Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 16/2013 – Inammissibilità del conflitto ILVA: decreto-legge e sequestro penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti del Governo, in relazione al decreto-legge n. 207/2012 che aveva reso inefficace il sequestro preventivo degli impianti ILVA. Il ricorso è inammissibile perché il decreto-legge è un atto del Governo nell’esercizio della funzione normativa, non un atto amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Il GIP di Taranto aveva disposto il sequestro preventivo degli impianti ILVA per reati ambientali. Il Governo aveva emanato il d.l. n. 207/2012 che autorizzava la prosecuzione dell’attività produttiva dell’ILVA nonostante il sequestro, rendendo di fatto inefficace il provvedimento cautelare. La Procura di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione contestando questa scelta come violazione dei propri poteri di esercizio dell’azione penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell’ambiente, Ministro dello sviluppo economico), lamentando la violazione degli artt. 107, comma 4, e 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale e autonomia della magistratura).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella fase di ammissibilità. Il decreto-legge è un atto normativo del Governo, non un atto amministrativo: il conflitto di attribuzione tra poteri non è lo strumento processuale adeguato per contestare atti aventi forza di legge, i quali possono essere censurati solo attraverso il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammissibile quando l’atto contestato è un provvedimento normativo (decreto-legge o legge) anziché un atto amministrativo o di altro tipo. Gli atti normativi con forza di legge possono essere sindacati dalla Corte solo attraverso il giudizio incidentale (eccezione di incostituzionalità) o il ricorso in via principale.

    Domande e risposte

    Perché la Procura di Taranto ha sollevato un conflitto di attribuzione anziché un’eccezione di incostituzionalità?

    La Procura non è un soggetto legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale (solo i giudici lo possono fare nel corso di un giudizio). Ha quindi tentato di utilizzare il conflitto di attribuzione tra poteri come strumento alternativo per contestare l’atto governativo. La Corte ha chiarito che questo strumento non è utilizzabile per contestare atti normativi.

    Cosa è successo alla vicenda ILVA dopo questa pronuncia?

    La Corte costituzionale si è successivamente pronunciata sulla legittimità del d.l. n. 207/2012 attraverso il giudizio incidentale di legittimità, con la sentenza n. 85 del 2013, che ha riconosciuto la legittimità della prosecuzione dell’attività produttiva contemperando le esigenze di tutela della salute e del lavoro.

    In cosa consiste l’art. 112 della Costituzione richiamato dalla Procura?

    L’art. 112 Cost. stabilisce che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. La Procura sosteneva che il decreto-legge, rendendo inefficace il sequestro, avesse svuotato di contenuto concreto questo obbligo costituzionale.

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  • Corte cost. n. 78/2013 – Incarichi di insegnamento gratuiti e discriminazione del personale tecnico-amministrativo universitario

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 nella parte in cui vietava al personale tecnico-amministrativo universitario di svolgere incarichi di insegnamento a titolo gratuito, discriminando questa categoria rispetto ad altre figure ammesse a farlo.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 230 del 4 novembre 2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari) regolava il reclutamento accademico. L’art. 1, comma 10, escludeva il personale tecnico-amministrativo delle università dalla possibilità di svolgere incarichi annuali di insegnamento a titolo gratuito. Un dipendente tecnico-amministrativo dell’Università di Padova aveva chiesto due incarichi di insegnamento gratuiti; il Preside di medicina li aveva rifiutati. Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005, per contrasto con gli artt. 3, 33, 35 e 97 Cost. La disposizione sarebbe discriminatoria verso il personale tecnico-amministrativo universitario — categoria non inclusa tra i soggetti legittimati a svolgere incarichi di insegnamento gratuiti — e lesiva della libertà di insegnamento e del diritto al miglioramento professionale dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005. La norma, escludendo il personale tecnico-amministrativo dagli incarichi di insegnamento gratuiti, introduce una distinzione priva di ragionevole giustificazione rispetto ad altre categorie di soggetti ammessi a svolgere tale attività nelle università, in violazione dell’art. 3 Cost. e dei principi in materia di libertà di insegnamento e tutela del lavoro.

    Il principio

    Un divieto legislativo che colpisce in modo esclusivo una specifica categoria di lavoratori universitari (il personale tecnico-amministrativo), impedendole di svolgere attività di insegnamento a titolo gratuito consentite ad altri, viola il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. se non sorretto da una giustificazione obiettiva e razionale.

    Domande e risposte

    Il personale tecnico-amministrativo può ora insegnare nelle università?

    Dopo la sentenza n. 78/2013, il divieto assoluto per il personale tecnico-amministrativo di svolgere incarichi di insegnamento gratuiti è caduto. Resta ferma la necessità di autorizzazione da parte dell’università e il rispetto di eventuali altre norme sull’incompatibilità.

    Perché il TAR Veneto ha ritenuto rilevante la questione?

    Perché il giudizio a quo riguardava proprio il diniego opposto a un dipendente tecnico-amministrativo; la norma impugnata era direttamente applicabile e determinante per la decisione del caso, essendo il fondamento del rifiuto dei due incarichi di insegnamento.

    Quali altri soggetti erano ammessi all’insegnamento gratuito a differenza del personale tecnico-amministrativo?

    La legge n. 230/2005 permetteva a professori a contratto e ad altri soggetti esterni di svolgere attività didattica a titolo gratuito. L’esclusione del personale tecnico-amministrativo, già inserito nella comunità universitaria con un rapporto di lavoro stabile, è apparsa alla Corte priva di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2013 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 200/2012

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    La Corte costituzionale ha disposto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 200 del 2012: nel dispositivo, ai numeri 2) fino a 9), l’anno «2008» deve essere sostituito con «2011». Si tratta di un’ordinanza di mera rettifica formale, senza effetti sul contenuto sostanziale della pronuncia.

    Di cosa si tratta

    La sentenza n. 200 del 2012 della Corte costituzionale conteneva un errore materiale nel dispositivo: per otto punti (nn. 2-9) era stato indicato l’anno «2008» anziché «2011», in riferimento a disposizioni normative. La Corte è intervenuta con un’ordinanza di correzione ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto, ma di un procedimento di correzione di errore materiale attivato d’ufficio dalla Corte. Il procedimento di correzione degli errori materiali è disciplinato dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e risponde all’esigenza di garantire la conformità del testo del dispositivo alla reale volontà della Corte già espressa nella pronuncia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che nella sentenza n. 200 del 2012 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), l’anno «2008» è sostituito dall’anno «2011».

    Il principio

    La Corte costituzionale ha il potere di correggere d’ufficio gli errori materiali contenuti nelle proprie pronunce. La correzione non modifica la sostanza della decisione né i suoi effetti giuridici: sana esclusivamente un’imprecisione formale nel testo del dispositivo che non corrisponde all’effettiva volontà della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale in una sentenza?

    È una svista formale nella redazione del testo che non riflette la reale volontà dell’organo giudicante: ad esempio un anno sbagliato, un numero di articolo errato, o un refuso che alteri il senso letterale del dispositivo senza modificarne la portata sostanziale.

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale in una sentenza costituzionale?

    Le parti del giudizio possono fare istanza di correzione; la Corte può anche provvedere d’ufficio, come avvenuto nel caso in esame, quando l’errore è palese e non vi è dubbio su quale fosse la volontà effettiva della Corte.

    La correzione dell’errore materiale produce effetti retroattivi?

    Sì: la correzione chiarisce il senso autentico del dispositivo fin dalla data della sentenza originaria. Non si tratta di una modifica della pronuncia ma della rettifica formale di un testo che non aveva correttamente riprodotto la volontà della Corte.

  • Corte cost. n. 14/2013 – Ammissibilità del conflitto su insindacabilità Gasparri contro magistrati

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., le opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri in due interviste giornalistiche nei confronti di tre magistrati.

    Di cosa si tratta

    Nel marzo 2000 il deputato Maurizio Gasparri aveva rilasciato due interviste al quotidiano «Il Mattino» in cui esprimeva giudizi fortemente critici nei confronti di tre magistrati (Gian Paolo Cariello, Donato D’Auria e Giovanna Di Donna). La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. I magistrati avevano agito in giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 27 febbraio 2001 con cui l’Assemblea aveva dichiarato l’insindacabilità. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. La Corte di cassazione sosteneva che le dichiarazioni giornalistiche non avessero il nesso funzionale richiesto con l’attività parlamentare di Gasparri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase di ammissibilità, riconoscendo la legittimazione della Corte di cassazione (terza sezione civile) a sollevare il conflitto e quella della Camera dei deputati a essere parte del giudizio. Il conflitto entra nella fase di merito.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità nella fase preliminare non pregiudica la valutazione di merito sulla fondatezza del conflitto. Essa accerta solo l’esistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione delle parti) e oggettivi (esistenza di una materia di conflitto di competenza della Corte).

    Domande e risposte

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Qualsiasi organo dello Stato che sia competente a dichiarare definitivamente la propria volontà nell’esercizio delle funzioni attribuitegli e che ritenga lesa la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da un atto di un altro potere. Tra i soggetti legittimati vi sono i giudici comuni, incluse le sezioni della Corte di cassazione.

    Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni di Gasparri?

    L’Assemblea della Camera, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva ritenuto che le opinioni espresse nelle interviste fossero funzionalmente collegate all’attività parlamentare di Gasparri. La Corte di cassazione ha contestato l’esistenza di tale nesso funzionale.

    Quando il conflitto viene deciso nel merito?

    Dopo la notifica alla Camera dei deputati e la sua eventuale costituzione in giudizio, la Corte esamina se le dichiarazioni fossero effettivamente connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari. Se non lo erano, annulla la delibera di insindacabilità e il processo per diffamazione può riprendere.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: il parametro costituzionale al centro del conflitto tra la Corte di cassazione e la Camera dei deputati
  • Corte cost. n. 13/2013 – Conflitto di attribuzione sull’insindacabilità parlamentare per opinioni in un libro

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica. Il conflitto riguarda la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., le opinioni espresse dall’on. Iannuzzi in un libro intitolato «Lo sbirro e lo Stato», che aveva portato all’imputazione per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di alcuni magistrati palermitani.

    Di cosa si tratta

    L’onorevole Raffaele Iannuzzi, senatore, aveva pubblicato nel 2008 il libro «Lo sbirro e lo Stato», in cui esprimeva giudizi molto critici su alcuni magistrati della Procura di Palermo (tra cui Guido Lo Forte, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci), definendoli «professionisti dell’antimafia» e accusandoli di condotte dolose e persecutorie. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni. Il Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 3 agosto 2010. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. (insindacabilità delle opinioni dei parlamentari). Il ricorrente sosteneva che le affermazioni nel libro non avessero il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    Nella fase di ammissibilità, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo sia il requisito soggettivo (legittimazione del Tribunale monocratico e del Senato) sia quello oggettivo (esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte). Non si tratta ancora di una pronuncia nel merito sulla fondatezza del conflitto.

    Il principio

    Perché l’insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.) si estenda a dichiarazioni rese fuori dall’aula, è necessario un nesso funzionale tra le affermazioni extra moenia e l’attività concretamente svolta dal parlamentare. Non è sufficiente un semplice collegamento di argomento o di contesto politico: le dichiarazioni devono riprodurre sostanzialmente le opinioni già espresse in sede parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte costituzionale ha esteso questa garanzia anche alle dichiarazioni rese fuori dall’aula, a condizione che vi sia un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il Tribunale contestava la delibera del Senato?

    Perché riteneva che le affermazioni contenute nel libro non fossero riconducibili a specifiche attività parlamentari di Iannuzzi: il disegno di legge invocato dall’imputato (A.S. 2292, sulle commissioni di inchiesta sui pentiti) riguardava un tema generale e non faceva alcun riferimento alle specifiche vicende giudiziarie citate nel libro. Mancava quindi il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

    Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità?

    Il conflitto prosegue nella fase di merito: il Senato deve essere notificato e può costituirsi nel giudizio. La Corte deciderà poi se spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse nel libro, e se del caso annullerà la delibera assembleare.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni, parametro del conflitto
  • Corte cost. n. 77/2013 – Tributi della Provincia autonoma di Bolzano e limiti del sistema tributario statale

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    La Corte dichiara incostituzionali tre disposizioni della legge finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano per il 2012 (artt. 9, comma 1; 32, comma 1; 34) che modificavano l’aliquota di un’imposta ambientale e introducevano altre misure eccedenti le competenze tributarie provinciali.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011 (legge finanziaria 2012 per il triennio 2012-2014) conteneva varie disposizioni fiscali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato, tra gli altri, l’art. 9, comma 1 (modifica dell’aliquota di un’imposta), l’art. 32, comma 1, e l’art. 34, sostenendo che eccedessero le competenze tributarie della Provincia autonoma delimitate dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e violassero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato il «sistema tributario».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato plurime disposizioni della legge provinciale di Bolzano n. 15/2011; dopo rinuncia formale ad alcune censure (artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 18, comma 2, accettata dalla Provincia), la Corte ha esaminato nel merito gli artt. 7, comma 4; 9, comma 1; 24, commi 1 e 2; 32, comma 1; e 34. I parametri invocati erano l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e le norme dello Statuto speciale che delimitano il potere tributario provinciale.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1; 32, comma 1; e 34 della legge provinciale n. 15/2011, poiché le disposizioni modificano un’aliquota di tributo e introducono altre misure che eccedono le competenze tributarie provinciali garantite dallo Statuto speciale; 2) dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 7, comma 4, per difetto di adeguata motivazione nel ricorso; 3) dichiara cessata la materia del contendere sulle disposizioni oggetto di rinuncia.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire tributi propri e modificare aliquote entro i limiti fissati dallo Statuto speciale e nel rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario; ove tali limiti siano superati, la norma provinciale viola l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che assegna allo Stato la competenza esclusiva sul «sistema tributario».

    Domande e risposte

    Le Province autonome possono avere un proprio sistema tributario?

    Sì, ma nei limiti fissati dallo Statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) e nel rispetto dei principi statali di coordinamento. Non possono modificare liberamente aliquote di tributi che interferiscono con il sistema erariale statale né istituire imposte che si sovrappongono a tributi già riservati allo Stato.

    Perché la questione sull’art. 7, comma 4, è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il ricorso del Presidente del Consiglio non conteneva una motivazione sufficientemente specifica in ordine ai parametri costituzionali asseritamente violati da quella disposizione: la Corte non può supplire all’inerzia argomentativa del ricorrente.

    Cosa è accaduto alle disposizioni su cui il Governo ha rinunciato?

    Per gli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; e 18, comma 2, il Governo ha formalmente rinunciato all’impugnazione e la Provincia ha accettato: il processo si è estinto su quei punti, senza pronuncia di merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — sistema tributario riservato alla competenza legislativa esclusiva statale; potere tributario delle Province autonome delimitato dallo Statuto speciale
  • Corte cost. n. 76/2013 – Reclutamento docenti e competenza esclusiva statale sull’istruzione

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 8 della legge lombarda n. 7/2012 che consentiva alle istituzioni scolastiche di organizzare concorsi per docenti differenziati per ciclo di studi: la disciplina del reclutamento scolastico spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 («Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione») aveva modificato l’art. 3 della legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo lombardo, introducendo all’art. 8 la possibilità per le istituzioni scolastiche di organizzare, nell’ambito delle norme generali sull’istruzione o di specifici accordi con lo Stato, concorsi differenziati per ciclo di studi al fine di selezionare personale docente. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che invadesse le competenze statali sull’istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge lombarda n. 7/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g), m) ed n), e terzo comma, Cost. La censura principale riguardava la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «norme generali sull’istruzione» (lett. n)) e dei «livelli essenziali delle prestazioni» (lett. m)), poiché la norma regionale introduceva un sistema di reclutamento dei docenti differenziato a livello regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7/2012. La norma impugnata, consentendo alle istituzioni scolastiche autonome di organizzare concorsi per docenti differenziati per ciclo di studi, interferiva con la disciplina statale del reclutamento del personale scolastico, che costituisce una norma generale sull’istruzione di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Il reclutamento del personale docente nelle scuole statali rientra tra le «norme generali sull’istruzione» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. Le Regioni non possono dettare modalità concorsuali differenziate, nemmeno «nell’ambito degli accordi con lo Stato», poiché ciò introdurrebbe disparità nell’accesso all’insegnamento contrarie all’unità del sistema scolastico nazionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni non hanno alcun ruolo nell’istruzione?

    Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di «istruzione» (art. 117, terzo comma, Cost.), ma solo nel rispetto dei principi fondamentali statali. La materia «norme generali sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lett. n)) è invece di competenza esclusiva statale: include le regole sull’accesso all’insegnamento e il reclutamento dei docenti.

    Perché un concorso per ciclo di studi è problematico?

    Perché crea un sistema di selezione regionale per i docenti, frammentando l’unità del reclutamento nazionale. Un insegnante selezionato con criteri lombardi differenti da quelli statali potrebbe avere una posizione giuridica diversa da quelli reclutati altrove, violando la parità di accesso.

    La legge lombarda era interamente incostituzionale?

    No: la Corte ha annullato solo l’art. 8. Il resto della legge n. 7/2012 e le altre disposizioni della legge regionale n. 19/2007 sul sistema educativo lombardo non sono state toccate da questa sentenza.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — norme generali sull’istruzione e ordinamento scolastico riservati alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. n))
  • Corte cost. n. 75/2013 – Estinzione del processo nel conflitto di attribuzione sulla vigilanza bancaria

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo a un conflitto di attribuzione in materia di vigilanza prudenziale bancaria, dopo che la situazione controversa è venuta meno durante il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Era stato instaurato davanti alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione riguardante i poteri di vigilanza prudenziale sul sistema bancario. Secondo quanto emerge dal testo, il ricorrente sosteneva che una delibera fosse stata adottata in violazione del riparto costituzionale delle competenze in materia di vigilanza prudenziale, con riferimento ai vincoli posti dall’ordinamento comunitario (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e ai controlli sull’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Il processo si è tuttavia estinto prima della decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava i poteri di vigilanza prudenziale sul sistema bancario e la loro compatibilità con il riparto costituzionale delle competenze, in particolare con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) e l’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica). Non è indicato un giudice rimettente, trattandosi di conflitto di attribuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo. L’ordinanza non entra nel merito del conflitto di attribuzione, limitandosi a prendere atto dell’avvenuta estinzione per ragioni processuali sopravvenute (rinuncia, accordo tra le parti o cessazione dell’interesse a ricorrere).

    Il principio

    Il processo costituzionale relativo a un conflitto di attribuzione può estinguersi per rinuncia del ricorrente o per accordo tra i poteri coinvolti: in tal caso la Corte si limita a dichiarare l’estinzione senza pronunciarsi nel merito delle attribuzioni contestate.

    Domande e risposte

    Cosa significa che un processo costituzionale si è «estinto»?

    L’estinzione del processo indica che il giudizio si conclude senza una decisione nel merito: può avvenire per rinuncia del ricorrente, per carenza sopravvenuta dell’interesse o per accordo tra le parti. Non pregiudica eventuali futuri ricorsi sullo stesso tema.

    La Corte ha chiarito chi aveva competenza sulla vigilanza bancaria?

    No: l’estinzione del processo ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla questione di merito. La competenza sulla vigilanza prudenziale è disciplinata a livello nazionale e comunitario, ma questa ordinanza non ha aggiunto nulla sul punto.

    Questa ordinanza ha precedenti simili?

    Sì: la Corte costituzionale dichiara frequentemente estinti i processi — sia incidentali sia in via principale — quando viene meno l’interesse a proseguire il giudizio. L’estinzione ha carattere meramente processuale e non incide sull’ordinamento sostanziale.

  • Corte cost. n. 12/2013 – Compensi degli ausiliari del giudice nel patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Caltanissetta sull’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che prevede la prenotazione a debito — e non l’anticipazione a carico dell’Erario — dei compensi degli ausiliari del giudice nei giudizi civili con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti civili in cui una parte è ammessa al gratuito patrocinio, i compensi del consulente tecnico d’ufficio non vengono anticipati dall’Erario ma solo «prenotati a debito»: il consulente deve attendere la fine del giudizio e dimostrare l’impossibilità di riscuotere dal soccombente. Il Tribunale di Caltanissetta dubitava che questo meccanismo violasse gli artt. 3 e 36 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Caltanissetta, nel corso di un accertamento tecnico preventivo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato questione sull’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Parametri: art. 3 Cost. (irragionevole disparità rispetto ad ausiliari in processi penali e al curatore fallimentare) e art. 36 Cost. (diritto alla retribuzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto entrambi i profili. Quanto all’art. 36 Cost., il consulente può ottenere i propri compensi attraverso il meccanismo della prenotazione a debito al termine del giudizio, anche nell’accertamento tecnico preventivo. Quanto all’art. 3 Cost., la diversità di trattamento rispetto agli ausiliari nel processo penale è giustificata dalla ontologica eterogeneità dei soggetti e dei modelli processuali a confronto.

    Il principio

    La mancata anticipazione a carico dell’Erario dei compensi degli ausiliari del giudice civile in casi di patrocinio a spese dello Stato non viola né il diritto alla retribuzione né il principio di uguaglianza, in quanto la prenotazione a debito garantisce al consulente il pagamento e la diversità di trattamento rispetto al processo penale è giustificata dalla struttura diversa dei due modelli processuali.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «prenotazione a debito» dei compensi?

    Il consulente tecnico chiede, al termine del giudizio, che il proprio compenso sia «prenotato a debito» presso l’Erario, dimostrando che non è stato possibile riscuoterlo dalla parte tenuta alle spese. L’Erario provvederà poi alla liquidazione. Non si tratta di gratuitaà della prestazione, ma di un meccanismo di pagamento differito.

    Perché il Tribunale temeva la gratuitaà della prestazione?

    Nell’accertamento tecnico preventivo non è sempre individuabile una parte soccombente (non vi è ancora una pronuncia di merito). Il rimettente sosteneva che, in assenza di soccombente, il consulente non potesse neppure attivare la prenotazione a debito. La Corte ha ritenuto questo ragionamento non persuasivo, in quanto la giurisprudenza di legittimità consente la liquidazione delle spese anche al termine del successivo giudizio di merito.

    Quali figure professionali ottengono invece l’anticipazione diretta dall’Erario?

    I difensori della parte ammessa al patrocinio nei giudizi penali e il curatore fallimentare (a seguito della sentenza n. 174/2006 della Corte costituzionale). La differenza di trattamento rispetto ai consulenti tecnici civili è giustificata dalla struttura diversa dei rispettivi procedimenti e delle relative funzioni.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza: invocato per la disparità tra ausiliari civili e penali, ma ritenuto non violato per la diversità strutturale dei modelli
    • Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, parametro principale del dubbio di costituzionalità
  • Corte cost. n. 74/2013 – Intercettazioni casuali di un parlamentare e limiti al diniego della Camera

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    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione a utilizzare quarantasei intercettazioni telefoniche di un parlamentare imputato di associazione mafiosa, e annulla la relativa deliberazione del 22 settembre 2010.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di un procedimento penale per associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416-bis c.p.) a carico dell’allora deputato N.C., il GIP del Tribunale di Napoli aveva chiesto alla Camera dei deputati l’autorizzazione a utilizzare quarantasei conversazioni telefoniche casualmente intercettate, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003. La Camera aveva negato l’autorizzazione il 22 settembre 2010. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato conflitto di attribuzione contestando tale diniego.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione della Camera del 22 settembre 2010, che aveva negato l’autorizzazione a utilizzare le intercettazioni. Il conflitto investe l’interpretazione dell’art. 68, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 della legge n. 140/2003, in relazione al potere parlamentare di negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni casuali di un membro del Parlamento.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati negare, con deliberazione del 22 settembre 2010, l’autorizzazione a utilizzare le quarantasei intercettazioni richiesta dal GIP del Tribunale di Napoli. Annulla conseguentemente la deliberazione. La Corte ribadisce che il diniego parlamentare all’uso di intercettazioni casuali di un parlamentare è ammissibile solo se fondato su un’interferenza delle intercettazioni con il mandato parlamentare o su una violazione delle garanzie costituzionali del parlamentare; in assenza di tali presupposti, il diniego è illegittimo.

    Il principio

    L’autorizzazione parlamentare all’utilizzo di intercettazioni «casuali» di un membro del Parlamento non è un potere discrezionale della Camera: il diniego è legittimo solo se le intercettazioni violano le garanzie dell’art. 68 Cost. (insindacabilità per voti e opinioni nell’esercizio delle funzioni) oppure se l’intercettazione era in realtà mirata contro il parlamentare. In assenza di tali condizioni, la Camera non può rifiutare l’autorizzazione.

    Domande e risposte

    Quando le intercettazioni di un parlamentare richiedono l’autorizzazione della Camera?

    L’art. 68, comma 3, Cost. e la legge n. 140/2003 prevedono che l’utilizzo di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche se avvenute «casualmente», richieda l’autorizzazione della Camera di appartenenza. L’autorizzazione è invece necessaria sempre per intercettazioni dirette.

    Su quali basi la Camera può legittimamente negare l’autorizzazione?

    Solo se ritiene che l’intercettazione sia in realtà mirata contro il parlamentare (e quindi richiederebbe un’autorizzazione preventiva ex art. 68 Cost.), oppure se le conversazioni intercettate rientrano nell’ambito delle funzioni parlamentari protette dall’insindacabilità. Il semplice diniego di opportunità politica non è sufficiente.

    Che conseguenze ha l’annullamento della deliberazione della Camera?

    L’annullamento opera sul piano dei rapporti tra poteri dello Stato: la deliberazione è privata di efficacia e il Tribunale può utilizzare le intercettazioni nel procedimento penale a carico del parlamentare senza che la Camera possa nuovamente opporsi sulla stessa base.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2013 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso su tributi regionali Lazio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Lazio. Il giudizio riguardava la legittimità di alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del Lazio per il 2012 in materia di tributi regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge finanziaria regionale del Lazio per il 2012 (l.r. n. 19/2011), in particolare l’art. 3, che istituiva un’imposta regionale sulla benzina, e l’art. 5, che aumentava del 10% le tasse automobilistiche regionali. La contestazione era che tali disposizioni violassero il blocco statale degli aumenti tributari degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro gli artt. 3, comma 2, e 5 della legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, lamentando la violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, e 119 della Costituzione, per contrasto con il blocco degli aumenti tributari previsto dalla normativa statale.

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto del 14 giugno 2012, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 16/2012 che aveva abrogato le disposizioni statali alla base del conflitto. La Regione Lazio ha accettato la rinuncia il 20 giugno 2012. La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Non vi è pronuncia nel merito sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Perché il Governo aveva impugnato la legge finanziaria regionale del Lazio?

    Perché la legge istituiva nuovi tributi regionali e aumentava quelli esistenti in un periodo in cui la normativa statale sospendeva il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato, in attesa dell’attuazione del federalismo fiscale.

    Perché il Governo ha poi rinunciato al ricorso?

    Perché il d.l. n. 16/2012 aveva abrogato le disposizioni statali che sospendevano il potere impositivo regionale, facendo venir meno il presupposto normativo del ricorso.

    Cosa significa «estinzione del processo» nel giudizio costituzionale?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione di legittimità costituzionale: le norme impugnate non vengono né dichiarate illegittime né confermate, e il giudizio si chiude senza pronuncia sulla loro compatibilità con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 10/2013 – Rito sommario obbligatorio nelle opposizioni alla stima espropriativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze sugli artt. 3 e 29 del d.lgs. n. 150/2011, che impongono il rito sommario nelle controversie di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione e ne vietano la conversione in rito ordinario. La questione è inammissibile per mancata esplorazione di interpretazioni conformi a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 150 del 2011, di riordino dei riti civili, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione siano trattate con il rito sommario di cognizione, escludendo la possibilità che il giudice converta il rito in ordinario anche quando la causa sia complessa. La Corte d’appello di Firenze ha dubitato della legittimità di questa scelta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato la questione nel giudizio promosso da Valdichiana Tour s.r.l. contro il Comune di Sinalunga sull’indennità di espropriazione di un terreno. Norme impugnate: artt. 3 e 29 del d.lgs. n. 150/2011. Parametri: artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione (principio di uguaglianza, diritto di difesa, buona amministrazione, giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione perché il giudice remittente non ha adeguatamente esplorato le possibilità interpretative offerte dall’ordinamento. In particolare, non ha considerato che la giurisprudenza di merito qualifica il rito sommario in esame come procedimento a cognizione piena con istruttoria semplificata, né ha motivato sull’impossibilità di garantire alle parti l’interlocuzione con il consulente e la presentazione di scritti conclusionali.

    Il principio

    La mancata utilizzazione dei poteri interpretativi da parte del giudice remittente — che non esplora soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione prima di sollevare la questione — rende la questione stessa manifestamente inammissibile. Il rito sommario obbligatorio nelle controversie espropriative non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa se interpretato come cognizione piena a forme semplificate.

    Domande e risposte

    Perché il giudice di Firenze riteneva il rito sommario inadeguato per le controversie espropriative?

    Perché tali controversie sono spesso complesse, richiedono consulenze tecniche d’ufficio articolate, riguardano diritti reali immobiliari e comportano questioni di diritto amministrativo connesse al regime urbanistico dei suoli. Il giudice riteneva che la forma sommaria non garantisse adeguatamente il diritto di difesa e il contraddittorio.

    Cosa si intende per «rito sommario di cognizione»?

    È il procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., caratterizzato da forme semplificate ma da una cognizione piena del merito. Il giudice dispone di tutti i poteri istruttori (atti indispensabili e rilevanti) ma può procedere «nel modo che ritiene più opportuno» senza le formalità del rito ordinario.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice prima di sollevare la questione?

    Avrebbe dovuto verificare se, nell’ambito dell’istruttoria «deformalizzata», fosse comunque possibile garantire l’interlocuzione tra i consulenti e la presentazione di memorie difensive, adottando un’interpretazione delle norme conforme ai principi costituzionali senza bisogno di dichiararne l’illegittimità.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio, invocato come parametro dalla Corte d’appello rimettente
    • Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e della ragionevole durata: la semplificazione del rito risponde anche a questa esigenza