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Autore: Andrea Marton

  • Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva

    Art. 247 c.c. Legittimazione passiva

    In vigore

    Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari, nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

  • Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio

    Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all’azione di contestazio

    Art. 248 c.c. Legittimazione all'azione di contestazione

    In vigore

    dello stato di figlio. Imprescrittibilita' (1) L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (2). L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245 (3).

  • Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del

    Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del

    Art. 249 c.c. Legittimazione all'azione di reclamo dello

    In vigore

    stato di figlio. Imprescrittibilita' (1) L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

  • Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento

    Art. 250 c.c. Riconoscimento

    In vigore

    Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. (1) Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni (2) non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni (3) non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262. (4) Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio (5).

  • Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento

    Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento (1)

    In vigore

    Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).

  • Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del

    Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del

    Art. 252 c.c. Affidamento del figlio nato fuori del

    In vigore

    matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore (1) Qualora il figlio nato fuori del matrimonio (1) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L’eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio (2) nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge convivente e degli altri figli (3) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell’altro genitore (4) che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi (5). Qualora il figlio […] (6) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia […] (7) è subordinato al consenso dell’altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all’atto del matrimonio o l’altro coniuge conoscesse l’esistenza del figlio […] (6). È altresì richiesto il consenso dell’altro genitore […] (8) che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento (9).

  • Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento

    Art. 253 Codice Civile: Inammissibilità del riconoscimento

    Art. 253 c.c. Inammissibilità del riconoscimento

    In vigore

    In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio […] (1) in cui la persona si trova.

  • Art. 254 Codice Civile: Forma del riconoscimento

    Art. 254 Codice Civile: Forma del riconoscimento

    Art. 254 c.c. Forma del riconoscimento

    In vigore

    Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (1) è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. […] (2).

  • Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto

    Art. 255 c.c. Riconoscimento di un figlio premorto

    In vigore

    Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti […]. (1)

  • Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 Codice Civile: Irrevocabilità del riconoscimento

    Art. 256 c.c. Irrevocabilità del riconoscimento

    In vigore

    Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.