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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 40, co. 1, della legge finanziaria regionale del Veneto n. 13/2012, nella parte (lett. a) in cui escludeva la VAS per piani urbanistici attuativi non preceduti da un piano generale soggetto a VAS, salvo che prevedessero opere a loro volta soggette a VIA. Tale restrizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La lett. b), invece, è dichiarata non fondata.

Di cosa si tratta

La valutazione ambientale strategica (VAS) è la procedura obbligatoria per valutare l’impatto ambientale di piani e programmi prima della loro approvazione, imposta dalla direttiva 2001/42/CE e disciplinata in Italia dal d.lgs. n. 152/2006. La Regione Veneto, con disposizione transitoria, aveva limitato l’obbligo di VAS per i piani urbanistici attuativi (PUA) ai soli casi in cui i piani prevedessero opere soggette a VIA. Secondo il Governo, ciò escludeva la VAS per ipotesi in cui il diritto statale la richiedeva comunque.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 40, co. 1, l.r. Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (legge finanziaria 2012), che aggiungeva il co. 1-bis all’art. 14 l.r. n. 4/2008. Parametro: art. 117, co. 2, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.

La decisione della Corte

La lett. a) è illegittima: esclude la VAS per casi in cui l’art. 6, co. 3-bis, d.lgs. n. 152/2006 la prevede (piani con impatti ambientali significativi anche senza VIA). La norma regionale non è attuazione dell’art. 16, ultimo comma, l. n. 1150/1942 (che riguarda l’ipotesi opposta: piano generale già sottoposto a VAS). La lett. b) è invece non fondata: impone la VAS per piani attuativi di piani già soggetti a VAS quando prevedano nuove opere VIA; si tratta di una disciplina più restrittiva consentita alle Regioni dall’art. 3-quinquies, co. 2, d.lgs. n. 152/2006.

Il principio

La VAS attiene alla materia «tutela dell’ambiente» di competenza esclusiva statale: la legge regionale non può sottrarre alla VAS piani per i quali la normativa statale la prevede, anche quando detti piani non prevedono opere soggette a VIA. Al contrario, le Regioni possono introdurre standard ambientali più elevati rispetto a quelli statali, ampliando i casi di VAS obbligatoria.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra VAS e VIA?

La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) riguarda singole opere o progetti; la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) riguarda piani e programmi, a monte della realizzazione delle singole opere. Una proposta di piano può richiedere la VAS anche se non prevede singole opere soggette a VIA, quando può produrre impatti ambientali significativi più diffusi.

Cosa prevede l’art. 6, co. 3-bis, d.lgs. n. 152/2006?

Attua la procedura di «screening» (verifica di assoggettabilità): anche i piani non compresi nell’art. 6, co. 2 (VAS obbligatoria) devono essere sottoposti a verifica se possono produrre impatti ambientali significativi, e all’esito della verifica può scattare l’obbligo di VAS. La norma veneta eliminava questa possibilità.

Cosa possono fare le Regioni in materia di VAS?

Le Regioni non possono restringere il campo di applicazione della VAS rispetto alla normativa statale. Possono invece ampliarlo, prevedendo la VAS per ulteriori piani e programmi, purché ciò non crei discriminazioni arbitrarie. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall’art. 3-quinquies, co. 2, d.lgs. n. 152/2006.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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