legislativa e di diversa regolamentazione a livello regionale.

    Qual è il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di commercio?

    Il commercio è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.). Tuttavia, quando la disciplina regionale incide sulla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera e) o sui livelli essenziali delle prestazioni (lettera m), prevale la norma statale.

    Perché la questione era «manifestamente» inammissibile e non solo inammissibile?

    La «manifesta» inammissibilità consente alla Corte di decidere in camera di consiglio (senza udienza pubblica) quando il vizio è ictu oculi evidente, ossia quando non è necessario un approfondimento istruttorio né una discussione pubblica. Nel caso di specie, la sopravvenienza normativa rendeva evidente la perdita di rilevanza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2013 – Inammissibile la questione sul rinvio dell’udienza tributaria per la conciliazione d’ufficio

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sull’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), che consente il rinvio dell’udienza solo quando la conciliazione è proposta dalle parti e non anche quando è esperita d’ufficio dalla Commissione. Il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una controversia tributaria, la Commissione tributaria di Milano aveva formulato d’ufficio una proposta di conciliazione e le parti avevano chiesto un termine per esaminarla. Il giudice riteneva però di non poter concedere il rinvio, perché l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente il rinvio solo nel caso in cui la proposta provenga da una delle parti, non dal giudice d’ufficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per difetto di ragionevolezza: la mancata previsione del rinvio per la conciliazione d’ufficio vanificherebbe qualsiasi tentativo conciliativo esperito dalla Commissione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile perché il rimettente non ha adeguatamente sperimentato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme. L’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 consente già alla Commissione di differire la trattazione su istanza di parte, in coerenza con le regole processuali generali che attribuiscono al giudice poteri di gestione dell’udienza, anche in chiave deflativa.

    Il principio

    Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve tentare ogni interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata. Se tale interpretazione è praticabile — anche ricorrendo alle norme del processo ordinario applicabili in via di rinvio — la questione è inammissibile. Ciò vale anche per le norme processuali in materia di conciliazione giudiziale.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la «conciliazione di parte» dalla «conciliazione d’ufficio» nel processo tributario?

    Nella conciliazione di parte (art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992), è una delle parti a fare la proposta; l’accordo si forma al di fuori del processo e richiede una disciplina procedimentale specifica. Nella conciliazione d’ufficio (art. 48, comma 2), è la Commissione tributaria stessa a tentare di favorire l’accordo: si esaurisce nel processo e segue le regole processuali generali.

    La Commissione tributaria può quindi rinviare l’udienza per far esaminare la proposta di conciliazione d’ufficio?

    Sì, secondo la Corte, ricorrendo all’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che consente il differimento a udienza fissa su istanza della parte la cui difesa è resa particolarmente difficile da nuovi elementi. Un’applicazione coerente di tale norma e dei principi del processo (ragionevole durata, effettività della conciliazione) porta a ritenere che il rinvio sia possibile.

    Cosa è la «mancata sperimentazione dell’interpretazione conforme»?

    Il giudice che solleva la questione di costituzionalità deve prima verificare se esiste un’interpretazione della norma impugnata che la renda compatibile con la Costituzione. Se tale interpretazione è praticabile e il giudice non la ha valutata, la questione è dichiarata inammissibile per questo vizio.

    Norme collegate