Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 27/2013 – Orari commerciali in Toscana: la tutela della concorrenza è statale

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    La Corte dichiara l’illegittimità della legge toscana che aveva reintrodotto limiti agli orari del commercio al dettaglio e l’obbligo di chiusura domenicale. La normativa statale del 2011 (d.l. n. 201/2011) aveva liberalizzato completamente orari e chiusure nell’esercizio della tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Nel 2011 il legislatore statale, con il decreto «Salva Italia» (d.l. n. 201/2011, art. 31), aveva eliminato tutti i vincoli sugli orari di apertura e sulle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, liberalizzando completamente il settore. La Regione Toscana, con la legge finanziaria regionale per il 2012, aveva reintrodotto limiti orari e l’obbligo di chiusura domenicale per il commercio al dettaglio e gli esercizi di somministrazione. Il Governo ha impugnato questa scelta regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria 2012), che avevano modificato gli artt. 80 e 81, comma 1, della legge regionale n. 28/2005, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione: la tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. La normativa statale che liberalizza gli orari del commercio rientra nella materia «tutela della concorrenza» ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.: lo Stato ha esercitato questa competenza esclusiva con il d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani) e poi con il d.l. n. 201/2011. La Regione Toscana, reintroducendo i limiti orari e la chiusura domenicale, ha violato questa competenza esclusiva statale. La Corte dichiara l’illegittimità di entrambe le disposizioni regionali.

    Il principio

    La disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale, quando si traduce in una liberalizzazione uniforme a tutela della concorrenza, rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Le Regioni non possono reintrodurre vincoli in questo ambito, nemmeno invocando le proprie competenze in materia di commercio.

    Domande e risposte

    Perché gli orari del commercio rientrano nella «tutela della concorrenza»?

    Perché la liberalizzazione degli orari mira a garantire condizioni di pari opportunità tra gli esercenti e assicurare ai consumatori un accesso uniforme ai beni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una misura di politica economica con finalità pro-concorrenziali.

    Le Regioni non hanno competenza in materia di commercio?

    Sì, ma è competenza concorrente (non esclusiva). Quando lo Stato interviene con norme di tutela della concorrenza che toccano anche il commercio, la sua competenza esclusiva prevale su quella regionale concorrente.

    Dopo questa sentenza le Regioni possono regolare gli orari in qualche misura?

    La sentenza vieta alla Regione di reintrodurre i vincoli eliminati dalla normativa statale liberalizzante. Un margine di regolazione residua può sussistere in altri aspetti (sicurezza, urbanistica commerciale), ma non può contraddire la liberalizzazione degli orari decisa dallo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — tutela della concorrenza come materia di competenza legislativa esclusiva statale (secondo comma, lett. e)
  • Corte cost. n. 26/2013 – Fondo pensionistico regionale della Sardegna e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 27/2011 sul Fondo pensionistico integrativo (FITQ) dei dipendenti regionali: l’art. 4, comma 2 (copertura finanziaria rinviata a futura legge) viola l’art. 81, quarto comma, Cost.; l’art. 7, comma 5 (liquidazione in capitale senza limiti) viola l’art. 117, terzo comma, Cost. e la normativa statale sulla previdenza complementare.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna ha una propria storia previdenziale: il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza (FITQ) per i dipendenti regionali risale al 1965, prima della disciplina nazionale sulla previdenza complementare. Con la legge n. 27/2011, la Regione ha riformato questo fondo, introducendo tra l’altro la possibilità di erogare le prestazioni in forma di capitale (anziché di rendita). Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo violate norme costituzionali in materia di copertura finanziaria e coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27. L’art. 4, comma 2 è censurato per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., perché prevede un contributo regionale al FITQ rinviando la copertura a futura legge finanziaria. L’art. 7, comma 5 è censurato per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 117, terzo comma, Cost., perché ammette la liquidazione in capitale senza rispettare il limite del 50% previsto dalla normativa statale sulla previdenza complementare (d.lgs. n. 252/2005).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 4, comma 2: una legge che prevede nuovi o maggiori oneri deve indicare contestualmente la copertura finanziaria per ogni esercizio, senza rinviare a futuri provvedimenti. L’art. 81, quarto comma, Cost. è violato. Dichiara, in via consequenziale, anche l’illegittimità dell’art. 16, comma 2, della stessa legge, che conteneva la clausola di rinvio alla legge finanziaria. Dichiara poi l’illegittimità dell’art. 7, comma 5, nella parte in cui non prevede il limite del 50% per la liquidazione in capitale, in linea con il d.lgs. n. 252/2005.

    Il principio

    Le leggi regionali che istituiscono nuove spese devono indicare la copertura finanziaria contestualmente, senza rinvio a futuri provvedimenti: il principio di copertura ex art. 81 Cost. vale anche per le Regioni a statuto speciale. Quanto alla previdenza complementare, le Regioni, anche con competenza concorrente, non possono derogare ai limiti inderogabili posti dalla disciplina statale (d.lgs. n. 252/2005).

    Domande e risposte

    Cos’è il FITQ della Regione Sardegna?

    È il Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale sarda, istituito nel 1965. È un fondo di previdenza integrativa ante-riforma, che sopravvive accanto al sistema nazionale della previdenza complementare.

    Perché la liquidazione in capitale è rilevante fiscalmente?

    Le prestazioni pensionistiche integrative liquidate in capitale beneficiano di un regime di imposizione fiscale separata più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria della rendita. Permettere la liquidazione integrale in capitale senza limiti avrebbe ridotto le entrate fiscali dello Stato.

    Quali conseguenze ha la dichiarazione di incostituzionalità?

    Le disposizioni dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. La Regione deve adeguare la normativa ai principi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 46/2013 – Servizi pubblici locali e affidamento in house: questioni in parte inammissibili e in parte infondate

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    Con la sentenza n. 46 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, che ridisciplinava le modalità di affidamento e organizzazione dei servizi pubblici locali. La Corte ha ribadito la prevalenza della competenza statale in materia di concorrenza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 25, comma 1, lettera a), del d.l. n. 1 del 2012 ha inserito nel d.l. n. 138 del 2011 l’art. 3-bis, che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, trasporti, ecc.) per garantire efficienza e concorrenzialità. La Regione Veneto ha impugnato i commi 2, 3, 4 e 5 del nuovo art. 3-bis, lamentando la violazione delle proprie competenze in materia di organizzazione degli enti locali e di servizi pubblici locali (artt. 117, 118 e 119 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 25, comma 1, lettera a), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012. Parametri: artt. 3, 5, 97, 114, 117 (commi primo, secondo lett. e, terzo e sesto), 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 5, 97, 114 e 119 Cost. (difetto di motivazione). Ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 117 (commi primo, secondo lett. e, terzo e sesto), 118 e 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e al principio di leale collaborazione, ribadendo che la disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali in chiave pro-concorrenziale appartiene alla competenza esclusiva statale, e che la norma era coerente con il diritto UE (modulistica e procedure uniformi).

    Il principio

    La regolazione concorrenziale dei servizi pubblici locali — incluse le regole sull’affidamento in house e le procedure di gara — rientra nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale. Le Regioni non possono derogare a tale disciplina, neppure nell’esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione degli enti locali.

    Domande e risposte

    Cos’è l’affidamento in house dei servizi pubblici locali?

    È una modalità di gestione dei servizi pubblici in cui l’ente locale affida il servizio a una società da esso interamente controllata (società in house), senza ricorrere a una procedura di gara pubblica. È ammessa in via eccezionale, solo se la società svolge la parte essenziale della propria attività per l’ente e quest’ultimo esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

    Perché lo Stato può imporre regole sulle gare per i servizi locali?

    Perché la concorrenzialità nell’affidamento dei servizi pubblici locali è un profilo che attiene alla «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), materia di competenza esclusiva statale, e all’applicazione del diritto UE in materia di appalti e concessioni (art. 117, primo comma, Cost.).

    Le questioni riferite all’art. 119 Cost. perché sono state dichiarate parzialmente inammissibili?

    Perché la Regione non aveva adeguatamente motivato in che modo le norme impugnate incidessero concretamente sull’autonomia finanziaria regionale, limitandosi a richiamare il parametro in modo assertivo, senza sviluppare un’argomentazione specifica.

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  • Corte cost. n. 25/2013 – Conflitto di attribuzioni: insindacabilità parlamentare e articolo di stampa

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    La Corte dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal GIP di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’allora senatore Raffaele Iannuzzi in un articolo su Panorama contro il magistrato Giancarlo Caselli. Si tratta della fase di ammissibilità: la Corte riconosce la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto.

    Di cosa si tratta

    L’allora senatore Raffaele Iannuzzi aveva pubblicato nel 2006 sull’settimanale Panorama un articolo intitolato «Criticare la magistratura è un reato», nel quale aveva espresso critiche al magistrato Giancarlo Caselli. Era stato rinviato a giudizio per diffamazione a mezzo stampa. Il Senato, su richiesta dello stesso Iannuzzi, aveva deliberato che le opinioni contenute nell’articolo erano da considerare insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost., perché coerenti con la sua attività parlamentare. Il GIP di Milano aveva contestato questa delibera, ritenendo che mancasse il necessario «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’ex senatore Iannuzzi nell’articolo di stampa, e annullasse la relativa delibera. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, in questa fase preliminare (ammissibilità), dichiara ammissibile il ricorso. Sussistono i requisiti soggettivo (il GIP è organo giurisdizionale indipendente legittimato a sollevare conflitto) e oggettivo (il Senato ha esercitato il potere di dichiarare l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., e il GIP lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali). La Corte dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio nel merito.

    Il principio

    L’organo giurisdizionale che ritiene illegittimamente esercitata la prerogativa parlamentare di insindacabilità può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. In questa fase la Corte verifica solo l’ammissibilità, rinviando al merito la verifica dell’esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa significa «insindacabilità parlamentare» ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa prerogativa protegge la libertà di mandato, ma si applica solo alle opinioni strettamente connesse all’attività parlamentare (il cosiddetto «nesso funzionale»).

    Quando un articolo di stampa può beneficiare dell’insindacabilità?

    Solo se costituisce la «proiezione esterna» di una specifica attività parlamentare (intervento in Aula, interrogazione, proposta di legge). Non basta la semplice coincidenza tematica tra le dichiarazioni e l’attività del parlamentare.

    Come è andata a finire nel merito?

    L’ordinanza n. 25/2013 riguarda solo la fase di ammissibilità. Il giudizio nel merito è stato deciso con successiva pronuncia della Corte costituzionale.

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  • Corte cost. n. 45/2013 – Valutazione di impatto ambientale regionale: estinzione del processo per rinuncia al ricorso

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    Con l’ordinanza n. 45 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Toscana n. 6 del 2012 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma impugnata è stata successivamente corretta dalla stessa Regione, e il Governo ha rinunciato al ricorso, con accettazione della Regione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 1, lettera b), della legge regionale toscana n. 6 del 2012 aveva sostituito l’art. 41 della legge regionale n. 10 del 2010 in materia di VIA, definendo il «progetto definitivo» ai fini della valutazione ambientale in modo meno stringente rispetto alla normativa statale (d.lgs. n. 152 del 2006). Secondo il Governo, la norma avrebbe consentito di sottoporre alla VIA un progetto solo «preliminare», anziché «definitivo», violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). La Regione ha ammesso che si trattava di un refuso e lo ha corretto con la legge n. 29 del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 (sostituiva dell’art. 41 della L.R. n. 10 del 2010). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso il 4 febbraio 2013, dopo che la legge regionale n. 29 del 2012 (legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) aveva modificato la norma impugnata, rendendola conforme alla disciplina statale. La Regione Toscana ha formalmente accettato la rinuncia il 15 febbraio 2013, determinando così l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative. L’estinzione si verifica anche quando la norma impugnata venga modificata in senso conforme alla Costituzione nelle more del giudizio, venendo così meno l’interesse a coltivare il ricorso.

    Domande e risposte

    Cosa distingue questa estinzione da quella dell’ord. n. 37 del 2013?

    Nell’ord. n. 37 la Regione non si era costituita, e la rinuncia del Governo operava automaticamente; qui la Regione Toscana si era costituita e ha formalmente accettato la rinuncia, il che è il modo ordinario di estinzione del processo nel giudizio incidentale in via principale.

    Cosa prevede la normativa statale sulla VIA per il «progetto definitivo»?

    L’art. 5, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) definisce «definitivo», ai fini della VIA, il progetto che presenta almeno un livello informativo equivalente al progetto definitivo di opere pubbliche. Solo questo livello di dettaglio consente una valutazione ambientale effettiva degli impatti dell’opera.

    Chi ha la competenza sulla VIA?

    La disciplina della VIA è ascritta alla materia «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Le Regioni possono intervenire per aspetti procedurali interni, ma non possono abbassare gli standard minimi statali di tutela ambientale.

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  • Corte cost. n. 24/2013 – Consenso del minorenne contumace all’udienza preliminare

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (processo penale minorile), nella parte in cui richiede che il consenso alla definizione del processo nell’udienza preliminare sia prestato personalmente dall’imputato. Il difensore privo di procura speciale non può sostituirsi all’imputato contumace per questa manifestazione di volontà, e ciò non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale minorile è previsto che il giudice dell’udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere (ad esempio per irrilevanza del fatto o per perdono giudiziale) solo se l’imputato presta il proprio consenso. Quando l’imputato è contumace, il problema è se il difensore possa esprimere quel consenso al suo posto, senza procura speciale. La giurisprudenza di legittimità rispondeva di no: il consenso deve essere personale. Il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità di questa interpretazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui esclude che il consenso alla definizione del processo possa essere prestato dal difensore privo di procura speciale quando l’imputato sia contumace, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione non è fondata. La Corte riconosce che il requisito del consenso personale risponde alla logica del processo penale minorile, che valorizza la partecipazione consapevole del minore alle scelte processuali. Il consenso implica valutazioni strettamente personali (rinuncia al contraddittorio nel merito, accettazione degli effetti del rito). La scelta del minore di essere contumace non equivale a rinuncia a tali diritti, e il difensore senza procura speciale non può disporne autonomamente. Non vi è irragionevole disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa.

    Il principio

    Nel processo penale minorile, il consenso alla definizione del procedimento nell’udienza preliminare è un atto personalissimo dell’imputato. Il difensore privo di procura speciale non può prestarlo in nome dell’imputato contumace. Ciò non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa né il principio di ragionevole durata del processo.

    Domande e risposte

    Perché il consenso nel rito minorile deve essere personale?

    Perché la definizione del processo nell’udienza preliminare comporta la rinuncia al contraddittorio pieno nel dibattimento. Si tratta di una scelta che riguarda direttamente la posizione giuridica del minore e che presuppone una valutazione consapevole e personale.

    Il difensore con procura speciale potrebbe invece prestare il consenso?

    Sì: l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 fa salva la possibilità che il consenso sia stato «validamente prestato in precedenza», anche tramite difensore munito di apposita procura speciale.

    Quale è la differenza con il processo penale ordinario?

    Nel rito ordinario il patteggiamento può avvenire tramite difensore con procura speciale anche in assenza dell’imputato. Il processo minorile ha una disciplina autonoma, orientata alla rieducazione e al recupero del minore, che valorizza la sua partecipazione attiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2013 – Esecuzione forzata contro l’INPS e termine annuale dell’ordinanza di assegnazione: manifesta inammissibilità

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    Con l’ordinanza n. 44 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma sull’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 (esecuzione forzata nei confronti degli enti pubblici), a causa dell’assoluto difetto di motivazione sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, più volte modificato, disciplina le procedure di esecuzione forzata nei confronti degli enti pubblici, prevedendo che l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. perda efficacia se il creditore non procede all’esazione entro un anno dalla sua emissione. Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato la questione in un procedimento civile di contenuto non precisato, lamentando una disparità di trattamento tra chi agisce in executivis nei confronti di privati e chi lo fa nei confronti dell’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30 del 1997, come modificato dalla legge n. 388 del 2000 e dal d.l. n. 269 del 2003. Parametri: artt. 3, 24, 36 e 38 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per duplice difetto di motivazione: (1) la rilevanza era solo apoditticamente affermata, senza alcuna esposizione dei fatti di causa, rendendo impossibile verificarne la sussistenza; (2) mancava qualsiasi autonomo sviluppo argomentativo relativamente ai parametri costituzionali invocati, né era stato previamente verificato se fosse possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma. L’intervento dell’INPS è stato dichiarato inammissibile in quanto terzo rispetto al giudizio principale.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non espone i fatti di causa (rendendo impossibile verificare la rilevanza) e non sviluppa un’argomentazione autonoma sui parametri costituzionali invocati. L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di rimessione è condizione di ammissibilità del giudizio incidentale di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 in materia di esecuzione contro enti pubblici?

    La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni dispongono di un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere. L’ordinanza di assegnazione delle somme (ex art. 553 c.p.c.) perde efficacia se il creditore non provvede all’esazione entro un anno dalla sua emissione, come tutela del bilancio pubblico degli enti.

    Perché l’INPS non poteva intervenire?

    Perché l’INPS non era parte del giudizio principale davanti al Giudice di pace. Nel giudizio incidentale di costituzionalità, possono intervenire solo i soggetti già parti del giudizio a quo, i terzi titolari di un interesse diretto e immediato alla questione sollevata, e il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Cosa deve contenere un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale?

    L’ordinanza deve esporre i fatti di causa (per verificare la rilevanza), indicare le norme impugnate, i parametri costituzionali violati, e motivare in modo non meramente assertivo sia la rilevanza nel giudizio principale sia la non manifesta infondatezza della questione. È anche necessario verificare se sia possibile un’interpretazione adeguatrice della norma.

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  • Corte cost. n. 23/2013 – Prescrizione sospesa e incapace permanente: monito al legislatore

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 159, comma 1, c.p., che sospende la prescrizione durante la sospensione del processo per infermità mentale irreversibile dell’imputato. La questione è inammissibile perché non è possibile una pronuncia additiva senza una scelta politica del legislatore, ma la Corte rivolge un monito severo: la situazione dell’«eterno giudicabile» è costituzionalmente problematica e il legislatore deve intervenire.

    Di cosa si tratta

    Un imputato per omicidio colposo aveva subito nel 2001, nel medesimo sinistro stradale, un grave trauma encefalico che lo aveva reso permanentemente incapace di partecipare coscientemente al processo. Il procedimento era stato sospeso ex art. 71 c.p.p. e, di conseguenza, anche la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p. Il GIP di Alessandria dubitava che questa norma fosse costituzionale quando applicata a casi di incapacità irreversibile: l’imputato restava un «eterno giudicabile» senza che il reato si estinguesse mai.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato questione di legittimità dell’art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche quando sia accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La questione è dichiarata inammissibile. La Corte rileva che il rimettente segnala una reale anomalia: nel caso di incapacità irreversibile, la logica della sospensione (che presuppone la transitorietà della stasi processuale) viene meno. Tuttavia, qualsiasi intervento ablativo o additivo richiederebbe scelte che solo il legislatore può compiere — se e quando far decorrere la prescrizione, quale termine applicare, come coordinare la norma con il sistema. La Corte rivolge al legislatore un «severo monito» affinché intervenga a tutela dell’imputato reso «eternamente giudicabile».

    Il principio

    La sospensione del termine di prescrizione presuppone la transitorietà della stasi processuale. Quando l’incapacità dell’imputato è permanente e irreversibile, la logica della norma viene meno e si produce una situazione costituzionalmente problematica. La Corte non può intervenire direttamente perché la soluzione richiede una scelta discrezionale del legislatore, ma sollecita un intervento urgente.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Non significa che il problema non esiste. Significa che la Corte non può risolverlo direttamente, perché qualsiasi modifica della norma richiederebbe scelte politico-legislative (ad es. come regolare la prescrizione nel caso di incapacità irreversibile) che non spettano alla Corte ma al Parlamento.

    Cosa succederebbe se la prescrizione decorresse anche durante la sospensione per infermità irreversibile?

    Il reato si estinguerebbe per prescrizione, il processo non potrebbe più proseguire e l’imputato non potrebbe essere condannato. Il valore in gioco è la proporzionalità: l’interesse a punire il fatto si attenua con il tempo.

    Il legislatore ha poi risposto al monito della Corte?

    La sentenza n. 23/2013 ha posto le basi per un successivo intervento. La questione dello «eterno giudicabile» è rimasta aperta nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale successivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2013 – Lavoro di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza: manifestamente infondata la questione sull’inapplicabilità in executivis

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    Con l’ordinanza n. 43 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Benevento sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene irrogate per i reati di guida in stato di ebbrezza. La facoltà di sostituzione spetta al giudice della cognizione, non a quello dell’esecuzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), introdotto dalla legge n. 120 del 2010, prevede la possibilità di sostituire l’arresto e l’ammenda con il lavoro di pubblica utilità per i reati di guida in stato di ebbrezza (al di fuori dei casi del comma 2-bis), su richiesta dell’imputato. Il GIP di Benevento dubitava che la norma fosse costituzionalmente illegittima nella parte in cui tale facoltà non era attribuita anche al giudice dell’esecuzione, per i condannati che ne facessero richiesta prima dell’inizio della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: GIP del Tribunale di Benevento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La facoltà sostitutiva appartiene al giudice della cognizione, che compie una valutazione individualizzata in contraddittorio; duplicarla in capo al giudice dell’esecuzione lederebbe il principio di intangibilità del giudicato. Inoltre, il rimettente non aveva considerato che il decreto ministeriale 26 marzo 2001 già prevedeva le modalità attuative del lavoro sostitutivo, rendendo priva di fondamento l’obiezione procedurale.

    Il principio

    La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per i reati di guida in stato di ebbrezza è una facoltà esclusiva del giudice della cognizione, esercitabile nel corso del giudizio di merito. Non può essere attribuita al giudice dell’esecuzione, pena la violazione del principio di intangibilità del giudicato penale e l’incompatibilità con la ratio rieducativa dell’istituto, che richiede una valutazione contestuale al fatto.

    Domande e risposte

    Il condannato per guida in stato di ebbrezza può chiedere il lavoro sostitutivo dopo la condanna?

    No, non in fase di esecuzione. La richiesta deve essere presentata al giudice della cognizione, nel corso del procedimento penale, prima che la sentenza diventi definitiva. Una volta formato il giudicato, il giudice dell’esecuzione non ha il potere di sostituire la pena.

    Cosa prevede concretamente il lavoro di pubblica utilità per la guida in ebbrezza?

    Il condannato svolge attività non retribuita a favore della collettività (es. presso enti pubblici o organizzazioni no-profit), prioritariamente in settori legati alla sicurezza stradale. Se il lavoro viene svolto proficuamente, il reato si estingue, la sospensione della patente si riduce a metà e la confisca del veicolo eventualmente sequestrato viene revocata.

    Perché la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione?

    Perché la differenza di trattamento tra giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione è giustificata dalla natura dell’istituto (valutazione individualizzata in contraddittorio) e dal principio di intangibilità del giudicato, che non è manifestamente irragionevole. La scelta di limitare la sostituzione alla fase del giudizio rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2013 – Demanio e patrimonio regionale: i limiti della Liguria

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    La Corte costituzionale ha giudicato la legge della Regione Liguria n. 2 del 2012 in materia di demanio e patrimonio. Alcune questioni sono state dichiarate estinte per rinuncia al ricorso, altre cessate per sopravvenuta modifica normativa; le disposizioni superstiti che incidevano su profili dominicali del demanio sono state dichiarate incostituzionali per violazione della competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva approvato nel 2012 una legge organica sul demanio e il patrimonio regionali, disciplinando aspetti come la gestione del demanio marittimo, i poteri di autotutela, la sdemanializzazione, le concessioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la Regione avesse sconfinato nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La vicenda tocca un nodo classico del federalismo italiano: fin dove può spingersi la legge regionale nella gestione dei beni pubblici senza invadere la disciplina civilistica della proprietà?

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), nonché al terzo comma, della Costituzione. La tesi principale è che la disciplina del demanio e del patrimonio, in quanto riconducibile all’ordinamento civile, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le competenze regionali si limitano alla gestione amministrativa, non all’aspetto dominicale (cioè proprietario) dei beni. Giudice rimettente: ricorso diretto in via principale del Governo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sugli artt. 15, commi 2 e 3; 26, comma 2; e 38, comma 5, lett. c), per rinuncia parziale al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sugli artt. 38, comma 5, lett. a), e 47, perché le norme erano state medio tempore modificate. Ha poi giudicato le restanti disposizioni: alcune questioni sono state dichiarate infondate, altre fondate per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., confermando che le Regioni non possono legiferare sugli aspetti dominicali del demanio, riservati alla disciplina statale dell’ordinamento civile.

    Il principio

    Le Regioni possono esercitare funzioni amministrative di gestione dei beni demaniali trasferiti, ma non possono disciplinare gli aspetti dominicali (di proprietà) di tali beni: questa materia appartiene all’ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. La separazione tra gestione amministrativa e profilo dominicale è il criterio guida del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per «aspetto dominicale» del demanio?

    L’aspetto dominicale riguarda il regime proprietario del bene, cioè chi ne è titolare, come si trasferisce la proprietà, come si sdemanializza. È distinto dalla gestione amministrativa (concessioni, uso, vigilanza), che le Regioni possono invece disciplinare.

    La Regione Liguria poteva comunque gestire il demanio marittimo?

    Sì, ma solo sul piano amministrativo-gestionale. Le funzioni delegate alle Regioni dalla legge n. 382/1975 e dal d.P.R. n. 616/1977 riguardano la gestione, non la titolarità dominicale. Il decreto legislativo n. 85/2010 sul federalismo demaniale prevedeva il trasferimento della proprietà, ma era subordinato a d.P.C.M. ancora non emanati.

    Quali articoli della legge ligure sono sopravvissuti al giudizio?

    Il giudizio si è chiuso con esiti differenziati: alcune questioni estinte per rinuncia, altre per cessazione della materia del contendere, altre ancora dichiarate fondate o infondate. Non tutte le disposizioni impugnate sono state dichiarate incostituzionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile (lett. l)
  • Corte cost. n. 42/2013 – Maggior gettito erariale e autonomia finanziaria della Regione Siciliana: questione infondata

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    Con la sentenza n. 42 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione promossa dalla Regione Siciliana contro l’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. La norma statale stabiliva che il maggior gettito derivante dalle liberalizzazioni fosse destinato a specifiche finalità, senza ripartizione automatica alla Regione, compatibilmente con il principio devolutivo dello statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni) prevedeva che il maggior gettito derivante dalla liberalizzazione delle attività economiche fosse destinato a specifiche finalità di spesa statale. La Regione Siciliana ha impugnato la norma lamentando la violazione del principio devolutivo sancito dall’art. 36 del proprio Statuto (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965), in base al quale una quota dei tributi erariali riscossi in Sicilia spetta alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parametri: art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965) e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che: (1) la determinazione della quota di gettito spettante alla Regione avviene attraverso le ordinarie procedure di riparto, senza necessità di un intervento normativo ad hoc per ciascuna misura che incida sul gettito; (2) eventuali contestazioni sul riparto potranno essere fatte valere dalla Regione con le opportune iniziative, incluso il conflitto di attribuzioni; (3) la destinazione di risorse a finalità specifiche di spesa statale non lede in via astratta il principio devolutivo regionale.

    Il principio

    Il principio devolutivo sancito dallo statuto della Regione Siciliana non impone allo Stato di coinvolgere la Regione nella determinazione di ogni misura tributaria o nella destinazione del maggior gettito. La Regione può contestare eventuali violazioni attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, ma non può vantare un diritto a essere consultata per ogni singola operazione di riparto.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il principio devolutivo dello statuto siciliano?

    L’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce che al fabbisogno finanziario regionale si provvede anche a mezzo di tributi erariali riscossi nel territorio della Regione. Il d.P.R. n. 1074 del 1965 disciplina le modalità di attuazione, determinando la quota di spettanza regionale sui principali tributi erariali.

    La Regione Siciliana può fare qualcosa se ritiene che le spetti una quota del maggior gettito?

    Sì: può promuovere un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale se ritiene che lo Stato abbia errato nel calcolo della quota devolutiva o non abbia rispettato il principio statutario.

    Perché non era necessario un accordo Stato-Regione per la destinazione del maggior gettito?

    Perché, secondo la Corte, la determinazione di misure tributarie di portata generale rientra nella competenza esclusiva statale, e la loro incidenza sulla Regione si gestisce attraverso le normali procedure di riparto, non con un preventivo coinvolgimento legislativo della Regione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2013 – Autorità di regolazione dei trasporti: inammissibili e infondate le censure della Regione Veneto

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    Con la sentenza n. 41 del 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, che istituiva l’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti. La Corte ha confermato che l’istituzione di tale autorità rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 1 del 2012 (Cresci Italia) ha istituito, con l’art. 36, l’Autorità di regolazione dei trasporti, modificando il precedente assetto normativo. La Regione Veneto ha impugnato la disposizione assumendo che violasse le proprie competenze legislative in materia di organizzazione delle infrastrutture e dei trasporti regionali (artt. 117, 118 e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione. In particolare, la Regione lamentava di non essere stata coinvolta nella definizione dei poteri dell’Autorità e nella scelta dei suoi componenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Parametri: artt. 117 (competenze legislative), 118 (funzioni amministrative) e principio di leale collaborazione. Rimettente: Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, per difetto di adeguata motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento all’art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, ribadendo che: (1) le Autorità indipendenti di regolazione non producono alterazioni del riparto costituzionale delle competenze amministrative; (2) il principio di leale collaborazione non opera quando lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    Le Autorità indipendenti di regolazione istituite dallo Stato nell’ambito della propria competenza esclusiva sulla concorrenza non devono coinvolgere le Regioni né nell’esercizio delle proprie funzioni né nella scelta dei componenti. Il principio di leale collaborazione non si applica quando lo Stato agisca nell’esercizio di una competenza legislativa esclusiva.

    Domande e risposte

    Cos’è l’Autorità di regolazione dei trasporti?

    È un’autorità amministrativa indipendente istituita dal d.l. n. 1 del 2012, con il compito di regolare e vigilare sul settore dei trasporti (ferroviario, stradale, aereo, portuale) per garantire la concorrenza e tutelare i diritti degli utenti. Opera «in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

    Le Regioni non hanno alcuna voce in capitolo sui trasporti?

    Le Regioni conservano competenze in materia di trasporto pubblico locale (art. 117, comma terzo, Cost.), ma la regolazione pro-concorrenziale del settore e la garanzia di condizioni uniformi su scala nazionale spettano allo Stato. L’Autorità agisce in base alla legge statale, con rinvio alla legge n. 481 del 1995 sulle Autorità di settore.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le questioni riferite agli artt. 117 e 119 Cost. erano inammissibili perché la Regione non aveva adeguatamente motivato la loro rilevanza né il nesso tra le norme impugnate e i parametri invocati, non essendo stata sviluppata un’autonoma argomentazione sul punto.

    Norme collegate