Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 203/2013 – Congedo straordinario per assistenza ai disabili gravi: esteso a parenti entro il terzo grado

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non include il parente o l’affine entro il terzo grado convivente tra i soggetti che possono fruire del congedo straordinario retribuito per l’assistenza a un disabile grave, quando manchino o siano impediti i familiari più prossimi previsti dalla legge.

    Di cosa si tratta

    La norma sul congedo straordinario retribuito (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001) stabilisce una graduatoria rigida: prima il coniuge, poi i genitori, poi i figli conviventi, poi i fratelli o sorelle conviventi. Se tutti questi soggetti mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti, nessun altro può fruire del congedo, nemmeno uno zio o un nipote convivente che si prende cura della persona disabile. Il caso concreto riguardava un assistente di polizia penitenziaria che chiedeva il trasferimento per poter assistere lo zio materno, suo tutore e convivente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria (sezione di Reggio Calabria) ha impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al parente o affine convivente entro il terzo grado di fruire del congedo in assenza di altri soggetti idonei.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione in via subordinata, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, quando manchino, siano deceduti o abbiano patologie invalidanti i soggetti di grado più prossimo. Ha invece dichiarato inammissibile la questione più ampia, che chiedeva di estendere il congedo a qualsiasi parente o affine convivente senza limite di grado.

    Il principio

    L’esclusione del parente o affine entro il terzo grado convivente dalla possibilità di fruire del congedo straordinario, quando non vi siano più soggetti idonei di grado più vicino, è irragionevole e contrasta con il principio di solidarietà familiare e il diritto all’assistenza del disabile grave, garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. L’ordinamento già riconosceva ai parenti entro il terzo grado il diritto ai permessi mensili ex art. 33, l. n. 104/1992, rendendo ancor più evidente l’incongruenza dell’esclusione.

    Domande e risposte

    Chi può ora fruire del congedo straordinario per assistere un disabile grave?

    Dopo la sentenza, la graduatoria comprende anche il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (ad esempio lo zio, il nipote, il cugino di primo grado), ma solo se mancano, sono deceduti o hanno patologie invalidanti il coniuge convivente, i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi.

    Quali condizioni deve soddisfare il disabile per far scattare il diritto al congedo?

    La persona assistita deve essere in situazione di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e non deve essere ricoverata a tempo pieno.

    Il congedo spetta anche se il parente non è convivente?

    No. La sentenza estende il beneficio al solo parente o affine entro il terzo grado convivente. La convivenza è requisito espresso, coerente con la finalità di garantire assistenza continuativa al disabile.

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  • Corte cost. n. 242/2013 – Astensione del giudice di pace e compenso a cottimo

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Milano sugli artt. 10, comma 1, della legge n. 374/1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono l’astensione facoltativa del giudice per gravi ragioni di convenienza anche quando sussista un interesse personale correlato al compenso a cottimo per i decreti ingiuntivi emessi.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Milano era investito di un ricorso per decreto ingiuntivo da una società che vendeva a rate elettrodomestici in tutta Italia. Il giudice riteneva di avere un interesse personale a decidere in un certo modo (accogliere o respingere il ricorso), perché il suo compenso era parzialmente basato sul numero di decreti ingiuntivi emessi («cottimo»). Ritenendo che si trattasse di un caso di astensione obbligatoria, e non solo facoltativa, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità degli artt. 10, comma 1, l. n. 374/1991 e 51, secondo comma, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, nella parte in cui prevedono solo astensione facoltativa e non obbligatoria quando sussiste l’interesse personale correlato al cottimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva sufficientemente descritto la fattispecie concreta: non aveva precisato quale decisione intendesse adottare né come essa avrebbe inciso sul suo volume d’affari e quindi sul suo compenso. La mancanza di adeguata descrizione della rilevanza della questione nel caso concreto rende la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve descrivere in modo sufficiente la fattispecie concreta e il nesso tra la norma censurata e il giudizio pendente, dimostrando la rilevanza della questione. La mancata o carente descrizione di tali elementi rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Il giudice di pace percepisce davvero un compenso per ogni decreto ingiuntivo?

    Sì. L’art. 11, comma 3-bis, l. n. 374/1991 prevede un’indennità aggiuntiva di 10,33 euro per ogni decreto ingiuntivo emesso o per ogni domanda d’ingiunzione rigettata con provvedimento motivato. Si tratta di una quota «a cottimo» che si aggiunge all’indennità fissa.

    Quando un giudice deve obbligatoriamente astenersi?

    I casi di astensione obbligatoria sono tassativamente elencati nell’art. 51, primo comma, cod. proc. civ.: interesse nella causa, rapporti di parentela o affinità con le parti, ecc. La «grave ragione di convenienza» di cui al secondo comma giustifica solo l’astensione facoltativa previa autorizzazione del capo dell’ufficio.

    La questione della compatibilità del cottimo con l’imparzialità del giudice di pace è stata risolta?

    No. La Corte non ha esaminato il merito per l’inammissibilità. La questione del conflitto d’interessi tra il compenso a cottimo e l’imparzialità del giudice di pace rimane aperta sul piano sistematico.

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  • Corte cost. n. 202/2013 – Rinnovo permesso di soggiorno e tutela della vita familiare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui limita la valutazione discrezionale ai soli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, escludendo chi ha legami familiari in Italia senza aver formalmente attivato tale istituto. La norma violava gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. e l’art. 8 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino straniero si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo a causa di una condanna in materia di stupefacenti, automaticamente ostativa. L’automatismo, però, era attenuato dalla legge solo per chi aveva formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o era già familiare ricongiunto, escludendo chi aveva legami familiari in Italia maturati in modo autonomo. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione ritenendo l’esclusione irragionevole e lesiva del diritto alla vita familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto ha impugnato gli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 della CEDU. La norma censurata consentiva una valutazione caso per caso — e non l’automatismo ostativo — soltanto allo straniero che avesse esercitato il ricongiungimento familiare o fosse familiare ricongiunto, non a chi avesse costruito legami familiari in altro modo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui esclude dalla valutazione discrezionale lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato al di fuori del ricongiungimento formale. Ha invece dichiarato inammissibile la questione concernente l’art. 9 dello stesso decreto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’art. 8 CEDU (bilanciamento tra tutela della vita familiare e esigenze di sicurezza), ritenendo che il livello di tutela CEDU equivalga a quello costituzionale interno.

    Il principio

    L’automatismo che nega il rinnovo del permesso di soggiorno senza consentire una valutazione concreta dei legami familiari dello straniero viola il diritto alla vita familiare tutelato dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU. La valutazione discrezionale deve essere estesa a tutti gli stranieri con legami familiari in Italia, indipendentemente dal fatto che abbiano formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per lo straniero con legami familiari in Italia dopo questa sentenza?

    Dopo la sentenza, la pubblica amministrazione è tenuta a valutare caso per caso la situazione familiare dello straniero prima di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando questi non abbia formalmente attivato il ricongiungimento familiare. Non vige più un automatismo ostativo assoluto.

    Quali elementi deve considerare la valutazione discrezionale?

    Secondo la giurisprudenza CEDU richiamata dalla Corte, si devono valutare la gravità e la risalenza del reato, la durata del soggiorno, i legami familiari (coniuge, figli e loro età), le difficoltà che l’espulsione causerebbe ai familiari e la solidità dei legami sociali e culturali con il Paese ospite.

    La sentenza riguarda anche il permesso per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998)?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 9, limitando l’effetto della pronuncia al solo art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione.

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  • Corte cost. n. 241/2013 – Illegittimità di norme della finanziaria regionale Abruzzo per mancata copertura

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    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge finanziaria regionale dell’Abruzzo 2013 per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. È stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 19.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale dell’Abruzzo per il 2013 conteneva alcune disposizioni che impegnavano risorse finanziarie senza adeguata copertura: una destinava fondi del bilancio 2012 (stanziati per debiti sanitari) al trasporto pubblico; altre prevedevano contributi a favore di enti e associazioni su capitoli privi di stanziamento o con stanziamento insufficiente. L’Abruzzo era già assoggettata a piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge reg. Abruzzo n. 2/2013 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per difetto di copertura finanziaria e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 7, comma 4 (destinazione al trasporto pubblico di fondi stanziati per debiti sanitari), 16 (contributo al CRAB su capitolo privo di stanziamento), 27 (contributo all’Associazione On The Road senza indicazione del capitolo) e 28 (contributo per gestione forestale su capitolo privo di stanziamento). Per l’art. 19, la Regione aveva nel frattempo aumentato lo stanziamento, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Le leggi regionali di spesa devono indicare i mezzi per far fronte ai nuovi oneri finanziari e imputarli a capitoli di bilancio con stanziamenti sufficienti. La destinazione di fondi vincolati (come quelli per debiti sanitari in Regioni in piano di rientro) ad altri scopi viola i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e l’obbligo costituzionale di copertura.

    Domande e risposte

    Cosa significa «copertura finanziaria» di una legge di spesa?

    Ogni legge che prevede nuovi oneri finanziari deve indicare le risorse con cui far fronte a tali spese: riduzioni di altre voci di bilancio, entrate supplementari, o utilizzo di risorse già disponibili. Senza copertura adeguata, la legge è incostituzionale per violazione dell’art. 81 Cost.

    Cosa è un piano di rientro sanitario?

    Il piano di rientro è un programma di risanamento che le Regioni con gravi disavanzi nella sanità devono sottoscrivere con il Governo. Comporta obiettivi vincolanti di riduzione della spesa e il controllo statale sulla destinazione delle risorse sanitarie. Le Regioni in piano di rientro non possono liberamente destinare ad altri scopi le risorse sanitarie.

    I contributi alle associazioni possono essere inseriti nelle leggi finanziarie regionali?

    Sì, ma devono rispettare l’obbligo di copertura: devono essere imputati a capitoli di bilancio con sufficiente stanziamento e, se necessario, la legge deve prevedere la variazione di bilancio corrispondente.

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  • Corte cost. n. 240/2013 – Durata dell’incarico del direttore generale delle ASL e cessazione del processo

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 46/2012, che aveva previsto che l’incarico di direttore generale delle ASL regionali avesse durata pari a quella della legislatura regionale. Il processo è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta modifica normativa da parte della stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva modificato la normativa sugli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, prevedendo che la loro durata coincidesse con quella della legislatura regionale (scadendo 180 giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale). Il Governo aveva impugnato la norma perché configurava un sistema di spoils system non compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7 della legge reg. Veneto n. 46/2012 in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violasse i principi fondamentali in materia di tutela della salute (d.lgs. n. 502/1992) e il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nel corso del giudizio, la Regione Veneto ha modificato la norma impugnata, eliminando il meccanismo che legava la durata dell’incarico del direttore generale alla legislatura regionale e ripristinando la durata triennale prevista dalla normativa statale. La sopravvenuta modifica normativa ha fatto venire meno la materia del contendere.

    Il principio

    Quando la Regione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, modifica la norma impugnata adeguandola ai parametri costituzionali contestati, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere. Lo spoils system applicato a figure manageriali apicali delle aziende sanitarie contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa è lo spoils system nella pubblica amministrazione?

    Lo spoils system è un meccanismo per cui i dirigenti decadono automaticamente al cambio della maggioranza politica. Nell’ordinamento italiano è ammesso solo per le posizioni apicali strettamente fiduciarie (capo di gabinetto, ecc.), non per i manager delle aziende sanitarie che devono rispondere a criteri di professionalità e imparzialità.

    Perché il direttore generale di una ASL non può essere legato alla legislatura regionale?

    Perché si tratta di una figura manageriale che deve garantire continuità nella gestione di un servizio pubblico essenziale come la sanità. La Corte costituzionale (sent. n. 104/2007) aveva già chiarito che il direttore generale non è assimilabile agli organi politici e non deve seguirne le sorti.

    Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

    Significa che nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni della controversia, di solito perché la legge impugnata è stata abrogata o sostituita con una norma conforme alla Costituzione. In tal caso il processo si estingue senza una pronuncia nel merito.

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  • Corte cost. n. 239/2013 – Prospezione di idrocarburi e intesa Stato-Regioni

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    La Corte ha dichiarato parzialmente inammissibile e parzialmente non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata dalla Regione Basilicata sull’art. 38 del d.l. n. 83/2012 in materia di procedimenti amministrativi per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma. La norma, che prevedeva un meccanismo sostitutivo statale in caso di inerzia regionale, non viola il principio di leale collaborazione a condizione di un’interpretazione conforme ai principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 38 del decreto crescita del 2012 (d.l. n. 83/2012) aveva introdotto un meccanismo per sbloccare i procedimenti di autorizzazione per la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma quando le Regioni non esprimessero entro 150 giorni l’assenso o l’intesa richiesti. In tal caso, il Ministero avrebbe sollecitato la Regione e, in caso di ulteriore inerzia, avrebbe rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio per la decisione. La Regione Basilicata aveva impugnato la norma perché avrebbe trasformato l’intesa «forte» in un’intesa «debole».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Basilicata ha impugnato l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 83/2012 (conv. l. n. 134/2012) in riferimento agli artt. 114, 117 e 123 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che il meccanismo sostitutivo statale ledesse le competenze regionali in materia di governo del territorio ed energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita agli artt. 114 e 123 Cost. e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella riferita all’art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. Ha precisato che la norma va interpretata nel senso che il meccanismo sostitutivo non supera unilateralmente il dissenso motivato della Regione, ma si limita a sbloccare situazioni di inerzia ingiustificata, nel rispetto delle prerogative regionali.

    Il principio

    Il meccanismo che consente allo Stato di superare l’inerzia delle Regioni in procedimenti che richiedono l’intesa è costituzionalmente ammissibile a condizione che: non trasformi l’intesa «forte» in una mera consultazione; rispetti il principio di leale collaborazione; e sia finalizzato a superare l’inerzia ingiustificata, non il dissenso motivato della Regione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra intesa «forte» e intesa «debole»?

    L’intesa forte richiede un accordo effettivo tra Stato e Regione: senza accordo, il procedimento non può concludersi positivamente. L’intesa debole, invece, implica solo un obbligo di consultazione: lo Stato può procedere ugualmente anche in caso di dissenso regionale, con adeguata motivazione.

    Perché le autorizzazioni per idrocarburi richiedono l’intesa con la Regione?

    Perché la prospezione e la ricerca di idrocarburi in terraferma incidono sul governo del territorio, materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, e comportano una «chiamata in sussidiarietà» di funzioni regionali da parte dello Stato, che per giurisprudenza costituzionale richiede sempre il raggiungimento di un’intesa.

    La Basilicata è particolarmente coinvolta dalle estrazioni di idrocarburi?

    Sì. La Basilicata è la Regione italiana con la maggiore produzione di idrocarburi in terraferma (giacimento di Viggiano-Val d’Agri). Le questioni di governo del territorio legate alle estrazioni sono particolarmente sentite nel territorio regionale.

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  • Corte cost. n. 238/2013 – Tutela del paesaggio e limiti alla legislazione regionale della Valle d’Aosta

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale Valle d’Aosta n. 27/2012 nella parte in cui esentava alcuni interventi edilizi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica previsto dalla normativa statale (d.lgs. n. 42/2004) e nella parte in cui attribuiva alla Giunta regionale il potere di fissare limiti quantitativi ai fini della tutela del paesaggio. Le norme statali in materia costituiscono «norme fondamentali di riforma economico-sociale» vincolanti anche per le Regioni speciali.

    Di cosa si tratta

    La Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge regionale sulla tutela del paesaggio, esentando alcune categorie di interventi edilizi dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica richiesta dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004). Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che violasse gli standard minimi di tutela del paesaggio fissati dalla legislazione statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, 9 e 10 della legge reg. Valle d’Aosta n. 27/2012 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione e alle norme interposte degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) nonché al d.P.R. n. 139/2010.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 nella parte in cui introduceva esenzioni dall’autorizzazione paesaggistica non previste dalla normativa statale, e dell’art. 9 nella parte relativa ai limiti che la Giunta poteva stabilire sulla tutela del paesaggio. L’art. 10 è stato invece salvato. Le disposizioni statali del Codice dei beni culturali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale vincolanti anche per la Valle d’Aosta nonostante il suo Statuto speciale.

    Il principio

    Le norme statali sulla tutela del paesaggio (in particolare l’obbligo di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti per tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale come la Valle d’Aosta. Le Regioni speciali non possono abbassare unilateralmente gli standard minimi di tutela del patrimonio paesaggistico.

    Domande e risposte

    Cosa è l’autorizzazione paesaggistica e quando serve?

    L’autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo rilasciato dalla Regione (o dal comune delegato) che consente di realizzare interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. È richiesta per la maggior parte degli interventi che modificano l’aspetto esteriore di edifici o aree protette, anche quelli di modesta entità.

    Perché le Regioni speciali devono rispettare le norme statali sul paesaggio?

    Perché le norme fondamentali di riforma economico-sociale si impongono a tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, in quanto costituiscono standard minimi di tutela che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del patrimonio paesaggistico comune.

    Quale è la differenza tra autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata?

    L’autorizzazione ordinaria (art. 146 d.lgs. n. 42/2004) è richiesta per interventi di maggiore impatto e comporta un procedimento più complesso con il coinvolgimento della Soprintendenza. Quella semplificata (d.P.R. n. 139/2010) si applica a interventi di lieve entità e ha un iter più snello.

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  • Corte cost. n. 237/2013 – Riforma della geografia giudiziaria e limiti della delega legislativa

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il d.lgs. n. 155/2012 (riorganizzazione dei tribunali ordinari) limitatamente alla soppressione di specifici tribunali (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province dell’Aquila e di Chieti), per eccesso di delega. Ha confermato la legittimità della delega conferita con legge di conversione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 155/2012 aveva riorganizzato la mappa dei tribunali italiani, sopprimendone numerosi. Diversi tribunali ordinari destinati alla chiusura (Pinerolo, Alba, Urbino, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte, contestando sia la legge delega (art. 1, comma 2, l. n. 148/2011 inserita in sede di conversione del d.l. n. 138/2011) sia il decreto legislativo attuativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali rimettenti hanno impugnato, complessivamente, l’art. 1, comma 2, della l. n. 148/2011 e il d.lgs. n. 155/2012 in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione, sostenendo che la delega conferita in sede di conversione di decreto-legge fosse incostituzionale e che il decreto legislativo avesse ecceduto i criteri direttivi fissati dalla delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato legittima la delega conferita in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo che la legge di conversione può contenere disposizioni nuove, purché non del tutto estranee al contenuto del decreto. Ha però dichiarato l’illegittimità del d.lgs. n. 155/2012, limitatamente alla soppressione dei tribunali dei rimettenti (Pinerolo, Urbino, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona e quelli nelle province abruzzesi), perché il decreto aveva ecceduto i criteri direttivi della delega (in particolare il criterio relativo al mantenimento di almeno un ufficio giudiziario per ogni capoluogo di provincia).

    Il principio

    La legge di conversione può contenere deleghe al Governo, purché non del tutto estranee al decreto-legge convertito. Il decreto legislativo delegato deve rispettare scrupolosamente i criteri direttivi fissati dalla legge delega: l’eccesso di delega costituisce vizio di legittimità costituzionale rilevabile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Perché i tribunali potevano sollevare questione di legittimità costituzionale?

    I giudici dei tribunali destinati alla soppressione erano chiamati a decidere cause in corso: la questione della legittimità della norma che prevedeva la loro soppressione era rilevante perché, se la norma fosse stata incostituzionale, i tribunali avrebbero continuato a esistere e a essere competenti.

    Cosa è successo ai tribunali dichiarati illegittimamente soppressi?

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha comportato la reviviscenza (ripristino) degli uffici giudiziari soppressi, che hanno quindi continuato a operare.

    Un decreto-legge può sempre contenere una delega al Governo?

    La Corte ha ammesso che la legge di conversione possa contenere deleghe, purché collegate all’oggetto del decreto-legge. Deleghe del tutto estranee al contenuto del decreto sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 77 Cost.

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  • Corte cost. n. 236/2013 – Spending review e soppressione di enti regionali e locali

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 9 del d.l. n. 95/2012 (spending review) nella parte in cui prevedeva la soppressione automatica ope legis degli enti regionali e locali in mancanza di intervento delle Regioni entro nove mesi. Le questioni sugli altri commi sono state dichiarate non fondate. La norma sull’automatismo soppressivo è stata eliminata per violazione dell’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La spending review del 2012 (d.l. n. 95/2012) aveva imposto a Regioni, Province e Comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi strumentali riducendone i costi di almeno il 20%. In caso di inerzia, dopo nove mesi dalla norma scattava la soppressione automatica con nullità di tutti gli atti successivi. Quattro Regioni (Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna) hanno impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno impugnato l’art. 9, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. n. 95/2012 (conv. l. n. 135/2012) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119, 123 della Costituzione, lamentando la lesione della potesTà legislativa regionale in materia di organizzazione e dell’autonomia finanziaria degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 4 dell’art. 9, che prevedeva la soppressione automatica degli enti in caso di inerzia regionale. Tale meccanismo automatico è incompatibile con l’autonomia organizzativa regionale garantita dall’art. 117, quarto comma, e dall’art. 123 Cost. Gli altri commi (1, 2, 3, 5 e 6), che fissano gli obiettivi di riduzione dei costi e la procedura da seguire, sono stati dichiarati non fondati.

    Il principio

    Lo Stato può fissare obiettivi di riduzione della spesa pubblica anche incidendo sull’organizzazione di enti regionali e locali, ma non può prevedere una soppressione automatica ope legis degli enti in caso di inerzia delle Regioni: tale meccanismo viola l’autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita.

    Domande e risposte

    Cosa significa «soppressione ope legis»?

    Significa che la soppressione dell’ente avviene direttamente per effetto della legge, senza necessità di un atto amministrativo specifico. In questo caso, decorso il termine di nove mesi, gli enti si sarebbero estinti automaticamente e tutti i loro atti sarebbero stati nulli.

    La spending review poteva comunque essere applicata alle Regioni?

    Sì. La Corte ha salvato i commi che fissavano l’obiettivo di riduzione del 20% dei costi e la procedura di ricognizione degli enti. Solo il meccanismo sanzionatorio automatico della soppressione è stato eliminato.

    Questa sentenza ha fermato le fusioni e le soppressioni di enti regionali?

    No. Le Regioni restano obbligate a perseguire gli obiettivi di risparmio, ma devono farlo attraverso atti propri, non subire la soppressione automatica da parte dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2013 – Giudizio abbreviato per ergastolo e riammissione in termini

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 (conv. l. n. 144/2000), sollevata dal Tribunale di Lecce, riguardante la mancata riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pendesse dinanzi alla Corte di cassazione. La questione è risultata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 82/2000 aveva riaperto i termini per richiedere il rito abbreviato nei processi per reati punibili con l’ergastolo, ma solo per i processi pendenti in primo grado, in appello o in sede di rinvio, non per quelli pendenti in Cassazione. Un condannato all’ergastolo, il cui processo era pendente in Cassazione quando erano riaperти i termini, aveva chiesto come giudice dell’esecuzione di essere rimesso in termini per ottenere la riduzione della pena. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato la questione di costituzionalità della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pendesse dinanzi alla Corte di cassazione, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice a quo agiva come giudice dell’esecuzione, non come giudice della cognizione: la norma censurata riguarda i termini per richiedere il rito speciale nel giudizio di cognizione, che si era già concluso con sentenza definitiva. La questione era priva di rilevanza nel giudizio pendente davanti al rimettente.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve avere rilevanza nel giudizio a quo: deve cioè essere necessaria per definire il giudizio in corso. Quando il giudice rimettente non avrebbe comunque potuto applicare la norma censurata nel proprio procedimento, la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa è il giudizio abbreviato per reati punibili con l’ergastolo?

    Dal 2000, a seguito della sentenza cost. n. 176/1991 e del successivo intervento legislativo, è possibile richiedere il rito abbreviato anche per reati punibili con l’ergastolo. In caso di condanna nel rito abbreviato, l’ergastolo viene sostituito con la pena di trenta anni di reclusione.

    Cos’è la «manifesta inammissibilità» di una questione di legittimità costituzionale?

    La questione è manifestamente inammissibile quando presenta vizi procedurali così evidenti da non richiedere neppure un esame nel merito. I vizi più comuni sono il difetto di rilevanza (la norma non serve per decidere il caso) e la carente descrizione della fattispecie concreta.

    Il condannato poteva comunque ottenere la riduzione di pena in altro modo?

    Non tramite questo percorso. Rimangono aperte, in linea teorica, altre strade (eventuale revisione del processo, grazie), ma la specifica via della rimessione in termini per il rito abbreviato è stata sbarrata dalla ritenuta mancanza di rilevanza della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2013 – Inammissibilità del ricorso regionale contro la riforma dei tribunali

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contro il d.lgs. n. 155/2012 che ha soppresso quattro sedi giudiziarie nel territorio regionale (San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli, Palmanova). L’organizzazione della giurisdizione è materia statale esclusiva e la Regione non ha legittimazione a impugnarla a tutela di interessi generali della comunità regionale.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 155/2012 aveva riorganizzato la geografia giudiziaria italiana, sopprimendo numerosi tribunali minori. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato le norme che disponevano la chiusura di quattro sedi nel suo territorio, sostenendo che ciò pregiudicasse gli interessi della popolazione locale e violasse i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, del d.lgs. n. 155/2012 in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, lamentando che la delega legislativa fosse stata conferita illegittimamente in sede di conversione del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo che la giurisprudenza costituzionale ha talvolta ammesso la legittimazione regionale a impugnare leggi che non ledono specifiche competenze costituzionali, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la Regione non potesse far valere un generico interesse della comunità regionale all’organizzazione giudiziaria, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Ha altresì dichiarato inammissibile l’intervento tardivo dell’Unione degli ordini forensi della Sicilia.

    Il principio

    L’organizzazione degli uffici giudiziari appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni, anche a statuto speciale, non hanno in via generale legittimazione a impugnare in via principale le leggi statali che incidono sull’organizzazione della giurisdizione nel loro territorio, in assenza di una lesione di specifiche attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva impugnare la chiusura dei tribunali?

    Perché l’organizzazione dei tribunali è materia riservata allo Stato. La Regione può ricorrere alla Corte costituzionale solo quando una legge statale lede le proprie specifiche competenze costituzionali, non per tutelare interessi generali della popolazione, per quanto legittimi.

    Cosa è una delega legislativa conferita in sede di conversione?

    Si verifica quando il Parlamento, invece di approvare una legge di delega ordinaria, inserisce la delega al Governo all’interno di una legge di conversione di un decreto-legge. La questione della sua legittimità costituzionale era controversa, ma nel caso di specie la Corte non l’ha esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

    I tribunali soppressi sono stati definitivamente chiusi?

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso regionale ha lasciato in piedi la riforma. Le successive vicende legislative e giurisprudenziali (tra cui la sentenza n. 237/2013) hanno però parzialmente modificato il quadro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2013 – Tariffe del ciclo idrico e competenza della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento che attribuiva alla Giunta provinciale il potere di definire i modelli tariffari del ciclo idrico (acquedotto e fognatura). La norma rientra nella competenza legislativa primaria della Provincia in materia di acquedotti e servizi pubblici, non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una norma che consentiva alla propria Giunta di definire, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i modelli tariffari del ciclo idrico (acqua potabile e fognatura), nel rispetto del principio «chi inquina paga». Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che la disciplina tariffaria dei servizi idrici rientrasse nella competenza esclusiva statale (tutela dell’ambiente e della concorrenza).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della legge prov. Trento n. 17/2012 in riferimento agli artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, sostenendo che la competenza tariffaria in materia idrica appartenesse allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Lo Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e servizi pubblici. La definizione dei modelli tariffari del ciclo idrico provinciale rientra in tale competenza e non integra una disciplina dei criteri tariffari nazionali riservata allo Stato. La clausola dell’intesa con il Consiglio delle autonomie locali e il rispetto del principio «chi inquina paga» confermano la correttezza dell’approccio provinciale.

    Il principio

    Le Province autonome, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di acquedotti e servizi pubblici, possono disciplinare i modelli tariffari del ciclo idrico provinciale senza invadere la sfera di competenza statale sulla tutela della concorrenza e dell’ambiente, a condizione che non incidano sulla determinazione di criteri tariffari uniformi a livello nazionale.

    Domande e risposte

    La Provincia autonoma di Trento può davvero stabilire le tariffe dell’acqua autonomamente?

    Sì, nei limiti della competenza primaria riconosciutale dallo Statuto speciale. La Provincia può definire modelli tariffari provinciali, purché non contrasti con i principi fondamentali nazionali e con le competenze dell’Autorità di regolazione.

    Questa pronuncia vale anche per le Regioni a statuto ordinario?

    No. La decisione si fonda sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materie specifiche, comprendenti acquedotti e servizi pubblici. Le Regioni a statuto ordinario non godono di tale autonomia rafforzata.

    Cosa è il «ciclo idrico integrato»?

    Il ciclo idrico integrato comprende la captazione, il trattamento, la distribuzione dell’acqua potabile (acquedotto) e la raccolta, il convogliamento e il trattamento delle acque reflue (fognatura e depurazione). La tariffa del ciclo idrico finanzia l’intero sistema.

    Norme collegate