Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione della legge di bilancio della Regione Puglia (art. 7, co. 21, l.r. n. 38/2011) relativa al regime di ricorso al giudice tributario contro le sanzioni sul tributo per il deposito in discarica. Lo Stato ha rinunciato al ricorso — accettata dalla Regione — e il processo si è estinto.
Di cosa si tratta
La disposizione impugnata (art. 7, co. 21, l.r. Puglia n. 38/2011) disciplinava il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi: prevedeva che, se il trasgressore presentava deduzioni difensive entro 60 giorni dall’invito al pagamento, l’impugnazione davanti alle Commissioni tributarie non era immediatamente ammessa e il termine decorrava solo dal provvedimento definitivo di irrogazione sanzioni. Il Governo sosteneva che ciò invadesse la competenza statale esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali» (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 7, co. 21, l.r. Puglia 30 dicembre 2011, n. 38. Parametro: art. 117, co. 2, lett. l), Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri. Giudice relatore: Alessandro Criscuolo.
La decisione della Corte
Il processo si estingue. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 marzo 2012. La Regione Puglia ha formalmente accettato la rinuncia il 22 febbraio 2013. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente — seguita dall’accettazione della parte resistente — determina l’estinzione del processo. La Corte non può pronunciarsi nel merito della questione e il giudizio si chiude senza alcuna dichiarazione di legittimità o illegittimità della norma impugnata.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché nelle more del giudizio la Regione Puglia, con la l.r. n. 26/2012, aveva sostituito la disposizione impugnata (art. 2, co. 3) e abrogato un’altra norma censurata (art. 3, co. 2), recependo i motivi di censura. Venuto meno il contenuto normativo contestato, il Governo ha ritenuto superfluo proseguire il giudizio.
La norma regionale era davvero incostituzionale?
La Corte non ha mai deciso nel merito: il processo si è estinto senza pronuncia. La questione era se la norma regionale disciplinasse la fase di accertamento (materia concorrente) o modificasse le regole processuali tributarie (competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. l). La Regione sosteneva la prima tesi, il Governo la seconda.
Cosa si intende per «giurisdizione e norme processuali» di competenza statale esclusiva?
L’art. 117, co. 2, lett. l), Cost. riserva allo Stato la disciplina del processo, compresi i termini e le condizioni di ammissibilità dei ricorsi giurisdizionali. Le Regioni possono disciplinare la fase amministrativa dell’accertamento tributario, ma non modificare le regole del contenzioso davanti ai giudici tributari.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Co. 2, lett. l): giurisdizione e norme processuali riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.