Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 220/2013 – Riforma delle Province con decreto-legge: illegittima

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 201/2011 e del d.l. n. 95/2012 che avevano disposto la riforma strutturale delle Province mediante decreto-legge, strumento non utilizzabile per una riforma dell’ordinamento degli enti locali costituzionalmente garantiti.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni avevano impugnato l’art. 23, commi 14-21, del d.l. n. 201/2011 (decreto «Salva Italia») e gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012 (decreto sulla spending review). Tali norme avevano introdotto una radicale riorganizzazione delle Province, svuotandole sostanzialmente delle loro funzioni e prevedendone la trasformazione in enti di secondo grado, eletti indirettamente. Le Regioni sostenevano che la riforma incidesse sull’autonomia locale garantita dagli artt. 114 e 117 Cost. e che non potesse essere attuata tramite decreto-legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: art. 23, commi 14-20-bis, del d.l. n. 201/2011 e artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. Parametri: artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Ricorrenti: Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Valle d’Aosta, Lazio, Campania, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 14-20, del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012. In via consequenziale, ha dichiarato illegittimo anche il comma 20-bis. L’art. 23, comma 21, è stato dichiarato inammissibile. La ragione è che una riforma strutturale delle Province, enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost., non può avvenire tramite decreto-legge, strumento riservato a casi straordinari di necessità e urgenza e non idoneo a modificare in modo organico l’assetto ordinamentale degli enti territoriali.

    Il principio

    Il decreto-legge è uno strumento costituzionale per fronteggiare situazioni emergenziali, non un veicolo per riforme strutturali dell’ordinamento. Una riforma organica degli enti locali costituzionalmente riconosciuti (art. 114 Cost.) deve avvenire con legge ordinaria e nel rispetto del procedimento legislativo, che consente il pieno coinvolgimento parlamentare e delle autonomie locali.

    Domande e risposte

    Perché la riforma delle Province non poteva essere fatta con decreto-legge?

    Le Province sono enti costituzionalmente garantiti dall’art. 114 Cost. Una loro riorganizzazione strutturale incide sull’assetto istituzionale della Repubblica e richiede una legge ordinaria approvata dal Parlamento, non un decreto-legge fondato su presupposti di necessità e urgenza. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’art. 77 Cost. per una riforma di tale portata.

    Quali effetti pratici ha avuto questa sentenza?

    La sentenza ha creato un vuoto normativo che ha costretto il legislatore a riprendere la riforma con strumenti ordinari. La successiva legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridisegnato Province e Città Metropolitane con legge ordinaria, evitando i vizi riscontrati dalla Corte.

    Le Regioni hanno interessi legittimi a impugnare le norme sulle Province?

    Sì. Le Regioni hanno legittimazione a ricorrere in via principale quando le norme statali incidono sulle competenze regionali o sull’assetto istituzionale del territorio di loro spettanza (art. 117, secondo comma, lett. p, Cost.), incluse le funzioni amministrative esercitate dagli enti locali.

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  • Corte cost. n. 219/2013 – Meccanismi sanzionatori per Regioni: illegittimità della relazione di fine legislatura

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.lgs. n. 149/2011 sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni e comuni, tra cui la «relazione di fine legislatura» e lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale, per violazione dell’autonomia regionale garantita dalla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Numerose Regioni ed enti autonomi avevano impugnato il decreto legislativo n. 149/2011, attuativo della legge sul federalismo fiscale, nonché alcune disposizioni del d.l. n. 174/2012. Il decreto prevedeva obblighi di relazione di fine legislatura a carico dei Presidenti delle Giunte regionali, con possibilità di scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale in caso di grave dissesto finanziario, e un sistema di controllo esterno rafforzato sulle finanze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1-7 e 13 del d.lgs. n. 149/2011 e art. 1-bis, commi 1 e 4, del d.l. n. 174/2012. Parametri: artt. 76, 100, 117 e 126 della Costituzione, oltre a norme degli Statuti speciali. Ricorrenti: Regione Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano, Regioni Umbria, Campania, Lazio, Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1-5 (nel testo introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 174/2012) sulla relazione di fine legislatura obbligatoria; dell’art. 2, commi 2, 3 e 5 sulle procedure di dissesto; dell’art. 3, commi 2 e 3 sullo scioglimento sanzionatorio; dell’art. 5 sul commissariamento. Ha altresì dichiarato illegittimi in via consequenziale l’art. 1, commi 3-bis e 6.

    Il principio

    Il decreto legislativo n. 149/2011 eccede la delega legislativa e viola l’autonomia regionale costituzionalmente garantita (art. 126 Cost.) laddove prevede forme di scioglimento e di sostituzione degli organi regionali non contemplate dalla Costituzione, e introduce obblighi di rendicontazione imposti dall’esterno che incidono sull’organizzazione interna delle Regioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «relazione di fine legislatura» dichiarata incostituzionale?

    Era un obbligo imposto ai Presidenti delle Giunte regionali di redigere, prima della scadenza del mandato, una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale della Regione, con certificazione della Corte dei conti. La Corte costituzionale ha ritenuto tale obbligo lesivo dell’autonomia regionale perché non previsto dalla Costituzione e non riconducibile alla delega legislativa.

    Perché lo scioglimento sanzionatorio del Consiglio regionale era illegittimo?

    L’art. 126 della Costituzione prevede casi tassativi di scioglimento del Consiglio regionale. Il d.lgs. n. 149/2011, introducendo un ulteriore caso di scioglimento per dissesto finanziario, ha violato questa disciplina costituzionale, che non può essere derogata da una legge ordinaria né da un decreto legislativo.

    Quali disposizioni del decreto sono rimaste in vigore?

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione su alcune questioni sollevate dalle Regioni autonome. Le disposizioni non espressamente dichiarate incostituzionali (es. sistema di certificazione ordinario della Corte dei conti) sono rimaste applicabili nei limiti della loro coerenza con l’autonomia regionale.

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  • Corte cost. n. 218/2013 – Legge finanziaria Friuli-Venezia Giulia 2012: illegittimità parziale

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di assestamento del bilancio 2012 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di personale e di finanza pubblica. Per altri aspetti ha dichiarato cessata la materia del contendere o l’inammissibilità delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge regionale n. 14 del 2012 (Friuli-Venezia Giulia), legge di assestamento del bilancio. Le disposizioni contestate riguardavano: l’utilizzo dell’Area welfare di comunità con personale aggiuntivo senza concorso (art. 9, commi 53-55), le progressioni orizzontali retroattive del personale (art. 12, commi 11-14), la copertura finanziaria di tali progressioni e ulteriori disposizioni di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 9, commi 53-55, e 12, commi 11-15, 19, 30 e 31 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14/2012. Parametri: artt. 81, 97, 117, terzo comma (coordinamento finanza pubblica) della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 15 (copertura finanziaria progressioni orizzontali); 2) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 19, lett. b); 3) dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 31; 4) dichiarato inammissibili alcune questioni per difetto di pertinenza con i parametri statutari invocati; 5-7) dichiarato cessata la materia del contendere per le disposizioni nel frattempo modificate o disapplicate dalla Regione.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che consentono progressioni orizzontali del personale con effetti economici immediati in violazione dei vincoli posti dalla legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica (art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010) violano l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La cessazione della materia del contendere presuppone che la Regione abbia eliminato in modo certo e definitivo gli effetti della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché le progressioni orizzontali retroattive erano incostituzionali?

    Perché il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, aveva stabilito che le progressioni in carriera disposte negli anni 2011-2013 non avessero effetti economici. La norma regionale, prevedendo il contrario per i dipendenti con anzianità ricalcolata, violava tale principio fondamentale.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    È una pronuncia con cui la Corte prende atto che la norma impugnata è stata abrogata o modificata e che i suoi effetti sono stati rimossi, rendendo priva di oggetto la questione di legittimità costituzionale.

    La Regione Friuli-Venezia Giulia può derogare ai vincoli statali sulla finanza pubblica?

    Solo entro i limiti consentiti dallo Statuto speciale. In materia di coordinamento della finanza pubblica, anche le regioni a statuto speciale devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, salvo che lo Statuto non preveda una competenza primaria in quella specifica materia.

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  • Corte cost. n. 217/2013 – Manifesta inammissibilità sulle tariffe forensi transitorie

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    La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore sull’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 in materia di tariffe forensi transitorie. Le ordinanze di rinvio erano prive di adeguata motivazione sulla rilevanza, identiche a quelle già dichiarate inammissibili con ordinanza n. 115/2013.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore aveva sollevato, con quattordici ordinanze, questione di legittimità costituzionale della disposizione transitoria sulle tariffe forensi contenuta nel decreto-legge sulla concorrenza del 2012. La norma prevedeva che le tariffe vigenti continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione. Il giudice rimettente riteneva che tale disposizione intertemporale gli impedisse di liquidare le spese secondo le nuove regole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), nella parte relativa all’applicazione transitoria delle tariffe forensi per la liquidazione delle spese giudiziali. Parametri invocati: artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con quattordici ordinanze del 7 maggio 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La motivazione è che le ordinanze erano sostanzialmente identiche a quelle già oggetto della pronuncia n. 115/2013, la quale aveva rilevato il difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente aveva fondato la rilevanza sull’obiettivo di caducare proprio quella norma intertemporale che gli consentiva di liquidare le spese, creando una contraddizione logica insanabile. Mancava inoltre una motivazione pertinente sulle ragioni di violazione di ciascuno dei numerosi parametri invocati.

    Il principio

    La ripetizione di questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione, senza correggere i vizi originari, non può che condurre alla medesima pronuncia di inammissibilità. Il giudice rimettente deve dimostrare in modo pertinente e coerente le ragioni per cui la norma violerebbe ciascun parametro costituzionale invocato.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata sulle tariffe forensi?

    L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 1/2012 stabiliva che le tariffe forensi vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto continuassero ad applicarsi per la liquidazione delle spese giudiziali fino all’adozione dei nuovi decreti ministeriali, e comunque non oltre centoventi giorni dalla conversione della legge.

    Perché la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili?

    Perché le ordinanze erano identiche a quelle già esaminate nella pronuncia n. 115/2013 e presentavano gli stessi vizi: motivazione contraddittoria sulla rilevanza e mancanza di spiegazione coerente delle ragioni di violazione dei numerosi parametri costituzionali invocati.

    Quali sono le conseguenze pratiche di questa ordinanza?

    Il Tribunale di Nocera Inferiore non ha ottenuto la declaratoria di incostituzionalità richiesta e doveva procedere alla liquidazione delle spese applicando la norma transitoria vigente, nelle more dell’adozione dei nuovi parametri ministeriali.

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  • Corte cost. n. 201/2013 – Conflitto tra poteri: promotori referendum Valle d’Aosta contro impugnazione governativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare approvata con referendum dalla Regione Valle d’Aosta, contro la successiva impugnazione della legge da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 33 del 2012 (in materia di gestione dei rifiuti) era stata adottata a seguito di un referendum propositivo regionale, su proposta di iniziativa legislativa popolare promossa da Fabrizio Roscio e altri quattro promotori. Dopo la promulgazione della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale in via principale (art. 127, primo comma, Cost.). I promotori dell’iniziativa popolare hanno allora sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’impugnazione governativa ledesse la loro prerogativa costituzionale quale potere promotore del referendum.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto è stato sollevato da Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré, nella qualità di promotori della proposta di legge popolare, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione del ricorso in via principale avverso la legge regionale n. 33 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. I promotori di una proposta di legge popolare, anche se questa è stata approvata con referendum propositivo, non costituiscono un “potere dello Stato” ai fini del conflitto di attribuzione. Inoltre, il potere del Governo di impugnare le leggi regionali ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost. non è suscettibile di essere limitato da prerogative di soggetti privati promotori di iniziative legislative popolari.

    Il principio

    I promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare, pur essendo stati protagonisti del procedimento legislativo regionale, non acquisiscono la qualità di “potere dello Stato” idoneo a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il Governo conserva la piena facoltà di impugnare le leggi regionali in via principale, anche quando queste siano state adottate a seguito di referendum propositivo.

    Domande e risposte

    Cos’è il referendum propositivo regionale in Valle d’Aosta?

    Lo Statuto speciale della Valle d’Aosta (art. 15) prevede forme di democrazia diretta, tra cui il referendum propositivo: i cittadini possono presentare una proposta di legge e, se ottengono le firme necessarie, sottoporla a referendum. Se il referendum ha esito favorevole, il Consiglio regionale deve convertire la proposta in legge. La legge n. 33 del 2012 era nata così.

    Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Solo i “poteri dello Stato” in senso costituzionale: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura, Corte dei conti nella sua funzione giurisdizionale e altri organi che esercitano funzioni costituzionalmente attribuite. I comitati promotori di referendum o di iniziative legislative non rientrano in questa categoria.

    Il Governo poteva impugnare una legge approvata con referendum?

    Sì. L’art. 127, primo comma, della Costituzione attribuisce al Governo il potere di impugnare qualsiasi legge regionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, senza alcuna eccezione per le leggi adottate mediante procedimento referendario. La legittimità democratica della legge non incide sul controllo di costituzionalità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2013 – Autorità regionale pugliese per i servizi pubblici locali: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle norme della Regione Puglia che istituivano un’autorità regionale per la regolazione dei servizi pubblici locali, a seguito della rinuncia al ricorso dello Stato e dell’accettazione della Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva approvato la legge n. 24 del 2012 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), con cui istituiva un’autorità regionale indipendente per la regolamentazione e la verifica della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, trasporti, ecc.). Il Presidente del Consiglio aveva impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge, ritenendo che la Regione invadesse la competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza: competenza esclusiva statale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Puglia aveva modificato le disposizioni impugnate con la successiva legge regionale 13 dicembre 2012, n. 42, e il Presidente del Consiglio aveva depositato atto di rinuncia al ricorso in data 18 aprile 2013. La Regione Puglia aveva accettato la rinuncia con delibera di Giunta del 7 maggio 2013, depositata il 2 luglio 2013.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, quando la legge regionale impugnata viene modificata in modo da fare venire meno le censure dello Stato, il Governo può rinunciare al ricorso. La successiva accettazione della Regione determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Le regioni possono istituire autorità di regolazione indipendenti?

    La questione è delicata. La “tutela della concorrenza” è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lettera e, Cost.), il che include la funzione regolatoria del mercato. Tuttavia le regioni possono organizzare i propri servizi pubblici locali: il confine tra le due competenze è oggetto di frequente contenzioso costituzionale.

    Cosa sono i “servizi pubblici locali di rilevanza economica”?

    Sono i servizi erogati in regime di gestione economica (acqua, energia, rifiuti, trasporto pubblico, ecc.) sul territorio di comuni o ambiti territoriali ottimali. La loro organizzazione è disciplinata dalla normativa statale e regionale in un quadro di riparto di competenze complesso.

    Perché il processo si è estinto invece di essere deciso nel merito?

    Perché la Regione Puglia ha modificato le norme impugnate, eliminando i profili che avevano indotto lo Stato a ricorrere. Nella logica del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, quando la materia del contendere scompare, il processo si estingue.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2013 – Energia rinnovabile in Basilicata: processo estinto per rinuncia al ricorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della Regione Basilicata sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accettazione da parte della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), in particolare l’art. 10, commi 1, 5 e 6, e gli artt. 12 e 13. Le censure riguardavano principalmente: gli oneri istruttori per le autorizzazioni agli impianti rinnovabili (ritenuti esorbitanti rispetto alla normativa statale), un regime di favore per la Società Energetica Lucana (esentata dal pagamento degli oneri), e alcune disposizioni sulle misure di compensazione ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva sollevato questioni in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma lettere a), e) e s), e terzo comma, della Costituzione (competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, politica estera e tutela dell’ambiente; competenza concorrente in materia di energia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato in data 30 aprile 2013 l’atto di rinuncia al ricorso (deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 aprile 2013), in quanto la Regione Basilicata aveva nel frattempo modificato le disposizioni impugnate con la legge regionale n. 17 del 2012. La Regione Basilicata aveva accettato la rinuncia con delibera della Giunta regionale del 1° luglio 2013.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – seguita dall’accettazione della Regione resistente – determina l’estinzione del processo, senza che la Corte possa pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché la Regione Basilicata aveva modificato con la successiva legge regionale n. 17 del 2012 le disposizioni che erano state impugnate. Con la modifica normativa, il Governo ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero venuti meno, e ha deliberato la rinuncia.

    L’estinzione del processo equivale a una dichiarazione di incostituzionalità?

    No. Il processo si è estinto senza alcun giudizio sul merito delle questioni. Le norme modificate dalla Regione potrebbero essere state cambiate in modo sufficiente da soddisfare le censure dello Stato, ma la Corte non ha verificato la loro conformità alla Costituzione.

    Cosa sono le “misure di compensazione ambientale” per gli impianti rinnovabili?

    Sono contributi che i produttori di energia rinnovabile versano ai territori ospitanti per compensare l’impatto degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente locale. La loro disciplina è oggetto di normativa statale (d.lgs. n. 387 del 2003 e relative linee guida) e le regioni non possono imporre criteri di calcolo incompatibili con quelli statali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di energia (concorrente), tutela dell’ambiente (esclusiva statale) e tutela della concorrenza (esclusiva statale)
  • Corte cost. n. 198/2013 – Estinzione della società per cancellazione e prosecuzione del processo: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sulla sorte del processo in corso quando la società parte si estingue per cancellazione dal registro delle imprese, poiché il mutamento giurisprudenziale sopravvenuto rendeva la questione priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nella formulazione vigente dopo la riforma del 2003), si estingue immediatamente, anche in presenza di debiti insoddisfatti. La Corte d’appello di Milano si chiedeva cosa accadesse al processo di appello se, tra il giudizio di primo grado e l’impugnazione, la società appellata si fosse estinta. Gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. non prevedono espressamente che il processo prosegua con o contro la società cancellata fino alla formazione del giudicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, avverso gli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., “nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”. Rimettente: Corte d’appello di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Nel frattempo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010) avevano già affermato che la cancellazione determina l’estinzione immediata della società anche per le società di persone. Ciò significava che il processo pendente non poteva proseguire nei confronti della società cancellata, e il problema era già risolto in via giurisprudenziale. L’inammissibilità deriva dal fatto che la questione era diventata irrilevante rispetto al caso concreto, alla luce di questa interpretazione sopravvenuta.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità costituzionale è fondata su un’interpretazione della norma che la giurisprudenza di legittimità ha già superato nel frattempo, il rimettente è tenuto a confrontarsi con il diritto vivente. Se il nuovo orientamento delle Sezioni Unite risolve il problema senza necessità di intervento della Corte, la questione perde rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa succede ai debiti di una società estinta per cancellazione?

    Dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina l’estinzione immediata della società. I crediti insoddisfatti si trasferiscono ai soci (nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione) e ai liquidatori (in caso di loro responsabilità). I debiti non coperti dal patrimonio sociale rimangono definitivamente insoddisfatti.

    Un processo pendente si interrompe automaticamente con la cancellazione della società?

    Sì. Dopo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2010, la cancellazione determina un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. Il processo può poi essere proseguito dai o nei confronti dei soci o dei liquidatori responsabili.

    La questione potrebbe essere risollevata in futuro?

    Difficilmente nella stessa forma, dato che il diritto vivente è ormai consolidato. Potrebbero tuttavia emergere questioni collaterali, ad esempio sulla retroattività delle nuove regole ai processi già pendenti o sull’adeguatezza dei meccanismi di tutela del creditore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2013 – Assegno sociale e requisito di soggiorno di lungo periodo per stranieri: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, che subordina l’assegno sociale degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, per carenza di motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore degli anziani in condizioni di bisogno economico. L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) limita il beneficio agli stranieri titolari di carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), escludendo chi possiede un semplice permesso di soggiorno ordinario. Il caso riguardava una donna straniera, madre convivente di una cittadina italiana, a cui l’INPS aveva revocato l’assegno sociale per mancanza del requisito della permanenza quinquennale in Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Urbino ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, avverso l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno sociale al possesso della carta di soggiorno. Rimettente: Tribunale ordinario di Urbino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per carenza di motivazione. Il rimettente non ha chiarito in modo adeguato la specifica posizione della ricorrente (madre convivente di cittadina italiana) né ha spiegato perché la sentenza n. 187 del 2010 (che aveva dichiarato incostituzionale analoga limitazione per l’indennità di accompagnamento) non fosse direttamente applicabile. Inoltre, la Corte ha rilevato che il requisito della durata del soggiorno per l’assegno sociale risponde a una logica di radicamento nel territorio coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

    Il principio

    Il requisito di soggiorno di lungo periodo per l’accesso all’assegno sociale non è necessariamente irragionevole: riflette una scelta legislativa di subordinare l’accesso a prestazioni assistenziali di lungo periodo a un livello più intenso di radicamento nel territorio dello Stato, in parallelo con i criteri per l’acquisto della cittadinanza italiana.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’assegno sociale?

    L’assegno sociale (art. 3 della legge n. 335 del 1995) spetta ai cittadini italiani e, tra gli stranieri, a quelli titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che abbiano compiuto 67 anni di età (soglia soggetta a adeguamenti periodici) e non raggiungano un reddito minimo. È erogato dall’INPS.

    Perché la sentenza n. 187 del 2010 non era applicabile al caso?

    La sentenza n. 187 del 2010 aveva dichiarato incostituzionale l’esclusione degli stranieri dall’indennità di accompagnamento, una prestazione collegata alla disabilità grave. Secondo la Corte, l’assegno sociale ha una finalità diversa (sostentamento economico degli anziani) e il legislatore può legittimamente modularne i requisiti di accesso in modo differente.

    I genitori stranieri di cittadini italiani possono ottenere l’assegno sociale?

    Dipende dal titolo di soggiorno posseduto. Chi è titolare di semplice permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, senza aver maturato i requisiti per la carta di soggiorno CE, non ha diritto all’assegno sociale in base alla norma censurata. La questione è rimasta aperta dato che la Corte si è pronunciata sull’inammissibilità senza entrare nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2013 – Assegno per nuclei familiari con tre figli e requisito di cittadinanza: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Monza sull’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori, che esclude i cittadini extracomunitari non titolari di carta di soggiorno CE di lungo periodo, per carenza di motivazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 65 della legge n. 448 del 1998 prevede un assegno mensile per i nuclei familiari con almeno tre figli minori che si trovino in condizioni economiche disagiate. La norma subordina il beneficio al possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, oppure, per i cittadini di paesi terzi, alla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cosiddetta “carta di soggiorno”). Il Tribunale di Monza ha dubitato della costituzionalità di questa restrizione, nell’ambito di un ricorso promosso da una persona extracomunitaria titolare di semplice permesso di soggiorno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, avverso l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, o, in subordine, nella parte in cui esclude gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Rimettente: Tribunale ordinario di Monza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per lacune motivazionali. In particolare, il giudice rimettente non ha chiarito quale delle due formulazioni alternative della norma censurata fosse effettivamente rilevante nel caso concreto (requisito di cittadinanza vs. requisito di carta di soggiorno), rendendo la questione formulata in modo alternativo e perciò inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve identificare con precisione la norma censurata nella sua formulazione rilevante per il giudizio a quo. Una censura formulata in termini alternativi tra loro (“nella parte in cui… o, in subordine, nella parte in cui…”) rivela incertezza sul petitum e rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Chi può ricevere l’assegno per nuclei familiari con tre figli minori?

    Secondo la norma censurata, l’assegno spetta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Paesi UE e agli stranieri extracomunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). I semplici titolari di permesso di soggiorno ordinario ne sono esclusi.

    Cosa è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

    Si tratta di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato agli stranieri extracomunitari che risiedono legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno cinque anni. Attribuisce diritti quasi equiparabili a quelli del cittadino italiano, incluso l’accesso a numerose prestazioni sociali.

    Questa materia è stata poi affrontata dalla Corte in altri giudizi?

    La questione del diritto degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale è stata oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale (tra cui le sentenze n. 306 del 2008 e n. 187 del 2010 citate nell’ordinanza di rimessione), che hanno progressivamente ampliato le tutele per i soggiornanti di lungo periodo. La manifesta inammissibilità dichiarata non è un giudizio di merito sulla legittimità della norma.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato per la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri nell’accesso alle prestazioni familiari
  • Corte cost. n. 195/2013 – Concorso interno Guardia di finanza con riserva per appuntati: manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla norma che riserva parte dei posti del concorso interno per marescialli della Guardia di finanza al personale del ruolo appuntati e finanzieri, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 199 del 1995 disciplina l’accesso al ruolo “ispettori” della Guardia di finanza. Prevede che il 30% dei posti sia riservato a concorso interno, suddiviso per un terzo ciascuno tra brigadieri capo, brigadieri/vicebrigadieri e personale del ruolo appuntati e finanzieri. Sedici brigadieri e vicebrigadieri – risultati idonei non vincitori in un concorso – hanno impugnato il bando ritenendo che la riserva a favore del ruolo “appuntati e finanzieri” violasse la legge delega (l. n. 216 del 1992) che non avrebbe previsto tale possibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, avverso l’art. 35 del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte in cui riserva un terzo dei posti del concorso interno al ruolo appuntati e finanzieri. Rimettente: TAR per il Lazio, sezione seconda.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per due ragioni: 1) il rimettente non ha adeguatamente spiegato in cosa consistesse l’eccesso di delega (art. 76 Cost.); 2) soprattutto, il giudice non ha chiarito in che modo la dichiarazione di incostituzionalità, ridistribuendo i posti del concorso, avrebbe portato a soddisfare la pretesa dei ricorrenti (brigadieri e vicebrigadieri), risultati idonei non vincitori.

    Il principio

    La motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere concreta e specifica: il rimettente deve spiegare perché l’eventuale pronuncia di incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio a quo. Non è sufficiente affermare che la norma è costituzionalmente dubbia senza collegare il dubbio alla posizione delle parti del processo principale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “riserva di concorso interno” nella Guardia di finanza?

    L’accesso al ruolo dei marescialli (ispettori) avviene per il 70% tramite concorso pubblico aperto a tutti i cittadini e per il 30% tramite concorso interno riservato al personale già in servizio nel Corpo, suddiviso tra diversi ruoli. La riserva è uno strumento di valorizzazione del personale interno.

    Perché i brigadieri ricorrenti ritenevano illegittima la riserva per gli appuntati?

    Sostenevano che la legge delega n. 216 del 1992 non consentisse al Governo di prevedere una riserva a favore del ruolo “appuntati e finanzieri” nel concorso interno, e che tale scelta eccedesse pertanto i limiti della delega legislativa (art. 76 Cost.).

    Cosa significa “idoneo non vincitore” in un concorso pubblico?

    Chi supera tutte le prove di un concorso pubblico ma non si posiziona nei posti messi a bando ottiene l’idoneità senza l’assunzione. In alcuni casi la legge prevede che gli idonei possano essere chiamati successivamente se si liberano posti; ma ciò dipende dalla normativa specifica.

    Norme collegate

    • Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa: il Governo può legiferare solo nei limiti fissati dalla legge di delega
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; concorsi pubblici per accedere agli impieghi
  • Corte cost. n. 194/2013 – Tutela dei reperti storici: la Lombardia non può sostituirsi allo Stato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una legge della Regione Lombardia che attribuiva alla Regione compiti di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti mobili e dei cimeli storici, invadendo la competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva approvato la legge n. 16 del 2012, con cui si attribuiva il compito di valorizzare e tutelare i reperti mobili e i cimeli storici diversi da quelli della prima guerra mondiale presenti sul territorio regionale. Le disposizioni prevedevano che il rinvenimento di tali oggetti dovesse essere comunicato al sindaco, il quale avrebbe poi trasmesso la segnalazione alla Direzione regionale per i beni culturali. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge sostenendo che sconfinasse nella tutela dei beni culturali, riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 16, in riferimento all’art. 117, terzo comma (valorizzazione beni culturali, competenza concorrente) e all’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela beni culturali, competenza esclusiva statale) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 16 del 2012. La distinzione tra “tutela” (competenza esclusiva statale) e “valorizzazione” (competenza concorrente) dei beni culturali è cruciale: le attività di ricerca e raccolta dei reperti costituiscono tutela e spettano allo Stato attraverso il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). La legge regionale eccedeva i confini della valorizzazione e invadeva le prerogative statali.

    Il principio

    Qualsiasi reperto mobile rinvenuto nel territorio nazionale è potenzialmente un bene culturale e deve essere valutato dall’amministrazione statale – unica dotata di competenza in materia – per accertarne la riconducibilità a quella categoria. Le regioni non possono istituire circuiti paralleli di segnalazione e gestione che sottraggano allo Stato la valutazione preliminare sul vincolo culturale.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “tutela” e “valorizzazione” dei beni culturali?

    La “tutela” comprende le attività dirette a identificare, proteggere e conservare i beni culturali (es. vincolo, scavi, denunce di scoperta) ed è competenza esclusiva dello Stato. La “valorizzazione” riguarda le attività di fruizione e promozione dei beni già riconosciuti (es. musei, mostre) ed è materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni.

    Il Codice dei beni culturali disciplina già il ritrovamento di reperti?

    Sì. Il d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) agli artt. 88 e 90 disciplina le scoperte fortuite di beni culturali: il rinvenimento deve essere denunciato all’autorità statale (Ministero della Cultura), che valuta se il reperto abbia interesse culturale.

    La Regione può tutelare il patrimonio storico locale in modo autonomo?

    In misura limitata: può valorizzare ciò che è già stato riconosciuto come bene culturale e tutelare eventuali espressioni di una “memoria particolare” del territorio non riconducibili ai beni culturali statali. Non può però costituire strutture parallele che compiano attività di tutela senza il coinvolgimento statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — tutela dei beni culturali: competenza esclusiva statale (comma 2, lettera s); valorizzazione: competenza concorrente (comma 3)