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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o al fine di agevolare le associazioni mafiose, impone la custodia cautelare in carcere senza ammettere la possibilità di dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria è incompatibile con gli artt. 3, 13 e 27, co. 2, Cost.
Di cosa si tratta
L’art. 275, co. 3, c.p.p. (come modificato dal d.l. n. 11/2009) prevedeva che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) ovvero per reati commessi avvalendosi delle condizioni mafiose o al loro fine, si applica sempre la custodia cautelare in carcere, salvo che non sussistano esigenze cautelari. Non era invece consentito al giudice di scegliere una misura meno grave anche quando elementi concreti dimostrassero che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte altrimenti. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Lecce (sezione riesame) e dalla Corte di cassazione (sezioni unite).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 275, co. 3, secondo periodo, c.p.p. (come modificato dall’art. 2, co. 1, d.l. n. 11/2009, conv. l. n. 38/2009). Parametri: artt. 3, 13, co. 1, e 27, co. 2, Cost. Rimettenti: Tribunale di Lecce (r.o. nn. 131 e 175/2012) e Corte di cassazione, sezioni unite penali (r.o. nn. 269 e 270/2012). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte accoglie le questioni. La presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria viola gli artt. 3 e 13, co. 1, Cost. perché irragionevole: non consente al giudice di valutare il caso concreto. Per il solo fatto di essere indiziato di un reato di contesto mafioso — anche se l’indiziato non è partecipe dell’associazione — scatta automaticamente il carcere. La norma viene dichiarata illegittima «nella parte in cui non fa salva, altresi, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
Il principio
Una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è costituzionalmente ammissibile solo per l’art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa stricto sensu). Per i reati «di contesto» (commessi avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio o per agevolarne l’attività), la gravità dell’ipotesi di reato non giustifica una presunzione assoluta che azzerava il potere di valutazione del giudice: il contraddittorio processuale deve poter dimostrare l’adeguatezza di misure diverse dal carcere.
Domande e risposte
Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?
Il giudice, anche quando indaga per delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare la mafia, deve valutare se esistono esigenze cautelari e, se sì, se possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia carceraria. L’imputato può fornire elementi specifici che dimostrino la sufficienza di una misura meno restrittiva.
Perché la stessa presunzione per il 416-bis non è stata dichiarata incostituzionale?
La Corte aveva già chiarito (sentenza n. 231/2011) che per il delitto di associazione di tipo mafioso la presunzione assoluta è giustificata dalla gravità e dalla specificità del fenomeno associativo mafioso. I reati «di contesto» sono però una categoria più eterogenea, nella quale l’intensità del legame con la mafia varia enormemente.
Qual era il rapporto con le sentenze precedenti della stessa Corte?
La Corte aveva già dichiarato incostituzionale la stessa presunzione assoluta per altri reati gravi: violenza sessuale (sent. n. 265/2010), associazione finalizzata al traffico di droga (sent. n. 231/2011), reati di associazione con finalità di terrorismo (sent. n. 110/2012). Questa sentenza estende il ragionamento ai reati di contesto mafioso.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Inviolabilità della libertà personale; le limitazioni richiedono atto motivato dell’autorità giudiziaria
- Art. 27 della Costituzione — Co. 2: la responsabilità penale è personale; l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta irrazionale
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